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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4359 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 03.11.2025, alle ore 10:03, visto il provvedimento del 26.09.2025 con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa e considerato che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alle parti è stato assegnato il termine perentorio entro la data odierna per il deposito di note;
che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
viste le note scritte depositate nei termini dall'Avv. Debora Zaccaria per l'opponente nelle quali ha concluso come in comparsa conclusionale depositata il 06.05.2025 ed ha chiesto che la causa venga decisa;
viste le note conclusive depositate dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, nell'interesse di nelle quali hanno concluso contestando Controparte_1
l'eccezione di improcedibilità e hanno discusso la causa riportandosi alle difese già formulate nella comparsa di costituzione.
IL G.O.P. si ritira in camera di consiglio.
Dopo la camera di consiglio, alle ore 15:10, decide la causa come da sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
1 Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
CA, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 14185/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
DA
nata ad [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Zaccaria C.F._1
( giusta procura allegata all'atto di citazione Email_1
OPPONENTE
E
(P. Iva , in persona dell'Amministratore Controparte_2 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante , con sede legale in Milano (Mi), Controparte_3
Piazza Della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ( ed Andrea Email_2
Ornati( giusta procura generale alle liti in notaio Dott. Email_3 [...]
dell'11 ottobre 2021, Repertorio n. 12.175 e Raccolta n. 5.624 Persona_1
SOCIETA' OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dalla società opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3618/2023 emesso dal Tribunale di
Palermo;
➢ condanna in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, al pagamento delle spese di lite che vanno liquidate in complessive €
2.540,00 per onorario, oltre le spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CPA
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come per legge ed oltre le spese prenotate a debito da liquidarsi a cura della cancelleria, ponendone il pagamento in favore dell'Erario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.11.2023, la sig.ra ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3618/23 emesso da questo
Tribunale, depositato il 14.09.2023 e notificato il 03.10.2023, con cui alla predetta è stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma Controparte_2 di € 23.262,55, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale residuo dovuto in forza del contratto di finanziamento n. 20105528559117 stipulato con ME
Banca S.p.A.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo eccependo, preliminarmente,
l'improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria nonché il difetto di legittimazione attiva della società opposta per la mancanza della prova del contratto di cessione del credito atteso che, in caso di crediti ceduti in blocco ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa se non individua il credito oggetto della cessione ed ha contestato l'efficacia probatoria del documento denominato “estratto lista crediti ceduti” non recante alcuna sottoscrizione;
ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in mancanza dei presupposti di cui all'art.633 c.p.c. e, in particolare, per carenza della prova scritta atteso che l'estratto conto di cui all'art. 50 TUB è privo di valore probatorio e, comunque, gli estratti conto non le sono mai stati notificati e, peraltro, non sono stati prodotti in modo completo ovvero fin dall'inizio del rapporto.
Nel merito, ha rilevato l'inesistenza e la nullità del contratto di finanziamento sia perché non è stata rispettata la forma scritta ad substantiam per la valida costituzione del rapporto negoziale stante la mancanza della firma dell'ente finanziatore sia per l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
ha dedotto l'esistenza di una difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato, l'illegittimità degli interessi pattuiti in quanto contrari alla legge per il superamento del tasso soglia usura nonché l'esclusione delle polizze assicurative dal calcolo del costo complessivo del
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contratto ai fini della determinazione del tasso di interesse e la mancata indicazione della tipologia di regime finanziario applicato nel piano di ammortamento alla francese, con particolare riferimento agli interessi semplici o composti;
inoltre, ha eccepito l'inefficacia delle clausole vessatorie contenute nel contratto non specificamente sottoscritte ex art. 1341 c.c. e, in ultimo, ha chiesto il rimborso della somma di €
6.377,08 pagata indebitamente, oltre le spese sostenute per la CTP.
Si è costituita in giudizio la la quale, previa Controparte_2 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ha chiesto termine per attivare il procedimento di mediazione nonché il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto insistendo sulla propria legittimazione attiva per avere dato prova della cessione del credito in suo favore;
nel merito, ha dedotto l'efficacia probatoria della documentazione allegata diretta alla prova del credito azionato, la legittimità delle condizioni contrattuali e l'applicazione del tasso di interessi, compensativi e moratori, al di sotto del tasso soglia di usura;
in via subordinata, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 23.262,55 o a quella diversa, maggiore o minore somma che sarebbe risultata all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
Con ordinanza del 30.05.2024 è stata rigettata la richiesta della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed assegnato termine a parte opposta per l'avvio del procedimento di mediazione.
All'udienza del 23.12.2024, parte opponente ha insistito nell'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento da parte della della procedura Controparte_1 di mediazione obbligatoria e la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dapprima all'udienza del 26.05.20225 e, successivamente, per la medesima attività all'udienza del 03.11.2025.
Procedimento di mediazione obbligatoria
Innanzitutto, va rilevato che, avuto riguardo all'oggetto della presente controversia
(contratto di finanziamento finalizzato al prestito personale), con ordinanza del
30.05.2024 è stato assegnato alla società opposta il termine di quindici giorni, decorrente dal 15/06/2024, per avviare il procedimento di mediazione di cui all'art. 5,
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comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett. b), D.L.
69/2013, conv. in L. 98/2013).
Con note scritte del 05/07/2024 per l'udienza del 08/07/2024, stante che la
[...] non aveva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione disposto Controparte_2 con la predetta ordinanza, l'opponente ha insistito che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda avanzata con il ricorso in monitorio.
Ciò posto, si ritiene sussistano i presupposti per dichiarare il giudizio improcedibile a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e ss. modifiche costituisce condizione di procedibilità nei giudizi che riguardino le controversie nelle materie di cui all'art. 5 del medesimo testo normativo, rispetto alle quali tale strumento di conciliazione è obbligatorio ex lege.
Il mancato esperimento del procedimento di mediazione in tali materie è rilevabile a pena di decadenza dalle parti ovvero ex officio entro la prima udienza.
Ciò posto, in primo luogo, va osservato che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo una lunga querelle sorta tra dottrina e giurisprudenza sulla corretta individuazione della parte a cui spetta l'onere di avviare la mediazione dopo l'opposizione a decreto ingiuntivo, è intervenuta la Suprema Corte che ha affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. 18/09/2020, n.
19596).
In definitiva, l'onere di avviare il procedimento di mediazione nell'ambito dell'instaurato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo va addossato alla parte opposta (statuizione che è stata inserita nella riforma della mediazione attuata con il d.lgs n. 149/2022 entrato in vigore il 30 giugno 2023) e la mancanza determina
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l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Detto ciò, va rilevato che il citato art. 5, nel testo applicabile ratione temporis: "il giudice... fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di (tre mesi) quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione".
Lo scopo della norma è favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti ad una sentenza di improcedibilità.
Se, quindi, le parti cercano una mediazione senza riuscirvi e la mediazione si conclude con un nulla di fatto prima che il processo riprenda il suo corso, lo scopo della norma è raggiunto ed il processo è procedibile. In questi casi, infatti, ben poco rilievo potrà avere la circostanza che la mediazione sia stata iniziata prima o dopo la scadenza del termine di 15 giorni di cui al vecchio testo dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/10 (termine, non a caso, abrogato dal D.Lgs. 149/22).
Quel che conta ai fini della ratio legis è il momento in cui la mediazione termina, non il momento in cui la mediazione inizia.
In proposito, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui
“La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo” (cfr. Cass.
13.12.2024 n. 32454; Trib. Mantova 25.11.2024).
Nella fattispecie, come sopra detto, è stato concesso termine per l'esperimento della procedura di mediazione ma la società opposta, come risulta dalle note scritte depositate il 09.12.2024 per l'udienza del 23.12.2024, ha dichiarato che per mero errore non vi ha provveduto.
Orbene, al momento dell'udienza di rinvio (23.12.2024) erano trascorsi già quasi sette
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mesi dall'ordinanza con cui è stato concesso il termine per avviare la mediazione
(30.05.2025): pertanto nessun dubbio può sussistere sulla circostanza che la mediazione non sia stata introdotta tempestivamente dalla parte obbligata.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritenuta assorbita ogni altra questione, atteso che all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di avvio della mediazione, il procedimento non è stato iniziato per una colpevole inerzia della società opposta, va dichiarata l'improcedibilità della domanda dalla stessa avanzata con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Spese di lite
In ultimo, per quanto riguarda le spese del giudizio, in base al principio della soccombenza, la società opposta va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente.
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, facendo riferimento ai valori della tabella n. 2 per le cause di valore da € 5.200,01 fino ad € 26.000,00, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra con delibera del 09.11.2023 prot. 37139 del Consiglio Parte_1 dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Così deciso in Palermo, 03 novembre 2025
IL GIUDICE
Giuseppa CA
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