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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1213/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata in [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Cristina MITARITONNA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, Galleria Cavour n. 2, RICORRENTE e nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. ti Stefano CERA e Linda ZULLO, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dell'Avv. Stefano CERA ( Email_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: separazione personale tra i coniugi
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 6 maggio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
*****MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio a Bologna il 7 Parte_1 Controparte_1 luglio 2018. Dall'unione sono nati il 25 luglio 2019, e , il 19 dicembre 2020. Per_1 Per_2
***** Con ricorso depositato il 31 gennaio 2025 la signora a domandato che: a) Pt_1 sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
b) i figli siano affidati in maniera pagina 1 di 5 condivisa ai genitori ed ella sia autorizzata ad assumere le decisioni di maggiore interesse relative all'ambito medico-sanitario per gli stessi;
c) i minori siano collocati presso di se;
d) sia regolamentata la frequentazione della prole con il genitore non allocatario secondo il calendario proposto da lei e sia disposto il diritto di visita paterno con modalità protette sempre in presenza della nonna materna o di una baby sitter di sua fiducia;
e) sia posto a carico del signor un contributo mensile complessivo CP_1 di 500,00 euro per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie;
f) sia previsto che le venga riconosciuto il 100% dell'assegno unico. Il resistente si è costituito aderendo integralmente alle conclusioni della ricorrente. Nell'udienza del 6 maggio 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato il contenuto dell'atto di precisazioni delle conclusioni congiunte depositato telematicamente in pari data.
La giudice ha rimesso al collegio per la decisione.
***** La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tenore degli atti difensivi, alle dichiarazioni delle parti e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. In particolare, l'affidamento esclusivo alla madre trova giustificazione nei comportamenti disfunzionali del signor , posti in essere soprattutto nei CP_1 confronti dei figli, che hanno anche reso necessario un percorso terapeutico per il controllo e la gestione della rabbia. Il P.M. è intervenuto.
Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il 4 Parte_1 dicembre 1988 e , nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a Bologna il 7 luglio 2018, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 100, P. 2, S. A, anno 2018; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, come già di fatto accade essendosi il marito trasferito in altra abitazione;
2) affida e in forma esclusiva rafforzata alla madre, con facoltà per la Per_2 Per_1 stessa di adottare autonomamente le decisioni di maggior interesse relative all'ambito scolastico e medico- sanitario per i figli;
pagina 2 di 5 3) colloca i minori con la madre presso la casa coniugale, dove manterranno la propria residenza;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, con modalità protette sempre alla presenza della nonna materna o, in caso di impedimento di quest'ultima, di una babysitter di fiducia della madre il cui costo verrà suddiviso al 50% tra i genitori, secondo il seguente calendario:
- a settimane alterne: il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle 19:30, il sabato pomeriggio dalle 17.00 alle 19:30 e la domenica dalle 9:00 alle 19:30 oppure il martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle 19:30;
- tutti i venerdì mattina prelevando i figli da casa della signora e Pt_1 accompagnandoli a scuola;
- nelle vacanze natalizie il 25 dicembre dalle 9.00 alle 19.30, oltre alla normale frequentazione;
- nelle festività pasquali alternando di anno in anno Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, sempre con le anzidette modalità protette;
- in estate una settimana nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto a Rapallo, sempre alla presenza della nonna materna, in periodi da concordarsi tra i genitori e la nonna entro il 30 maggio di ogni anno;
5) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del signor l'obbligo di CP_1 versare alla signora a mezzo bonifico bancario - IBAN Pt_1
[...]CC0130023736, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di 500,00 euro (250,00 per ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) a decorrere dalla data della domanda dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
pagina 3 di 5 b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che i genitori hanno scelto di iscrivere entrambi i figli per tutta la durata del percorso scolastico alla Scuola privata d'infanzia “Cristo Re” (Cooperativa sociale Il Pellicano) condividendone la spesa al 50%, oltre all'eventuale baby-sitter - scelta dalla madre - il cui costo sarà suddiviso tra le parti in ragione del 50% ciascuno;
8) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato ogni rapporto economico;
10) prende atto che il signor si impegna a proseguire la terapia con il dott. CP_1 psicoterapeuta in Bologna - il quale sarà anche autorizzato dal resistente Persona_3 ad informare ogni sei mesi la ricorrente sulla situazione clinica del marito e riceverà a sua volta aggiornamenti dalla moglie sull'andamento dei rapporti padre/figli. Danno atto che la signora ha già avuto a dicembre il primo colloquio positivo con il Pt_1
Professionista;
pagina 4 di 5 D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 7 maggio 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata in [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Cristina MITARITONNA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, Galleria Cavour n. 2, RICORRENTE e nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. ti Stefano CERA e Linda ZULLO, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dell'Avv. Stefano CERA ( Email_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: separazione personale tra i coniugi
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 6 maggio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
*****MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio a Bologna il 7 Parte_1 Controparte_1 luglio 2018. Dall'unione sono nati il 25 luglio 2019, e , il 19 dicembre 2020. Per_1 Per_2
***** Con ricorso depositato il 31 gennaio 2025 la signora a domandato che: a) Pt_1 sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
b) i figli siano affidati in maniera pagina 1 di 5 condivisa ai genitori ed ella sia autorizzata ad assumere le decisioni di maggiore interesse relative all'ambito medico-sanitario per gli stessi;
c) i minori siano collocati presso di se;
d) sia regolamentata la frequentazione della prole con il genitore non allocatario secondo il calendario proposto da lei e sia disposto il diritto di visita paterno con modalità protette sempre in presenza della nonna materna o di una baby sitter di sua fiducia;
e) sia posto a carico del signor un contributo mensile complessivo CP_1 di 500,00 euro per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie;
f) sia previsto che le venga riconosciuto il 100% dell'assegno unico. Il resistente si è costituito aderendo integralmente alle conclusioni della ricorrente. Nell'udienza del 6 maggio 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato il contenuto dell'atto di precisazioni delle conclusioni congiunte depositato telematicamente in pari data.
La giudice ha rimesso al collegio per la decisione.
***** La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tenore degli atti difensivi, alle dichiarazioni delle parti e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. In particolare, l'affidamento esclusivo alla madre trova giustificazione nei comportamenti disfunzionali del signor , posti in essere soprattutto nei CP_1 confronti dei figli, che hanno anche reso necessario un percorso terapeutico per il controllo e la gestione della rabbia. Il P.M. è intervenuto.
Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il 4 Parte_1 dicembre 1988 e , nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a Bologna il 7 luglio 2018, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 100, P. 2, S. A, anno 2018; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, come già di fatto accade essendosi il marito trasferito in altra abitazione;
2) affida e in forma esclusiva rafforzata alla madre, con facoltà per la Per_2 Per_1 stessa di adottare autonomamente le decisioni di maggior interesse relative all'ambito scolastico e medico- sanitario per i figli;
pagina 2 di 5 3) colloca i minori con la madre presso la casa coniugale, dove manterranno la propria residenza;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, con modalità protette sempre alla presenza della nonna materna o, in caso di impedimento di quest'ultima, di una babysitter di fiducia della madre il cui costo verrà suddiviso al 50% tra i genitori, secondo il seguente calendario:
- a settimane alterne: il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle 19:30, il sabato pomeriggio dalle 17.00 alle 19:30 e la domenica dalle 9:00 alle 19:30 oppure il martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle 19:30;
- tutti i venerdì mattina prelevando i figli da casa della signora e Pt_1 accompagnandoli a scuola;
- nelle vacanze natalizie il 25 dicembre dalle 9.00 alle 19.30, oltre alla normale frequentazione;
- nelle festività pasquali alternando di anno in anno Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, sempre con le anzidette modalità protette;
- in estate una settimana nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto a Rapallo, sempre alla presenza della nonna materna, in periodi da concordarsi tra i genitori e la nonna entro il 30 maggio di ogni anno;
5) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del signor l'obbligo di CP_1 versare alla signora a mezzo bonifico bancario - IBAN Pt_1
[...]CC0130023736, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di 500,00 euro (250,00 per ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) a decorrere dalla data della domanda dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
pagina 3 di 5 b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che i genitori hanno scelto di iscrivere entrambi i figli per tutta la durata del percorso scolastico alla Scuola privata d'infanzia “Cristo Re” (Cooperativa sociale Il Pellicano) condividendone la spesa al 50%, oltre all'eventuale baby-sitter - scelta dalla madre - il cui costo sarà suddiviso tra le parti in ragione del 50% ciascuno;
8) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato ogni rapporto economico;
10) prende atto che il signor si impegna a proseguire la terapia con il dott. CP_1 psicoterapeuta in Bologna - il quale sarà anche autorizzato dal resistente Persona_3 ad informare ogni sei mesi la ricorrente sulla situazione clinica del marito e riceverà a sua volta aggiornamenti dalla moglie sull'andamento dei rapporti padre/figli. Danno atto che la signora ha già avuto a dicembre il primo colloquio positivo con il Pt_1
Professionista;
pagina 4 di 5 D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 7 maggio 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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