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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/09/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2627 del R.G. 2024 ,
T R A
, difesa e rappresentata dagli avv.ti Fischetti Francesca e Lupo Gina, Parte_1
come da mandato in atti,
ATTORE
E
, difeso e rappresentato dall'avv. Gigante Cristina, come da mandato in Controparte_1
atti,
CONVENUTO
NONCHE'
il P.M. presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Cassazione degli effetti civili del matrimonio.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.06.2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in SS (TA) il 24/08/1995, che dalla loro Controparte_1
unione erano nati i figli , e , rispettivamente il 24.02.1998, il Per_1 Per_2 Per_3
20.04.2001 ed il 29.06.2003, che il Tribunale di Taranto con sentenza non definitiva n.
1134/2018 pubblicata in data 20.04.2018 aveva pronunziato la loro separazione, adiva questo
Tribunale insistendo per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla pronunzia di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio ma contestava le avverse deduzioni.
All'udienza del 24.09.2025, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni in ordine alla sola pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda,
ossia la sentenza non definitiva n. 1134/2018 pubblicata in data 20.04.2018, con la quale il
Tribunale di Taranto ha pronunziato la separazione dei coniugi.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente.
Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2
lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio va ovviamente riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SS (TA) il
2 24/08/1995 da nata a [...] il [...] e da , nato Parte_1 Controparte_1
a Taranto il 06/07/1966, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SS
(TA) dell'anno 1995 (atto n. 104, p. II, s. A);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 26.09.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
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