Decreto cautelare 24 luglio 2015
Decreto decisorio 29 settembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 29/09/2021, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2021
N. 01077/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2015, proposto da
ZI SI, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gianluca Tessier e Marcella Mazzarol, con domicilio eletto presso lo studio Gianluca Tessier in Marghera Venezia, Via Lazzarini, 13;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Comune di Venezia e Autorità Portuale di Venezia, non costituiti in giudizio;
Venice Terminal Passeggeri s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Maria Curato, Vittorio Domenichelli e Giuseppe Scuglia, con domicilio eletto presso lo studio Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
nei confronti
Cooperativa Artigiana Radiotaxi soc. coop. e Roberto Salvan, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Regolamento del Venezia Terminal Passeggeri s.p.a. per l’anno 2015 per l’accesso e la sosta nel porto passeggeri di mezzi adibiti al trasporto pubblico non di linea allegato alla comunicazione del 13 maggio 2015;
- del Regolamento del Venezia Terminal Passeggeri s.p.a. per l’anno 2015 (decorrenza 4 giugno 2015) per l’accesso e la sosta nel porto passeggeri - Area Marittima - di mezzi adibiti al trasporto pubblico non di linea (N.C.C.) e del relativo allegato Regolamento per la gestione operativa e delle aree destinate a posteggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico non di linea situate all’interno del porto passeggeri di Venezia;
- del Regolamento del Venezia Terminal Passeggeri s.p.a. in data 17 giugno 2015 prot. Comm/MC/am 0836;
- dell’accordo concluso il 27 ottobre 2010 tra Venezia Terminal Passeggeri s.p.a. e CNF/FITA Confartigianato e Federnoleggio “ accordo per la gestione operativa e delle aree destinate a parcheggio NCC situate all’interno del Porto Passeggeri di Venezia ”;
- nonché di ogni atto comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti a seguito dell’esame integrale del fascicolo e all’esito dello svolgimento dell’istruttoria che viene richiesta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 82 e 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 23 luglio 2015;
Rilevato altresì che in data 14 settembre 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso il giorno 28 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO