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Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2019/5264
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Giuseppina Vendemiale, nel procedimento ex art. 1159-bis c.c. e l. n.
346/1976, iscritto al n. r.g. 5264/2019 promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo De Marinis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cisterna di Latina,
Via Nino Bixio n. 12, giusta procura in atti;
Contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._6 Controparte_6
), (C.F. ); C.F._7 Controparte_7 C.F._8
RESISTENTI CONTUMACI
Nonché
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_8 C.F._9
Domenico Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale Petrarca
n. 7, giusta procura in atti;
TERZA OPPONENTE in esito all'udienza del 17.04.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. e della legge n. 346/1976, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale, chiedendo dichiararsi il pieno ed esclusivo diritto di
[...]
proprietà per intervenuta usucapione sul fondo rustico sito nel Comune di Cisterna di Latina, in Via Giovanni da Verrazzano n. 13, composto da terreno con sovrastante fabbricato rurale, riportato in N.C.T. di detto Comune al foglio 4, particella 1309 – il terreno – e particella 156 – il fabbricato rurale. A sostegno della domanda, deduceva che da oltre vent'anni possedeva, come esclusivo proprietario, il suddetto terreno con sovrastante piccolo fabbricato rurale, e
Pagina 1 che prima di lui tale fondo era stato posseduto ininterrottamente e pacificamente dai propri genitori, e dal 1958 fino alla loro morte, ed in seguito dallo Controparte_1 CP_9
stesso ricorrente che ivi aveva sempre abitato e tenuto la propria residenza, anche dopo il suo matrimonio con la SI.ra . Precisava che tale possesso si era sempre Controparte_10
concretizzato non solo nell'avervi fissato la propria residenza ma anche nel fatto di avervi vissuto, curato la manutenzione ordinaria e straordinaria e di averlo sempre adibito ad esclusivo uso agricolo, coltivandolo ad ortaggi, per se, per la sua famiglia e per la vendita a terzi, nonché a fieno per gli animali (pecore, capre, conigli, e pollame vario) come dimostrato dalle attestazioni e certificazioni ASL per la tenuta degli animali. Soggiungeva che il fabbricato rurale era stato edificato dal proprio genitore in data antecedente il 1967 come attestato dalla autorizzazione del Comune di Cisterna di Latina su domanda del 18.11.1957, che su una piccola porzione del suddetto terreno era stata realizzata dalla ENEL Distribuzione nell'anno 1997 una cabina elettrica di derivazione, previo assenso dello stesso quale Parte_1
possessore del terreno. Quindi, il ricorrente esponeva che il suddetto terreno con sovrastante fabbricato risultava intestato ai Pubblici Registri Immobiliari al padre del ricorrente, SI.
unitamente ai propri fratelli e sorelle, SI.ri , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , in Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
forza di ordinanza di affrancazione di terreno agricolo del Pretore di Latina del 11.09.1972 contro la SI.ra trascritta in data 25.07.1988 al numero di Registro Persona_1
Particolare 9497 e al registro Generale n. 14003. Da ultimo, evidenziava che dalla relazione e certificazione notarile non risultavano trascrizioni, neppure a titolo successorio, né iscrizioni sui beni oggetto di ricorso, e che il cespite immobiliare presentava un modesto reddito agrario così da rientrare nei limiti di cui all'art. 2, della suddetta legge 346/76.
In tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che Il ricorrente,
SI. , nato a [...] il [...], In virtù di possesso pacifico, Parte_1
non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, è divenuto proprietario per usucapione ai sensi dell'art. 1158 bis c.c. e ai sensi della L. 346/76 dell'immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Cisterna di Latina al foglio 4 particella 1309 - il terreno - e particella 156 - il fabbricato rurale -; conseguentemente pronunciare a favore del ricorrente medesimo decreto di proprietà relativo ai beni immobili suddetti;
ordinare all'Ufficio del Territorio di Latina - Servizio di Pubblicità immobiliare, in persona del Responsabile pro tempore di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione a favore del ricorrente sul bene sopradescritto”.
Pagina 2 Disposta la notifica agli interessati del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, effettuata per pubblici reclami ex art. 150 c.p.c. giusta autorizzazione del
Presidente del Tribunale, nonché l'affissione dell'istanza per la durata di 90 gg nell'albo del
Comune di Cisterna e presso il Tribunale di Latina, i convenuti non si costituivano.
Con comparsa depositata in data 13.2.2020, spiegava opposizione ex art. 3 l. Controparte_8
346/1976, esponendo che: con atto di accordo del 15.06.2018, aveva Parte_1
ceduto in suo favore il giuridico possesso dei cespiti, ed i relativi diritti affinché essa promuovesse giudizio di usucapione finalizzato ad acquisire la proprietà a titolo originario;
con la medesima scrittura, all'art. 8, le parti convenivano altresì di conferire mandato ad un difensore per il giudizio di usucapione, obbligandosi a non porre in essere attività che potessero nuocere al buon esito degli stessi e consentendo l'intervento della SInora in CP_8
giudizio affinché gli effetti dell'usucapione si producessero direttamente in favore di quest'ultima; per effetto di quanto sopra, con ricorso ex art. 1159 bis C.C., iscritto a ruolo al nrg 5856/18 avanti il Tribunale di Latina, e adivano il Parte_2 Parte_1
Tribunale di Latina affinché, previo esperimento della procedura prevista dall'art. 2 e segg. della L. 346/76, fosse accertato il possesso pacifico, esclusivo e continuo da parte dei ricorrenti ultraventennale degli immobili di cui sopra e dichiarata l'usucapione in favore della sola;
all'udienza del 02.07.2019 compariva personalmente il Parte_2 Parte_1
quale dichiarava di aver revocato il mandato al difensore e di opporsi all'accoglimento della domanda da parte della SInora assumendo come la stessa non avesse mai avuto il CP_8
possesso o compossesso dei beni;
dichiarava inoltre di non sapere che il ricorso fosse stato proposto anche a nome della SInora e di non ricordare di aver sottoscritto la scrittura CP_8
privata depositata;
con ordinanza del 02.07.2019, il Giudice rigettava la domanda, assumendo che le dichiarazioni rese dal in udienza fossero in contrasto con quanto asserito in Parte_1
ricorso; avverso l'ordinanza del 02.07.2019 veniva proposto reclamo, iscritto al nrg
4738/2019 e notificato – tra gli altri - anche a in data 28.11.2019, con Parte_1
udienza fissata al 17.11.2020 per la comparizione delle parti. Alla luce di quanto sopra, la domanda proposta da doveva ritenersi infondata, in quanto in contrasto con Parte_1
quanto dallo stesso convenuto e sottoscritto con atto di accordo del 15.06.2018 e con la conseguenziale domanda giudiziale di usucapione speciale dei medesimi cespiti proposta da e tutt'ora sub iudice. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_2
In via istruttoria veniva espletata prova per testi, dopodiché, a seguito di alcuni rinvii per bonario componimento, con le note di trattazione scritta depositate in data 16.4.2025 CP_8
Pagina 3 dichiarava di rinunciare alle domande e alle eccezioni svolte, non opponendosi CP_8
all'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, va innanzitutto precisato che, a seguito ed in conseguenza della rinuncia di all'opposizione spiegata, la presente pronuncia è resa con decreto, ai sensi Controparte_8
dell'art. 3 della l. 346/1976, per cui “quando non è fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto”.
Nel merito, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'istante ha infatti esposto e documentato il possesso continuativo, esclusivo, pacifico e pubblico del terreno agricolo con sovrastante fabbricato rurale sito in Cisterna di Latina, Via da Verrazzano n. 13, censito al Catasto al foglio 4, particelle n. 1309 e n. 156.
Invero, le circostanze addotte a fondamento del ricorso sono state integralmente confermate dai testimoni escussi all'udienza del 21.10.2021, della cui attendibilità questo Giudice non ha motivo per dubitare, poiché il racconto fornito da ciascuno di essi è puntuale e intrinsecamente coerente e trova sostanziale conferma in quello dell'altro. I testimoni, in particolare, hanno risposto affermativamente ai capitoli di prova articolati da parte istante, riferendo in maniera univoca circa il possesso esercitato sul fondo da , e dai Parte_1
suoi genitori prima di lui: “si è vero, io abito a circa 20 metri dalla casa e dal terreno del
sin dalla mia nascita , e quindi posso confermare tutte le circostanze dedotte;
, sul Parte_1
capo 2) si è vero non ricordo la data della morte della madre risalente a circa 15/20 anni orsono , mentre il padre non lo ricordo” (teste ; “si è vero io abito di fronte Testimone_1
al fabbricato in questione sin dalla mia nascita , e per quanto ricordo la situazione è sempre stata quella descritta nella domanda;
sul capo,2) si è vero non ho ricordo diretto del
ma ricorda la di lui moglie, signora , credo che la signora sia Controparte_1 CP_7 CP_7 morta intorno al 1986” (teste ; “si è vero , conosco tali circostante perché Testimone_2
sono vicino di casa ( la mia casa dista solo dieci metri circa) ed essendo coetanei sono amico del;
, sul capo 2) si è vero io ero bambino quando morì il padre , mentre la Parte_1 madre è morta circa 18/20 anni orsono” (teste . Testimone_3
Appaiono, quindi, pienamente integrati i presupposti richiesti per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c., in presenza di un possesso continuato, per oltre quindici anni, nonché pacifico, pubblico, non interrotto e contraddistinto dall'animo di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario. Parte ricorrente ha dimostrato l'autonomo godimento del bene ed ha dimostrato di averne il possesso esclusivo;
ha dimostrato, altresì, di aver goduto del possesso del fondo
Pagina 4 nella sua interezza in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, evidenziando una inequivoca volontà di possedere uti dominus (vedi anche Cass. 96/5687).
Risultano, inoltre, integrati i presupposti specifici richiesti dall'art. 1159-bis c.c..
Come noto, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 346/1976, “Le disposizioni dell'articolo 1159-bis del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonché ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non supera complessivamente le lire 350.000”.
Nel caso di specie, il reddito dominicale dell'immobile per cui è causa non supera il valore di
350.000,00 lire, risultando pari ad € 292,61 (cfr. visure in atti).
Ed ancora, va rammentato che, per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 1159 bis c.c., norma essenzialmente finalizzata ad incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo, non è tanto rilevante la circostanza che il terreno, sito in territorio montano (o equiparato ex art. 2 L. n. 346 del 1976, in ragione del ridotto reddito dominicale), sia iscritto nel catasto rustico, quanto invece quella che lo stesso sia stato oggetto di concreta attività agraria e di coltivazione (Cass. 13325/00), quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, costituendo un'entità agricola ben individuata ed organizzata, destinata ed ordinata ad una propria vicenda produttiva (si confronti, Cass. n. 8778 del 2010).
Nel caso in esame, l'istante ha dedotto, circostanza comprovata dai testimoni escussi, di aver organizzato e destinato i terreni de quo all'esercizio di attività agraria, in modo tale da poter costituire un'autonoma attività produttiva, precisando di aver sempre adibito il fondo ad esclusivo uso agricolo, per la propria famiglia e per la vendita a terzi, oltre che alla coltivazione di fieno per l'allevamento di animali, come peraltro risulta dalla documentazione dell'ASL versata in atti, attestante la presenza di ovini e caprini presso l'azienda agricola
, sita appunto in Cisterna di Latina, Via Giovanni Da Verrazzano (doc. 6). Parte_1
Anche l'ulteriore documentazione prodotta (ricevute di pagamento delle utenze;
autorizzazione del Comune di Cisterna di Latina a favore di e degli eredi Parte_3
per l'edificazione del fabbricato rurale, rilasciata nel 1957; lettere Enel Parte_1
Distribuzione) comprova ulteriormente la continuità del possesso in questa sede invocato.
Per le ragioni esposte, va dichiarato l'avvenuto acquisto da parte di del Parte_1
fondo oggetto di causa, per intervenuta usucapione alla data del ricorso.
Pagina 5 Si dispone che tale decreto venga reso noto mediante affissione per 90 giorni all'albo del comune di Cisterna di Latina e del Tribunale di Latina e che venga, altresì, pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale. Si avverte che contro tale decreto potrà essere proposta opposizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di affissione ridetto e che, laddove non opposto, costituirà titolo per la trascrizione ex art. 2651 c.c.
Infine, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, sia nei confronti dei resistenti non costituiti, che nei confronti di , originaria Controparte_8
opponente, stante la rinuncia all'opposizione inizialmente spiegata e l'espressa richiesta avanzata in tal senso dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara acquisita da , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1159 bis c.c. e Parte_1
art. 3 della legge 10 maggio 1976 n. 346, la piena, esclusiva e libera proprietà del terreno con sovrastante fabbricato rurale sito in Cisterna di Latina, Via Giovanni da
Verrazzano n. 13, composto da terreno con sovrastante fabbricato rurale, riportato in
N.C.T. di detto Comune al foglio 4, particella 1309 (il terreno) e particella 156 (il fabbricato rurale);
- dispone che il presente decreto venga reso noto mediante affissione per 90 giorni all'albo del comune di Cisterna di Latina e presso il Tribunale di Latina e che venga, altresì, pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale;
- avverte che contro tale decreto potrà essere proposta opposizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di affissione ridetto e che, laddove non opposto, costituirà titolo per la trascrizione ex art. 2651 c.c.;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio, su istanza della parte interessata, di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento, ove non tempestivamente opposto, con esonero da ogni responsabilità;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Latina, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Giuseppina Vendemiale, nel procedimento ex art. 1159-bis c.c. e l. n.
346/1976, iscritto al n. r.g. 5264/2019 promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo De Marinis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cisterna di Latina,
Via Nino Bixio n. 12, giusta procura in atti;
Contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._6 Controparte_6
), (C.F. ); C.F._7 Controparte_7 C.F._8
RESISTENTI CONTUMACI
Nonché
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_8 C.F._9
Domenico Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale Petrarca
n. 7, giusta procura in atti;
TERZA OPPONENTE in esito all'udienza del 17.04.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. e della legge n. 346/1976, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale, chiedendo dichiararsi il pieno ed esclusivo diritto di
[...]
proprietà per intervenuta usucapione sul fondo rustico sito nel Comune di Cisterna di Latina, in Via Giovanni da Verrazzano n. 13, composto da terreno con sovrastante fabbricato rurale, riportato in N.C.T. di detto Comune al foglio 4, particella 1309 – il terreno – e particella 156 – il fabbricato rurale. A sostegno della domanda, deduceva che da oltre vent'anni possedeva, come esclusivo proprietario, il suddetto terreno con sovrastante piccolo fabbricato rurale, e
Pagina 1 che prima di lui tale fondo era stato posseduto ininterrottamente e pacificamente dai propri genitori, e dal 1958 fino alla loro morte, ed in seguito dallo Controparte_1 CP_9
stesso ricorrente che ivi aveva sempre abitato e tenuto la propria residenza, anche dopo il suo matrimonio con la SI.ra . Precisava che tale possesso si era sempre Controparte_10
concretizzato non solo nell'avervi fissato la propria residenza ma anche nel fatto di avervi vissuto, curato la manutenzione ordinaria e straordinaria e di averlo sempre adibito ad esclusivo uso agricolo, coltivandolo ad ortaggi, per se, per la sua famiglia e per la vendita a terzi, nonché a fieno per gli animali (pecore, capre, conigli, e pollame vario) come dimostrato dalle attestazioni e certificazioni ASL per la tenuta degli animali. Soggiungeva che il fabbricato rurale era stato edificato dal proprio genitore in data antecedente il 1967 come attestato dalla autorizzazione del Comune di Cisterna di Latina su domanda del 18.11.1957, che su una piccola porzione del suddetto terreno era stata realizzata dalla ENEL Distribuzione nell'anno 1997 una cabina elettrica di derivazione, previo assenso dello stesso quale Parte_1
possessore del terreno. Quindi, il ricorrente esponeva che il suddetto terreno con sovrastante fabbricato risultava intestato ai Pubblici Registri Immobiliari al padre del ricorrente, SI.
unitamente ai propri fratelli e sorelle, SI.ri , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , in Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
forza di ordinanza di affrancazione di terreno agricolo del Pretore di Latina del 11.09.1972 contro la SI.ra trascritta in data 25.07.1988 al numero di Registro Persona_1
Particolare 9497 e al registro Generale n. 14003. Da ultimo, evidenziava che dalla relazione e certificazione notarile non risultavano trascrizioni, neppure a titolo successorio, né iscrizioni sui beni oggetto di ricorso, e che il cespite immobiliare presentava un modesto reddito agrario così da rientrare nei limiti di cui all'art. 2, della suddetta legge 346/76.
In tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che Il ricorrente,
SI. , nato a [...] il [...], In virtù di possesso pacifico, Parte_1
non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, è divenuto proprietario per usucapione ai sensi dell'art. 1158 bis c.c. e ai sensi della L. 346/76 dell'immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Cisterna di Latina al foglio 4 particella 1309 - il terreno - e particella 156 - il fabbricato rurale -; conseguentemente pronunciare a favore del ricorrente medesimo decreto di proprietà relativo ai beni immobili suddetti;
ordinare all'Ufficio del Territorio di Latina - Servizio di Pubblicità immobiliare, in persona del Responsabile pro tempore di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione a favore del ricorrente sul bene sopradescritto”.
Pagina 2 Disposta la notifica agli interessati del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, effettuata per pubblici reclami ex art. 150 c.p.c. giusta autorizzazione del
Presidente del Tribunale, nonché l'affissione dell'istanza per la durata di 90 gg nell'albo del
Comune di Cisterna e presso il Tribunale di Latina, i convenuti non si costituivano.
Con comparsa depositata in data 13.2.2020, spiegava opposizione ex art. 3 l. Controparte_8
346/1976, esponendo che: con atto di accordo del 15.06.2018, aveva Parte_1
ceduto in suo favore il giuridico possesso dei cespiti, ed i relativi diritti affinché essa promuovesse giudizio di usucapione finalizzato ad acquisire la proprietà a titolo originario;
con la medesima scrittura, all'art. 8, le parti convenivano altresì di conferire mandato ad un difensore per il giudizio di usucapione, obbligandosi a non porre in essere attività che potessero nuocere al buon esito degli stessi e consentendo l'intervento della SInora in CP_8
giudizio affinché gli effetti dell'usucapione si producessero direttamente in favore di quest'ultima; per effetto di quanto sopra, con ricorso ex art. 1159 bis C.C., iscritto a ruolo al nrg 5856/18 avanti il Tribunale di Latina, e adivano il Parte_2 Parte_1
Tribunale di Latina affinché, previo esperimento della procedura prevista dall'art. 2 e segg. della L. 346/76, fosse accertato il possesso pacifico, esclusivo e continuo da parte dei ricorrenti ultraventennale degli immobili di cui sopra e dichiarata l'usucapione in favore della sola;
all'udienza del 02.07.2019 compariva personalmente il Parte_2 Parte_1
quale dichiarava di aver revocato il mandato al difensore e di opporsi all'accoglimento della domanda da parte della SInora assumendo come la stessa non avesse mai avuto il CP_8
possesso o compossesso dei beni;
dichiarava inoltre di non sapere che il ricorso fosse stato proposto anche a nome della SInora e di non ricordare di aver sottoscritto la scrittura CP_8
privata depositata;
con ordinanza del 02.07.2019, il Giudice rigettava la domanda, assumendo che le dichiarazioni rese dal in udienza fossero in contrasto con quanto asserito in Parte_1
ricorso; avverso l'ordinanza del 02.07.2019 veniva proposto reclamo, iscritto al nrg
4738/2019 e notificato – tra gli altri - anche a in data 28.11.2019, con Parte_1
udienza fissata al 17.11.2020 per la comparizione delle parti. Alla luce di quanto sopra, la domanda proposta da doveva ritenersi infondata, in quanto in contrasto con Parte_1
quanto dallo stesso convenuto e sottoscritto con atto di accordo del 15.06.2018 e con la conseguenziale domanda giudiziale di usucapione speciale dei medesimi cespiti proposta da e tutt'ora sub iudice. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_2
In via istruttoria veniva espletata prova per testi, dopodiché, a seguito di alcuni rinvii per bonario componimento, con le note di trattazione scritta depositate in data 16.4.2025 CP_8
Pagina 3 dichiarava di rinunciare alle domande e alle eccezioni svolte, non opponendosi CP_8
all'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, va innanzitutto precisato che, a seguito ed in conseguenza della rinuncia di all'opposizione spiegata, la presente pronuncia è resa con decreto, ai sensi Controparte_8
dell'art. 3 della l. 346/1976, per cui “quando non è fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto”.
Nel merito, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'istante ha infatti esposto e documentato il possesso continuativo, esclusivo, pacifico e pubblico del terreno agricolo con sovrastante fabbricato rurale sito in Cisterna di Latina, Via da Verrazzano n. 13, censito al Catasto al foglio 4, particelle n. 1309 e n. 156.
Invero, le circostanze addotte a fondamento del ricorso sono state integralmente confermate dai testimoni escussi all'udienza del 21.10.2021, della cui attendibilità questo Giudice non ha motivo per dubitare, poiché il racconto fornito da ciascuno di essi è puntuale e intrinsecamente coerente e trova sostanziale conferma in quello dell'altro. I testimoni, in particolare, hanno risposto affermativamente ai capitoli di prova articolati da parte istante, riferendo in maniera univoca circa il possesso esercitato sul fondo da , e dai Parte_1
suoi genitori prima di lui: “si è vero, io abito a circa 20 metri dalla casa e dal terreno del
sin dalla mia nascita , e quindi posso confermare tutte le circostanze dedotte;
, sul Parte_1
capo 2) si è vero non ricordo la data della morte della madre risalente a circa 15/20 anni orsono , mentre il padre non lo ricordo” (teste ; “si è vero io abito di fronte Testimone_1
al fabbricato in questione sin dalla mia nascita , e per quanto ricordo la situazione è sempre stata quella descritta nella domanda;
sul capo,2) si è vero non ho ricordo diretto del
ma ricorda la di lui moglie, signora , credo che la signora sia Controparte_1 CP_7 CP_7 morta intorno al 1986” (teste ; “si è vero , conosco tali circostante perché Testimone_2
sono vicino di casa ( la mia casa dista solo dieci metri circa) ed essendo coetanei sono amico del;
, sul capo 2) si è vero io ero bambino quando morì il padre , mentre la Parte_1 madre è morta circa 18/20 anni orsono” (teste . Testimone_3
Appaiono, quindi, pienamente integrati i presupposti richiesti per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c., in presenza di un possesso continuato, per oltre quindici anni, nonché pacifico, pubblico, non interrotto e contraddistinto dall'animo di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario. Parte ricorrente ha dimostrato l'autonomo godimento del bene ed ha dimostrato di averne il possesso esclusivo;
ha dimostrato, altresì, di aver goduto del possesso del fondo
Pagina 4 nella sua interezza in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, evidenziando una inequivoca volontà di possedere uti dominus (vedi anche Cass. 96/5687).
Risultano, inoltre, integrati i presupposti specifici richiesti dall'art. 1159-bis c.c..
Come noto, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 346/1976, “Le disposizioni dell'articolo 1159-bis del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonché ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non supera complessivamente le lire 350.000”.
Nel caso di specie, il reddito dominicale dell'immobile per cui è causa non supera il valore di
350.000,00 lire, risultando pari ad € 292,61 (cfr. visure in atti).
Ed ancora, va rammentato che, per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 1159 bis c.c., norma essenzialmente finalizzata ad incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo, non è tanto rilevante la circostanza che il terreno, sito in territorio montano (o equiparato ex art. 2 L. n. 346 del 1976, in ragione del ridotto reddito dominicale), sia iscritto nel catasto rustico, quanto invece quella che lo stesso sia stato oggetto di concreta attività agraria e di coltivazione (Cass. 13325/00), quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, costituendo un'entità agricola ben individuata ed organizzata, destinata ed ordinata ad una propria vicenda produttiva (si confronti, Cass. n. 8778 del 2010).
Nel caso in esame, l'istante ha dedotto, circostanza comprovata dai testimoni escussi, di aver organizzato e destinato i terreni de quo all'esercizio di attività agraria, in modo tale da poter costituire un'autonoma attività produttiva, precisando di aver sempre adibito il fondo ad esclusivo uso agricolo, per la propria famiglia e per la vendita a terzi, oltre che alla coltivazione di fieno per l'allevamento di animali, come peraltro risulta dalla documentazione dell'ASL versata in atti, attestante la presenza di ovini e caprini presso l'azienda agricola
, sita appunto in Cisterna di Latina, Via Giovanni Da Verrazzano (doc. 6). Parte_1
Anche l'ulteriore documentazione prodotta (ricevute di pagamento delle utenze;
autorizzazione del Comune di Cisterna di Latina a favore di e degli eredi Parte_3
per l'edificazione del fabbricato rurale, rilasciata nel 1957; lettere Enel Parte_1
Distribuzione) comprova ulteriormente la continuità del possesso in questa sede invocato.
Per le ragioni esposte, va dichiarato l'avvenuto acquisto da parte di del Parte_1
fondo oggetto di causa, per intervenuta usucapione alla data del ricorso.
Pagina 5 Si dispone che tale decreto venga reso noto mediante affissione per 90 giorni all'albo del comune di Cisterna di Latina e del Tribunale di Latina e che venga, altresì, pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale. Si avverte che contro tale decreto potrà essere proposta opposizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di affissione ridetto e che, laddove non opposto, costituirà titolo per la trascrizione ex art. 2651 c.c.
Infine, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, sia nei confronti dei resistenti non costituiti, che nei confronti di , originaria Controparte_8
opponente, stante la rinuncia all'opposizione inizialmente spiegata e l'espressa richiesta avanzata in tal senso dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara acquisita da , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1159 bis c.c. e Parte_1
art. 3 della legge 10 maggio 1976 n. 346, la piena, esclusiva e libera proprietà del terreno con sovrastante fabbricato rurale sito in Cisterna di Latina, Via Giovanni da
Verrazzano n. 13, composto da terreno con sovrastante fabbricato rurale, riportato in
N.C.T. di detto Comune al foglio 4, particella 1309 (il terreno) e particella 156 (il fabbricato rurale);
- dispone che il presente decreto venga reso noto mediante affissione per 90 giorni all'albo del comune di Cisterna di Latina e presso il Tribunale di Latina e che venga, altresì, pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale;
- avverte che contro tale decreto potrà essere proposta opposizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di affissione ridetto e che, laddove non opposto, costituirà titolo per la trascrizione ex art. 2651 c.c.;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio, su istanza della parte interessata, di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento, ove non tempestivamente opposto, con esonero da ogni responsabilità;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Latina, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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