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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 16/01/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 314/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IO RN, Presidente DI GIOACCHINO AN, Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5168/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4114/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 425 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig. Ricorrente_1 propone appello per la riforma della sentenza n. 4114 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sez. 12 depositata in data 26.03.2024, che ha rigettato, con condanna alle spese, il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 425, relativo a imposta Tasi 2019.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente impugnava il citato atto impositivo lamentando la carenza di motivazione e il mancato possesso degli immobili.
Roma capitale si costituiva nel grado difendendo il proprio operato.
La Corte di Giustizia di primo grado rigettava il ricorso, così motivando: “………………In merito al primo motivo di ricorso ossia la motivazione asseritamente carente, questi è infondato. Infatti, l'atto impugnato presenta tutti i requisiti necessari, cioè i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. A tal proposito si rammenta che l'atto deve indicare, anche sinteticamente, le ragioni che hanno comportato l'emissione dell'avviso nonché i presupposti di fatto e di diritto cui lo stesso si riferisce, così come disciplinato all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali elementi, come le indicazioni afferenti al soggetto passivo, gli immobili ed il relativo valore, il periodo di imposta, la violazione commessa e le relative - eventuali - sanzioni ed interessi, sono tutti contenuti nell'atto in oggetto così come ampiamente ribadito in giurisprudenza (ex multis Cass. n. 26431 del 2017; Cass. n. 21571 del 2004).… Mentre in merito all'eccezione relativa al possesso degli immobili, asseritamente mancato da parte dell'odierno ricorrente, si ribadisce che
Roma Capitale, ai fini della liquidazione IUC/TASI, non opera alcuna rettifica del valore catastale degli immobili, né potrebbe comunque farlo, ma desume i relativi elementi dalla banca dati dell'Ufficio del Territorio. L'operato dell'ente è infatti pienamente conforme a norme di legge poiché, in osservanza dell'art. 11 D.lgs. 504/92, il Comune provvede a liquidare l'imposta “in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto”, così come anche disposto dall'art. 5 comma 1 del
D.lgs. 504/92 riguardo il valore degli immobili…”.
La Signora Ricorrente_1 censura la sentenza ritenendola “infondata, contraddittoria e difettosa sotto il profilo motivazionale per mancato, insufficiente e/o non corrispondente pronunciamento su punti decisivi della controversia “
Ritiene che i giudici di primo grado abbiano effettuato una erronea valutazione dei fatti non considerando le ragioni esposte e la documentazione prodotta, nella specie la visura storica catastale degli immobili oggetto del gravame.
Conclude per la riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Vinte le spese di giudizio del doppio grado.
L'ente impositore, preso atto della bontà di quanto dichiarato dalla contribuente, in base alla documentazione depositata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio, ritiene corretto quanto richiesto prestando acquiescenza all'eccezione in oggetto. In merito alle spese, chiede la compensazione, rilevando che l'annotazione al catasto è stata effettuata solo successivamente all'emissione dell'avviso di accertamento ed al ricorso introduttivo.
La causa è stata trattata e decisa nella camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
La Signora Ricorrente_1, sin dal primo grado, ha documentato che gli immobili in questione sono stati oggetto di esproprio da parte del Comune, che risulta perciò proprietario.
Roma Capitale, nelle proprie controdeduzioni. preso atto della veridicità delle dichiarazioni rese dalla contribuente, ha dichiarato la propria acquiescenza all'eccezione mossa dalla stessa. La richiesta compensazione delle spese chieste dal Comune non può trovare accoglimento posto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 4 del testo Unico sugli espropri DPR 327/2001 “Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio”, risultato pacifico essere nel caso in specie il Comune.
L'appello va pertanto accolto e la sentenza di primo grado riformata.
Le spese seguono la soccombenza che si liquidano, per il doppio grado, ai sensi e per gli effetti del DM
55/2014 aggiornato con DM n.147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 250,00 per il primo grado e in € 300,00 per il secondo grado di giudizio, oltre spese generali 15% e oneri di legge ove dovuti.
Così deciso in Roma alla data del 21 novembre 2025
Il Giudice est. La Presidente
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IO RN, Presidente DI GIOACCHINO AN, Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5168/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4114/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 425 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig. Ricorrente_1 propone appello per la riforma della sentenza n. 4114 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sez. 12 depositata in data 26.03.2024, che ha rigettato, con condanna alle spese, il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 425, relativo a imposta Tasi 2019.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente impugnava il citato atto impositivo lamentando la carenza di motivazione e il mancato possesso degli immobili.
Roma capitale si costituiva nel grado difendendo il proprio operato.
La Corte di Giustizia di primo grado rigettava il ricorso, così motivando: “………………In merito al primo motivo di ricorso ossia la motivazione asseritamente carente, questi è infondato. Infatti, l'atto impugnato presenta tutti i requisiti necessari, cioè i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. A tal proposito si rammenta che l'atto deve indicare, anche sinteticamente, le ragioni che hanno comportato l'emissione dell'avviso nonché i presupposti di fatto e di diritto cui lo stesso si riferisce, così come disciplinato all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali elementi, come le indicazioni afferenti al soggetto passivo, gli immobili ed il relativo valore, il periodo di imposta, la violazione commessa e le relative - eventuali - sanzioni ed interessi, sono tutti contenuti nell'atto in oggetto così come ampiamente ribadito in giurisprudenza (ex multis Cass. n. 26431 del 2017; Cass. n. 21571 del 2004).… Mentre in merito all'eccezione relativa al possesso degli immobili, asseritamente mancato da parte dell'odierno ricorrente, si ribadisce che
Roma Capitale, ai fini della liquidazione IUC/TASI, non opera alcuna rettifica del valore catastale degli immobili, né potrebbe comunque farlo, ma desume i relativi elementi dalla banca dati dell'Ufficio del Territorio. L'operato dell'ente è infatti pienamente conforme a norme di legge poiché, in osservanza dell'art. 11 D.lgs. 504/92, il Comune provvede a liquidare l'imposta “in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto”, così come anche disposto dall'art. 5 comma 1 del
D.lgs. 504/92 riguardo il valore degli immobili…”.
La Signora Ricorrente_1 censura la sentenza ritenendola “infondata, contraddittoria e difettosa sotto il profilo motivazionale per mancato, insufficiente e/o non corrispondente pronunciamento su punti decisivi della controversia “
Ritiene che i giudici di primo grado abbiano effettuato una erronea valutazione dei fatti non considerando le ragioni esposte e la documentazione prodotta, nella specie la visura storica catastale degli immobili oggetto del gravame.
Conclude per la riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Vinte le spese di giudizio del doppio grado.
L'ente impositore, preso atto della bontà di quanto dichiarato dalla contribuente, in base alla documentazione depositata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio, ritiene corretto quanto richiesto prestando acquiescenza all'eccezione in oggetto. In merito alle spese, chiede la compensazione, rilevando che l'annotazione al catasto è stata effettuata solo successivamente all'emissione dell'avviso di accertamento ed al ricorso introduttivo.
La causa è stata trattata e decisa nella camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
La Signora Ricorrente_1, sin dal primo grado, ha documentato che gli immobili in questione sono stati oggetto di esproprio da parte del Comune, che risulta perciò proprietario.
Roma Capitale, nelle proprie controdeduzioni. preso atto della veridicità delle dichiarazioni rese dalla contribuente, ha dichiarato la propria acquiescenza all'eccezione mossa dalla stessa. La richiesta compensazione delle spese chieste dal Comune non può trovare accoglimento posto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 4 del testo Unico sugli espropri DPR 327/2001 “Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio”, risultato pacifico essere nel caso in specie il Comune.
L'appello va pertanto accolto e la sentenza di primo grado riformata.
Le spese seguono la soccombenza che si liquidano, per il doppio grado, ai sensi e per gli effetti del DM
55/2014 aggiornato con DM n.147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 250,00 per il primo grado e in € 300,00 per il secondo grado di giudizio, oltre spese generali 15% e oneri di legge ove dovuti.
Così deciso in Roma alla data del 21 novembre 2025
Il Giudice est. La Presidente