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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1043/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Donatella Streppone, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE CONTRO
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luigi Massa, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE E CONTRO (c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede territoriale;
RESISTENTE NONCHÉ CONTRO (c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_3 P.IVA_3
e difeso, in virtù di procura generali alle liti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato. RESISTENTE CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'intimazione di pagamento n. 012 2021 90014689
90/000 e le sottese cartelle di pagamento ed avvisi d'addebito per omessa notifica e per prescrizione del credito;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero CP_4
1 rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite;
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite;
CP_3
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite. CP_2
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.3.2022, il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 012 2021 90014689 90/000, notificata in data 24.2.2022, per il pagamento della somma di € 54.568,06, in ordine alle seguenti cartelle ed avvisi d'addebito: cartella n. 0122006000742097200 CP_2 notificata il 3.10.2006; cartella n. 012200110018242039000 notificata il CP_3
28.12.2011; cartella n. 0122013002383275000 notificata il 27.6.2013; CP_3 cartella n. 01220140000420554000 notificata il 7.3.2015; cartella n. CP_3
01220140007802027000 notificata il 13.6.2015; cartella n. CP_3
01220150009968607000 notificata il 27.11.2015; cartella n. CP_3
01220150013778266000 notificata il 10.5.2016; cartella n. CP_3
01220170005503353000 notificata il 7.2.2019; cartella n. CP_3
01220170010684362000 notificata il 22.3.2018; avviso di addebito n. CP_3
31220120000669760000 notificato il 25.5.2012; avviso di addebito n. CP_2
31220130000264280000 notificato il 10.4.2013; avviso di addebito n. CP_2
3122013000209806000 notificato il 4.2.2014; avviso di addebito n. CP_2
31220130002234668000 notificato il 4.2.2014; avviso di addebito n. CP_2
3122014000009938000 notificato il 21.5.2014; avviso di addebito n. CP_2
31220140001063962000 notificato il 12.10.2017; avviso di addebito n. CP_2
31220140002076652000 notificato il 12.10.2017; avviso di addebito n. CP_2
31220150000463384000 notificato il 20.10.2015; avviso di addebito n. CP_2
31220160000134736000 notificato in data 11.4.2016; avviso di addebito n. CP_2
31220160001394882000 notificato il 12.10.2017; avviso di addebito n. CP_2
31220170000441821000 notificato il 27.9.2017; avviso di addebito n. CP_2
31220180001732678000 notificato il 12.12.2018. CP_2
Sosteneva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti impositivi, quali titoli esecutivi presupposti dell'atto impugnato.
Affermava la nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 7 co. 1 L.212/2000.
Eccepiva la prescrizione delle pretese creditorie in questione per decorso del termine di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995.
Tanto premesso, conveniva in giudizio ed innanzi al CP_4 CP_2 CP_3
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte
2 conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso. eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in ordine alle contestazioni CP_4 inerenti al merito della pretesa creditoria per decorrenza del termine perentorio.
Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva, deducendo la propria estraneità al procedimento, in quanto unici legittimati a contraddire nel presente giudizio erano i soli enti impositori.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per mancato decorso del termine decennale per l'inoltro di validi atti interruttivi del suddetto termine, oltre che la regolare e tempestiva notifica degli avvisi d'addebito e cartelle di pagamento. affermava la regolare notificazione delle cartelle di pagamento. CP_3
Eccepiva la decorrenza del termine di 40 giorni dalla notifica delle singole cartelle di pagamento ai fini delle contestazioni, ex art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999.
Rappresentava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in considerazione dell'applicazione dei termini di sospensione di cui alle disposizioni normative emergenziali contenute nel D.L. 18/2020 e nel D.L. 183/2020. eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_2 favore dell' quale unico e legittimo contraddittore. CP_4
Sosteneva la regolare notificazione dei titoli esecutivi.
Deduceva l'infondatezza sia della pretesa insussistenza del credito, sia dell'eccezione di prescrizione.
I resistenti concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va osservato che non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle resistenti costituite, tutte correttamente evocate in giudizio
Quanto all'agente della riscossione, esso è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato ed il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dal ricorrente sia ai fini della denuntiatio litis, sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva.
A tal fine, vanno anche considerate le contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto stesso, dedotte in ricorso sub specie di difetto di motivazione dell'atto impositivo.
3 Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la CP_4 domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come atto esecutivo prodromico alla procedura di esecuzione forzata.
Invece, quanto agli enti impositori, essi rivestono la qualità di creditore, titolari, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
La correttezza dell'evocazione in giudizio delle parti resistenti, a tutte le quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per conto del titolare conduce l'attività CP_4 esecutiva.
Pertanto, va ravvisata la legittimazione passiva delle resistenti costituite.
2. Nel merito, ai fini della qualificazione giuridica dell'azione intentata dal ricorrente, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24
D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (artt. 615 co. 1 e 618 bis c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (artt. 615 co. 2 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno (art. 617 co.
4 2 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 18256/2020, 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento predetta, formulando contestazioni relative alla mancata notifica dei sottesi titoli esecutivi, all'avveramento della prescrizione quinquennale estintiva del credito e alla violazione dell'art. 7 co. 1 L. 212/2000 in ordine alla motivazione dell'atto opposto, quale vizio formale intrinseco.
In ordine a tale ultima eccezione, si ravvisa che l'atto introduttivo è chiaramente intervenuto oltre i 20 giorni successivi alla notificazione dell'intimazione di pagamento, sicché risulta decorso il termine perentorio stabilito ex artt. 618 bis e 617
c.p.c., con decadenza della parte rispetto ad ogni eccezione attinente a vizi formali o procedurali dell'attività esecutiva.
3. Si ritiene, poi, di dover inquadrare la residua parte della domanda proposta in termini di opposizione all'esecuzione, regolata dagli artt. 615 co. 1 e 618 bis co. 1 c.p.c.
Tale segmento della domanda può assumere anche carattere di opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria delle tutele di merito ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, nella parte in cui è stata lamentata l'omessa notificazione dei titoli esecutivi, poiché il ricorso è stato proposto entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
L'osservanza del termine rende ammissibile la contestazione delle notificazioni dei titoli e, con ciò, della sussistenza del credito nell'an e nel quantum, proprio in considerazione del fatto che la mancata notificazione delle cartelle, se riscontrabile, ha impedito al contribuente di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione può, però, essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta (Cass. n. 18256/2020: “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa
5 notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza;
Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del
2018; n. 594 del 2016: In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso
l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”).
Di conseguenza, la tempestività del ricorso rispetto al termine di 40 giorni impone di indagare anche il profilo dell'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti, a fini recuperatori.
A riguardo, occorre rilevare che parte ricorrente non ha sollevato motivi d'opposizione attinenti al merito delle pretese di pagamento, ad eccezione della prescrizione estintiva dei crediti, il cui accertamento, proprio a fronte della natura recuperatoria dell'azione, in ipotesi di verifica d'assenza o irregolarità della notificazione dei titoli, sarà esteso anche al periodo antecedente alla loro formazione, sin dalla data di insorgenza dei crediti stessi, e non solo al periodo successivo, quale fatto sopravvenuto eccepito in ricorso anche ex art. 615 co. 1 c.p.c.
In sintesi, l'eventuale omissione o invalidità delle notificazioni estende l'esame dell'eccezione di prescrizione anche all'ipotesi in cui essa sia maturata prima della notifica della cartella o dell'avviso d'addebito.
D'altra parte, il riscontro della regolare notifica di titoli delimiterà, invece, l'esame dell'eccezione di prescrizione al solo periodo successivo alle notificazioni.
4. In ordine a tale profilo, si osserva che, in subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi I.V.S. ed ai premi assicurativi di cui agli avvisi d'addebito e alle cartelle sottostanti l'atto impugnato (Tribunale di Catania, sez. lav., 02/11/2020, n. 3791: “Tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati
6 alla disciplina della prescrizione di cui all' art. 3 legge 335/1995 , nella quale rientrano anche i contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti)”; Tribunale di Roma, sez. lav., 04/10/2017,
n. 8007: “Laddove venga avviata una procedura di riscossione al fine di ottenere la corresponsione dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) è necessario che l'Ente titolare del credito tenga conto del termine prescrizionale breve di cinque anni”; Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2024,
n. 11218: “I contributi si prescrivono in cinque anni ex art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995 CP_3
…”).
Inoltre, anche in ipotesi di irretrattabilità del credito (ad esempio, quale effetto della perenzione del termine di 40 giorni ex art. 24 D. Lgs. 46/1999 e dell'impossibilità di configurare l'azione come tutela recuperatoria), giammai trova applicazione l'actio iudicati, in quanto, come noto, le cartelle di pagamento restano titoli esecutivi stragiudiziali, sempre inidonei a giovare del termine di prescrizione decennale dei diritti previsto dall'art. 2953 c.c., limitato alle posizioni giuridiche sancite da provvedimenti giudiziari (Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2021, n. 14690: “Ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale), in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.; Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397: “La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”).
Ai fini del computo del suddetto termine, occorre inoltre considerare che, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 e nel D.L. 183/2020, il legislatore ha disposto, durante il periodo emergenziale, la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
In specie, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha stabilito che
“i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
7 L'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31.12.2020, data di al 30.6.2021, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37 succitato.
Ne consegue, per effetto delle disposizioni normative richiamate, recepite dalla circolare n. 126 del 10.8.2021, che qualora il termine di prescrizione attraversi CP_2 nel periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ne è previsto uno slittamento di 129 giorni, mentre, se esso si protrae nel periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, la durata del termine stesso è allungata di ulteriori 182 giorni.
Ove, invece, vengano attraversati entrambi i periodi di sospensione, essi si cumuleranno, determinando un differimento del dies ad quem della prescrizione pari a 311 giorni.
Il periodo di sospensione così determinato viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione e va sommato all'originario termine.
5. Definito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre procedere all'esame delle singole posizioni creditorie, anzitutto verificando l'effettività
e la regolarità delle notificazioni dei titoli esecutivi, per poi accertare il decorso del termine di prescrizione (anche prima o solo dopo la notificazione).
5.1. Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. CP_2
01220060007420972000, ha fornito la prova della regolarità della CP_4 notificazione, avvenuta in data 3.10.2006 a mezzo del servizio postale, con consegna in mani di familiare convivente (moglie).
Inoltre, per tale pretesa creditoria, l'agente della riscossione ha fornito la prova della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 01220159007595679000, avvenuta, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 60 D.P.R. 600/1973, in data 28.1.2016 e perfezionatasi addì 29.1.2016.
Al riguardo, è pacifico che l'ente impositore e l'agente della riscossione possano avvalersi della notificazione postale, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 26 D.P.R.
602/1973, come modificato dall'art. 12 D. Lgs. 46/1999 ed in forza del richiamo contenuto nell'art. 18 D. Lgs. 46/1999, con possibilità di consegna del plico a soggetti diversi dal destinatario, purché abilitati ai sensi del regolamento postale (art. 32 D.M.
9.4.2001), senza necessità di comunicazione di avvenuta notificazione (C.A.N.) poiché non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 139 e 7 co. 5 L. 890/1982 (Corte
d'appello di Roma, sez. lav., 09/10/2020, n. 1800: “In tema di notifiche delle cartelle esattoriali alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non
8 quelle della L. n. 890/1982”; Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2018, n. 19270: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale
a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e
l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella …”).
Allorquando, però, nessun soggetto venga rinvenuto all'indirizzo indicato, ed in tutte le altre ipotesi in cui la notifica non possa avvenire in mani del destinatario ovvero di familiare convivente, il citato art. 26, nel rinviare all'art. 60 D.P.R. 600/1973, dispone che la notificazione avvenga a mezzo di deposito presso la casa comunale e che essa si perfezioni nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del Comune.
Inoltre, il giudice delle leggi ha sancito che, in ipotesi di irreperibilità relativa, debba trovare applicazione l'art. 140 c.p.c., che onera l'agente della riscossione di inviare al contribuente una lettera raccomandata di natura informativa (C.A.D.) circa l'avvenuto deposito della casa comunale, come confermato dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, 08/07/2020, n. 14250: “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 , comma 3 (ora comma 4), va applicato
l' art. 140 c.p.c. , in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c. , e del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 , alinea, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione”).
Ciò chiarito, nella fattispecie, la notificazione dell'intimazione di pagamento predetta
è affetta da invalidità, poiché l'agente postale non ha indicato se si trattasse di irreperibilità assoluta ovvero di irreperibilità relativa del sig. . Parte_1
In assenza di prova dell'invio e della ricezione della C.A.D., ed in assenza di attestazione dell'agente postale circa l'esecuzione delle ricerche del domicilio del contribuente, non
è possibile ritenere che detta notificazione assuma validità, neppure ove si ipotizzi che si sia trattato di irreperibilità relativa (Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2022, n. 21522:
“In materia di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo dell' art.
9 140 cod. proc. civ., deve svolgere ricerche dirette a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ovvero, che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale. L'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, quindi, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche dirette a verificare l'esistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due opzioni, al fine di accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta, e che, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. Il tipo di ricerche a tal fine affidato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure nelle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, basta solamente che dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo espletamento”).
Questa, infatti, risulta essere l'attestazione compiuta dall'agente postale:
Come si vede, ivi nulla viene indicato, sicché, in assenza di prova di assolvimento degli incombenti notificatori, detta notificazione deve reputarsi invalida.
Peraltro, si osserva, in via assorbente, che, pur volendo ipotizzare la regolarità di siffatta notificazione, nella data indicata (29.1.2016), il credito risultava già estinto per prescrizione, essendo decorsi più di 5 anni dalla notificazione della cartella in esame ed in assenza di altri atti interruttivi medio tempore.
5.2. In ordine alla cartella di pagamento n. 012200110018242039000, relativa alla mancata corresponsione del premio per le annualità 2009 e 2010 e correlate CP_3 sanzioni, l'agente della riscossione ha dato prova della regolarità della notificazione, avvenuta in data 28.12.2011 a mezzo del servizio postale, con consegna in mani di familiare convivente (moglie).
Risulta, inoltre, validamente notificata, in data 7.11.2014, la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 01276201400000858000, nelle modalità previste per la
10 notificazione a mezzo del servizio postale, con consegna del plico in mani di familiare convivente, atto del quale è pacifica la valenza interruttiva del termine di prescrizione
(Cassazione civile, sez. trib., 06/08/2024, n. 22267: “In tema di riscossione esattoriale, la formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, e costituisce, quindi, ai sensi dell' art. 2943 c.c., un atto che comporta
l'interruzione della prescrizione del credito tributario”). ha provveduto, altresì, a dar prova di successivi atti interruttivi, a mezzo della CP_4 predetta intimazione di pagamento n. 01220159007595679000, che, come detto, non risulta regolarmente notificata, nonché del successivo avviso di intimazione n.
01220189003937488000, il quale, invece, è stato regolarmente notificato, essendo stata ritualmente attestata l'irreperibilità assoluta del contribuente, attestazione seguita dall'altrettanto rituale deposito presso la casa comunale addì 6.3.2020:
11 Tale notificazione si è perfezionata in data 7.3.2020 (giorno successivo al deposito dell'atto presso il ex art. 26 D.P.R. 602/1973), ossia dopo che il termine CP_5 quinquennale di prescrizione era già spirato (7.11.2019).
Dunque, anche tale credito risulta estinto per prescrizione.
5.3. In ordine alla cartella di pagamento n. 0122013002383275000, vi è CP_3 prova della sua notificazione il 27.6.2013 ex art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa del ricorrente, seguita da deposito presso la casa comunale e rituale comunicazione di avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata recapitata in pari data).
Per tale titolo vanno svolte analoghe considerazioni, in quanto, ferma l'inefficacia a fini interruttivi l'avviso di intimazione n. 01220159007595679000, il successivo avviso di intimazione n. 01220189003937488000, riferito alla cartella de qua, è stato notificato
(7.3.2020) oltre il quinquennio (27.6.2018).
Anche per tale credito, dunque, il termine di prescrizione risulta spirato nelle more.
5.4. Quanto alle cartelle di pagamento n. 01220140000420554000, CP_3 notificata il 7.3.2015, n. 01220140007802027000, notificata il 13.6.2015 e n.
01220150009968607000, notificata il 27.11.2015, si rileva la regolarità delle notificazioni, come da documentazione prodotta da da cui emerge che le CP_4 prime due cartelle sono state consegnate a mani di familiare convivente (moglie), mentre la terza è stata regolarmente notificata ex art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa, ritualmente attestata dall'agente postale, a cui è seguito regolare deposito presso la casa comunale ed altrettanto regolare C.A.D.).
Rispetto a tali crediti, ha dimostrato l'intervento di valido atto interruttivo, CP_4 consistente nella intimazione di pagamento n. 01220189002219319000, la cui notificazione si è regolarmente perfezionata in data 16.1.2019, a seguito di rituale attestazione di irreperibilità assoluta del ricorrente da parte dell'agente postale, accompagnata da attestazione di esito negativo delle ricerche (visura anagrafica) e da deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 60 co. 1 lett. e) D.P.R. 600/1973:
12 In tale ipotesi, come sopra indicato, la normativa succitata prevede che l'invio della comunicazione informativa è sostituito dallo stesso deposito presso la casa comunale.
Peraltro, questo giudice non può entrare nel merito delle attestazioni (talvolta di irreperibilità relativa e talaltra di irreperibilità assoluta) rese dagli agenti postali nel compimento delle notificazioni sinora esaminate, e ciò in quanto, trattandosi di incaricati di pubblico servizio, le relative dichiarazioni sono assistite da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., mentre parte ricorrente non ha sollevato specifiche contestazioni in ordine all'operato dell'addetto postale, che peraltro avrebbero richiesto la proposizione di querela di falso.
L'esaminato atto interruttivo ha determinato il decorso di un nuovo termine quinquennale di prescrizione, il cui compimento è stato a sua volta tempestivamente impedito dalla notificazione della intimazione di pagamento impugnata in ricorso.
Pertanto, per le tre cartelle di pagamento in questione, non solo si è verificata l'irretrattabilità e la cristallizzazione dei crediti (che, come sopra osservato, impedisce qualunque esame del merito della pretesa, per fatti antecedenti alla formazione dei titoli), ma neppure è dato ravvisare la maturazione del termine di prescrizione successivamente alla notificazione dei titoli, quale fatto successivo alla loro definitività.
5.5. In ordine alla cartella di pagamento n. 01220150013778266000, CP_3
l'agente della riscossione ne ha provato la regolare notifica in data 10.5.2016, producendo l'avviso di ricevimento completo di attestazione di irreperibilità relativa,
l'attestazione di deposito presso il e l'avviso di ricevimento della C.A.D. CP_5
Per tale credito, il quinquennio sarebbe naturalmente spirato addì 10.5.2021.
Tuttavia, esso risulta soggetto ad entrambe le sospensioni emergenziali sopra indicate, dapprima per 129 giorni e poi per 182 giorni, e, dunque, per complessivi 311 giorni, che, aggiunti al termine ordinario, determinano un differimento del termine di prescrizione stesso alla data del 17.3.2022, sicché la notifica dell'intimazione impugnata (24.2.2022) ha tempestivamente provocato una nuova interruzione, senza che la prescrizione sia mai maturata.
5.6. Relativamente alle cartelle n. 01220170005503353000 e n. CP_3
01220170010684362000, si rileva che ha fornito la prova della loro CP_4 notificazione ex art. 60 co. 1 lett. e) D.P.R. 600/1973, anche in tal caso riscontrandosi la regolare attestazione di irreperibilità assoluta del ricorrente, accompagnata da attestazione di esito negativo delle ricerche (visura anagrafica) e da deposito presso la casa comunale nelle rispettive date del 6.2.2019 e del 21.3.2018, con perfezionamento delle notificazioni il giorno successivo ai sensi dell'art. 26 co. 3 D.P.R. 602/1973.
13 Dunque, i crediti in esame non sono estinti per prescrizione, atteso che la prescrizione non era ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta
(24.2.2022), vieppiù considerando i periodi di sospensione emergenziale.
5.7. Occorre ora esaminare gli avvisi d'addebito n. CP_2
31220120000669760000, notificato il 25.5.2012, n. 31220130000264280000, notificato il 10.4.2013, n. 3122013000209806000, notificato il 4.2.2014, n.
31220130002234668000, notificato il 4.2.2014, e n. 31220140000099388000, notificato il 21.5.2014.
Di tali atti, l' ha provato la regolare notificazione a mezzo del servizio postale, Pt_2 come da avvisi di ricevimento delle rispettive spedizioni in atti, mentre ha CP_4 provato l'intervento di atto interruttivo, costituito dalla già citata comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, validamente notificata in data 7.11.2014.
Di conseguenza, per tali atti va ribadito quanto già osservato nel precedente capo 5.2., ossia l'invalidità della notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01220159007595679000 e la tardività del successivo avviso di intimazione n.
01220189003937488000, la cui notificazione si è perfezionata addì 7.3.2020, allorquando il termine di prescrizione era già spirato (7.11.2019).
Dunque, tali crediti vanno dichiarati estinti per prescrizione.
5.8. Quanto agli avvisi di addebito n. 31220140001063962000 e n. CP_2
31220140002076652000, l' non ha fornito prova della Controparte_6 notificazione, né tantomeno risultano depositati atti interruttivi antecedenti l'intimazione impugnata.
Ribadito che, in assenza di prova della notificazione delle cartelle, vengono in rilievo,
a fini di tutela recuperatoria, anche i fatti antecedenti alla loro formazione, per detti crediti l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso va esaminata sin dalla maturazione dei crediti stessi, ossia a decorrere dalla data di scadenza del pagamento.
Trattandosi di contributi I.V.S. per le annualità 2013 e 2014, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione occorre fare riferimento alla data di scadenza individuata nel D.P.C.M. del 13.6.2014 e nel D.P.C.M. del 9.6.2015, giacché i termini in questione coincidono con quelli stabiliti per il pagamento dell' CP_7
Quindi, per l'avviso d'addebito n. 31220140001063962000, la data di scadenza del pagamento è individuata addì 7.7.2014, sicché il credito risultava già prescritto al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento (24.2.2022).
Per l'avviso d'addebito n. 31220140002076652000, il D.P.C.M.
9.6.2015 individua la data di scadenza del pagamento addì 16.7.2015, ragion per cui, anche in tale
14 circostanza, si ravvisa il decorso del termine di prescrizione, nonostante il periodo di sospensione dei termini per l'emergenza pandemica (che determinano il differimento del termine prescrizione alla data del 24.5.2021). Dunque, tali crediti sono prescritti.
5.9. Per l'avviso di addebito n. 31220150000463384000, che, alla luce CP_2 dell'avviso di ricevimento postale fornito dall' , risulta regolarmente notificato Pt_2 in data 20.10.2015, è intervenuta, quale atto interruttivo della prescrizione, la succitata intimazione di pagamento n. 01220189002219319000, la cui notificazione, come detto, si è regolarmente perfezionata in data 16.1.2019, sicché, alla data di notifica dell'intimazione impugnata (24.2.2022), il credito in contestazione risultava non ancora prescritto, vieppiù considerando i due periodi di sospensione anzidetti.
5.10. In ordine all'avviso di addebito n. 31220160000134736000, vi è prova della rituale notificazione addì 11.4.2016.
Ciò esclude l'applicabilità delle tutele recuperatorie, poiché il ricorrente, benché avesse ricevuto regolare notifica del titolo, non ha proposto l'opposizione entro i 40 giorni successivi, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999.
Durante tale termine di 40 giorni, ossia pendente il termine per l'opposizione, la prescrizione deve ritenersi sospesa, in quanto il contribuente, fino al 40° giorno dopo la notificazione dell'avviso di addebito, avrebbe potuto far valere la prescrizione del credito, eventualmente già maturata, proponendo l'opposizione di merito anzidetta.
Dunque, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere addì 21.5.2016.
Considerate le summenzionate sospensioni emergenziali del termine, esso avrebbe trovato scadenza in data 28.3.2022, ma il suo compimento è stato impedito dalla notificazione dell'intimazione opposta.
5.11. Per l'avviso di addebito n. 31220160001394882000, l'Istituto CP_2 previdenziale non ha fornito la prova dell'avvenuta notificazione, né vi è prova di atti interruttivi da parte di CP_4
Il credito non risulta comunque estinto per prescrizione poiché, trattandosi di contributi I.V.S. per l'anno 2015, il cui termine di pagamento è scaduto addì 6.7.2016, il termine prescrizione, differito in applicazione delle sospensioni emergenziali, è caduto in data 13.5.2022, ossia ben oltre la notifica dell'intimazione opposta.
Tuttavia, quest'ultima va comunque annullata in parte qua, poiché, come noto, il procedimento esattivo è fattispecie a formazione progressiva, nel cui iter l'omissione o l'invalidità di un atto della procedura, presupposto rispetto ai successivi atti, determina l'invalidità derivata di tutti gli atti conseguenti.
Pertanto, l'assenza di prova della notificazione dell'avviso de quo rende nullo il
15 corrispondente segmento dell'intimazione opposta, ferma la sussistenza del credito.
5.12. Infine, in ordine agli avvisi di addebito n. 31220170000441821000, CP_2 notificato il 27.9.2017, e n. 31220180001732678000, notificato 12.12.2018, alla luce della prova della loro regolare notificazione, fornita in atti dall' le eccezioni CP_2
d'omessa notifica e di prescrizione sopravvenuta alla notifica sono infondate.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento secondo quanto sinora osservato.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cass. civ., sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II, 08/10/2021,
n. 27364; sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; sez. III,
20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; .sez. II, 24724/2019), la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'incertezza interpretativa in ordine all'applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara estinti per prescrizione i crediti portati nelle cartelle di pagamento n.
01220060007420972000 ( , n. 012200110018242039000 ( e n. CP_2 CP_3
0122013002383275000 ( , e quelli portati negli avvisi d'addebito n. CP_3 CP_2
31220120000669760000, n. 31220130000264280000, n. 3122013000209806000,
n. 31220130002234668000, n. 31220140000099388000, n.
31220140001063962000 e n. 31220140002076652000, e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 01220219001468990000, notificata in data 24.2.2022 limitatamente a detti titoli;
2) annulla l'intimazione di pagamento n. 01220219001468990000 in ordine all'avviso di addebito n. 31220160001394882000, ferma la sussistenza del credito;
CP_2
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 16.1.2025. Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1043/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Donatella Streppone, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE CONTRO
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luigi Massa, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE E CONTRO (c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede territoriale;
RESISTENTE NONCHÉ CONTRO (c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_3 P.IVA_3
e difeso, in virtù di procura generali alle liti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato. RESISTENTE CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'intimazione di pagamento n. 012 2021 90014689
90/000 e le sottese cartelle di pagamento ed avvisi d'addebito per omessa notifica e per prescrizione del credito;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero CP_4
1 rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite;
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite;
CP_3
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite. CP_2
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.3.2022, il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 012 2021 90014689 90/000, notificata in data 24.2.2022, per il pagamento della somma di € 54.568,06, in ordine alle seguenti cartelle ed avvisi d'addebito: cartella n. 0122006000742097200 CP_2 notificata il 3.10.2006; cartella n. 012200110018242039000 notificata il CP_3
28.12.2011; cartella n. 0122013002383275000 notificata il 27.6.2013; CP_3 cartella n. 01220140000420554000 notificata il 7.3.2015; cartella n. CP_3
01220140007802027000 notificata il 13.6.2015; cartella n. CP_3
01220150009968607000 notificata il 27.11.2015; cartella n. CP_3
01220150013778266000 notificata il 10.5.2016; cartella n. CP_3
01220170005503353000 notificata il 7.2.2019; cartella n. CP_3
01220170010684362000 notificata il 22.3.2018; avviso di addebito n. CP_3
31220120000669760000 notificato il 25.5.2012; avviso di addebito n. CP_2
31220130000264280000 notificato il 10.4.2013; avviso di addebito n. CP_2
3122013000209806000 notificato il 4.2.2014; avviso di addebito n. CP_2
31220130002234668000 notificato il 4.2.2014; avviso di addebito n. CP_2
3122014000009938000 notificato il 21.5.2014; avviso di addebito n. CP_2
31220140001063962000 notificato il 12.10.2017; avviso di addebito n. CP_2
31220140002076652000 notificato il 12.10.2017; avviso di addebito n. CP_2
31220150000463384000 notificato il 20.10.2015; avviso di addebito n. CP_2
31220160000134736000 notificato in data 11.4.2016; avviso di addebito n. CP_2
31220160001394882000 notificato il 12.10.2017; avviso di addebito n. CP_2
31220170000441821000 notificato il 27.9.2017; avviso di addebito n. CP_2
31220180001732678000 notificato il 12.12.2018. CP_2
Sosteneva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti impositivi, quali titoli esecutivi presupposti dell'atto impugnato.
Affermava la nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 7 co. 1 L.212/2000.
Eccepiva la prescrizione delle pretese creditorie in questione per decorso del termine di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995.
Tanto premesso, conveniva in giudizio ed innanzi al CP_4 CP_2 CP_3
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte
2 conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso. eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in ordine alle contestazioni CP_4 inerenti al merito della pretesa creditoria per decorrenza del termine perentorio.
Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva, deducendo la propria estraneità al procedimento, in quanto unici legittimati a contraddire nel presente giudizio erano i soli enti impositori.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per mancato decorso del termine decennale per l'inoltro di validi atti interruttivi del suddetto termine, oltre che la regolare e tempestiva notifica degli avvisi d'addebito e cartelle di pagamento. affermava la regolare notificazione delle cartelle di pagamento. CP_3
Eccepiva la decorrenza del termine di 40 giorni dalla notifica delle singole cartelle di pagamento ai fini delle contestazioni, ex art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999.
Rappresentava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in considerazione dell'applicazione dei termini di sospensione di cui alle disposizioni normative emergenziali contenute nel D.L. 18/2020 e nel D.L. 183/2020. eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_2 favore dell' quale unico e legittimo contraddittore. CP_4
Sosteneva la regolare notificazione dei titoli esecutivi.
Deduceva l'infondatezza sia della pretesa insussistenza del credito, sia dell'eccezione di prescrizione.
I resistenti concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va osservato che non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle resistenti costituite, tutte correttamente evocate in giudizio
Quanto all'agente della riscossione, esso è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato ed il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dal ricorrente sia ai fini della denuntiatio litis, sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva.
A tal fine, vanno anche considerate le contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto stesso, dedotte in ricorso sub specie di difetto di motivazione dell'atto impositivo.
3 Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la CP_4 domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come atto esecutivo prodromico alla procedura di esecuzione forzata.
Invece, quanto agli enti impositori, essi rivestono la qualità di creditore, titolari, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
La correttezza dell'evocazione in giudizio delle parti resistenti, a tutte le quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per conto del titolare conduce l'attività CP_4 esecutiva.
Pertanto, va ravvisata la legittimazione passiva delle resistenti costituite.
2. Nel merito, ai fini della qualificazione giuridica dell'azione intentata dal ricorrente, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24
D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (artt. 615 co. 1 e 618 bis c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (artt. 615 co. 2 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno (art. 617 co.
4 2 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 18256/2020, 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento predetta, formulando contestazioni relative alla mancata notifica dei sottesi titoli esecutivi, all'avveramento della prescrizione quinquennale estintiva del credito e alla violazione dell'art. 7 co. 1 L. 212/2000 in ordine alla motivazione dell'atto opposto, quale vizio formale intrinseco.
In ordine a tale ultima eccezione, si ravvisa che l'atto introduttivo è chiaramente intervenuto oltre i 20 giorni successivi alla notificazione dell'intimazione di pagamento, sicché risulta decorso il termine perentorio stabilito ex artt. 618 bis e 617
c.p.c., con decadenza della parte rispetto ad ogni eccezione attinente a vizi formali o procedurali dell'attività esecutiva.
3. Si ritiene, poi, di dover inquadrare la residua parte della domanda proposta in termini di opposizione all'esecuzione, regolata dagli artt. 615 co. 1 e 618 bis co. 1 c.p.c.
Tale segmento della domanda può assumere anche carattere di opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria delle tutele di merito ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, nella parte in cui è stata lamentata l'omessa notificazione dei titoli esecutivi, poiché il ricorso è stato proposto entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
L'osservanza del termine rende ammissibile la contestazione delle notificazioni dei titoli e, con ciò, della sussistenza del credito nell'an e nel quantum, proprio in considerazione del fatto che la mancata notificazione delle cartelle, se riscontrabile, ha impedito al contribuente di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione può, però, essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta (Cass. n. 18256/2020: “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa
5 notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza;
Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del
2018; n. 594 del 2016: In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso
l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”).
Di conseguenza, la tempestività del ricorso rispetto al termine di 40 giorni impone di indagare anche il profilo dell'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti, a fini recuperatori.
A riguardo, occorre rilevare che parte ricorrente non ha sollevato motivi d'opposizione attinenti al merito delle pretese di pagamento, ad eccezione della prescrizione estintiva dei crediti, il cui accertamento, proprio a fronte della natura recuperatoria dell'azione, in ipotesi di verifica d'assenza o irregolarità della notificazione dei titoli, sarà esteso anche al periodo antecedente alla loro formazione, sin dalla data di insorgenza dei crediti stessi, e non solo al periodo successivo, quale fatto sopravvenuto eccepito in ricorso anche ex art. 615 co. 1 c.p.c.
In sintesi, l'eventuale omissione o invalidità delle notificazioni estende l'esame dell'eccezione di prescrizione anche all'ipotesi in cui essa sia maturata prima della notifica della cartella o dell'avviso d'addebito.
D'altra parte, il riscontro della regolare notifica di titoli delimiterà, invece, l'esame dell'eccezione di prescrizione al solo periodo successivo alle notificazioni.
4. In ordine a tale profilo, si osserva che, in subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi I.V.S. ed ai premi assicurativi di cui agli avvisi d'addebito e alle cartelle sottostanti l'atto impugnato (Tribunale di Catania, sez. lav., 02/11/2020, n. 3791: “Tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati
6 alla disciplina della prescrizione di cui all' art. 3 legge 335/1995 , nella quale rientrano anche i contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti)”; Tribunale di Roma, sez. lav., 04/10/2017,
n. 8007: “Laddove venga avviata una procedura di riscossione al fine di ottenere la corresponsione dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) è necessario che l'Ente titolare del credito tenga conto del termine prescrizionale breve di cinque anni”; Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2024,
n. 11218: “I contributi si prescrivono in cinque anni ex art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995 CP_3
…”).
Inoltre, anche in ipotesi di irretrattabilità del credito (ad esempio, quale effetto della perenzione del termine di 40 giorni ex art. 24 D. Lgs. 46/1999 e dell'impossibilità di configurare l'azione come tutela recuperatoria), giammai trova applicazione l'actio iudicati, in quanto, come noto, le cartelle di pagamento restano titoli esecutivi stragiudiziali, sempre inidonei a giovare del termine di prescrizione decennale dei diritti previsto dall'art. 2953 c.c., limitato alle posizioni giuridiche sancite da provvedimenti giudiziari (Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2021, n. 14690: “Ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale), in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.; Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397: “La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”).
Ai fini del computo del suddetto termine, occorre inoltre considerare che, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 e nel D.L. 183/2020, il legislatore ha disposto, durante il periodo emergenziale, la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
In specie, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha stabilito che
“i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
7 L'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31.12.2020, data di al 30.6.2021, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37 succitato.
Ne consegue, per effetto delle disposizioni normative richiamate, recepite dalla circolare n. 126 del 10.8.2021, che qualora il termine di prescrizione attraversi CP_2 nel periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ne è previsto uno slittamento di 129 giorni, mentre, se esso si protrae nel periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, la durata del termine stesso è allungata di ulteriori 182 giorni.
Ove, invece, vengano attraversati entrambi i periodi di sospensione, essi si cumuleranno, determinando un differimento del dies ad quem della prescrizione pari a 311 giorni.
Il periodo di sospensione così determinato viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione e va sommato all'originario termine.
5. Definito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre procedere all'esame delle singole posizioni creditorie, anzitutto verificando l'effettività
e la regolarità delle notificazioni dei titoli esecutivi, per poi accertare il decorso del termine di prescrizione (anche prima o solo dopo la notificazione).
5.1. Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. CP_2
01220060007420972000, ha fornito la prova della regolarità della CP_4 notificazione, avvenuta in data 3.10.2006 a mezzo del servizio postale, con consegna in mani di familiare convivente (moglie).
Inoltre, per tale pretesa creditoria, l'agente della riscossione ha fornito la prova della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 01220159007595679000, avvenuta, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 60 D.P.R. 600/1973, in data 28.1.2016 e perfezionatasi addì 29.1.2016.
Al riguardo, è pacifico che l'ente impositore e l'agente della riscossione possano avvalersi della notificazione postale, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 26 D.P.R.
602/1973, come modificato dall'art. 12 D. Lgs. 46/1999 ed in forza del richiamo contenuto nell'art. 18 D. Lgs. 46/1999, con possibilità di consegna del plico a soggetti diversi dal destinatario, purché abilitati ai sensi del regolamento postale (art. 32 D.M.
9.4.2001), senza necessità di comunicazione di avvenuta notificazione (C.A.N.) poiché non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 139 e 7 co. 5 L. 890/1982 (Corte
d'appello di Roma, sez. lav., 09/10/2020, n. 1800: “In tema di notifiche delle cartelle esattoriali alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non
8 quelle della L. n. 890/1982”; Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2018, n. 19270: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale
a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e
l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella …”).
Allorquando, però, nessun soggetto venga rinvenuto all'indirizzo indicato, ed in tutte le altre ipotesi in cui la notifica non possa avvenire in mani del destinatario ovvero di familiare convivente, il citato art. 26, nel rinviare all'art. 60 D.P.R. 600/1973, dispone che la notificazione avvenga a mezzo di deposito presso la casa comunale e che essa si perfezioni nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del Comune.
Inoltre, il giudice delle leggi ha sancito che, in ipotesi di irreperibilità relativa, debba trovare applicazione l'art. 140 c.p.c., che onera l'agente della riscossione di inviare al contribuente una lettera raccomandata di natura informativa (C.A.D.) circa l'avvenuto deposito della casa comunale, come confermato dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, 08/07/2020, n. 14250: “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 , comma 3 (ora comma 4), va applicato
l' art. 140 c.p.c. , in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c. , e del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 , alinea, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione”).
Ciò chiarito, nella fattispecie, la notificazione dell'intimazione di pagamento predetta
è affetta da invalidità, poiché l'agente postale non ha indicato se si trattasse di irreperibilità assoluta ovvero di irreperibilità relativa del sig. . Parte_1
In assenza di prova dell'invio e della ricezione della C.A.D., ed in assenza di attestazione dell'agente postale circa l'esecuzione delle ricerche del domicilio del contribuente, non
è possibile ritenere che detta notificazione assuma validità, neppure ove si ipotizzi che si sia trattato di irreperibilità relativa (Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2022, n. 21522:
“In materia di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo dell' art.
9 140 cod. proc. civ., deve svolgere ricerche dirette a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ovvero, che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale. L'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, quindi, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche dirette a verificare l'esistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due opzioni, al fine di accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta, e che, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. Il tipo di ricerche a tal fine affidato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure nelle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, basta solamente che dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo espletamento”).
Questa, infatti, risulta essere l'attestazione compiuta dall'agente postale:
Come si vede, ivi nulla viene indicato, sicché, in assenza di prova di assolvimento degli incombenti notificatori, detta notificazione deve reputarsi invalida.
Peraltro, si osserva, in via assorbente, che, pur volendo ipotizzare la regolarità di siffatta notificazione, nella data indicata (29.1.2016), il credito risultava già estinto per prescrizione, essendo decorsi più di 5 anni dalla notificazione della cartella in esame ed in assenza di altri atti interruttivi medio tempore.
5.2. In ordine alla cartella di pagamento n. 012200110018242039000, relativa alla mancata corresponsione del premio per le annualità 2009 e 2010 e correlate CP_3 sanzioni, l'agente della riscossione ha dato prova della regolarità della notificazione, avvenuta in data 28.12.2011 a mezzo del servizio postale, con consegna in mani di familiare convivente (moglie).
Risulta, inoltre, validamente notificata, in data 7.11.2014, la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 01276201400000858000, nelle modalità previste per la
10 notificazione a mezzo del servizio postale, con consegna del plico in mani di familiare convivente, atto del quale è pacifica la valenza interruttiva del termine di prescrizione
(Cassazione civile, sez. trib., 06/08/2024, n. 22267: “In tema di riscossione esattoriale, la formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, e costituisce, quindi, ai sensi dell' art. 2943 c.c., un atto che comporta
l'interruzione della prescrizione del credito tributario”). ha provveduto, altresì, a dar prova di successivi atti interruttivi, a mezzo della CP_4 predetta intimazione di pagamento n. 01220159007595679000, che, come detto, non risulta regolarmente notificata, nonché del successivo avviso di intimazione n.
01220189003937488000, il quale, invece, è stato regolarmente notificato, essendo stata ritualmente attestata l'irreperibilità assoluta del contribuente, attestazione seguita dall'altrettanto rituale deposito presso la casa comunale addì 6.3.2020:
11 Tale notificazione si è perfezionata in data 7.3.2020 (giorno successivo al deposito dell'atto presso il ex art. 26 D.P.R. 602/1973), ossia dopo che il termine CP_5 quinquennale di prescrizione era già spirato (7.11.2019).
Dunque, anche tale credito risulta estinto per prescrizione.
5.3. In ordine alla cartella di pagamento n. 0122013002383275000, vi è CP_3 prova della sua notificazione il 27.6.2013 ex art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa del ricorrente, seguita da deposito presso la casa comunale e rituale comunicazione di avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata recapitata in pari data).
Per tale titolo vanno svolte analoghe considerazioni, in quanto, ferma l'inefficacia a fini interruttivi l'avviso di intimazione n. 01220159007595679000, il successivo avviso di intimazione n. 01220189003937488000, riferito alla cartella de qua, è stato notificato
(7.3.2020) oltre il quinquennio (27.6.2018).
Anche per tale credito, dunque, il termine di prescrizione risulta spirato nelle more.
5.4. Quanto alle cartelle di pagamento n. 01220140000420554000, CP_3 notificata il 7.3.2015, n. 01220140007802027000, notificata il 13.6.2015 e n.
01220150009968607000, notificata il 27.11.2015, si rileva la regolarità delle notificazioni, come da documentazione prodotta da da cui emerge che le CP_4 prime due cartelle sono state consegnate a mani di familiare convivente (moglie), mentre la terza è stata regolarmente notificata ex art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa, ritualmente attestata dall'agente postale, a cui è seguito regolare deposito presso la casa comunale ed altrettanto regolare C.A.D.).
Rispetto a tali crediti, ha dimostrato l'intervento di valido atto interruttivo, CP_4 consistente nella intimazione di pagamento n. 01220189002219319000, la cui notificazione si è regolarmente perfezionata in data 16.1.2019, a seguito di rituale attestazione di irreperibilità assoluta del ricorrente da parte dell'agente postale, accompagnata da attestazione di esito negativo delle ricerche (visura anagrafica) e da deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 60 co. 1 lett. e) D.P.R. 600/1973:
12 In tale ipotesi, come sopra indicato, la normativa succitata prevede che l'invio della comunicazione informativa è sostituito dallo stesso deposito presso la casa comunale.
Peraltro, questo giudice non può entrare nel merito delle attestazioni (talvolta di irreperibilità relativa e talaltra di irreperibilità assoluta) rese dagli agenti postali nel compimento delle notificazioni sinora esaminate, e ciò in quanto, trattandosi di incaricati di pubblico servizio, le relative dichiarazioni sono assistite da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., mentre parte ricorrente non ha sollevato specifiche contestazioni in ordine all'operato dell'addetto postale, che peraltro avrebbero richiesto la proposizione di querela di falso.
L'esaminato atto interruttivo ha determinato il decorso di un nuovo termine quinquennale di prescrizione, il cui compimento è stato a sua volta tempestivamente impedito dalla notificazione della intimazione di pagamento impugnata in ricorso.
Pertanto, per le tre cartelle di pagamento in questione, non solo si è verificata l'irretrattabilità e la cristallizzazione dei crediti (che, come sopra osservato, impedisce qualunque esame del merito della pretesa, per fatti antecedenti alla formazione dei titoli), ma neppure è dato ravvisare la maturazione del termine di prescrizione successivamente alla notificazione dei titoli, quale fatto successivo alla loro definitività.
5.5. In ordine alla cartella di pagamento n. 01220150013778266000, CP_3
l'agente della riscossione ne ha provato la regolare notifica in data 10.5.2016, producendo l'avviso di ricevimento completo di attestazione di irreperibilità relativa,
l'attestazione di deposito presso il e l'avviso di ricevimento della C.A.D. CP_5
Per tale credito, il quinquennio sarebbe naturalmente spirato addì 10.5.2021.
Tuttavia, esso risulta soggetto ad entrambe le sospensioni emergenziali sopra indicate, dapprima per 129 giorni e poi per 182 giorni, e, dunque, per complessivi 311 giorni, che, aggiunti al termine ordinario, determinano un differimento del termine di prescrizione stesso alla data del 17.3.2022, sicché la notifica dell'intimazione impugnata (24.2.2022) ha tempestivamente provocato una nuova interruzione, senza che la prescrizione sia mai maturata.
5.6. Relativamente alle cartelle n. 01220170005503353000 e n. CP_3
01220170010684362000, si rileva che ha fornito la prova della loro CP_4 notificazione ex art. 60 co. 1 lett. e) D.P.R. 600/1973, anche in tal caso riscontrandosi la regolare attestazione di irreperibilità assoluta del ricorrente, accompagnata da attestazione di esito negativo delle ricerche (visura anagrafica) e da deposito presso la casa comunale nelle rispettive date del 6.2.2019 e del 21.3.2018, con perfezionamento delle notificazioni il giorno successivo ai sensi dell'art. 26 co. 3 D.P.R. 602/1973.
13 Dunque, i crediti in esame non sono estinti per prescrizione, atteso che la prescrizione non era ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta
(24.2.2022), vieppiù considerando i periodi di sospensione emergenziale.
5.7. Occorre ora esaminare gli avvisi d'addebito n. CP_2
31220120000669760000, notificato il 25.5.2012, n. 31220130000264280000, notificato il 10.4.2013, n. 3122013000209806000, notificato il 4.2.2014, n.
31220130002234668000, notificato il 4.2.2014, e n. 31220140000099388000, notificato il 21.5.2014.
Di tali atti, l' ha provato la regolare notificazione a mezzo del servizio postale, Pt_2 come da avvisi di ricevimento delle rispettive spedizioni in atti, mentre ha CP_4 provato l'intervento di atto interruttivo, costituito dalla già citata comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, validamente notificata in data 7.11.2014.
Di conseguenza, per tali atti va ribadito quanto già osservato nel precedente capo 5.2., ossia l'invalidità della notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01220159007595679000 e la tardività del successivo avviso di intimazione n.
01220189003937488000, la cui notificazione si è perfezionata addì 7.3.2020, allorquando il termine di prescrizione era già spirato (7.11.2019).
Dunque, tali crediti vanno dichiarati estinti per prescrizione.
5.8. Quanto agli avvisi di addebito n. 31220140001063962000 e n. CP_2
31220140002076652000, l' non ha fornito prova della Controparte_6 notificazione, né tantomeno risultano depositati atti interruttivi antecedenti l'intimazione impugnata.
Ribadito che, in assenza di prova della notificazione delle cartelle, vengono in rilievo,
a fini di tutela recuperatoria, anche i fatti antecedenti alla loro formazione, per detti crediti l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso va esaminata sin dalla maturazione dei crediti stessi, ossia a decorrere dalla data di scadenza del pagamento.
Trattandosi di contributi I.V.S. per le annualità 2013 e 2014, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione occorre fare riferimento alla data di scadenza individuata nel D.P.C.M. del 13.6.2014 e nel D.P.C.M. del 9.6.2015, giacché i termini in questione coincidono con quelli stabiliti per il pagamento dell' CP_7
Quindi, per l'avviso d'addebito n. 31220140001063962000, la data di scadenza del pagamento è individuata addì 7.7.2014, sicché il credito risultava già prescritto al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento (24.2.2022).
Per l'avviso d'addebito n. 31220140002076652000, il D.P.C.M.
9.6.2015 individua la data di scadenza del pagamento addì 16.7.2015, ragion per cui, anche in tale
14 circostanza, si ravvisa il decorso del termine di prescrizione, nonostante il periodo di sospensione dei termini per l'emergenza pandemica (che determinano il differimento del termine prescrizione alla data del 24.5.2021). Dunque, tali crediti sono prescritti.
5.9. Per l'avviso di addebito n. 31220150000463384000, che, alla luce CP_2 dell'avviso di ricevimento postale fornito dall' , risulta regolarmente notificato Pt_2 in data 20.10.2015, è intervenuta, quale atto interruttivo della prescrizione, la succitata intimazione di pagamento n. 01220189002219319000, la cui notificazione, come detto, si è regolarmente perfezionata in data 16.1.2019, sicché, alla data di notifica dell'intimazione impugnata (24.2.2022), il credito in contestazione risultava non ancora prescritto, vieppiù considerando i due periodi di sospensione anzidetti.
5.10. In ordine all'avviso di addebito n. 31220160000134736000, vi è prova della rituale notificazione addì 11.4.2016.
Ciò esclude l'applicabilità delle tutele recuperatorie, poiché il ricorrente, benché avesse ricevuto regolare notifica del titolo, non ha proposto l'opposizione entro i 40 giorni successivi, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999.
Durante tale termine di 40 giorni, ossia pendente il termine per l'opposizione, la prescrizione deve ritenersi sospesa, in quanto il contribuente, fino al 40° giorno dopo la notificazione dell'avviso di addebito, avrebbe potuto far valere la prescrizione del credito, eventualmente già maturata, proponendo l'opposizione di merito anzidetta.
Dunque, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere addì 21.5.2016.
Considerate le summenzionate sospensioni emergenziali del termine, esso avrebbe trovato scadenza in data 28.3.2022, ma il suo compimento è stato impedito dalla notificazione dell'intimazione opposta.
5.11. Per l'avviso di addebito n. 31220160001394882000, l'Istituto CP_2 previdenziale non ha fornito la prova dell'avvenuta notificazione, né vi è prova di atti interruttivi da parte di CP_4
Il credito non risulta comunque estinto per prescrizione poiché, trattandosi di contributi I.V.S. per l'anno 2015, il cui termine di pagamento è scaduto addì 6.7.2016, il termine prescrizione, differito in applicazione delle sospensioni emergenziali, è caduto in data 13.5.2022, ossia ben oltre la notifica dell'intimazione opposta.
Tuttavia, quest'ultima va comunque annullata in parte qua, poiché, come noto, il procedimento esattivo è fattispecie a formazione progressiva, nel cui iter l'omissione o l'invalidità di un atto della procedura, presupposto rispetto ai successivi atti, determina l'invalidità derivata di tutti gli atti conseguenti.
Pertanto, l'assenza di prova della notificazione dell'avviso de quo rende nullo il
15 corrispondente segmento dell'intimazione opposta, ferma la sussistenza del credito.
5.12. Infine, in ordine agli avvisi di addebito n. 31220170000441821000, CP_2 notificato il 27.9.2017, e n. 31220180001732678000, notificato 12.12.2018, alla luce della prova della loro regolare notificazione, fornita in atti dall' le eccezioni CP_2
d'omessa notifica e di prescrizione sopravvenuta alla notifica sono infondate.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento secondo quanto sinora osservato.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cass. civ., sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II, 08/10/2021,
n. 27364; sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; sez. III,
20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; .sez. II, 24724/2019), la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'incertezza interpretativa in ordine all'applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara estinti per prescrizione i crediti portati nelle cartelle di pagamento n.
01220060007420972000 ( , n. 012200110018242039000 ( e n. CP_2 CP_3
0122013002383275000 ( , e quelli portati negli avvisi d'addebito n. CP_3 CP_2
31220120000669760000, n. 31220130000264280000, n. 3122013000209806000,
n. 31220130002234668000, n. 31220140000099388000, n.
31220140001063962000 e n. 31220140002076652000, e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 01220219001468990000, notificata in data 24.2.2022 limitatamente a detti titoli;
2) annulla l'intimazione di pagamento n. 01220219001468990000 in ordine all'avviso di addebito n. 31220160001394882000, ferma la sussistenza del credito;
CP_2
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 16.1.2025. Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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