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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14326/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16 dicembre 2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina italiana, cod fisc. C.F._1
residente a [...] con l'Avv. M.Ursula Benetti Genolini del foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio in Milano,
Via Boccaccio n. 4;
e
2) Parte_2
nato a [...] [...] cittadino italiano cod fisc. C.F._2
residente a [...], con l'avv. Heidi Heilegger del Foro di Monza presso la quale ha eletto domicilio in Vimercate (MB),
Via Fiume n. 13,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 28/05/2011, in regime di separazione dei beni, (anno 2011, atto n. 269, reg. 03, parte 2, serie A)
x separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 337/2024, pubblicata il 17/05/2024 passata in giudicato (v. documenti in atti)
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), cittadino italiano Pt_3 C.F._3
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), cittadino italiano Pt_4 C.F._4
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), cittadino italiano Pt_5 C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Pt_
1. I figli minori e sono affidati congiuntamente ai genitori con collocamento Pt_3 Pt_5
prevalente e residenza presso il padre in Milano (MI), Via Veglia n.
7. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli e delle linee educative sino ad oggi seguite.
2. La casa familiare, di proprietà comune dei coniugi, rimane assegnata al Signor con Pt_2
tutti gli arredi e suppellettili ivi contenute. Le spese condominiali ordinarie e le utenze rimarranno a carico del Signor mentre le spese condominiali straordinarie saranno Pt_2
divise al 50% come per legge.
3. I genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento dei figli e le spese straordinarie, da individuarsi in base alle Linee Guida del Tribunale di Milano, verranno divise al 50%.
L'assegno Unico Universale verrà percepito al 50%.
4. I tempi di permanenza dei figli presso la madre sono così regolati:
- tutti i pomeriggi durante la settimana, salvo impegni lavorativi da comunicare in anticipo, andandoli a prendere a scuola, accompagnandoli alle attività sportive e/o ricreative e tenendoli presso la casa familiare per seguirli nello studio fino al rientro del padre;
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con pernotto presso la casa familiare la notte del sabato, ovvero due notti previo accordo con la precisazione che il Signor in ogni caso non ha l'obbligo di lasciare la casa coniugale in Pt_2
occasione dei pernotti della moglie;
Il tutto salvo miglior accordo e con la precisazione che ciascun genitore, anche nelle giornate in cui i figli stanno con l'altro, previo accordo potrà vederli per garantire la miglior organizzazione (es per accompagnamenti ad allenamenti o partite).
5. Durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà i figli per un periodo di tre settimane, di cui due consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, durante il quale verrà sospeso il calendario di cui sopra.
Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali i coniugi si accorderanno in autonomia garantendo il principio dell'alternanza.
Le vacanze di Carnevale, i c.d. “ponti” e le altre festività civili e religiose verranno divise in base al principio dell'alternanza, seguendo il principio che il genitore che ha il figlio nel fine settimana lo tiene anche i giorni di interruzione scolastica.
Il tutto salvo diverso accordo.
Le parti si impegnano a predisporre, a inizio anno scolastico, un calendario dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
6. Il Signor acconsente espressamente all'accesso della NO nella casa Pt_2 Pt_1 familiare (a seguito dell'assegnazione allo stesso) ai soli fini di accudimento dei figli minori in base alla regolamentazione sopra descritta. La NO non potrà portare terze Pt_1
persone nella casa familiare e conserverà un mazzo delle chiavi di casa.
7. Le parti si confermano l'impegno a non introdurre nuovi partner nella vita dei figli prima di giugno 2025 e si impegnano dopo tale data a rivolgersi ad un professionista per valutare i tempi e le future modalità di eventuale introduzione di nuovi partner.
8. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro per il passato.
9. Per il rilascio dei passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio per i figli, le parti convengono che occorrerà sempre l'assenso scritto dell'altro genitore e che comunque i figli non potranno espatriare se non per ragioni scolastiche o turistiche.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 28/05/2011 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16 dicembre 2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina italiana, cod fisc. C.F._1
residente a [...] con l'Avv. M.Ursula Benetti Genolini del foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio in Milano,
Via Boccaccio n. 4;
e
2) Parte_2
nato a [...] [...] cittadino italiano cod fisc. C.F._2
residente a [...], con l'avv. Heidi Heilegger del Foro di Monza presso la quale ha eletto domicilio in Vimercate (MB),
Via Fiume n. 13,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 28/05/2011, in regime di separazione dei beni, (anno 2011, atto n. 269, reg. 03, parte 2, serie A)
x separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 337/2024, pubblicata il 17/05/2024 passata in giudicato (v. documenti in atti)
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), cittadino italiano Pt_3 C.F._3
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), cittadino italiano Pt_4 C.F._4
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), cittadino italiano Pt_5 C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Pt_
1. I figli minori e sono affidati congiuntamente ai genitori con collocamento Pt_3 Pt_5
prevalente e residenza presso il padre in Milano (MI), Via Veglia n.
7. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli e delle linee educative sino ad oggi seguite.
2. La casa familiare, di proprietà comune dei coniugi, rimane assegnata al Signor con Pt_2
tutti gli arredi e suppellettili ivi contenute. Le spese condominiali ordinarie e le utenze rimarranno a carico del Signor mentre le spese condominiali straordinarie saranno Pt_2
divise al 50% come per legge.
3. I genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento dei figli e le spese straordinarie, da individuarsi in base alle Linee Guida del Tribunale di Milano, verranno divise al 50%.
L'assegno Unico Universale verrà percepito al 50%.
4. I tempi di permanenza dei figli presso la madre sono così regolati:
- tutti i pomeriggi durante la settimana, salvo impegni lavorativi da comunicare in anticipo, andandoli a prendere a scuola, accompagnandoli alle attività sportive e/o ricreative e tenendoli presso la casa familiare per seguirli nello studio fino al rientro del padre;
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con pernotto presso la casa familiare la notte del sabato, ovvero due notti previo accordo con la precisazione che il Signor in ogni caso non ha l'obbligo di lasciare la casa coniugale in Pt_2
occasione dei pernotti della moglie;
Il tutto salvo miglior accordo e con la precisazione che ciascun genitore, anche nelle giornate in cui i figli stanno con l'altro, previo accordo potrà vederli per garantire la miglior organizzazione (es per accompagnamenti ad allenamenti o partite).
5. Durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà i figli per un periodo di tre settimane, di cui due consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, durante il quale verrà sospeso il calendario di cui sopra.
Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali i coniugi si accorderanno in autonomia garantendo il principio dell'alternanza.
Le vacanze di Carnevale, i c.d. “ponti” e le altre festività civili e religiose verranno divise in base al principio dell'alternanza, seguendo il principio che il genitore che ha il figlio nel fine settimana lo tiene anche i giorni di interruzione scolastica.
Il tutto salvo diverso accordo.
Le parti si impegnano a predisporre, a inizio anno scolastico, un calendario dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
6. Il Signor acconsente espressamente all'accesso della NO nella casa Pt_2 Pt_1 familiare (a seguito dell'assegnazione allo stesso) ai soli fini di accudimento dei figli minori in base alla regolamentazione sopra descritta. La NO non potrà portare terze Pt_1
persone nella casa familiare e conserverà un mazzo delle chiavi di casa.
7. Le parti si confermano l'impegno a non introdurre nuovi partner nella vita dei figli prima di giugno 2025 e si impegnano dopo tale data a rivolgersi ad un professionista per valutare i tempi e le future modalità di eventuale introduzione di nuovi partner.
8. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro per il passato.
9. Per il rilascio dei passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio per i figli, le parti convengono che occorrerà sempre l'assenso scritto dell'altro genitore e che comunque i figli non potranno espatriare se non per ragioni scolastiche o turistiche.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 28/05/2011 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG