TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/12/2024, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3535 - 2023
R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. CAFORIO Parte_1
MARIANGELA;
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. CAFORIO Controparte_1
MASSIMILIANO;
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
1 INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/07/2023,
[...]
premesso di aver contratto in data 22/12/1962 Parte_1
matrimonio in Taranto con che della loro Controparte_1
unione erano nati i figli (nata Persona_1
il 28.03.1964), (nata il [...], Parte_2 Per_2
(nata il [...]),
[...] Parte_3
(nato il [...]) e (nata il [...]), Persona_1
chiedeva pronunziarsi la separazione dal coniuge, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie.
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del 5-12-2024, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., le parti dichiaravano di avere raggiunto accordo conciliativo inteso a disciplinare la separazione;
la causa veniva quindi riservata per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può
essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente
dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da
recare grave pregiudizio alla educazione della prole”,
dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne
2 sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità,
insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria, occorre dare atto che all'udienza del 5-12-2024
le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo inteso a disciplinare i rapporti personali, nonché quelli patrimoniali, alle condizioni di cui all'accodo sottoscritto dalle parti in data 28-11-2024 e depositato in atti in data
4-12-2024.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla
3 condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], uniti in
[...]
matrimonio in Taranto il 22/12/1962, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 2, parte II, serie B, anno
1962;
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e in conformità a Controparte_1 Parte_1
quelle concordate e trasfuse nel verbale di udienza del
5-12-2024, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 06/12/2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Dott. Marcello Maggi
4 5