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Sentenza 11 febbraio 2022
Sentenza 11 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2022, n. 4989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4989 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IU GI UL, nato a [...] il [...] DE LE CO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
sentite le conclusioni del Procuratore generale, GIANLUIGI PRATOLA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. L'avvocato CO MATRONE del foro di NOCERA INFERIORE, in difesa di IU GI UL, conclude riportandosi ai motivi di ricorso e depositando l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 22/9/2021. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4989 Anno 2022 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 02/11/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5/5/2021 il Tribunale del riesame di Napoli - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha parzialmente riformato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa l' 8/4/2021 dal GIP del Tribunale in sede nei confronti di EP UL UG e NC De EL, indagati per il delitto ex 74 DPR n. 309 del 1990 (capo 13) per avere partecipato, il primo in qualità di promotore e dirigente, il secondo quale addetto al trasporto e alla custodia della sostanza stupefacente, ad un'associazione dedita al traffico di marijuana, operante in Poggiomarino, Striano e località limitrofe dal novembre 2016 con condotta perdurante;
a tale contestazione accedono i reati satellite di cui ai capi 32 e 15 contestati al De EL, l'ultimo in concorso con il UG;
entrambi gli indagati rispondono del capo 12, per avere il De EL ceduto all'altro un'arma comune da sparo. Il UG era altresì attinto dalla contesta- zione ex art. 416 bis cod. pen. (capo 11), di partecipazione al clan diretto dal padre ON UG, operante in Poggiomarino e Striano dal 2015 al 2018, e per il delitto di riciclaggio di cui al capo 35, in ordine alle quali l'impugnata ordinanza ha escluso un sufficiente compendio indiziario a carico dell'istante. Pertanto, è stata anche esclusa l'aggravante dell'art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione ai reati per i quali era stata contestata. 1.1. Ritenuta l'esistenza di un valido quadro indiziario dei contestati reati, con le indicate specificazioni, emergente in particolare dall'opera di captazione telefonica ed ambientale, l'ordinanza ha apprezzato la sussistenza di esigenze cautelari, non soltanto sulla base delle note presunzioni legislative che assistono la contestazione provvisoria del delitto ex art. 74 DPR n. 309 del 1990 quanto alla pericolosità sociale e all'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, ma anche in considerazione della gravità dei fatti e del contesto criminale in cui essi sono maturati, impermeabile agli arresti ed ai sequestri subiti nel corso del tempo, grazie al radicato inserimento nel territorio. I ricorrenti, benché incensurati, hanno manifestato spregiudicatezza e pervicacia criminale;
peraltro, la contestazione associativa è espressa "con condotta perdurante", né gli •indagati hanno dato segnali di rescissione dei collegamenti con l'organizzazione criminale. Tali notazioni, afferma il Tribunale del riesame, elidono il rilievo della risalenza nel tempo dei fatti contestati, attualizzando il pericolo che gli indagati continuino a delinquere: invero, l'individuazione dell'epoca di consumazione dei reati è strettamente collegata alla durata delle indagini, in particolare di quelle attuate con intercettazioni, sicché la tendenziale stabilità del vincolo consente di affermare che la condotta illecita si sia protratta ben oltre l'epoca dell'accertamento. 2 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli indagati, avv. NC Matrone, deducendo profili di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine sia alla ritenuta gravità indiziarla dei reati che alla sussistenza delle esigenze cautelari. 2.1. In termini generali, i ricorrenti lamentano che l'impugnata ordinanza non soddisfi il principio di autonoma valutazione delle contestazioni, in quanto sia il GIP dell'ordinanza genetica che il Tribunale del riesame hanno riproposto lo schema del Pubblico ministero con la tecnica del copia-incolla, senza effettuare alcuna valutazione critica delle fonti di prova poste a fondamento della domanda cautelare. A riprova di ciò, il ricorso si diffonde sulla trattazione relativa al capo 11 - contestazione ex art. 416 bis cod. pen., che - nonostante sia stato oggetto di annullamento - nella parte relativa all'illustrazione del quadro ihdiziario ripercorre integralmente la sequela di sentenze irrevocabili nei confronti di ON UG, nonché le intercettazioni tra i presunti sodali. 2.2. Nel secondo motivo si censura la ritenuta ricorrenza dei gravi indizi del reato ex art. 74 DPR n. 309 del 1990, delitto che - diffusamente ricostruito nelle sue coordinate generali - si ritiene insussistente alla stregua di una rilettura delle intercettazioni valorizzate in sede cautelare, onde inferirne che il GIP ed il Tribunale del riesame non abbiano interpretato i dialoghi captati secondo il loro effettivo significato, avulso dal traffico di stupefacenti. Inoltre, da tali captazioni non si apprezza l'esistenza di una cassa comune, non essendovi intercettazioni riguardanti la spartizione degli utili derivanti dal traffico di droga, ed anche quelle allusive al tema illustrano affari circoscritti al duo UG - De EL. Nemmeno può ritenersi acquisito il dato che "NI l'LB" sia uno stabile fornitore del sodalizio, trattandosi di un soggetto che compare soltanto in tre o quattro occasioni nel corso di nove mesi di attività intercettiva. Si inserisce in questo paragrafo la deduziòne di carenza indiziaria in ordine alle aggravanti di cui all'art. 80, lett. a), b) e c) DPR n. 309 del 1990, che il ricorso riporta al punto 5, in quanto di esse non vi è alcuna trattazione né nell'ordinanza cautelare genetica né nell'impugnato provvedimento. 2.3. Dalle considerazioni difensive dirette ad escludere l'esistenza di una stabile associazione dedita al traffico di stupefacenti, i ricorrenti deducono anche erronea applicazione dell'art. 74, comma 6, DPR n. 309 del 1990, che nella specie avrebbe potuto individuarsi trattandosi di una consorteria criminale esigua e di carattere rudimentale. La motivazione sul punto, resa a pag. 12 della impugnata ordinanza, non è stata ritenuta soddisfacente, prestando il fianco a contrarie osservazioni dei ricorrenti. 3 2.4. Con ulteriore motivo si contesta la gravità indiziaria del delitto ex art. 73 DPR n. 309 del 1990 (capo 15), che non sarebbe provato dalle captazioni del 6/12/2016 indicate nell'ordinanza cautelare genetica, in quanto esse si riferivano ad un regolare rapporto commerciale di compravendita di caffè, per il quale la difesa aveva prodotto le relative fatture commerciali. Invero, il UG è titolare di una ditta per il commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchinette per il caffè. Una intercettazione - non riportata nell'ordinanza cautelare - rendeva ragione di tale oggetto lecito, manifestando proprio che si trattava di consegna di caffè dal UG allo Iervolino. 2.5. Infine, si contesta radicalmente la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, che si afferma essere sorretta da indicazioni generiche ed apodittiche, peraltro incoerentemente dirette ad assimilare le posizioni dei due ricorrenti, invece distinte, senza vagliarne i profili specifici. È assente anche ogni attualità dell'individuato pericolo di recidiva, come emerge dalla relazione di Polizia giudi- ziaria del 31/3/2021, che non riporta alcuna condotta illecita presuntivamente attribuibile al UG e al De EL. Infine, non è stata valutata la già espressa disponibilità degli indagati a sottoporsi a cautela domestica con imposizione del congegno di controllo elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al motivo attinente alla gravità indiziaria per il delitto ex art. 74 DPR n. 309 del 1990, mentre deve essere respinto per l'ulteriore delitto ex art. 73 cit. decreto. 1.1. Va preliminarmente rilevato che la prima doglianza, riguardante la dedotta assenza di autonoma valutazione delle imputazioni cautelari, è generica nonché priva di interesse attuale e concreto, in quanto la censura di "copia e incolla" è imperniata sulla imputazione cautelare ex art. 416 bis cod. pen., che è stata annullata con l'impugnata ordinanza (a dimostrazione, peraltro, di piena indipendenza del Tribunale del riesame nella valutazione del compendio indiziario). 1.2. In ordine alla contestazione del delitto associativo, sono fondate le critiche difensive che aggrediscono la gravità indiziaria quanto alla sussistenza di una compagine organizzata dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Invero, le riportate intercettazioni offrono uno spaccato di attività riferibili allo spaccio che coinvolgono per lo più soltanto i due ricorrenti, con riferimenti sporadici a NI l'LB e IA De IP, così da rendere necessaria una rivisitazione del compendio indiziario allo scopo di ravvisare con maggiore precisione gli elementi costitutivi dell'associazione ex art. 74 DPR n. 309 del 1990, anche nella sua embrionale struttura stabile ed organizzata. 4 Detta valutazione andrà effettuata nel solco dell'esegesi di legittimità, che afferma che per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583). Tale revisione assorbe il motivo attinente alla doglianza di mancata indivi- duazione di un'associazione minor ex art. 74, comma 6, DPR n. 309 del 1990, che potrà essere vagliato dal Tribunale del riesame contestualmente alle nuove valutazioni sul punto della configurabilità della fattispecie associativa ordinaria. 1.3. Infine, si rimarca l'inammissibilità della doglianza riguardante le con- testate aggravanti di cui all'art. 80, lett. a), b) e c) DPR n. 309 del 1990, le quali sono state già eliminate nell'impugnata ordinanza, che le ha escluse per essere state soltanto formalmente contestate, ma non provate (pag. 13). 2. Deve invece essere respinto il motivo di impugnazione diretto a negare la gravità indiziaria del delitto ex art. 73 DPR n. 309 del 1990, la cui sussistenza in termini di qualificata probabilità di imputazione agli odierni ricorrenti è stata compiutamente e correttamente illustrata nell'impugnata ordinanza. Le contrarie deduzioni difensive, basate sulla lecita attività di commercio di caffè svolta dal UG e su un'intercettazione (progr. 414 - RIT 3481/16) che non è stata riportata nell'ordinanza cautelare genetica, e peraltro nemmeno allegata al ricorso, postulano una rivalutazione di merito in ordine al significato delle captazioni in senso favorevole alle tesi difensive che non è possibile effettuare in questa sede di legittimità, al cospetto di una illustrazione della gravità indiziaria condotta nell'impugnata ordinanza in termini di logicità e con piena aderenza ai dati indiziari. 3. Le doglianze dirette ad infirmare il quadro cautelare sono assorbite dall'annullamento dell'ordinanza in punto di delitto associativo, evento che travolge le valutazioni delle esigenze cautelari come formulate nell'impugnata ordinanza. Va poi rilevato che l'intervenuta modifica del vincolo cautelare, attenuato per entrambi gli indagati negli arresti domiciliari (come ha documen- tato la difesa, mediante la produzione della relativa ordinanza del 22/9/2021), rende ragione dell'attuale spessore delle esigenze cautelari come ritenuto dallo stesso Tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. 5 4. In conclusione, l'ordinanza deve essere annullata in ordine al motivo attinente al delitto associativo, con travolgimento delle valutazioni in punto di esigenze cautelari. Nel resto, il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990 e alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il giorno 2 novembre 2021
sentite le conclusioni del Procuratore generale, GIANLUIGI PRATOLA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. L'avvocato CO MATRONE del foro di NOCERA INFERIORE, in difesa di IU GI UL, conclude riportandosi ai motivi di ricorso e depositando l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 22/9/2021. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4989 Anno 2022 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 02/11/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5/5/2021 il Tribunale del riesame di Napoli - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha parzialmente riformato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa l' 8/4/2021 dal GIP del Tribunale in sede nei confronti di EP UL UG e NC De EL, indagati per il delitto ex 74 DPR n. 309 del 1990 (capo 13) per avere partecipato, il primo in qualità di promotore e dirigente, il secondo quale addetto al trasporto e alla custodia della sostanza stupefacente, ad un'associazione dedita al traffico di marijuana, operante in Poggiomarino, Striano e località limitrofe dal novembre 2016 con condotta perdurante;
a tale contestazione accedono i reati satellite di cui ai capi 32 e 15 contestati al De EL, l'ultimo in concorso con il UG;
entrambi gli indagati rispondono del capo 12, per avere il De EL ceduto all'altro un'arma comune da sparo. Il UG era altresì attinto dalla contesta- zione ex art. 416 bis cod. pen. (capo 11), di partecipazione al clan diretto dal padre ON UG, operante in Poggiomarino e Striano dal 2015 al 2018, e per il delitto di riciclaggio di cui al capo 35, in ordine alle quali l'impugnata ordinanza ha escluso un sufficiente compendio indiziario a carico dell'istante. Pertanto, è stata anche esclusa l'aggravante dell'art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione ai reati per i quali era stata contestata. 1.1. Ritenuta l'esistenza di un valido quadro indiziario dei contestati reati, con le indicate specificazioni, emergente in particolare dall'opera di captazione telefonica ed ambientale, l'ordinanza ha apprezzato la sussistenza di esigenze cautelari, non soltanto sulla base delle note presunzioni legislative che assistono la contestazione provvisoria del delitto ex art. 74 DPR n. 309 del 1990 quanto alla pericolosità sociale e all'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, ma anche in considerazione della gravità dei fatti e del contesto criminale in cui essi sono maturati, impermeabile agli arresti ed ai sequestri subiti nel corso del tempo, grazie al radicato inserimento nel territorio. I ricorrenti, benché incensurati, hanno manifestato spregiudicatezza e pervicacia criminale;
peraltro, la contestazione associativa è espressa "con condotta perdurante", né gli •indagati hanno dato segnali di rescissione dei collegamenti con l'organizzazione criminale. Tali notazioni, afferma il Tribunale del riesame, elidono il rilievo della risalenza nel tempo dei fatti contestati, attualizzando il pericolo che gli indagati continuino a delinquere: invero, l'individuazione dell'epoca di consumazione dei reati è strettamente collegata alla durata delle indagini, in particolare di quelle attuate con intercettazioni, sicché la tendenziale stabilità del vincolo consente di affermare che la condotta illecita si sia protratta ben oltre l'epoca dell'accertamento. 2 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli indagati, avv. NC Matrone, deducendo profili di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine sia alla ritenuta gravità indiziarla dei reati che alla sussistenza delle esigenze cautelari. 2.1. In termini generali, i ricorrenti lamentano che l'impugnata ordinanza non soddisfi il principio di autonoma valutazione delle contestazioni, in quanto sia il GIP dell'ordinanza genetica che il Tribunale del riesame hanno riproposto lo schema del Pubblico ministero con la tecnica del copia-incolla, senza effettuare alcuna valutazione critica delle fonti di prova poste a fondamento della domanda cautelare. A riprova di ciò, il ricorso si diffonde sulla trattazione relativa al capo 11 - contestazione ex art. 416 bis cod. pen., che - nonostante sia stato oggetto di annullamento - nella parte relativa all'illustrazione del quadro ihdiziario ripercorre integralmente la sequela di sentenze irrevocabili nei confronti di ON UG, nonché le intercettazioni tra i presunti sodali. 2.2. Nel secondo motivo si censura la ritenuta ricorrenza dei gravi indizi del reato ex art. 74 DPR n. 309 del 1990, delitto che - diffusamente ricostruito nelle sue coordinate generali - si ritiene insussistente alla stregua di una rilettura delle intercettazioni valorizzate in sede cautelare, onde inferirne che il GIP ed il Tribunale del riesame non abbiano interpretato i dialoghi captati secondo il loro effettivo significato, avulso dal traffico di stupefacenti. Inoltre, da tali captazioni non si apprezza l'esistenza di una cassa comune, non essendovi intercettazioni riguardanti la spartizione degli utili derivanti dal traffico di droga, ed anche quelle allusive al tema illustrano affari circoscritti al duo UG - De EL. Nemmeno può ritenersi acquisito il dato che "NI l'LB" sia uno stabile fornitore del sodalizio, trattandosi di un soggetto che compare soltanto in tre o quattro occasioni nel corso di nove mesi di attività intercettiva. Si inserisce in questo paragrafo la deduziòne di carenza indiziaria in ordine alle aggravanti di cui all'art. 80, lett. a), b) e c) DPR n. 309 del 1990, che il ricorso riporta al punto 5, in quanto di esse non vi è alcuna trattazione né nell'ordinanza cautelare genetica né nell'impugnato provvedimento. 2.3. Dalle considerazioni difensive dirette ad escludere l'esistenza di una stabile associazione dedita al traffico di stupefacenti, i ricorrenti deducono anche erronea applicazione dell'art. 74, comma 6, DPR n. 309 del 1990, che nella specie avrebbe potuto individuarsi trattandosi di una consorteria criminale esigua e di carattere rudimentale. La motivazione sul punto, resa a pag. 12 della impugnata ordinanza, non è stata ritenuta soddisfacente, prestando il fianco a contrarie osservazioni dei ricorrenti. 3 2.4. Con ulteriore motivo si contesta la gravità indiziaria del delitto ex art. 73 DPR n. 309 del 1990 (capo 15), che non sarebbe provato dalle captazioni del 6/12/2016 indicate nell'ordinanza cautelare genetica, in quanto esse si riferivano ad un regolare rapporto commerciale di compravendita di caffè, per il quale la difesa aveva prodotto le relative fatture commerciali. Invero, il UG è titolare di una ditta per il commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchinette per il caffè. Una intercettazione - non riportata nell'ordinanza cautelare - rendeva ragione di tale oggetto lecito, manifestando proprio che si trattava di consegna di caffè dal UG allo Iervolino. 2.5. Infine, si contesta radicalmente la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, che si afferma essere sorretta da indicazioni generiche ed apodittiche, peraltro incoerentemente dirette ad assimilare le posizioni dei due ricorrenti, invece distinte, senza vagliarne i profili specifici. È assente anche ogni attualità dell'individuato pericolo di recidiva, come emerge dalla relazione di Polizia giudi- ziaria del 31/3/2021, che non riporta alcuna condotta illecita presuntivamente attribuibile al UG e al De EL. Infine, non è stata valutata la già espressa disponibilità degli indagati a sottoporsi a cautela domestica con imposizione del congegno di controllo elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al motivo attinente alla gravità indiziaria per il delitto ex art. 74 DPR n. 309 del 1990, mentre deve essere respinto per l'ulteriore delitto ex art. 73 cit. decreto. 1.1. Va preliminarmente rilevato che la prima doglianza, riguardante la dedotta assenza di autonoma valutazione delle imputazioni cautelari, è generica nonché priva di interesse attuale e concreto, in quanto la censura di "copia e incolla" è imperniata sulla imputazione cautelare ex art. 416 bis cod. pen., che è stata annullata con l'impugnata ordinanza (a dimostrazione, peraltro, di piena indipendenza del Tribunale del riesame nella valutazione del compendio indiziario). 1.2. In ordine alla contestazione del delitto associativo, sono fondate le critiche difensive che aggrediscono la gravità indiziaria quanto alla sussistenza di una compagine organizzata dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Invero, le riportate intercettazioni offrono uno spaccato di attività riferibili allo spaccio che coinvolgono per lo più soltanto i due ricorrenti, con riferimenti sporadici a NI l'LB e IA De IP, così da rendere necessaria una rivisitazione del compendio indiziario allo scopo di ravvisare con maggiore precisione gli elementi costitutivi dell'associazione ex art. 74 DPR n. 309 del 1990, anche nella sua embrionale struttura stabile ed organizzata. 4 Detta valutazione andrà effettuata nel solco dell'esegesi di legittimità, che afferma che per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583). Tale revisione assorbe il motivo attinente alla doglianza di mancata indivi- duazione di un'associazione minor ex art. 74, comma 6, DPR n. 309 del 1990, che potrà essere vagliato dal Tribunale del riesame contestualmente alle nuove valutazioni sul punto della configurabilità della fattispecie associativa ordinaria. 1.3. Infine, si rimarca l'inammissibilità della doglianza riguardante le con- testate aggravanti di cui all'art. 80, lett. a), b) e c) DPR n. 309 del 1990, le quali sono state già eliminate nell'impugnata ordinanza, che le ha escluse per essere state soltanto formalmente contestate, ma non provate (pag. 13). 2. Deve invece essere respinto il motivo di impugnazione diretto a negare la gravità indiziaria del delitto ex art. 73 DPR n. 309 del 1990, la cui sussistenza in termini di qualificata probabilità di imputazione agli odierni ricorrenti è stata compiutamente e correttamente illustrata nell'impugnata ordinanza. Le contrarie deduzioni difensive, basate sulla lecita attività di commercio di caffè svolta dal UG e su un'intercettazione (progr. 414 - RIT 3481/16) che non è stata riportata nell'ordinanza cautelare genetica, e peraltro nemmeno allegata al ricorso, postulano una rivalutazione di merito in ordine al significato delle captazioni in senso favorevole alle tesi difensive che non è possibile effettuare in questa sede di legittimità, al cospetto di una illustrazione della gravità indiziaria condotta nell'impugnata ordinanza in termini di logicità e con piena aderenza ai dati indiziari. 3. Le doglianze dirette ad infirmare il quadro cautelare sono assorbite dall'annullamento dell'ordinanza in punto di delitto associativo, evento che travolge le valutazioni delle esigenze cautelari come formulate nell'impugnata ordinanza. Va poi rilevato che l'intervenuta modifica del vincolo cautelare, attenuato per entrambi gli indagati negli arresti domiciliari (come ha documen- tato la difesa, mediante la produzione della relativa ordinanza del 22/9/2021), rende ragione dell'attuale spessore delle esigenze cautelari come ritenuto dallo stesso Tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. 5 4. In conclusione, l'ordinanza deve essere annullata in ordine al motivo attinente al delitto associativo, con travolgimento delle valutazioni in punto di esigenze cautelari. Nel resto, il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990 e alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il giorno 2 novembre 2021