CASS
Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2024, n. 10940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10940 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: CA PE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 13/07/2023 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PE SG;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha c:hiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta dal ricorrente con riguardo alla sentenza del Penale Sent. Sez. 2 Num. 10940 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 13/12/2023 Tribunale di Bergamo, emessa 1'8 luglio 2022 e divenuta irrevocabile il 22 ottobre 2022, che lo aveva condannato in relazione al reato di appropriazione indebita. 2. Ricorre per cassazione PE CA, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto che l'istante non avesse avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico, nonostante il fatto che egli era stato giudicato in assenza e non aveva mai ricevuto la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio sebbene avesse eletto domicilio. Non sarebbe provato il contrario attraverso la raccomandata inoltrata al ricorrente e ricevuta dal di lui fratello convivente, con la quale il difensore di fiducia del CA, rinunciando al mandato, aveva fatto pervenire all'imputato il decreto di citazione a giudizio;
né si sarebbe potuto trarre argomento dalla circostanza che il ricorrente aveva sporto denuncia contro ignoti dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Il Collegio intende dare continuità al principio di diritto secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l'interruzione del rapporto professionale) (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019). Come si legge nella motivazione di tale condivisibile decisione, "l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione. Tuttavia, ai fini di tale diversa valutazione, non è sufficiente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro senza avere specificamente dichiarato di non volerne più ricevere le notifiche, situazione che altrimenti si presterebbe ad un possibile abuso del processo. A quella rinuncia devono accompagnarsi circostanze ulteriori - che devono evidentemente essere allegate dal condannato- sulla base delle quali sia 2 possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale". Tale statuizione di legittimità trova il suo antecedente logico nel principio secondo il quale In tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305). 2.Nel caso in esame, proprio come in quello che aveva affrontato la Corte di legittimità nella richiamata sentenza, il ricorrente non ha allegato alcunché di specifico in ordine alle ragioni del suo manifestato disinteresse per il processo, che sapeva essere in itinere, dal momento che aveva finanche ricevuto a mani proprie la notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, peraltro non essendovi elementi concreti per ritenere che la lettera raccomandata speditagli dal difensore di fiducia al suo domicilio e contenente il decreto di citazione a giudizio (ricevuta da familiare convivente) non fosse stata portata a sua conoscenza. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 3.12.2023. Il Consigliere estensore Il Presid nte PE SG GI ' B 'tra •
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PE SG;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha c:hiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta dal ricorrente con riguardo alla sentenza del Penale Sent. Sez. 2 Num. 10940 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 13/12/2023 Tribunale di Bergamo, emessa 1'8 luglio 2022 e divenuta irrevocabile il 22 ottobre 2022, che lo aveva condannato in relazione al reato di appropriazione indebita. 2. Ricorre per cassazione PE CA, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto che l'istante non avesse avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico, nonostante il fatto che egli era stato giudicato in assenza e non aveva mai ricevuto la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio sebbene avesse eletto domicilio. Non sarebbe provato il contrario attraverso la raccomandata inoltrata al ricorrente e ricevuta dal di lui fratello convivente, con la quale il difensore di fiducia del CA, rinunciando al mandato, aveva fatto pervenire all'imputato il decreto di citazione a giudizio;
né si sarebbe potuto trarre argomento dalla circostanza che il ricorrente aveva sporto denuncia contro ignoti dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Il Collegio intende dare continuità al principio di diritto secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l'interruzione del rapporto professionale) (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019). Come si legge nella motivazione di tale condivisibile decisione, "l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione. Tuttavia, ai fini di tale diversa valutazione, non è sufficiente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro senza avere specificamente dichiarato di non volerne più ricevere le notifiche, situazione che altrimenti si presterebbe ad un possibile abuso del processo. A quella rinuncia devono accompagnarsi circostanze ulteriori - che devono evidentemente essere allegate dal condannato- sulla base delle quali sia 2 possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale". Tale statuizione di legittimità trova il suo antecedente logico nel principio secondo il quale In tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305). 2.Nel caso in esame, proprio come in quello che aveva affrontato la Corte di legittimità nella richiamata sentenza, il ricorrente non ha allegato alcunché di specifico in ordine alle ragioni del suo manifestato disinteresse per il processo, che sapeva essere in itinere, dal momento che aveva finanche ricevuto a mani proprie la notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, peraltro non essendovi elementi concreti per ritenere che la lettera raccomandata speditagli dal difensore di fiducia al suo domicilio e contenente il decreto di citazione a giudizio (ricevuta da familiare convivente) non fosse stata portata a sua conoscenza. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 3.12.2023. Il Consigliere estensore Il Presid nte PE SG GI ' B 'tra •