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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18723 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex artt. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BARRACO GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BARRACO GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/10/2024 e , Parte_1 Parte_2 premettendo: di aver contratto matrimonio a Napoli il 30/11/1996; che dal matrimonio erano nati due figli: , il 10/04/1996 e , il 01/03/2006, Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e, raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- la IG.ra continuerà a vivere in Napoli alla via Ruggiero n°37; Parte_2
- il IG. continuerà a vivere in Napoli alla via Ruggiero n°63; Parte_1
- i ricorrenti si obbligano a comunicarsi immediatamente gli eventuali cambi di residenza;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
- ·i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
(atto n. 95, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
2 e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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