Ordinanza cautelare 17 aprile 2015
Decreto decisorio 7 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 17/04/2015, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00134/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00201/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2015, proposto da:
NA IN, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mantella, con domicilio eletto presso Avv. Antonio Savarese in Ancona, Via Goito, 11;
contro
Questura di Macerata, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimenot del 26.01.2015 della Questura di Macerata, notificato in data 28.01.2015, con il quale veniva rifiutata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motifi di lavoro subordinato presentata dalla ricorrente e con il quale , contestualmente, veniva invitato a lasciare il territorio italiano, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Macerata e di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’istanza cautelare dev’essere respinta, stante che il provvedimento non si appalesa atto a suscitare un grave pericolo;
le spese di fase cautelare possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore
Simona De Mattia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2015
IL SEGRETARIO