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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/05/2025, n. 3804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3804 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29496/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29496/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO PIERO, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 12 98049 VILLAFRANCA TIRRENA presso il difensore avv. GIORDANO PIERO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI MARCO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELL REPUBBLICA, 9 20121 MILANO presso il difensore avv. PETRUCCI MARCO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano
1) In via principale revocare l'opposto decreto ingiuntivo ed in accoglimento dei motivi esposti, accertare e dichiarare che le somme richieste dalla opposta con non sono dovute;
2) In subordine, accertare e dichiarare che la mancata applicazione delle condizioni pattuite e la mancata trasparenza contrattuale;
3) In via istruttoria ammettersi CTU al fine di verificare la corrispondenza delle somme richieste con i consumi effettivi, la mancata applicazione delle condizioni pattuite e l'assenza di trasparenza contrattuale.
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge".
Per parte convenuta opposta:
pagina 1 di 5 Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis così
G I U D I C A R E
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
Nel merito: rigettare, perché infondata, in fatto e in diritto, l'opposizione proposta da al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 10834/2023 – R.G. n. 17289/2023 emesso dal Tribunale di Milano, confermandolo integralmente ovvero condannare l'opponente a pagare a la Controparte_1 somma di € 41.535,56= o la maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02.
Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre ex art. 171-ter c.p.c.
Con il favore delle spese e dei compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 02.08.2023 la ha proposto opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 10834/2023 (R.G. n. 17289/2023) emesso dal Tribunale di Milano su richiesta di con il quale è stato ingiunto alla debitrice di pagare la somma capitale di € Controparte_1
41.535,56, oltre interessi moratori e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica.
Si è costituita in giudizio , deducendo l'infondatezza e la strumentalità delle eccezioni ex CP_1 adverso sollevate, rilevando la completa carenza probatoria dell'opposizione proposta, contestando le domande formulate dall'opponente e chiedendone il rigetto.
All'esito della prima udienza del 30.05.2024, sostituita del deposito di note scritte, il Giudice, dott.ssa
Centola, ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, delegando il fascicolo alla sottoscritta per la fissazione d'udienza innanzi a sé per tentare la conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. o, in caso di mancata conciliazione, per l'eventuale istruzione del giudizio sino alla definizione.
All'udienza del 05.11.2024, fissata per il tentativo di conciliazione, nessuno è comparso per l'attrice opponente.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza dell'08.05.2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ed assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
La causa è giunta in decisione in assenza di attività istruttoria.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un pagina 2 di 5 giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass.
Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02). Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11). In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01;
Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c.
Ad avviso di questo giudice l'opposizione è infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, per i seguenti motivi:
- alcuna specifica contestazione è stata svolta dall'opponente in ordine all'effettiva esecuzione della somministrazione di energia elettrica da parte di Controparte_1
- la parte opposta, con il ricorso monitorio, ha prodotto le fatture di cui è stato lamentato il mancato pagamento (doc.
4-24 e 32-34); dette fatture riportano il dettaglio dei consumi addebitati all'opponente e da questa non specificamente contestati;
- i consumi ai quali si riferiscono le fatture azionate riguardano forniture eseguite dal 01.07.2022 sino al 01.01.2023 e si inseriscono nel tempo di vigenza del rapporto di fornitura;
- a fronte della generica contestazione della parte opponente circa la carenza di prova del credito, la parte opposta, costituendosi in giudizio, ha prodotto le fatture di trasporto del IB locale (doc.
25-27) ed i prospetti abbinamento fatture Sorgenia/fatture IB (doc. 28-30);
- la dedotta corrispondenza tra i consumi effettivi comunicati dal IB locale e quelli riportati nelle fatture emesse dall'odierna opposta non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente;
pagina 3 di 5 - alcuna specifica contestazione è stata svolta dall'opponente circa l'esistenza di eventuali difetti di funzionamento del contatore, ovvero alla rispondenza dei dati rilevati da quest'ultimo con quelli indicati nelle fatture azionate in monitorio, essendosi l'opponente limitata a muovere generiche deduzioni in ordine a presunti “aumenti ingiustificati” ed al “mancato rispetto della condizioni contrattualmente pattuite”, contestando “la quantificazione dei consumi”, senza minimamente spiegare le ragioni per le quali, in tesi, i consumi addebitati nelle fatture azionate in monitorio non corrisponderebbero a quelli effettivi e la consistenza di tali asserite discrepanze;
in che cosa esattamente i prezzi applicati dalla somministrante si discosterebbero da quelli pattuiti;
quale sarebbe il contenuto delle variazioni tariffarie in tesi effettuate dall'opposta e quando ciò sarebbe avvenuto;
non ha dedotto la diversa quantità di energia, rispetto a quella fatturata, che, in tesi, l'opponente avrebbe consumato nel periodo di fatturazione.
In proposito, deve osservarsi che la giurisprudenza costante di questa Sezione reputa che le letture del contatore esposte nelle cd “fatture di trasporto” dell'energia, emesse dal IB locale a carico del somministrante (trader) per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete siano in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal IB.
Nella fattispecie, l'opponente non ha allegato gli errori specifici di contabilizzazione dei consumi e non ha offerto alcun elemento probatorio a sostegno di quanto genericamente eccepito.
Nel carente contesto allegativo e probatorio di cui si è detto l'opponente non può certo dolersi della mancata ammissione dell'istanza di prova orale avanzata, vertente su circostanze documentali, irrilevanti e/o valutative.
Parte In ragione dell'inconsistenza delle contestazioni mosse, si comprende perché la richiesta di affinché venisse disposta una CTU sia stata respinta.
Per le considerazioni esposte va confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria orale, né tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto già dichiarato esecutivo in corso di causa;
pagina 4 di 5 2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite liquidate in complessivi € 6.713,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge.
Milano, 10 maggio 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29496/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO PIERO, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 12 98049 VILLAFRANCA TIRRENA presso il difensore avv. GIORDANO PIERO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI MARCO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELL REPUBBLICA, 9 20121 MILANO presso il difensore avv. PETRUCCI MARCO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano
1) In via principale revocare l'opposto decreto ingiuntivo ed in accoglimento dei motivi esposti, accertare e dichiarare che le somme richieste dalla opposta con non sono dovute;
2) In subordine, accertare e dichiarare che la mancata applicazione delle condizioni pattuite e la mancata trasparenza contrattuale;
3) In via istruttoria ammettersi CTU al fine di verificare la corrispondenza delle somme richieste con i consumi effettivi, la mancata applicazione delle condizioni pattuite e l'assenza di trasparenza contrattuale.
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge".
Per parte convenuta opposta:
pagina 1 di 5 Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis così
G I U D I C A R E
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
Nel merito: rigettare, perché infondata, in fatto e in diritto, l'opposizione proposta da al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 10834/2023 – R.G. n. 17289/2023 emesso dal Tribunale di Milano, confermandolo integralmente ovvero condannare l'opponente a pagare a la Controparte_1 somma di € 41.535,56= o la maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02.
Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre ex art. 171-ter c.p.c.
Con il favore delle spese e dei compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 02.08.2023 la ha proposto opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 10834/2023 (R.G. n. 17289/2023) emesso dal Tribunale di Milano su richiesta di con il quale è stato ingiunto alla debitrice di pagare la somma capitale di € Controparte_1
41.535,56, oltre interessi moratori e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica.
Si è costituita in giudizio , deducendo l'infondatezza e la strumentalità delle eccezioni ex CP_1 adverso sollevate, rilevando la completa carenza probatoria dell'opposizione proposta, contestando le domande formulate dall'opponente e chiedendone il rigetto.
All'esito della prima udienza del 30.05.2024, sostituita del deposito di note scritte, il Giudice, dott.ssa
Centola, ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, delegando il fascicolo alla sottoscritta per la fissazione d'udienza innanzi a sé per tentare la conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. o, in caso di mancata conciliazione, per l'eventuale istruzione del giudizio sino alla definizione.
All'udienza del 05.11.2024, fissata per il tentativo di conciliazione, nessuno è comparso per l'attrice opponente.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza dell'08.05.2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ed assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
La causa è giunta in decisione in assenza di attività istruttoria.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un pagina 2 di 5 giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass.
Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02). Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11). In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01;
Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c.
Ad avviso di questo giudice l'opposizione è infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, per i seguenti motivi:
- alcuna specifica contestazione è stata svolta dall'opponente in ordine all'effettiva esecuzione della somministrazione di energia elettrica da parte di Controparte_1
- la parte opposta, con il ricorso monitorio, ha prodotto le fatture di cui è stato lamentato il mancato pagamento (doc.
4-24 e 32-34); dette fatture riportano il dettaglio dei consumi addebitati all'opponente e da questa non specificamente contestati;
- i consumi ai quali si riferiscono le fatture azionate riguardano forniture eseguite dal 01.07.2022 sino al 01.01.2023 e si inseriscono nel tempo di vigenza del rapporto di fornitura;
- a fronte della generica contestazione della parte opponente circa la carenza di prova del credito, la parte opposta, costituendosi in giudizio, ha prodotto le fatture di trasporto del IB locale (doc.
25-27) ed i prospetti abbinamento fatture Sorgenia/fatture IB (doc. 28-30);
- la dedotta corrispondenza tra i consumi effettivi comunicati dal IB locale e quelli riportati nelle fatture emesse dall'odierna opposta non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente;
pagina 3 di 5 - alcuna specifica contestazione è stata svolta dall'opponente circa l'esistenza di eventuali difetti di funzionamento del contatore, ovvero alla rispondenza dei dati rilevati da quest'ultimo con quelli indicati nelle fatture azionate in monitorio, essendosi l'opponente limitata a muovere generiche deduzioni in ordine a presunti “aumenti ingiustificati” ed al “mancato rispetto della condizioni contrattualmente pattuite”, contestando “la quantificazione dei consumi”, senza minimamente spiegare le ragioni per le quali, in tesi, i consumi addebitati nelle fatture azionate in monitorio non corrisponderebbero a quelli effettivi e la consistenza di tali asserite discrepanze;
in che cosa esattamente i prezzi applicati dalla somministrante si discosterebbero da quelli pattuiti;
quale sarebbe il contenuto delle variazioni tariffarie in tesi effettuate dall'opposta e quando ciò sarebbe avvenuto;
non ha dedotto la diversa quantità di energia, rispetto a quella fatturata, che, in tesi, l'opponente avrebbe consumato nel periodo di fatturazione.
In proposito, deve osservarsi che la giurisprudenza costante di questa Sezione reputa che le letture del contatore esposte nelle cd “fatture di trasporto” dell'energia, emesse dal IB locale a carico del somministrante (trader) per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete siano in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal IB.
Nella fattispecie, l'opponente non ha allegato gli errori specifici di contabilizzazione dei consumi e non ha offerto alcun elemento probatorio a sostegno di quanto genericamente eccepito.
Nel carente contesto allegativo e probatorio di cui si è detto l'opponente non può certo dolersi della mancata ammissione dell'istanza di prova orale avanzata, vertente su circostanze documentali, irrilevanti e/o valutative.
Parte In ragione dell'inconsistenza delle contestazioni mosse, si comprende perché la richiesta di affinché venisse disposta una CTU sia stata respinta.
Per le considerazioni esposte va confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria orale, né tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto già dichiarato esecutivo in corso di causa;
pagina 4 di 5 2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite liquidate in complessivi € 6.713,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge.
Milano, 10 maggio 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
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