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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/12/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 820/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
PE ND RT - Presidente
NC NN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 820/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Troja Luigi) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Lo Giudice Controparte_1
Moira)
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 2.12.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/04/2025, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
21.06.1986, con Lo Giudice . CP_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati quattro figli, oramai maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 503 del 16-20 marzo 2017.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda di Controparte_1 divorzio.
Nell'impossibilità di esperire il prescritto tentativo di conciliazione, stante l'assenza delle parti, il Giudice delegato, adottati i provvedimenti provvisori e in assenza di attività istruttoria, poneva in decisione la causa all'udienza del 2.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione del 16-20 marzo 2017, passata in giudicato;
non risulta dagli atti la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura di separazione ma essa è logicamente antecedente alla data in cui è stata emessa la relativa pronuncia.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Porto Empedocle
(AG) il 21 giugno 1986 da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Porto Empedocle al n. 34, parte II, serie A, anno 1986.
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Porto Empedocle, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett.
d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 4.12.2025
L'ESTENSORE
NC NN
IL PRESIDENTE
PE ND RT
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
PE ND RT - Presidente
NC NN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 820/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Troja Luigi) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Lo Giudice Controparte_1
Moira)
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 2.12.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/04/2025, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
21.06.1986, con Lo Giudice . CP_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati quattro figli, oramai maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 503 del 16-20 marzo 2017.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda di Controparte_1 divorzio.
Nell'impossibilità di esperire il prescritto tentativo di conciliazione, stante l'assenza delle parti, il Giudice delegato, adottati i provvedimenti provvisori e in assenza di attività istruttoria, poneva in decisione la causa all'udienza del 2.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione del 16-20 marzo 2017, passata in giudicato;
non risulta dagli atti la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura di separazione ma essa è logicamente antecedente alla data in cui è stata emessa la relativa pronuncia.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Porto Empedocle
(AG) il 21 giugno 1986 da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Porto Empedocle al n. 34, parte II, serie A, anno 1986.
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Porto Empedocle, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett.
d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 4.12.2025
L'ESTENSORE
NC NN
IL PRESIDENTE
PE ND RT
(atto firmato digitalmente)