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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2024, n. 43396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43396 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/03/2024 della Corte d'appello di Perugia Udita la relazione svolta dalla Consigliera Daniela Calafiore;
lette le conclusioni del P.G.; Penale Sent. Sez. 4 Num. 43396 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 13/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha giudicato con rito cartolare, in sede di rinvio a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da Sez. 3, n. 32179 del 6/05/2022, limitatamente all'omessa statuizione della non menzione, ed ha concesso all'imputato AR MA il beneficio della non menzione. 2. Con la sentenza del 10 luglio 2021, la Corte di appello di Ancona, oggetto del parziale annullamento, aveva confermato la sentenza del 30 marzo 2019, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato AR MA, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 2.700 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver illecitamente detenuto 4,773 grammi di hashish e 4 involucri contenenti cocaina. 3. A fronte di tale pronuncia, AR MA, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo motivo, denuncia violazione di legge consistente nella omessa applicazione dell'art. 545 bis cod.proc.pen. in ragione del fatto che la sentenza impugnata nulla aveva disposto in ordine alle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20 bis cod.pen. Il ricorrente deduce che il rito cartolare non aveva consentito all'imputato di avanzare la richiesta di sostituzione della pena. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce che il decreto di citazione in giudizio non era stato notificato all'imputato presso il domicilio dichiarato e che la circostanza era stata comunicata con pec del 28 febbraio 2024, unitamente alle conclusioni scritte. Sostiene che l'eventuale partecipazione personale all'udienza, oggetto di richiesta avanzata in vista dell'udienza tenutasi dinanzi alla Corte di appello prima del giudizio di cassazione di annullamento, avrebbe consentito l'espletamento del procedimento di sostituzione della pena. 4. Il P.G. ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi, connessi perché entrambi tesi ad ottenere l'annullamento al fine di consentire l'espletamento del sub procedimento di cui all'art. 545 bis cod.proc.pen., vanno trattati congiuntamente e non sono fondati. In primo luogo, il secondo motivo, che allude alla irrituale notifica del decreto di citazione nel giudizio di rinvio, è infondato. Non risponde infatti al vero quanto ivi affermato e non si correla all'effettivo accadimento dei fatti emersi nel corso del procedimento relativo alla notifica del decreto di citazione all'imputato. .7 In particolare, dall'esame degli atti, consentito alla Corte dì cassazione nel caso di dedotto vizio processuale, si evince che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, fu tentata la notifica del decreto di citazione, per l'udienza dell'8 marzo 2024, presso il domicilio dichiarato di località Pian di Morro, via Mazzini 2, ma il destinatario risultò non reperibile. Dunque, correttamente, la notifica fu effettuata presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. e nessuna nullità si è determinata. 2. Quanto al primo motivo, la Corte di legittimità ha avuto modo dì affermare il principio secondo cui è ammissibile che il ricorrente si dolga del silenzio assoluto serbato dalla Corte di appello in ordine alla possibilità di disporre, anche di ufficio, la sostituzione della pena detentiva irrogata con una delle pene sostitutive. Deve, infatti, ritenersi che tale possibilità faccia sì che il totale silenzio equivalga ad una implicita, pur se immotivata, valutazione di insussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio, integrando comunque una omessa statuizione su un punto potenzialmente decisivo. Per tale ragione, deve ritenersi consentito alla parte che vi abbia interesse dolersene in sede di impugnazione. 3. Si è precisato tuttavia che il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma I, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29-09-2023, D., Rv. 285412-01. 4. Nel caso in cui il diniego (anche implicito) di accesso al subprocedimento, ritualmente impugnato, risulti illegittimo, tale illegittimità non inficerebbe la sentenza pure impugnata, ma imporrebbe unicamente la trasmissione degli atti al giudice della cognizione competente perché provveda all'adempimento eluso, se del caso ribadendo, ma questa volta motivatamente, il diniego. 4. La giurisprudenza di legittimità sopra citata ha affermato che, nell'ambito di un procedimento di cognizione celebrato in appello con trattazione cartolare, è possibile ricorrere per cassazione dolendosi del silenzio della Corte di appello in ordine all'esperibilità del subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. soltanto a condizione che risulti impugnata congiuntamente la sentenza e comunque, l'accesso al subprocedimento de quo resta consentito non soltanto su richiesta dell'interessato, ma anche nei casi in cui la Corte procedente ritenga d'ufficio ricorrerne le condizioni. Si tratta di presupposti di diversa natura, oggettiva (v. art. 58 L. n. 689 del 1981, quanto alla discrezionale valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.) e soggettiva (cfr. artt. 59 stessa legge e 4-bis Ord. penit.), che contengono, una serie di esclusioni non suscettibili di valutazione discrezionale, in presenza delle quali non sarebbe quindi necessario motivare il mancato accesso dell'imputato condannato al subprocedìmento de quo, ed il vizio denuncìabile in ipotesi in sede di legittimità sarebbe esclusivamente quello di violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., ove si ritenga che il reato oggetto di condanna esuli dal novero di quelli per i quali siano previste esclusioni soggettive dall'accesso al beneficio. 6. Questa Corte (Sez. 6, n. 33027 del 10-05-2023, Rv. 285090-01) ha già ritenuto, e qui si intende dare continuità a tale orientamento, che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi ín merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentíve brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., sia comunque necessaria una ríchiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione ìn appello. Sì è sottolineato che il principio riprende quanto più ìn generale gìà ritenuto dalle Sezìoni Unìte dì questa Corte (Sez. U, n. 22533 del 25-10-2018, dep. 2019, Rv. 275376 -01) in ordine alle condizioni in presenza delle quali l'imputato può ritenersi legittimato a censurare in sede di legittimità il silenzio tenuto dalla Corte di appello in ordine a statuizioni che le sarebbe stato consentito disporre discrezionalmente, anche d'ufficio ed in difetto di un previo motivo di gravame. In caso di celebrazione del giudizio di appello in presenza si è rítenuto ragionevole consentire alla parte interessata di attivarsi anche immediatamente dopo la lettura del dispositivo, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo. Qualora la parte non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri dí sostituzíone delle pene detentíve di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. 2, n. 43848 del 29-09-2023, D., Rv. 285412 -02). 7. Nell'ambito dì un procedimento dì cognizione celebrato in appello con trattazione cartolare, esclusa la possibilità di attivarsi dopo la pubblicazione medìante lettura del dispositivo, che per legge non ha luogo, deve ritenersi consentito ricorrere per cassazione, dolendosi del silenzio della Corte di appello in ordine all'esperibilità del subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen., unicamente a condizione che l'imputato abbia formulato la richiesta di accesso al predetto subprocedimento, se non 3 nell'atto di appello oppure in motivi nuovi-aggiunti o memorie successivamente depositati, quanto meno all'atto della formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica. 8. Ciò premesso in diritto, dall'esame degli atti (sempre consentito, ed anzi necessario, in sede di legittimità, quando occorra delibare questioni di natura processuale) emerge pacificamente che il giudizio di appello, svoltosi a seguito del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, è stato celebrato, legittimamente, con il rito cartolare, avendo la Corte di appello precisato che non erano state avanzate richieste di trattazione orale. Neppure si sarebbe potuto ritenere utile la richiesta a suo tempo effettuata in vista dell'udienza di appello al cui esito fu emessa la sentenza annullata, attesa l'autonomia del giudizio di rinvio, che segna una diversa fase del procedimento. Altrettanto pacificamente, l'accesso al subprocedimento delineato dal nuovo art. 545-bis cod. proc. pen. per ottenere la conversione della pena detentiva irrogata all'esito del giudizio in una delle pene sostitutive, non risulta sollecitato, in alcuna sede, dall'imputato o dal difensore (che anzi ipotizza l'impossibilità di esprimersi in tal senso). Il ricorso va, quindi, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 13 novembre 2024.
lette le conclusioni del P.G.; Penale Sent. Sez. 4 Num. 43396 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 13/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha giudicato con rito cartolare, in sede di rinvio a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da Sez. 3, n. 32179 del 6/05/2022, limitatamente all'omessa statuizione della non menzione, ed ha concesso all'imputato AR MA il beneficio della non menzione. 2. Con la sentenza del 10 luglio 2021, la Corte di appello di Ancona, oggetto del parziale annullamento, aveva confermato la sentenza del 30 marzo 2019, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato AR MA, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 2.700 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver illecitamente detenuto 4,773 grammi di hashish e 4 involucri contenenti cocaina. 3. A fronte di tale pronuncia, AR MA, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo motivo, denuncia violazione di legge consistente nella omessa applicazione dell'art. 545 bis cod.proc.pen. in ragione del fatto che la sentenza impugnata nulla aveva disposto in ordine alle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20 bis cod.pen. Il ricorrente deduce che il rito cartolare non aveva consentito all'imputato di avanzare la richiesta di sostituzione della pena. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce che il decreto di citazione in giudizio non era stato notificato all'imputato presso il domicilio dichiarato e che la circostanza era stata comunicata con pec del 28 febbraio 2024, unitamente alle conclusioni scritte. Sostiene che l'eventuale partecipazione personale all'udienza, oggetto di richiesta avanzata in vista dell'udienza tenutasi dinanzi alla Corte di appello prima del giudizio di cassazione di annullamento, avrebbe consentito l'espletamento del procedimento di sostituzione della pena. 4. Il P.G. ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi, connessi perché entrambi tesi ad ottenere l'annullamento al fine di consentire l'espletamento del sub procedimento di cui all'art. 545 bis cod.proc.pen., vanno trattati congiuntamente e non sono fondati. In primo luogo, il secondo motivo, che allude alla irrituale notifica del decreto di citazione nel giudizio di rinvio, è infondato. Non risponde infatti al vero quanto ivi affermato e non si correla all'effettivo accadimento dei fatti emersi nel corso del procedimento relativo alla notifica del decreto di citazione all'imputato. .7 In particolare, dall'esame degli atti, consentito alla Corte dì cassazione nel caso di dedotto vizio processuale, si evince che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, fu tentata la notifica del decreto di citazione, per l'udienza dell'8 marzo 2024, presso il domicilio dichiarato di località Pian di Morro, via Mazzini 2, ma il destinatario risultò non reperibile. Dunque, correttamente, la notifica fu effettuata presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. e nessuna nullità si è determinata. 2. Quanto al primo motivo, la Corte di legittimità ha avuto modo dì affermare il principio secondo cui è ammissibile che il ricorrente si dolga del silenzio assoluto serbato dalla Corte di appello in ordine alla possibilità di disporre, anche di ufficio, la sostituzione della pena detentiva irrogata con una delle pene sostitutive. Deve, infatti, ritenersi che tale possibilità faccia sì che il totale silenzio equivalga ad una implicita, pur se immotivata, valutazione di insussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio, integrando comunque una omessa statuizione su un punto potenzialmente decisivo. Per tale ragione, deve ritenersi consentito alla parte che vi abbia interesse dolersene in sede di impugnazione. 3. Si è precisato tuttavia che il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma I, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29-09-2023, D., Rv. 285412-01. 4. Nel caso in cui il diniego (anche implicito) di accesso al subprocedimento, ritualmente impugnato, risulti illegittimo, tale illegittimità non inficerebbe la sentenza pure impugnata, ma imporrebbe unicamente la trasmissione degli atti al giudice della cognizione competente perché provveda all'adempimento eluso, se del caso ribadendo, ma questa volta motivatamente, il diniego. 4. La giurisprudenza di legittimità sopra citata ha affermato che, nell'ambito di un procedimento di cognizione celebrato in appello con trattazione cartolare, è possibile ricorrere per cassazione dolendosi del silenzio della Corte di appello in ordine all'esperibilità del subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. soltanto a condizione che risulti impugnata congiuntamente la sentenza e comunque, l'accesso al subprocedimento de quo resta consentito non soltanto su richiesta dell'interessato, ma anche nei casi in cui la Corte procedente ritenga d'ufficio ricorrerne le condizioni. Si tratta di presupposti di diversa natura, oggettiva (v. art. 58 L. n. 689 del 1981, quanto alla discrezionale valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.) e soggettiva (cfr. artt. 59 stessa legge e 4-bis Ord. penit.), che contengono, una serie di esclusioni non suscettibili di valutazione discrezionale, in presenza delle quali non sarebbe quindi necessario motivare il mancato accesso dell'imputato condannato al subprocedìmento de quo, ed il vizio denuncìabile in ipotesi in sede di legittimità sarebbe esclusivamente quello di violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., ove si ritenga che il reato oggetto di condanna esuli dal novero di quelli per i quali siano previste esclusioni soggettive dall'accesso al beneficio. 6. Questa Corte (Sez. 6, n. 33027 del 10-05-2023, Rv. 285090-01) ha già ritenuto, e qui si intende dare continuità a tale orientamento, che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi ín merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentíve brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., sia comunque necessaria una ríchiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione ìn appello. Sì è sottolineato che il principio riprende quanto più ìn generale gìà ritenuto dalle Sezìoni Unìte dì questa Corte (Sez. U, n. 22533 del 25-10-2018, dep. 2019, Rv. 275376 -01) in ordine alle condizioni in presenza delle quali l'imputato può ritenersi legittimato a censurare in sede di legittimità il silenzio tenuto dalla Corte di appello in ordine a statuizioni che le sarebbe stato consentito disporre discrezionalmente, anche d'ufficio ed in difetto di un previo motivo di gravame. In caso di celebrazione del giudizio di appello in presenza si è rítenuto ragionevole consentire alla parte interessata di attivarsi anche immediatamente dopo la lettura del dispositivo, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo. Qualora la parte non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri dí sostituzíone delle pene detentíve di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. 2, n. 43848 del 29-09-2023, D., Rv. 285412 -02). 7. Nell'ambito dì un procedimento dì cognizione celebrato in appello con trattazione cartolare, esclusa la possibilità di attivarsi dopo la pubblicazione medìante lettura del dispositivo, che per legge non ha luogo, deve ritenersi consentito ricorrere per cassazione, dolendosi del silenzio della Corte di appello in ordine all'esperibilità del subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen., unicamente a condizione che l'imputato abbia formulato la richiesta di accesso al predetto subprocedimento, se non 3 nell'atto di appello oppure in motivi nuovi-aggiunti o memorie successivamente depositati, quanto meno all'atto della formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica. 8. Ciò premesso in diritto, dall'esame degli atti (sempre consentito, ed anzi necessario, in sede di legittimità, quando occorra delibare questioni di natura processuale) emerge pacificamente che il giudizio di appello, svoltosi a seguito del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, è stato celebrato, legittimamente, con il rito cartolare, avendo la Corte di appello precisato che non erano state avanzate richieste di trattazione orale. Neppure si sarebbe potuto ritenere utile la richiesta a suo tempo effettuata in vista dell'udienza di appello al cui esito fu emessa la sentenza annullata, attesa l'autonomia del giudizio di rinvio, che segna una diversa fase del procedimento. Altrettanto pacificamente, l'accesso al subprocedimento delineato dal nuovo art. 545-bis cod. proc. pen. per ottenere la conversione della pena detentiva irrogata all'esito del giudizio in una delle pene sostitutive, non risulta sollecitato, in alcuna sede, dall'imputato o dal difensore (che anzi ipotizza l'impossibilità di esprimersi in tal senso). Il ricorso va, quindi, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 13 novembre 2024.