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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5836 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 2073/2019 All'udienza collegiale del giorno 14/10/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. AGOSTINI GIOVANNI
IN Q.TÀ DI EREDE Controparte_1 Avv. AGOSTINI GIOVANNI pres. POMPEI MA TA IN Q.TÀ DI EREDE Avv. AGOSTINI GIOVANNI pres.
IN Q.TÀ DI EREDE Controparte_2 Avv. AGOSTINI GIOVANNI pres.
Appellato/i
Controparte_3 Avv. SOAVI SIMONE
AVV. GHISIO ERBA QUIRINO pres.
INDUSTRIE VERSICHERUNG AG CP_4 Avv. MILANI ANTONELLA TA avv. Marmo Valerio sost.
*** Gli appellati chiedono lo stralcio delle note depositate da parte appellante. L'appellante dichiara di rinunciare alle note. La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Giulia Spadaro RA RE
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2073/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), MA TA POMPEI (C.F. Controparte_1 C.F._1
) e (C.F. ), quali eredi C.F._2 Controparte_2 C.F._3 di OV AT (C.F. , tutte residenti in Roma e ivi Parte_1 C.F._4 elettivamente domiciliate in via Silvio Pellico n. 44, presso e nello studio dell'avv. OV AGOSTINI
(C.F. ), che le rappresenta e difende giusta delega in atti C.F._5
- APPELLANTI–
E in persona di procuratore giusta procura speciale del 12.2.2015 Controparte_3 CP_5
(C.F. e P. IVA , assistita e rappresentata dall'avv. Simone Soavi (C.F. P.IVA_1 C.F._6
) e dall'avv. Quirino Ghisio Erba (C.F. ), e con domicilio eletto presso
[...] CodiceFiscale_7 la persona e lo studio del secondo in Via Giuseppe Ferrari 4, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
HDI GLOBAL SE, Rapp.za Gen. per l'Italia (C.F./P.I. ), già “ P.IVA_2 [...]
” con sede in Milano, Via Russoli 5, in persona Controparte_6 del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_7 difesa, dall'avv. Antonella Milani (C.F. ed elettivamente domiciliata in C.F._8
Roma presso e nello studio dell'avv. Valerio Marmo ( , Via Salaria 280, CodiceFiscale_9 giusta delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato Parte_1 innanzi al Tribunale di Roma la per ivi sentirla condannare al risarcimento dei Controparte_3 danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro 101.966,85, subìti dall'attore in data
30.5.2014 allorché, trovandosi all'interno dei locali ubicati in Roma, via Dalmazia n. 16/b (di proprietà di di cui era amministratore delegato e condotti Controparte_8 in locazione dalla , in occasione delle operazioni peritali relative ad una consulenza tecnica CP_3 disposta nell'ambito della causa pendente avanti alla Corte di Appello di Roma tra le due società, era inciampato nella cornice di acciaio, distorta e rialzata di alcuni centimetri, del ferma-zerbino incassato posto prima della porta di accesso ai locali, cadendo in terra e fratturandosi la spalla destra.
Si è costituita in giudizio la contestando la sussistenza del rapporto di Controparte_3 custodia dell'immobile (per averlo già riconsegnato alla il 13.4.2011) ed il nesso di causalità CP_9 tra la cosa e la res, nonché il quantum del risarcimento preteso. Ha chiesto preliminarmente chiamarsi in causa la HDI Gerling Industrie Versicherung S.A. in base alla polizza assicurativa sottoscritta per la responsabilità civile verso terzi e respingersi la domanda, con condanna dell'attore per responsabilità aggravata. In subordine ha altresì chiesto condannarsi la compagnia assicuratrice a tenerla indenne da ogni esborso in caso di accoglimento anche parziale dell'avversa pretesa, in ogni caso con il favore delle spese.
Si è infine costituita la contestando sia la fondatezza Controparte_6 dell'assunto attoreo che la copertura assicurativa per essere l'attività svolta dalla in relazione CP_3 alla quale era stata stipulata la polizza) cessata nei locali in cui si era verificato il sinistro.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3266/2019, pubblicata il 13.02.2019, ha così deciso:
“rigetta la domanda siccome infondata;
- dispone la compensazione integrale delle spese tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico del e della nella Pt_1 Controparte_3 misura del 50% ciascuno”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill. ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis: -in accoglimento dell'atto di appello, riformare la sentenza n. 3266/2019, depositata l'8.02.2019 e pubblicata il 13.02.2019, emessa dal Tribunale di Roma, dott. Guido Marcelli, sez. XII, nel procedimento R. G.N. 5893 0/2014 e notificata a mezzo pec in data 14.02.2019 da Controparte_10
[...
, nella parte in cui considera non provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia (tappetino con cornice) a 8. r. /1 e la caduta rovinosa dell'ing. CP_3 Parte_1
e, per l'effetto, accertare e/o dichiarare provato il nesso di causalità e la esclusiva responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c. c. della convenuta per la rovinosa Controparte_3 caduta dell'attore (avvenuta il giorno 30.05.2014 nello stabile di via Dalmazia 161b in Roma), e, per l'effetto, condannare la medesima e ognuno secondo la Controparte_11 propria responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'ing.
e pari ad €112.412,52 o alla diversa somma, maggiore o minore, Parte_1 che sarà ritenuta di giustizia o equa ed indicata nella seconda comparsa conclusionale del giudizio di primo grado nell'importo di € 52.258,32, oltre alla voce per la personalizzazione del danno. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio."
Si è costituita in giudizio he ha così concluso: “Contrariis reiectis, Controparte_3 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: 1) Rigettare l'appello spiegato, confermando per l'effetto la sentenza n. 3266/2019 resa dal Tribunale di Roma. 2) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione, dire tenuta e condannare Controparte_12
a tenere manlevata ed indenne da
[...] Controparte_3 qualsiasi esborso per capitale, interessi e spese d'ogni natura che nel presente giudizio e/o in quello di primo grado dovessero trovare cagione. Con il favore delle spese”.
Si è altresì costituita La HDI GLOBAL SE rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria e con qualsiasi statuizione, IN VIA PREGIUDIZIALE: respingere il gravame proposto dall'appellante nei confronti di HDI Global Se, in quanto inammissibile;
NEL MERITO: confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. 3266 pubblicata il 13.2.2019, anche eventualmente con diversa motivazione;
IN VIA SUBORDINATA: in ogni caso, respingere ogni e qualsiasi domanda svolta nei confronti dell'esponente in quanto infondata in fatto e in diritto;
IN VIA ISTRUTTORIA: per scrupolo difensivo ed evitare la decadenza, si reitera l'istanza ex art. 210
c.p.c. nei confronti dell'appellante, della (con sede in Torino, C.so Svizzera Controparte_13
185), nonché della (con sede in Roma, Viale Cesare Pavese, 385), di Controparte_14 esibizione del contratto assicurativo/polizza stipulato dall'attore in relazione all'anno 2014, delle relative condizioni di assicurazione, della quietanza (o quietanze) emessa e dell'ordine di pagamento disposto in relazione ad essa (od esse) e all'infortunio del 30.5.2014. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Successivamente, in data 5.1.2024 si sono costituite , RI IT PO, e Controparte_1
, quali eredi di chiedendo l'accoglimento Controparte_2 Parte_1 delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis: -in accoglimento dell'atto di appello, riformare la sentenza n. 3266/2019, depositata l'8.02.2019 e pubblicata il 13.02.2019, emessa dal Tribunale di Roma, dott. Guido Marcelli, sez. XII, nel procedimento R.G.N. 58930/2014 e notificata in data 14.02.2019 da nella parte Controparte_3 in cui considera non provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia (tappettino con cornice) a e la caduta rovinosa dell'ing, e, per l'effetto, Controparte_3 Parte_1 accertare e/o dichiarare provato il nesso di causalità e la esclusiva responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. della convenuta per la rovinosa caduta dell'attore Controparte_3
(avvenuta il giorno 30.05.2014 nello stabile di via Dalmazia 16/b in Roma), e, per l'effetto, condannare la medesima e ognuno secondo la propria Controparte_6 responsabilità, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'ing.
e pari ad € 112.412,52 o alla diversa somma, maggiore o minore, Parte_1 che sarà ritenuta di giustizia o equa ed indicata nella seconda comparsa conclusionale del giudizio di primo grado nell'importo di € 52.258,32 oltre alla voce per la personalizzazione del danno. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio.”
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto è articolato in due motivi.
Con il primo motivo di appello, rubricato “errata valutazione delle risultanze testimoniali”, le appellanti lamentano l'errata valutazione delle risultanze testimoniali da parte del giudice di prime cure, ritenendo, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la testimonianza resa dalla Pt_1 attendibile oltre che confermativa che la caduta era stata causata dalla cornice distorta e sollevata di alcuni centimetri.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “omissione di motivazione su un documento decisivo” si impugnano la sentenza per aver il giudice omesso di motivare sulla rilevanza di una fotografia dalla quale sarebbe emerso come la cornice fosse già sollevata di qualche centimetro prima della caduta del . Pt_1
La sentenza impugnata è così motivata: “La domanda è infondata e va disattesa. Priva di pregio appare la difesa preliminare della secondo cui non ricorrerebbe il rapporto di CP_3 custodia con la cosa, avendo la società conduttrice rilasciato i locali in cui si è verificata la caduta del sin dal 13.4.2011 e quindi in epoca antecedente quella dell'evento dannoso Pt_1
(30.5.2014). L'assunto della convenuta viene sostenuto in base ad una dichiarazione a firma CP_9
(il nome del sottoscrittore appare illeggibile) in data 13.4.2011 del seguente tenore: “in data odierna viene restituita la busta sigillata inviata a suo tempo contenente le chiavi dell'ufficio in via Dalmazia unitamente ad una chiave del lucchetto della catena provvisoria sul cancello”. In realtà, come comprovano non solo le numerose missive scambiate tra le parti, ma anche la copia delle sentenze di primo e secondo grado prodotte in atti, tra la proprietaria dei locali (la ) e la conduttrice CP_9
(la è sorta una annosa controversia relativa alla legittimità del recesso anticipato della CP_3 conduttrice e alla effettuazione di alcuni lavori previsti contrattualmente, nonché in ordine alla corresponsione dei canoni di locazione nella misura dovuta. Tali contestazioni hanno indotto CP_9
a rifiutare di prendere in consegna i locali di cui si discute, per cui all'epoca della caduta dell'attore
(avvenuta per l'appunto nel corso delle operazioni peritali disposte nel corso del giudizio allo scopo di accertare lo stato dei luoghi, eventuali danni all'immobile e la realizzazione delle previste opere di ristrutturazione) si può certamente affermare che i locali fossero ancora nella concreta disponibilità della (tanto che all'atto dell'accesso delle parti e del CTU CP_3 nell'immobile, come risulta dal verbale delle operazioni in data 27.3.2014, le chiavi per l'apertura dei locali erano state inviate a mezzo posta al consulente tecnico d'ufficio dall'avv. per Tes_1 conto della mentre altra copia di chiavi era in possesso del geometra CTP della CP_3 Per_1 medesima società). Né d'altro canto appare condivisibile la tesi della società convenuta, ad avviso della quale il possesso di tali chiavi comprova solo il fatto che la parte, per ragioni di comodità, aveva provveduto a farsi fare copia del mazzo originale consegnatole dalla , giacché CP_9 comunque il possesso di copia delle chiavi dei locali appare incompatibile con il rilascio definitivo degli stessi. A tali considerazioni occorre aggiungere che la dichiarazione in precedenza evocata, relativa alla restituzione della busta sigillata contenente le chiavi di via Dalmazia e del lucchetto della catena provvisoria del cancello, non consente affatto di desumere l'avvenuta riconsegna dei locali, proprio perché dalla corrispondenza intercorsa tra le parti emerge che tali chiavi, già spedite alla , erano state da questa restituite alla (essendo contestata la legittimità del CP_9 CP_3 recesso anticipato della rispetto al termine di scadenza contrattuale della locazione). Può CP_3 quindi in definitiva ritenersi acclarato il rapporto di custodia tra la e l'appartamento di cui CP_3 si discute all'epoca della caduta dell'attore, avendo la la concreta disponibilità CP_3 dell'immobile e l'esercizio del potere di controllo sul medesimo. Orbene, assume il di Pt_1 essere inciampato nella cornice di acciaio del ferma-zerbino incassato per terra e posto davanti alla porta di accesso dei locali. In particolare, tale cornice di acciaio sarebbe stata rialzata di “alcuni centimetri”, provocando in tal modo la rovinosa caduta a terra dell'attore e le lesioni conseguenti. Sotto il profilo istruttorio è stata svolta prova per testi dalla quale è emerso quanto segue. Il teste
– già CTU nella causa tra le parti cui sopra si è fatto cenno – ha riferito che il Testimone_2
30.5.2014, al termine delle operazioni peritali e nell'uscire dall'immobile aveva avvertito un trambusto e quindi, giratosi, aveva visto l'Ing. in terra, appena davanti alla porta di uscita. Pt_1
Avendo udito il affermare di aver inciampato, era tornato indietro di due o tre metri Pt_1
“constatando che vi era una cornice ferma-tappeto sollevata forse di cinque o sei centimetri”. Il teste ha anche precisato che tutti i presenti (lui, tre consulenti di parte e la figlia dell'ingegnere) erano passati in quel punto prima dell'attore e di non aver notato la cornice rialzata. E' stata poi ascoltata la teste , figlia dell'attore, la quale ha affermato di trovarsi in coda al gruppo e di Controparte_1 aver visto il padre inciampare in corrispondenza della cornice ferma-tappeto e cadere sul cortile adibito a parcheggio. Guardando con maggiore attenzione aveva notato che la cornice dello zerbino era un po' rialzata rispetto al pavimento, forse di un paio di centimetri. Peraltro il rialzo non riguardava tutta la lunghezza del tappetino ma solo una parte di circa 10 centimetri. E' stata infine prodotta dall'attore una foto del tappetino su cui è avvenuta la caduta. In linea generale deve osservarsi che, come statuito da Cass. n. 5031/98, la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia di cui all'art. 2051 cod. civ. non configura una presunzione iuris tantum di responsabilità
a carico del custode, ma una fattispecie di responsabilità oggettiva, fondandosi anziché su un comportamento o un'attività del custode (il cui grado di diligenza nella custodia della res è irrilevante ai fini dell'individuazione della responsabilità), sulla relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa. In altri termini, il custode non può liberarsi da responsabilità provando di aver custodito la cosa con la massima diligenza richiesta, ma solo allegando che il danno è stato provocato dal caso fortuito, consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo). In tema della ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo nonché l'esistenza del rapporto di custodia, mentre il convenuto (custode) per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e cioè un elemento esterno - che come accennato può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato - che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. sul punto anche Cass. n. 15429 del 10/08/2004). Ora, nel caso che occupa l'attore non ha fornito prova appagante del nesso causale tra la res (la cornice del tappetino) e l'evento dannoso (la caduta), onere che per quanto sopra rilevato gravava su di lui. Sussiste invero un palese conflitto tra quanto riferito dal (secondo cui, come si è già riportato, tutti i presenti – lo stesso Tes_2 , tre consulenti di parte e la figlia dell'ingegnere - erano passati in quel punto prima Tes_2 dell'attore) e le dichiarazioni rese dalla figlia del (che ha affermato di essere stata l'ultima Pt_1 ad uscire e di trovarsi quindi in coda al gruppo, precedendo il padre di 1,5 – 2 metri. In altri termini,
a detta del il sarebbe stato l'ultimo ad uscire dalla porta, mentre secondo la figlia Tes_2 Pt_1 dell'attore costui si trovava in penultima posizione. Taleinsanabile contrasto sminuisce l'attendibilità della teste , trattandosi della figlia dell'attore, laddove va privilegiata Controparte_1 la deposizione del in quanto certamente meno influenzata e più genuina, stante l'insussistenza Tes_2 di alcun vincolo parentale con l'attore. Ciò posto, va poi rilevato che né il né la Tes_2 Pt_1 hanno affermato di aver visto la cornice metallica dello zerbino sporgere prima del passaggio del gruppo. Entrambi i testi hanno invece dichiarato di averla notata (il primo sollevata di 5-6 centimetri e la di soli 2 centimetri) solo dopo la caduta dell'attore. La circostanza che la cornice sia Pt_1 stata vista sollevata dal pavimento solo dopo la caduta del si può spiegare con il fatto che Pt_1
l'attore, cadendo, l'abbia spostata con il piede. Non è invece stata fornita la prova che detta cornice sporgesse, anche di poco, dalla superficie del pavimento già prima del passaggio del gruppo di persone e che pertanto la caduta dell'attore sia ad essa imputabile. D'altra parte giova osservare sul punto, ad ulteriore conforto della riscontrata insufficienza sul piano probatorio, che prima del erano passate in quel punto altre persone senza notare alcuna cornice sollevata e senza Pt_1 inciamparvi. Dunque in conclusione non vi è prova che l'infortunio occorso sia stato cagionato dalla cosa in custodia della , né che la caduta del sia ascrivibile ad una insidia CP_3 Pt_1
o trabocchetto. La difficoltà di ricostruzione della dinamica del sinistro giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Appare conforme ad equità porre definitivamente le spese di consulenza tecnica a carico di entrambe le parti (attore e convenuto) nella misura del 50% ciascuna. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda della convenuta relativa alla condanna di controparte per responsabilità aggravata, non emergendo che l'attore abbia agito in mala fede o colpa grave”.
Il primo ed il secondo motivo di appello in quanto intimamente connessi, vanno trattati congiuntamente. Essi non colgono nel segno.
Occorre premettere che la fattispecie di responsabilità in esame costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera sussistenza del nesso eziologico tra cosa in custodia e danno. Infatti, come chiarito, anche recentemente, dalla Suprema Corte “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva-in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode” (Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
2376/2024). La Corte inoltre ha statuito, sempre in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. come sia sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la quale “può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo”. (Cass. Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025). Ha altresì precisato il Giudice di Legittimità che: “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non
è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
12760 del 09/05/2024). Alla luce dei principi espressi il danneggiato avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza del nesso causale intercorrente tra la res e l'evento dannoso.
Orbene, dalle testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado, contrariamente a quanto asserito dalle odierne appellanti, non è stato possibile provare la sussistenza del nesso causale tra la caduta del e la presenza del rialzo avendo indi il giudice fatto buon governo dei principi in Pt_1 materia, anche in ordine alla valutazione del corredo probatorio acquisto.
Infatti, il teste ha dichiarato che: “Il 30 maggio, al termine delle operazioni Testimone_3 peritali, stavamo uscendo dall'immobile quando ho avvertito un trambusto e, girandomi, ho visto l'Ing. a terra sulla pavimentazione del cortile dell'immobile, appena davanti alla porta di Pt_1 uscita. Si lamentava e all'altezza del ginocchio il pantalone era sporco di sangue. Oltre a me vi erano i tre CTP delle parti e la signora (figlia dell'ingegnere). Il ha dichiarato Controparte_1 Pt_1 di aver inciampato, quindi siamo tornati indietro di 2 o 3 metri constatando che vi era una cornice ferma-tappeto sollevata forse di 5 o 6 centimetri. Preciso che eravamo passati tutti su quel punto e che tuttavia non avevo notato detta cornice rialzata”. La teste invece non ha saputo riferire CP_3 elementi afferenti alla dinamica del sinistro occorso al avendo ella soltanto affermato che: Pt_1
“Non ho visto il mentre cadeva in quando io procedevo davanti a tutti e stavo uscendo Pt_1 dall'immobile. Ribadisco che non ricordo se il abbia rimosso la cornice d'acciaio. Preciso Per_1 che il tappetino era incassato nel pavimento e contornato da una cornice in acciaio”.
Infine, la teste , figlia del , ha dichiarato “Il 30.5.2014 mi trovavo Controparte_1 Pt_1 all'interno dell'immobile in cui sono avvenuti i fatti per cui è causa per un sopralluogo in relazione alla causa pendente tra e la . Terminato il sopralluogo, io, mio padre, CP_9 CP_3
i 2 consulenti di parte di , il consulente di parte della nonché il CTU del CP_9 CP_3
Tribunale Arch. stavamo uscendo dai locali, quando ho visto mio padre inciampare in Tes_2 corrispondenza della cornice ferma-tappeto e cadere fuori sul cortile adibito a parcheggio…” ; e precisando al contempo “che sono stata l'ultima ad uscire e quindi mi trovavo in coda al gruppo, a distanza di circa 1,5 – 2 metri da mio padre. A seguito della caduta di mio padre ho guardato per terra con maggiore attenzione notando che la cornice di metallo era un po' rialzata rispetto al pavimento, forse di un paio di centimetri. Più in particolare, la cornice si presentava rialzata non lungo tutta la lunghezza del tappetino ma solo in parte, all'incirca per 10 centimetri. Mio padre è caduto in avanti e poi su una spalla (la destra). Presentava una ferita all'altezza delle ginocchia e avvertiva un dolore generale. Il geom. CTP della provvide poco dopo la caduta Per_1 CP_3
a rimuovere la cornice d'acciaio.” La teste ha altresì dichiarato che: “..nel corso del sopralluogo del
30 maggio e anche in occasione di precedenti sopralluoghi (3 o 4) siamo entrati ed usciti da quello stesso immobile percorrendo lo stesso itinerario, dato che quella è la porta di accesso principale all'appartamento. La cornice era già presente in loco anche quando abbiamo svolto i precedenti sopralluoghi. ADR: “lo zerbino è incassato nella pavimentazione forse di mezzo centimetro mentre la cornice era a filo pavimento tranne nel punto in cui era rialzata.”.
Ebbene, dalle testimonianze espletate non risulta provato il nesso eziologico tra la res (il rialzo della cornice del tappetino) e l'evento dannoso (la caduta) atteso che dalle dichiarazioni rese non è possibile desumere che il rialzo della cornice in cui era incastonato lo zerbino fosse presente antecedentemente alla caduta del . Pt_1
Invece, ciò che è emerso, in maniera inequivocabile, è che sebbene ben cinque persone, ovvero il , i tre consulenti di parte e la figlia del fossero passate in quella giornata così come Tes_2 Pt_1 anche durante altri precedenti sopralluoghi, nello stesso punto senza inciampare, nessuno aveva mai neppure notato il rialzo della cornice dello zerbino né che il fosse caduto a causa di essa Pt_1 visto che i testimoni hanno dichiarato di avere notato il rialzo soltanto dopo la caduta del e Pt_1 non prima di essa.
Pertanto, condivisibilmente il giudice di prime cure ha affermato che non era stata data prova appagante del nesso causale tra la res (la cornice del tappetino) e l'evento dannoso (la caduta), onere che per quanto sopra rilevato gravava sul danneggiato, aggiungendo peraltro che “La circostanza che la cornice sia stata vista sollevata dal pavimento solo dopo la caduta del si può Pt_1 spiegare con il fatto che l'attore, cadendo, l'abbia spostata con il piede. Non è invece stata fornita la prova che detta cornice sporgesse, anche di poco, dalla superficie del pavimento già prima del passaggio del gruppo di persone e che pertanto la caduta dell'attore sia ad essa imputabile. D'altra parte giova osservare sul punto, ad ulteriore conforto della riscontrata insufficienza sul piano probatorio, che prima del erano passate in quel punto altre persone senza notare alcuna Pt_1 cornice sollevata e senza inciamparvi…” Oltretutto e per quanto è emerso nel corso dell'istruttoria neppure può ritenersi che la caduta del sia ascrivibile ad una insidia o trabocchetto. Pt_1
Sicché il giudice nel valutare complessivamente le prove testimoniali, proprio alla luce dell'esame complessivo delle stesse ha ritenuto in maniera condivisibile che non era stato provato che il era caduto a causa della cornice rialzata così escludendo il nesso eziologico tra la res Pt_1
e l'evento dannoso.
Del resto, il Tribunale nel dare rilievo alla contraddizione esistente tra quanto riferito dal e le dichiarazioni rese dalla figlia del danneggiato, , posto che dalla prima Tes_2 Controparte_1 testimonianza era emerso che il era stato l'ultimo ad uscire dalla porta laddove la teste Pt_1
affermava di aver preceduto il padre e quindi di essere stata lei l'ultima persona ad Controparte_1 uscire dalla porta, ha condivisibilmente osservato che tra le due testimonianze quella resa dal Tes_2 era da ritenersi maggiormente attendibile in quanto certamente meno influenzata e più genuina dell'altra, stante l'insussistenza di alcun vincolo parentale con l'attore.
Nel caso di specie dalla lettura della sentenza si evince come il convincimento del giudice si sia formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del complessivo materiale probatorio assunto e mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova;
in merito preme ricordare che la valutazione degli elementi istruttori costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n. 11176 del 2017). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove
(salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.
Sul punto la Suprema Corte ha così statuito, “Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto”. (Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020).
E nella specie, dall'esame dei motivi di doglianza si è dato conto di come il giudice di prime abbia esercitato tale potere in conformità ai suddetti principi valorizzando la prova testimoniale, pur se ritenendo quella resa dal maggiormente attendibile rispetto alle altre e considerando irrilevanti Tes_2 o non inferenti gli altri elementi a disposizione.
Quanto al secondo profilo di censura, relativo all'omesso esame di un documento decisivo, occorre osservare come la foto versata in atti e di cui si discute non presenti alcuna didascalia né altro riferimento temporale da cui poter desumere la data in cui la stessa veniva scattata al fine di verificare se la stessa fosse antecedente o invece successiva alla caduta del;
non risulta infatti evidenza Pt_1 alcuna da cui ricavare che il detto reperto fotografico sarebbe stato realizzato proprio in occasione dei rilievi fotografici dello stato dei luoghi nell'ambito degli accertamenti peritali svoltisi in data
5.03.2014 nell'ambito del procedimento n. 4876/2011.
Né assume rilievo, al fine di supportare tale affermazione, la produzione di altre fotografie volte a dimostrare lo stato dei luoghi ciò in quanto tale produzione non consente di provare in alcun modo quanto invece sostenuto dalle appellanti ossia che anche poco prima della caduta del vi Pt_1 fosse il dislivello, potendo detto reperto provare, al più, che la sporgenza esisteva al momento del sopralluogo ma non per questo che la stessa fosse presente anche poco prima della caduta;
in definitiva, tale produzione non rappresenta un valido argomento probatorio, nemmeno indiziario, sulla cui base inferire la correttezza della doglianza lamentata.
Vale poi evidenziare in ogni caso come le ulteriori fotografie prodotte per la prima volta in appello risultino del tutto inammissibili;
ai sensi dell'art. 345 c.p.c. va infatti rilevato come la produzione di nuovi documenti in appello sia ammissibile solo nel caso in cui la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie. Parte appellante, infatti, ben avrebbe potuto produrre in precedenza siffatta documentazione ma così non ha fatto, sicché la detta produzione gli è oramai definitivamente preclusa in questo grado.
Per quanto detto non può giudicarsi idonea a scalfire il rigetto della domanda quanto sostenuto dalle appellanti che lamentano come il giudice non avrebbe per nulla statuito in merito alla prova del caso fortuito, prova invece incombente sul custode/danneggiante.
A tal proposito occorre osservare che è ben vero come l'esame sistematico dell'art.2051 c.c. rispetto alle altre forme di responsabilità per cd. colpa presunta, metta in risalto come il custode possa andar esente dall'addebito di responsabilità laddove dia prova del caso fortuito, ossia di quel fattore interruttivo del nesso di causalità che sia del tutto indipendente dalla natura della cosa ed operante in assoluta autonomia o che pur inserendosi nel medesimo decorso possieda comunque una tale efficacia da degradare il precedente fattore a semplice occasione del danno. Caso fortuito che, in astratto può essere costituito dallo stesso comportamento del danneggiato a seguito del quale la cosa viene svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea. La prova del caso fortuito, poi, rileva sotto il profilo dell'interruzione del nesso causale. Epperò nel caso di specie è stato proprio il nesso causale che è risultato non provato come è stato affermato nel provvedimento impugnato ove infatti si legge al riguardo che: “l'attore non ha fornito prova appagante del nesso causale tra la res
(la cornice del tappetino) e l'evento dannoso (la caduta), onere che per quanto sopra rilevato gravava su di lui”; ed il giudice ha pertanto omesso tale indagine non avendo il danneggiato dato prova dell'inferenza causale tra cosa e danno. Il Giudice di legittimità ha a più riprese affermato che:
“Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”.
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
In sostanza e prescindendosi dalla preesistenza della sporgenza rispetto alla caduta del Pt_1 deve ritenersi come effettivamente non sia risultata provata la dinamica dell'evento così come dallo stesso riferita nell'atto di citazione.
In ogni caso e quand'anche si ritenga sussistente la presenza della sporgenza della cornice prima della caduta del , le evidenze probatorie come emerse nel corso del giudizio hanno dato Pt_1 conto di come si trattasse di una situazione del tutto visibile, atteso che l'evento si è verificato pacificamente presso luoghi noti ed in pieno giorno, e quindi evitabile.
Ritiene la Corte invero come la responsabilità di quanto accaduto risulti ben ascrivibile alla imprudenza dello stesso il quale poteva certamente evitare il pericolo. Come noto, infatti, la natura oggettiva della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., non può in alcun modo indurre il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova su di esso gravante dimostrando unicamente di essere caduto su di una sporgenza senza provare previamente le peculiarità dell'insidia lamentata e soprattutto l'idoneità della stessa a causare il danno in ragione della sua intrinseca pericolosità.
Anche recentemente la Corte di legittimità ha infatti ribadito il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 2051 c.c. la prova del nesso tra danno subito e cosa in custodia non sarà condizione necessaria e sufficiente ai fini della risarcibilità del danno occorso. Ciò in quanto, la valorizzazione del principio di cautela, enunciato mediante una lettura estensiva del principio costituzionale di cui all'art. 2, ha condotto a considerare il danneggiato gravato della prova di aver adottato tutte le misure necessarie al fine di evitare il verificarsi del danno asserito. La condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, quindi si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale dell'evento dannoso “richiedendosi una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (tra le più recenti, Cass. n.
7173/2022; Cass. 17 novembre 2021, n.34886; Cass., ordinanza, 03/04/2019, n. 9315; Cass. ordinanze n. 2480,2481,2482 e 2483 del 2018; Cass. 22/03/2011 n. 6529).
Ebbene nel caso in esame, l'indagine relativa a dette caratteristiche non ha fornito alcun risultato positivo per l'attore, in quanto il sinistro occorso, in assenza di inequivoci elementi in ordine al nesso di causalità, nonché alla imprevedibilità ed inevitabilità del pericolo, deve ragionevolmente ritenersi verificato a causa di un comportamento non avveduto dello stesso. In proposito merita rilevare che, se anche fosse stata dimostrata l'incidenza causale della sporgenza della cornice dello zerbino sulla rovinosa caduta del , in ogni caso, non può non evidenziarsi come il Pt_1 danneggiato conoscesse molto bene i luoghi di causa come è pacificamente emerso e che fosse ben a conoscenza dello stato degli stessi e quindi dello zerbino, essendo questi passato più volte sul luogo dell'incidente prima di cadere. Sicchè è risultato dimostrato come l'appellante non abbia posto la dovuta attenzione richiesta dalle circostanze del caso, rispondendo a normali criteri di diligenza il procedere con attenzione in presenza di sporgenze o rilievi, peraltro visibili e ben conosciuti.
Tra l'altro, l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, valendo a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
Il , in definitiva, nonostante si trovasse in modo incontestato presso luoghi conosciuti Pt_1 ha agito perciò solo in maniera poco accorta e vigile. In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuna parte appellata come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione fino ad
€ 260.000) in relazione alla tabella XII^, applicando i valori minimi, attesa la natura non complessa delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , RI IT Controparte_1
PO e , quali eredi di OV avverso la Controparte_2 Parte_1 sentenza definitiva Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3266/2019, pubblicata il 13.02.2019 così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna , RI IT PO e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 [...]
a rifondere in favore di le spese del presente Parte_1 Controparte_3 grado, liquidate in complessivi € 8.000 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
condanna , RI IT PO e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 [...]
C
a rifondere in favore di HDI GLOBAL SE, Rapp.za er talia, le Parte_1 CP_6 spese del presente grado, liquidate in complessivi € 8.000 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , Controparte_1
RI IT PO e , quali eredi di OV AT , in Controparte_2 Parte_1 solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 14 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -G Spadaro -