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1 settembre 1993
1 settembre 1993
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 33.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-185/00, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro République de Finlande, 27/11/2003Provvedimento: Causa C-185/00 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia «Inadempimento di uno Stato – Direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE – Aliquote di accisa sugli oli minerali – Controllo fiscale – Uso del gasolio come carburante» Conclusioni dell'avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 5 dicembre 2002 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 novembre 2003 Massime della sentenza 1.. Disposizioni fiscali – Armonizzazione delle legislazioni – Aliquote di accisa sugli oli minerali – Direttiva 92/82 – Normativa nazionale che prevede la possibilità di utilizzare come carburante il gasolio assoggettato all'aliquota minima d'imposta – …Leggi di più...
- imposta addizionale·
- aliquote accisa oli minerali·
- direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE·
- tributo sul carburante·
- art. 5 direttiva 92/82/CEE·
- art. 8 direttiva 92/81/CEE·
- controllo fiscale·
- gasolio come carburante·
- giurisdizione Corte di giustizia·
- inadempimento Stato membro