Articolo 1 della Legge 12 marzo 1996, n. 164
Articolo 2
Versione
29 marzo 1996
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, con dieci allegati e due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardanti l'Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994.
Entrata in vigore il 29 marzo 1996