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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4900 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello iscritto al n. 2112/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli in data 17 ottobre 2017 e contraddistinta dal n. 10360/2017, introitato in decisione all'udienza collegiale del 17 giugno 2025 e pendente
TRA
l'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD (C.F.: ), con sede P.IVA_1
legale in Frattamaggiore (Na) alla Via M. Lupoli n. 27, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guglielmo Ara (c.f.
e AL CA (c.f. C.F._1 C.F._2
- APPELLANTE -
E il LABORATORIO RICERCHE DIAGNOSTICHE OE già CP_1 [...]
di ) (c.f.: Controparte_2 Controparte_3
), con sede legale in Marano di Napoli (Na) alla via Edificio P.IVA_2
Scolastico n. 33, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristallino (c.f. C.F._3
- APPELLATA- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, il già Controparte_4
(di seguito anche Controparte_5
solo ” o società) chiedeva al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di CP_2
Pozzuoli, di ordinare all' di pagare in suo favore la somma di Controparte_6
60.260,70 €, “oltre interessi legale, ex art. 5, D.Lgs. n. 231/2002 ovvero come ritenuto per legge e con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza contrattuale”, a titolo di saldo delle fatture nn. 3/12, 5/12, 7/12, 11/12, 13/12, emesse per le prestazioni di , eseguite in regime di Parte_1
accreditamento nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2012.
2. Con il decreto ingiuntivo n. 295/2013 del 6 maggio 2013, l'adito Tribunale accoglieva il ricorso del Laboratorio intimando all' Controparte_7
(d'ora in poi anche solo il pagamento in favore del ricorrente
[...]
dell'importo di “60.260,70 € oltre interessi ex art. 5, d.lgs. n. 231/02 a decorrere dal 01.11.12 e fino all'effettivo soddisfo, secondo il criterio di cui all'art. 4, comma
1”, ponendo, altresì, a suo carico le spese del procedimento.
3. Con atto di citazione notificato in data 1° luglio 2013, l' proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale. In particolare, eccepiva che l'importo ingiunto non era dovuto integralmente, poiché una parte di esso, ossia la somma di 38.439,39 €, era già stata corrisposta al con mandato di pagamento n. 3784 del CP_2
18/03/2012, mentre la somma residua non era dovuta per effetto della decurtazione del cd. sconto tariffario applicato in forza delle previsioni contenute negli artt. 4 e 5 del contratto, nonché per effetto di quanto previsto dall'art. 1 lett.
o) comma 796 della L. n. 296/2006, la cui vigenza temporale non poteva considerarsi limitata al solo arco temporale 2007-2009, ma estesa anche all'anno
2012, alla luce della giurisprudenza del giudice amministrativo e delle pronunce della Corte costituzionale intervenute in materia.
Pertanto, in via principale, chiedeva che fosse accertato che nulla era dovuto sulle somme ingiunte, da tanto conseguendo la richiesta di revoca del d.i. opposto con vittoria di spese e compensi, oltre alla richiesta, in via riconvenzionale, di
Co Pag. 2 di 9
n. 2112/2018 r.g.a.c.c. c. L a b o r a t o r i o R i c e r c h e CP_6 D i a g n o s t i c h e R o e c k e r S . R . L . CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
condanna dell'opposta società al risarcimento del danno da “violazione del principio della buona fede, della diligenza e della correttezza”.
4. In data 8 novembre 2013, si costituiva in giudizio il , CP_2
eccependo, per quanto in tale sede rileva: - che il mandato di pagamento ex adverso depositato per complessivi 38.439,39 € riguardava solo parte delle fatture ingiunte, ovvero il minor importo di 26.886,37 € (risultando il residuo imputabile ad altre fatture non oggetto di causa); - la non applicabilità al caso di specie della normativa sullo sconto tariffario (L. n. 296/2006), in quanto in vigore solo per il triennio 2007-2009 mentre la fattispecie si riferiva a prestazioni rese nell'anno
2012; - la mancata previsione dello sconto tariffario nel contratto;
- la violazione dell'art. 2697, co. 2, c.p.c., non essendo l'opposizione sorretta da alcun supporto probatorio.
5. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli così provvedeva: «accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto opposto;
condanna la al pagamento, in favore della Controparte_7
parte opposta, di € 33.374,33, oltre interessi legali dalla domanda;
condanna la
al pagamento, in favore dell'avv. Maria Controparte_7
Cristallino, delle spese processuali che liquida in € 3.900,00 per compensi, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
In particolare, il primo Giudice:
i) riteneva non applicabile alla fattispecie lo sconto tariffario previsto dalla L.
n. 296/2006, “considerato che le fatture oggetto di ingiunzione si riferiscono a prestazioni rese nell'anno 2012” mentre la norma in questione, assumendo carattere transitorio, valeva solo per il triennio 2007-2009, e ciò in virtù della sentenza n. 92/2009 della Corte costituzione che “nel rigettare la questione di legittimità costituzionale … ha precisato che la norma in questione assume carattere transitorio e dunque non può ritenersi applicabile oltre il triennio 2007-
2009”
ii) riteneva, altresì, infondata la tesi sostenuta dalla secondo cui la disciplina sugli sconti sarebbe stata convenzionalmente pattuita dalle parti
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n. 2112/2018 r.g.a.c.c. c. L a b o r a t o r i o R i c e r c h e Controparte_6 D i a g n o s t i c h e R o e c k e r S . R . L . CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
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(già Prima sezione civile bis)
mediante il richiamo contenuto nell'art. 5, comma 2, del contratto. Al riguardo, il
Tribunale evidenziava che: “dall'interpretazione letterale di tale clausola emerge, infatti, che essa si riferisce esclusivamente ai limiti di spesa e non anche agli sconti tariffari […]. Con tale clausola, dunque, le parti non hanno voluto contrattualizzare il sistema degli sconti, ma si sono limitate a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle prestazioni (con o senza sconto), in ogni caso il limite di spesa non poteva essere mai superato”;
iii) riconosceva, infine, che l'opposta aveva riconosciuto l'avvenuto pagamento della somma di “€ 26.886,37, motivo per il quale il debito residuo ammonta ad € 33.374,33” e ciò, pertanto, determinava il parziale accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto, con condanna dell'opponente al pagamento della somma suddetta “oltre interessi legali dalla domanda”.
6. Avverso tale sentenza proponeva appello l' con atto di citazione notificato il 16 aprile 2018, sulla base dei motivi di cui si dirà, rassegnando le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria eccezione e difesa, per le motivazioni espresse in diritto, accogliere
l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza qui gravata: - Revocare la sentenza n. 10360/17; - Condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio».
7. Con comparsa depositata il 9 gennaio 2019, si costituiva il CP_2
eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. per la sua genericità, nonché la violazione dell'art. 345 c.p.c., per aver la introdotto nuove eccezioni relativamente alla questione del superamento del tetto di spesa.
Nel merito, resisteva ai motivi di appello, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
8. All'udienza del 17 giugno 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di
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n. 2112/2018 r.g.a.c.c. c. L a b o r a t o r i o R i c e r c h e Controparte_6 D i a g n o s t i c h e R o e c k e r S . R . L . CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
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(già Prima sezione civile bis)
appello sollevata dal ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che lo stesso, CP_2
pur presentando una struttura argomentativa disorganica e un'esposizione non sempre lineare, consente comunque di individuare le parti della sentenza sottoposte a critica e le modifiche richieste.
Peraltro, ai fini della declaratoria dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 342
c.p.c. si può tenere conto dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non si deve esigere dall'appellante nessun progetto alternativo di sentenza ovvero nessun alcun vacuo formalismo fine a sé stesso, o ancora nessuna trascrizione integrale o parziale della sentenza o di parti di essa, andando invece a guardare la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, che, nel caso all'esame porta alle conclusioni suddette (cfr. per tutte, Cass., SS.UU.,
27199/2017).
II. Nel merito, l'appello proposto dall' è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Con il proposto gravame, l'appellante contesta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il primo Giudice riteneva non applicabile alla fattispecie la normativa sullo sconto tariffario (L. n. 296/2006), sostenendo, al riguardo, che il primo Giudice aveva errato nel ritenere che la norma in questione avesse validità soltanto per il triennio 2007-2009 e che il primo Giudice aveva erroneamente interpretato l'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti.
Tali motivi sono infondati.
II.1. Con riferimento al primo profilo di censura, questa Corte, seguendo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, sostiene da tempo che l'efficacia temporale dell'art. 1 comma 796 lett. o) L. n. 297/2006 sia limitata al triennio 2007
- 2009, e che, di conseguenza, lo sconto non possa trovare applicazione alle prestazioni rese nel 2012, annualità oggetto di causa (così, Cass. 10582/2018;
Cass. 27007/2021).
A tal proposito, anche la Corte Costituzionale, con la sua sentenza n.
94/2009, ha concluso nel senso che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina
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stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”.
Ed è arrivata a tale conclusione mediante un adeguato bilanciamento delle esigenze in conflitto, sostenendo che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che
è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”.
Quanto poi al termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2008 o, al più tardi, nel
31.12.2009, come confermato dalla citata sentenza della Consulta nella parte in cui stabilisce che “In particolare, con la norma statale, il legislatore ordinario ha inteso conseguire la finalità, espressamente dichiarata, di «garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del
28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione» (art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006), concordando, in buona sostanza, sull'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria, realizzato, tra l'altro, precisamente con detta norma, mediante la fissazione delle tariffe massime ed uno sconto, nei termini sopra indicati”.
Coerentemente, in tale norma, alla lettera A) si fissa la misura del
“finanziamento del Servizio sanitario nazionale” per gli anni 2007, 2008 e 2009; alla lettera B) si istituisce “per il triennio 2007-2009 un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009”; alla lettera D) si prevedono le modalità di erogazione in via anticipata del finanziamento a carico dello Stato per gli anni
2007, 2008 e 2009; alla lettera P-bis) si stabiliscono i criteri di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni dal 2007 al 2009.
Quindi, non solo la disposizione programmatica della legge, ma anche queste ulteriori disposizioni settoriali confermano che gli effetti della disciplina Pag. 6 di 9
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complessiva della norma finanziaria non potevano protrarsi oltre il triennio 2007-
2009.
Deve, pertanto, escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati;
né può sostenersi che tali limiti temporali riguardino soltanto l'aggiornamento dei tariffari, giacché, in tal modo, si vanificherebbe la pronuncia della Corte Costituzionale.
Peraltro, neppure sono rilevanti, in senso contrario, i richiami fatti dalla alla sentenza n. 833/2016 del Tribunale amministrativo regionale della Campania
e ad altra giurisprudenza amministrativa, che si sono pronunciati per la validità, anche oltre il triennio 2007 – 2009, dello sconto previsto dalla legge sopra richiamata.
Infatti, la detta affermazione costituisce solo un precedente favorevole all' ma esso non è destinato ad operare oltre la fattispecie in esso prevista, non riguardando affatto i contratti stipulati nel 2012 e le remunerazioni dovute in forza degli stessi, ma solo la legittimità, sotto il profilo amministrativo, dei provvedimenti impugnati con i quali si fissava il tetto di spesa per gli anni 2011 e
2012 tenendo conto dello sconto ex lege 296/2006.
II.2. Del pari infondata è la doglianza con cui l' censura la sentenza gravata per aver escluso che lo sconto possa operare in via pattizia, con riferimento all'art. 5, comma 1 e 2, del contratto intercorso tra le parti.
Il motivo è infondato in quanto deve escludersi che lo sconto possa operare in via pattizia e ciò per i seguenti motivi.
Invero, i primi due commi dell'art. 5, intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni», del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2012 prevedevano:
a) che «[l]a remunerazione delle prestazioni delle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4»;
b) che, «[i]n ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle Pag. 7 di 9
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prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06»
Nel precedente art. 4, intitolato «rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni», erano invece richiamati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2012 per la branca di patologia clinica (Laboratori), fissati tenendo conto dell'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
Dalla lettura di tali articoli non può, dunque, trarsi nessuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che anche in caso di modifica delle tariffe vigenti resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In ogni caso, anche a voler ritenere che le parti abbiano voluto regolamentare i loro rapporti, per gli anni successivi al 2009, continuando ad applicare lo sconto tariffario, tali disposizioni dovevano ritenersi contrarie alla volontà del legislatore, e pertanto, sostituite, ai sensi dell'art. 1339 c.c., con le tariffe imposte dalla legge, senza più considerare lo sconto.
III. In definitiva, stante la totale infondatezza di tutti i motivi, l'appello va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
IV. Segue, per il cd. principio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno determinate d'ufficio, sulla base dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, e tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra
26.000,01 e 52.000,00 €.
Esse si liquidano nel complessivo importo di 11.489,00 € , di cui 9.991,00 € per compensi (2.058,00 € per la fase di studio, 1.418,00 € per la fase introduttiva,
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(già Prima sezione civile bis)
3.045,00 € per la fase istruttoria e 3.470,00 € per la fase decisoria) e 1.498,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori e vanno attribuite all'avv. Maria Cristallino, difensore dell'appellata, per avere dichiarato di averle anticipate.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. Controparte_7
10360/2017 emessa dal Tribunale di Napoli il 17.10.2017, disattesa o dichiarata assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 11.489,00 €, di cui 9.991,99 € per compensi e 1.498,00 € per il rimborso delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, con attribuzione all'avv. Maria Cristallino, che ha dichiarato di averle anticipate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello iscritto al n. 2112/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli in data 17 ottobre 2017 e contraddistinta dal n. 10360/2017, introitato in decisione all'udienza collegiale del 17 giugno 2025 e pendente
TRA
l'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD (C.F.: ), con sede P.IVA_1
legale in Frattamaggiore (Na) alla Via M. Lupoli n. 27, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guglielmo Ara (c.f.
e AL CA (c.f. C.F._1 C.F._2
- APPELLANTE -
E il LABORATORIO RICERCHE DIAGNOSTICHE OE già CP_1 [...]
di ) (c.f.: Controparte_2 Controparte_3
), con sede legale in Marano di Napoli (Na) alla via Edificio P.IVA_2
Scolastico n. 33, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristallino (c.f. C.F._3
- APPELLATA- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, il già Controparte_4
(di seguito anche Controparte_5
solo ” o società) chiedeva al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di CP_2
Pozzuoli, di ordinare all' di pagare in suo favore la somma di Controparte_6
60.260,70 €, “oltre interessi legale, ex art. 5, D.Lgs. n. 231/2002 ovvero come ritenuto per legge e con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza contrattuale”, a titolo di saldo delle fatture nn. 3/12, 5/12, 7/12, 11/12, 13/12, emesse per le prestazioni di , eseguite in regime di Parte_1
accreditamento nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2012.
2. Con il decreto ingiuntivo n. 295/2013 del 6 maggio 2013, l'adito Tribunale accoglieva il ricorso del Laboratorio intimando all' Controparte_7
(d'ora in poi anche solo il pagamento in favore del ricorrente
[...]
dell'importo di “60.260,70 € oltre interessi ex art. 5, d.lgs. n. 231/02 a decorrere dal 01.11.12 e fino all'effettivo soddisfo, secondo il criterio di cui all'art. 4, comma
1”, ponendo, altresì, a suo carico le spese del procedimento.
3. Con atto di citazione notificato in data 1° luglio 2013, l' proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale. In particolare, eccepiva che l'importo ingiunto non era dovuto integralmente, poiché una parte di esso, ossia la somma di 38.439,39 €, era già stata corrisposta al con mandato di pagamento n. 3784 del CP_2
18/03/2012, mentre la somma residua non era dovuta per effetto della decurtazione del cd. sconto tariffario applicato in forza delle previsioni contenute negli artt. 4 e 5 del contratto, nonché per effetto di quanto previsto dall'art. 1 lett.
o) comma 796 della L. n. 296/2006, la cui vigenza temporale non poteva considerarsi limitata al solo arco temporale 2007-2009, ma estesa anche all'anno
2012, alla luce della giurisprudenza del giudice amministrativo e delle pronunce della Corte costituzionale intervenute in materia.
Pertanto, in via principale, chiedeva che fosse accertato che nulla era dovuto sulle somme ingiunte, da tanto conseguendo la richiesta di revoca del d.i. opposto con vittoria di spese e compensi, oltre alla richiesta, in via riconvenzionale, di
Co Pag. 2 di 9
n. 2112/2018 r.g.a.c.c. c. L a b o r a t o r i o R i c e r c h e CP_6 D i a g n o s t i c h e R o e c k e r S . R . L . CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
condanna dell'opposta società al risarcimento del danno da “violazione del principio della buona fede, della diligenza e della correttezza”.
4. In data 8 novembre 2013, si costituiva in giudizio il , CP_2
eccependo, per quanto in tale sede rileva: - che il mandato di pagamento ex adverso depositato per complessivi 38.439,39 € riguardava solo parte delle fatture ingiunte, ovvero il minor importo di 26.886,37 € (risultando il residuo imputabile ad altre fatture non oggetto di causa); - la non applicabilità al caso di specie della normativa sullo sconto tariffario (L. n. 296/2006), in quanto in vigore solo per il triennio 2007-2009 mentre la fattispecie si riferiva a prestazioni rese nell'anno
2012; - la mancata previsione dello sconto tariffario nel contratto;
- la violazione dell'art. 2697, co. 2, c.p.c., non essendo l'opposizione sorretta da alcun supporto probatorio.
5. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli così provvedeva: «accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto opposto;
condanna la al pagamento, in favore della Controparte_7
parte opposta, di € 33.374,33, oltre interessi legali dalla domanda;
condanna la
al pagamento, in favore dell'avv. Maria Controparte_7
Cristallino, delle spese processuali che liquida in € 3.900,00 per compensi, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
In particolare, il primo Giudice:
i) riteneva non applicabile alla fattispecie lo sconto tariffario previsto dalla L.
n. 296/2006, “considerato che le fatture oggetto di ingiunzione si riferiscono a prestazioni rese nell'anno 2012” mentre la norma in questione, assumendo carattere transitorio, valeva solo per il triennio 2007-2009, e ciò in virtù della sentenza n. 92/2009 della Corte costituzione che “nel rigettare la questione di legittimità costituzionale … ha precisato che la norma in questione assume carattere transitorio e dunque non può ritenersi applicabile oltre il triennio 2007-
2009”
ii) riteneva, altresì, infondata la tesi sostenuta dalla secondo cui la disciplina sugli sconti sarebbe stata convenzionalmente pattuita dalle parti
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n. 2112/2018 r.g.a.c.c. c. L a b o r a t o r i o R i c e r c h e Controparte_6 D i a g n o s t i c h e R o e c k e r S . R . L . CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
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mediante il richiamo contenuto nell'art. 5, comma 2, del contratto. Al riguardo, il
Tribunale evidenziava che: “dall'interpretazione letterale di tale clausola emerge, infatti, che essa si riferisce esclusivamente ai limiti di spesa e non anche agli sconti tariffari […]. Con tale clausola, dunque, le parti non hanno voluto contrattualizzare il sistema degli sconti, ma si sono limitate a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle prestazioni (con o senza sconto), in ogni caso il limite di spesa non poteva essere mai superato”;
iii) riconosceva, infine, che l'opposta aveva riconosciuto l'avvenuto pagamento della somma di “€ 26.886,37, motivo per il quale il debito residuo ammonta ad € 33.374,33” e ciò, pertanto, determinava il parziale accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto, con condanna dell'opponente al pagamento della somma suddetta “oltre interessi legali dalla domanda”.
6. Avverso tale sentenza proponeva appello l' con atto di citazione notificato il 16 aprile 2018, sulla base dei motivi di cui si dirà, rassegnando le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria eccezione e difesa, per le motivazioni espresse in diritto, accogliere
l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza qui gravata: - Revocare la sentenza n. 10360/17; - Condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio».
7. Con comparsa depositata il 9 gennaio 2019, si costituiva il CP_2
eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. per la sua genericità, nonché la violazione dell'art. 345 c.p.c., per aver la introdotto nuove eccezioni relativamente alla questione del superamento del tetto di spesa.
Nel merito, resisteva ai motivi di appello, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
8. All'udienza del 17 giugno 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di
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appello sollevata dal ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che lo stesso, CP_2
pur presentando una struttura argomentativa disorganica e un'esposizione non sempre lineare, consente comunque di individuare le parti della sentenza sottoposte a critica e le modifiche richieste.
Peraltro, ai fini della declaratoria dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 342
c.p.c. si può tenere conto dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non si deve esigere dall'appellante nessun progetto alternativo di sentenza ovvero nessun alcun vacuo formalismo fine a sé stesso, o ancora nessuna trascrizione integrale o parziale della sentenza o di parti di essa, andando invece a guardare la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, che, nel caso all'esame porta alle conclusioni suddette (cfr. per tutte, Cass., SS.UU.,
27199/2017).
II. Nel merito, l'appello proposto dall' è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Con il proposto gravame, l'appellante contesta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il primo Giudice riteneva non applicabile alla fattispecie la normativa sullo sconto tariffario (L. n. 296/2006), sostenendo, al riguardo, che il primo Giudice aveva errato nel ritenere che la norma in questione avesse validità soltanto per il triennio 2007-2009 e che il primo Giudice aveva erroneamente interpretato l'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti.
Tali motivi sono infondati.
II.1. Con riferimento al primo profilo di censura, questa Corte, seguendo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, sostiene da tempo che l'efficacia temporale dell'art. 1 comma 796 lett. o) L. n. 297/2006 sia limitata al triennio 2007
- 2009, e che, di conseguenza, lo sconto non possa trovare applicazione alle prestazioni rese nel 2012, annualità oggetto di causa (così, Cass. 10582/2018;
Cass. 27007/2021).
A tal proposito, anche la Corte Costituzionale, con la sua sentenza n.
94/2009, ha concluso nel senso che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina
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stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”.
Ed è arrivata a tale conclusione mediante un adeguato bilanciamento delle esigenze in conflitto, sostenendo che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che
è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”.
Quanto poi al termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2008 o, al più tardi, nel
31.12.2009, come confermato dalla citata sentenza della Consulta nella parte in cui stabilisce che “In particolare, con la norma statale, il legislatore ordinario ha inteso conseguire la finalità, espressamente dichiarata, di «garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del
28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione» (art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006), concordando, in buona sostanza, sull'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria, realizzato, tra l'altro, precisamente con detta norma, mediante la fissazione delle tariffe massime ed uno sconto, nei termini sopra indicati”.
Coerentemente, in tale norma, alla lettera A) si fissa la misura del
“finanziamento del Servizio sanitario nazionale” per gli anni 2007, 2008 e 2009; alla lettera B) si istituisce “per il triennio 2007-2009 un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009”; alla lettera D) si prevedono le modalità di erogazione in via anticipata del finanziamento a carico dello Stato per gli anni
2007, 2008 e 2009; alla lettera P-bis) si stabiliscono i criteri di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni dal 2007 al 2009.
Quindi, non solo la disposizione programmatica della legge, ma anche queste ulteriori disposizioni settoriali confermano che gli effetti della disciplina Pag. 6 di 9
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complessiva della norma finanziaria non potevano protrarsi oltre il triennio 2007-
2009.
Deve, pertanto, escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati;
né può sostenersi che tali limiti temporali riguardino soltanto l'aggiornamento dei tariffari, giacché, in tal modo, si vanificherebbe la pronuncia della Corte Costituzionale.
Peraltro, neppure sono rilevanti, in senso contrario, i richiami fatti dalla alla sentenza n. 833/2016 del Tribunale amministrativo regionale della Campania
e ad altra giurisprudenza amministrativa, che si sono pronunciati per la validità, anche oltre il triennio 2007 – 2009, dello sconto previsto dalla legge sopra richiamata.
Infatti, la detta affermazione costituisce solo un precedente favorevole all' ma esso non è destinato ad operare oltre la fattispecie in esso prevista, non riguardando affatto i contratti stipulati nel 2012 e le remunerazioni dovute in forza degli stessi, ma solo la legittimità, sotto il profilo amministrativo, dei provvedimenti impugnati con i quali si fissava il tetto di spesa per gli anni 2011 e
2012 tenendo conto dello sconto ex lege 296/2006.
II.2. Del pari infondata è la doglianza con cui l' censura la sentenza gravata per aver escluso che lo sconto possa operare in via pattizia, con riferimento all'art. 5, comma 1 e 2, del contratto intercorso tra le parti.
Il motivo è infondato in quanto deve escludersi che lo sconto possa operare in via pattizia e ciò per i seguenti motivi.
Invero, i primi due commi dell'art. 5, intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni», del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2012 prevedevano:
a) che «[l]a remunerazione delle prestazioni delle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4»;
b) che, «[i]n ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle Pag. 7 di 9
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prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06»
Nel precedente art. 4, intitolato «rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni», erano invece richiamati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2012 per la branca di patologia clinica (Laboratori), fissati tenendo conto dell'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
Dalla lettura di tali articoli non può, dunque, trarsi nessuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che anche in caso di modifica delle tariffe vigenti resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In ogni caso, anche a voler ritenere che le parti abbiano voluto regolamentare i loro rapporti, per gli anni successivi al 2009, continuando ad applicare lo sconto tariffario, tali disposizioni dovevano ritenersi contrarie alla volontà del legislatore, e pertanto, sostituite, ai sensi dell'art. 1339 c.c., con le tariffe imposte dalla legge, senza più considerare lo sconto.
III. In definitiva, stante la totale infondatezza di tutti i motivi, l'appello va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
IV. Segue, per il cd. principio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno determinate d'ufficio, sulla base dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, e tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra
26.000,01 e 52.000,00 €.
Esse si liquidano nel complessivo importo di 11.489,00 € , di cui 9.991,00 € per compensi (2.058,00 € per la fase di studio, 1.418,00 € per la fase introduttiva,
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(già Prima sezione civile bis)
3.045,00 € per la fase istruttoria e 3.470,00 € per la fase decisoria) e 1.498,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori e vanno attribuite all'avv. Maria Cristallino, difensore dell'appellata, per avere dichiarato di averle anticipate.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. Controparte_7
10360/2017 emessa dal Tribunale di Napoli il 17.10.2017, disattesa o dichiarata assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 11.489,00 €, di cui 9.991,99 € per compensi e 1.498,00 € per il rimborso delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, con attribuzione all'avv. Maria Cristallino, che ha dichiarato di averle anticipate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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