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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5566 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 878/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 878/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Mariana Anna Allocca (C.F.: ) in virtù di procura allegata C.F._2
all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
SE ER (C.F.: ) e dall'Avv. Francesco Piscione C.F._4
(C.F.: ) in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._5
(C.F.: ) E (C.F.: Controparte_2 C.F._6 CP_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Canzerlo in virtù di procura allegata C.F._7 alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1661/2020 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata in data 3.12.2011, conveniva Parte_1 Controparte_1
davanti al Tribunale di Nola, deducendo l'inadempimento degli obblighi assunti con la scrittura privata sottoscritta l'8.4.2011 e notificata il 13.4.2011, con cui il si era impegnato ad CP_1
acquistare, per sé o per persona da nominare, entro sei mesi, l'immobile sito in Marigliano alla Via
A. AL n. 78 - che esso attore aveva acquistato da con atto per Persona_1
Notar del 6.12.2010, rep. n. 241694, e che era ancora occupato dai venditori - nonché a Per_2
manlevare esso attore dal pagamento delle rate del mutuo n. 55-00 3706065-00 contratto con
Unicredit S.p.A., che, non essendo avvenuto, aveva comportato l'iscrizione di esso Parte_1
presso la C.A.I.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse condannato all'esecuzione in forma Controparte_1
specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., degli obblighi assunti con la suddetta scrittura privata nonché
al risarcimento dei danni subiti da esso istante, da determinarsi in misura pari alla differenza tra il valore commerciale del bene ed il prezzo pattuito o in via equitativa, con vittoria delle spese di lite,
da distrarsi.
, costituendosi, deduceva che la scrittura privata si inseriva in un più ampio Controparte_1
negozio fiduciario che riguardava anche e Controparte_2 CP_3
Spiegava, al riguardo, che, essendo parte esecutata in un procedimento di espropriazione immobiliare ed avendo necessità di reperire la somma di euro 70.000,00, non potendo accedere al credito bancario, aveva chiesto a , dipendente dell'esercizio bar “Chalet la Parte_1
Delizia”, gestito da esso deducente, nonché a e suoi parenti, di Controparte_2 CP_3 aiutarlo;
a tal fine, questi ultimi “finsero di vendere la propria abitazione in Marigliano alla Via A.
AL n. 78 all'attore sig. e questi accese un mutuo il cui netto ricavo (e il Parte_1
relativo onere di pagamento) andò a carico del sig. ” (v. comparsa di Controparte_1
costituzione, pag. 4).
Assumeva che il negozio fiduciario aveva raggiunto lo scopo, atteso che Unicredit aveva erogato al un mutuo ipotecario di euro 84.800,00 finalizzato all'acquisto dell'unità immobiliare Parte_1
suddetta e, all'atto della vendita, il aveva versato la somma di euro 70.000,00, a titolo Parte_1
di prezzo, nelle mani del che, dal canto suo, aveva versato il ricavo netto ad esso . CP_2 CP_1
Nondimeno, successivamente alla compravendita il aveva iniziato ad abusare della sua Parte_1
posizione di fiduciario, in quanto non aveva pagato le rate mensili del mutuo malgrado la provvista messa a sua disposizione da esso , non aveva osservato gli obblighi inerenti al rapporto di CP_1
lavoro subordinato ed aveva instaurato nei confronti di e il Controparte_2 CP_3
giudizio recante n. 3415/2013 r.g., in cui, assumendo di aver acquistato l'appartamento sito in
Marigliano alla Via A. AL n. 78 con atto pubblico per Notar del 6.12.2010 al Persona_3
prezzo di euro 70.000,00, interamente corrisposto con assegno circolare n. 8950737859 emesso da
Unicredit S.p.A. - con cui aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario del valore complessivo di euro 84.800,00 - e di non essere mai entrato in possesso dell'immobile, aveva proposto domanda volta a far accertare l'occupazione sine titulo da parte dei convenuti, con conseguente loro condanna al rilascio nonché al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di euro 500,00
mensili.
Pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, la riunione dei due giudizi e, nel merito, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., nelle relative memorie l'attore contestava sia la ricorrenza del negozio fiduciario, mancando la forma scritta ad substantiam actus, che della vendita simulata, in quanto il contratto concluso con i coniugi aveva regolarmente prodotto i CP_2 CP_3
suoi effetti, sia obbligatori che reali;
si opponeva alla richiesta di riunione dei giudizi, non essendoci connessione soggettiva ed oggettiva, e chiedeva ammettersi prova testimoniale e disporsi c.t.u. volta a quantificare l'indennità da occupazione illegittima dell'immobile ed il danno da mancato godimento.
Con ordinanza del 15.7.2014 veniva disposta la riunione al giudizio di quello recante n. 3415/2013
r.g., in cui e costituendosi, avevano resistito alla pretesa azionata Controparte_2 CP_3
da , deducendo che il contratto di compravendita dell'unità immobiliare sita Parte_1
in Marigliano alla Via A. AL n. 78 era simulato e che la controdichiarazione era contenuta nel preliminare di vendita contestuale alla sottoscrizione dell'atto di acquisto dell'immobile, ed avevano concluso chiedendo l'accertamento della simulazione assoluta della compravendita, con conseguente declaratoria di nullità contrattuale e, in subordine, l'esecuzione in forma specifica, ex
art. 2932 c.c., del preliminare di vendita concluso con , ove non fosse stato Parte_1
riconosciuto come controdichiarazione.
Istruita la causa con le prove orali, disattesa l'istanza di revoca dell'ordinanza che aveva disposto la riunione dei giudizi, precisate le conclusioni, con sentenza n. 1661/2020, pubblicata il 9.11.2020, il
Tribunale di Nola così decideva:
“- Accoglie parzialmente la domanda di nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle rate di mutuo n. 55 – 00 – CP_1
3706065 – 00, contratto da con Unicredit s.p.a. Parte_1
- Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti e e Controparte_2 CP_3
dichiara la simulazione del contatto di compravendita Notar Rep. N. 241694, del Persona_3
06.12.2020, avente ad oggetto l'immobile sito in Marigliano alla via AL n. 78.
- Rigetta ogni ulteriore domanda.
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2 e per complessivi Euro 8.455,00 (di cui euro 660,00 per spese ed euro 73795,00 per CP_3
compensi), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
nella misura di due terzi dell'importo complessivo di euro 7.795,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge”.
Il primo giudice, dopo aver ritenuto che mancavano i presupposti per la revoca dell'ordinanza che aveva disposto la riunione dei due giudizi, motivava che la vicenda in essi dedotta aveva carattere unitario, per cui andava previamente esaminata la domanda di rilascio dell'immobile proposta nei confronti dei coniugi , essendo il contratto di compravendita del 6.12.2010 anteriore Persona_1
rispetto alla scrittura privata dell'8.4.2011.
Ciò posto, tale domanda andava rigettata, in quanto sia dalle dichiarazioni dello stesso Parte_1
che dal contratto preliminare concluso dall'attore con e al quale Controparte_2 CP_3
doveva attribuirsi valore di controdichiarazione, risultava che le parti non avevano inteso trasferire la proprietà dell'immobile; di conseguenza, il contratto di compravendita era nullo.
Detto contratto, invero, si inseriva in una più ampia vicenda negoziale finalizzata a consentire al l'accesso al credito bancario per l'importo di euro 70.000,00, irrilevante essendo la CP_1
mancanza di forma scritta del contratto fiduciario. Ebbene, poiché il era stato l'effettivo CP_1
beneficiario della complessa operazione negoziale, avendo ricevuto la somma di euro 70.000,00
proveniente dal mutuo contratto dall'attore, la domanda di esecuzione in forma specifica della scrittura privata dell'8.4.2011 andava accolta limitatamente al pagamento delle rate del mutuo,
mentre andava rigettata nella parte relativa al trasferimento dell'immobile, atteso che quest'ultimo apparteneva ai coniugi - fatto noto a tutti i contraenti. CP_2 CP_3
La domanda risarcitoria proposta dal nei confronti del era rimasta sfornita di Parte_1 CP_1
prova, essendo stati prodotti unicamente i solleciti di pagamento da parte della banca mutuante e non essendo stata documentata l'iscrizione alla C.A.I. I.e spese di lite seguivano la soccombenza, per cui l'attore era tenuto a rifondere integralmente quelle sostenute da e e nella misura di due terzi quelle sopportate Controparte_2 CP_3
dal , stante il parziale accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti. CP_1
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 24.2.2021 ed iscritto a ruolo l'1.3.2021, proponeva Parte_1
appello avverso la suddetta pronuncia, non notificata, affidandolo a tre motivi concernenti: il rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza che aveva disposto la riunione dei giudizi, l'accoglimento della domanda riconvenzionale di simulazione della compravendita spiegata da e Controparte_2
con il conseguente rigetto della domanda di condanna del all'esecuzione CP_3 CP_1
dell'obbligo di acquisto dell'immobile; la condanna al pagamento delle spese di lite in favore di tutti i convenuti.
Pertanto, invocando la sussistenza dei presupposti per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via del tutto preliminare, si chiede disporsi la
separazione dei giudizi e rimettersi gli stessi innanzi al giudice di primo grado per la trattazione
separata. 2) Ancora in via preliminare, si chiede accogliersi la domanda di sospensione di
provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti nella relativa istanza. 3) Nel
merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1661/2020 del Tribunale di
Nola e, conseguentemente, condannare il Sig. all'esecuzione dell'obbligo di Controparte_1
trasferimento dell'immobile compromesso in acquisto con la scrittura privata dell'8.04.2011. 4) In
via gradata, sempre in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello e condannare i
Sigg.ri e , in solido, al rilascio dell'appartamento in Marigliano Controparte_2 CP_3
alla A. AL n. 78, previo pagamento dell'indennità di occupazione illegittima, da quantificarsi a
mezzo CTU, dall'inizio dell'occupazione fino al rilascio, e rigettare la domanda riconvenzionale
dagli stessi spiegata. 5) Condannare tutti i convenuti, in solido, al pagamento di spese, diritti ed
onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Si costituiva deducendo la manifesta infondatezza dell'appello, per cui Controparte_1
concludeva per il suo rigetto, con condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si costituivano e chiedendo il rigetto dell'appello, siccome Controparte_2 CP_3
infondato in fatto ed in diritto, e la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c., nonché al pagamento delle spese processuali del grado, con attribuzione al difensore anticipatario.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 7.7.2021, l'appellante rinunciava all'istanza di sospensione della sentenza impugnata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11.6.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte relativa al rigetto dell'istanza di revoca della disposta riunione dei giudizi.
Ha argomentato che difettava la connessione oggettiva, in quanto il giudizio promosso nei confronti di era volto all'adempimento della scrittura privata dell'8.4.2011, con subentro Controparte_1
nel pagamento delle rate di mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Marigliano alla Via
AL n. 78, mentre quello introdotto nei confronti di e mirava al Controparte_2 CP_3
rilascio del bene al fine di reperire, attraverso la sua vendita, la liquidità economica occorrente per ripagare il debito contratto con la banca.
L'appellante ha chiesto, pertanto, in accoglimento del motivo, di disporre la separazione delle cause con loro rimessione al giudice di primo grado per la trattazione separata.
Il motivo è inammissibile.
A norma degli artt. 353 e 354 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la rimessione della causa al giudice di primo grado può aver luogo esclusivamente per ragioni di giurisdizione e nei casi di violazione del contraddittorio per effetto di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio,
mancata integrazione del contraddittorio o errata estromissione di una parte nonché ove il giudice dell'appello dichiari la nullità della sentenza ex art. 161, comma 2, c.p.c.
Ebbene, poiché al di fuori dei casi ivi tassativamente previsti non è possibile la rimessione al primo giudice, secondo quanto esplicitato dall'art. 354 c.p.c., la cui disposizione esprime una norma conforme a Costituzione, giacché non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito (v. Cass. civ., sez. III, 6.9.2007, n. 18691), la doglianza fatta valere dall'appellante è inammissibile siccome mira ad ottenere un effetto vietato dall'ordinamento processuale.
Peraltro, l'ordinanza del giudice di merito che, nella ipotesi considerata dall'art. 274 c.p.c., provvede sulla istanza di riunione, deve considerarsi atto processuale di carattere meramente preparatorio,
privo di contenuto decisorio, e come tale insuscettibile di costituire motivo di impugnazione (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. III, 16.5.2006, n. 11357).
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il primo giudice,
avendo ritenuto raggiunta la prova della simulazione del contratto di compravendita immobiliare concluso con i coniugi , ha ritenuto che il non dovesse essere condannato CP_2 CP_3 CP_1
all'esecuzione dell'obbligo di acquisto dell'immobile.
Secondo l'appellante, detta conclusione era erronea siccome muoveva dal presupposto che la domanda da lui proposta nei confronti dei coniugi costituisse l'antecedente logico di Persona_1
quella azionata contro il;
in realtà, doveva essere preventivamente analizzata la vicenda CP_1
contrattuale intercorsa tra esso ed il , in quanto l'azione nei confronti dei Parte_1 CP_1
coniugi era stata proposta soltanto quando, a seguito dell'inadempimento del Persona_1
, esso aveva ritenuto necessario il rilascio dell'unità da parte dei coniugi CP_1 Parte_1
suddetti al fine di reperire, attraverso la vendita, la liquidità necessaria ad estinguere il debito contratto con la banca. Ebbene, se il primo giudice avesse correttamente individuato la fattispecie da analizzare preventivamente, sarebbe stata rigettata la riconvenzionale proposta dai convenuti
[...]
CP_ e la quale risultava, altresì, infondata nel merito per mancanza di consapevolezza della CP_3
causa simulandi da parte di esso , in quanto i convenuti non avevano fornito alcuna Parte_1
prova in tal senso, mentre ricorrevano elementi oggettivi che deponevano in senso diametralmente opposto rispetto a quello valutato.
Il motivo è inammissibile, a norma dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Invero,
esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fonda sul collegamento negoziale, di tipo funzionale, tra il contratto di compravendita concluso dal con i Parte_1
coniugi in data 6.12.2010 e la scrittura privata sottoscritta dal e dal Persona_1 Parte_1
l'8.4.2011; del resto, detto collegamento risulta dalla stessa scrittura privata, la quale nella CP_1
premessa, sub 1), ha richiamato l'atto di acquisto dell'immobile da parte del per Notar Parte_1
rep. n. 241694, come sua “parte integrante e sostanziale”, con conseguente Persona_3
allegazione.
L'appellante avrebbe dovuto motivatamente e specificamente confutare detto collegamento funzionale;
per converso, egli si è limitato a dedurre l'erroneità della conclusione cui è pervenuto il primo giudice in base alla successione cronologica dei giudizi successivamente riuniti, elemento,
questo, privo del carattere di decisività a fronte dell'evidente collegamento negoziale, che imponeva la disamina della vicenda a partire dell'atto di compravendita.
Con il terzo motivo, l'appellante ha attinto il capo della sentenza relativo alle spese di lite,
assumendo che erano incomprensibili le ragioni per cui il giudice di prime cure, pur riconoscendo l'inadempimento del rispetto alla scrittura privata dell'8.4.2011, aveva ritenuto comunque CP_1
“di “premiarlo” attraverso il riconoscimento dei due terzi delle spese di causa, quasi come se fosse
stato ingiustamente convenuto in giudizio” , così come appariva “ingiusta e sproporzionata la
condanna alle spese in favore dei convenuti e ”, in quanto esso era stato CP_2 CP_3 Parte_1 costretto a ricorrere al Tribunale al fine di ottenere giustizia.
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, i convenuti dovevano essere condannati alla refusione delle spese del doppio grado in favore dell'attore; in subordine, le spese dovevano essere, quanto meno, compensate.
Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado che ha statuito sulle spese processuali, ponendole a carico del , richiamando il principio Parte_1
della soccombenza, totale nei confronti dei convenuti e e parziale nei confronti del CP_2 CP_3
. Peraltro, l'appellante non ha nemmeno specificamente argomentato l'asserita sproporzione CP_1
delle spese liquidate a favore dei primi, non avendo dedotto, come era suo onere, l'eccedenza rispetto ai parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per ciascuna fase processuale del corrispondente scaglione di riferimento, né ha confutato motivatamente l'incongruità della misura dei due terzi con cui il primo giudice ha ritenuto di doverlo condannare al pagamento delle spese processuali in favore del , non avendo argomentato che avrebbero dovuto essere CP_1
compensate in misura maggiore in relazione alla rilevante incidenza dell'obbligo accertato come inadempiuto.
§ 4. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91,
comma 1, c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00, tranne che per la fase istruttoria, per la quale si reputano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 cp.c. del 7.7.2021 si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione a favore dei difensori degli appellati, che ne hanno fatto richiesta.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1661/2020;
b) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ciascuna difesa, in Parte_1
euro 12.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
con distrazione a favore dell'Avv. SE ER e dell'Avv. Francesco Piscione di quelle spettanti a e a favore dell'Avv. Franco Canzerlo di quelle spettanti a Controparte_1 CP_2
e
[...] CP_3
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 5.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 878/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Mariana Anna Allocca (C.F.: ) in virtù di procura allegata C.F._2
all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
SE ER (C.F.: ) e dall'Avv. Francesco Piscione C.F._4
(C.F.: ) in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._5
(C.F.: ) E (C.F.: Controparte_2 C.F._6 CP_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Canzerlo in virtù di procura allegata C.F._7 alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1661/2020 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata in data 3.12.2011, conveniva Parte_1 Controparte_1
davanti al Tribunale di Nola, deducendo l'inadempimento degli obblighi assunti con la scrittura privata sottoscritta l'8.4.2011 e notificata il 13.4.2011, con cui il si era impegnato ad CP_1
acquistare, per sé o per persona da nominare, entro sei mesi, l'immobile sito in Marigliano alla Via
A. AL n. 78 - che esso attore aveva acquistato da con atto per Persona_1
Notar del 6.12.2010, rep. n. 241694, e che era ancora occupato dai venditori - nonché a Per_2
manlevare esso attore dal pagamento delle rate del mutuo n. 55-00 3706065-00 contratto con
Unicredit S.p.A., che, non essendo avvenuto, aveva comportato l'iscrizione di esso Parte_1
presso la C.A.I.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse condannato all'esecuzione in forma Controparte_1
specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., degli obblighi assunti con la suddetta scrittura privata nonché
al risarcimento dei danni subiti da esso istante, da determinarsi in misura pari alla differenza tra il valore commerciale del bene ed il prezzo pattuito o in via equitativa, con vittoria delle spese di lite,
da distrarsi.
, costituendosi, deduceva che la scrittura privata si inseriva in un più ampio Controparte_1
negozio fiduciario che riguardava anche e Controparte_2 CP_3
Spiegava, al riguardo, che, essendo parte esecutata in un procedimento di espropriazione immobiliare ed avendo necessità di reperire la somma di euro 70.000,00, non potendo accedere al credito bancario, aveva chiesto a , dipendente dell'esercizio bar “Chalet la Parte_1
Delizia”, gestito da esso deducente, nonché a e suoi parenti, di Controparte_2 CP_3 aiutarlo;
a tal fine, questi ultimi “finsero di vendere la propria abitazione in Marigliano alla Via A.
AL n. 78 all'attore sig. e questi accese un mutuo il cui netto ricavo (e il Parte_1
relativo onere di pagamento) andò a carico del sig. ” (v. comparsa di Controparte_1
costituzione, pag. 4).
Assumeva che il negozio fiduciario aveva raggiunto lo scopo, atteso che Unicredit aveva erogato al un mutuo ipotecario di euro 84.800,00 finalizzato all'acquisto dell'unità immobiliare Parte_1
suddetta e, all'atto della vendita, il aveva versato la somma di euro 70.000,00, a titolo Parte_1
di prezzo, nelle mani del che, dal canto suo, aveva versato il ricavo netto ad esso . CP_2 CP_1
Nondimeno, successivamente alla compravendita il aveva iniziato ad abusare della sua Parte_1
posizione di fiduciario, in quanto non aveva pagato le rate mensili del mutuo malgrado la provvista messa a sua disposizione da esso , non aveva osservato gli obblighi inerenti al rapporto di CP_1
lavoro subordinato ed aveva instaurato nei confronti di e il Controparte_2 CP_3
giudizio recante n. 3415/2013 r.g., in cui, assumendo di aver acquistato l'appartamento sito in
Marigliano alla Via A. AL n. 78 con atto pubblico per Notar del 6.12.2010 al Persona_3
prezzo di euro 70.000,00, interamente corrisposto con assegno circolare n. 8950737859 emesso da
Unicredit S.p.A. - con cui aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario del valore complessivo di euro 84.800,00 - e di non essere mai entrato in possesso dell'immobile, aveva proposto domanda volta a far accertare l'occupazione sine titulo da parte dei convenuti, con conseguente loro condanna al rilascio nonché al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di euro 500,00
mensili.
Pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, la riunione dei due giudizi e, nel merito, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., nelle relative memorie l'attore contestava sia la ricorrenza del negozio fiduciario, mancando la forma scritta ad substantiam actus, che della vendita simulata, in quanto il contratto concluso con i coniugi aveva regolarmente prodotto i CP_2 CP_3
suoi effetti, sia obbligatori che reali;
si opponeva alla richiesta di riunione dei giudizi, non essendoci connessione soggettiva ed oggettiva, e chiedeva ammettersi prova testimoniale e disporsi c.t.u. volta a quantificare l'indennità da occupazione illegittima dell'immobile ed il danno da mancato godimento.
Con ordinanza del 15.7.2014 veniva disposta la riunione al giudizio di quello recante n. 3415/2013
r.g., in cui e costituendosi, avevano resistito alla pretesa azionata Controparte_2 CP_3
da , deducendo che il contratto di compravendita dell'unità immobiliare sita Parte_1
in Marigliano alla Via A. AL n. 78 era simulato e che la controdichiarazione era contenuta nel preliminare di vendita contestuale alla sottoscrizione dell'atto di acquisto dell'immobile, ed avevano concluso chiedendo l'accertamento della simulazione assoluta della compravendita, con conseguente declaratoria di nullità contrattuale e, in subordine, l'esecuzione in forma specifica, ex
art. 2932 c.c., del preliminare di vendita concluso con , ove non fosse stato Parte_1
riconosciuto come controdichiarazione.
Istruita la causa con le prove orali, disattesa l'istanza di revoca dell'ordinanza che aveva disposto la riunione dei giudizi, precisate le conclusioni, con sentenza n. 1661/2020, pubblicata il 9.11.2020, il
Tribunale di Nola così decideva:
“- Accoglie parzialmente la domanda di nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle rate di mutuo n. 55 – 00 – CP_1
3706065 – 00, contratto da con Unicredit s.p.a. Parte_1
- Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti e e Controparte_2 CP_3
dichiara la simulazione del contatto di compravendita Notar Rep. N. 241694, del Persona_3
06.12.2020, avente ad oggetto l'immobile sito in Marigliano alla via AL n. 78.
- Rigetta ogni ulteriore domanda.
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2 e per complessivi Euro 8.455,00 (di cui euro 660,00 per spese ed euro 73795,00 per CP_3
compensi), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
nella misura di due terzi dell'importo complessivo di euro 7.795,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge”.
Il primo giudice, dopo aver ritenuto che mancavano i presupposti per la revoca dell'ordinanza che aveva disposto la riunione dei due giudizi, motivava che la vicenda in essi dedotta aveva carattere unitario, per cui andava previamente esaminata la domanda di rilascio dell'immobile proposta nei confronti dei coniugi , essendo il contratto di compravendita del 6.12.2010 anteriore Persona_1
rispetto alla scrittura privata dell'8.4.2011.
Ciò posto, tale domanda andava rigettata, in quanto sia dalle dichiarazioni dello stesso Parte_1
che dal contratto preliminare concluso dall'attore con e al quale Controparte_2 CP_3
doveva attribuirsi valore di controdichiarazione, risultava che le parti non avevano inteso trasferire la proprietà dell'immobile; di conseguenza, il contratto di compravendita era nullo.
Detto contratto, invero, si inseriva in una più ampia vicenda negoziale finalizzata a consentire al l'accesso al credito bancario per l'importo di euro 70.000,00, irrilevante essendo la CP_1
mancanza di forma scritta del contratto fiduciario. Ebbene, poiché il era stato l'effettivo CP_1
beneficiario della complessa operazione negoziale, avendo ricevuto la somma di euro 70.000,00
proveniente dal mutuo contratto dall'attore, la domanda di esecuzione in forma specifica della scrittura privata dell'8.4.2011 andava accolta limitatamente al pagamento delle rate del mutuo,
mentre andava rigettata nella parte relativa al trasferimento dell'immobile, atteso che quest'ultimo apparteneva ai coniugi - fatto noto a tutti i contraenti. CP_2 CP_3
La domanda risarcitoria proposta dal nei confronti del era rimasta sfornita di Parte_1 CP_1
prova, essendo stati prodotti unicamente i solleciti di pagamento da parte della banca mutuante e non essendo stata documentata l'iscrizione alla C.A.I. I.e spese di lite seguivano la soccombenza, per cui l'attore era tenuto a rifondere integralmente quelle sostenute da e e nella misura di due terzi quelle sopportate Controparte_2 CP_3
dal , stante il parziale accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti. CP_1
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 24.2.2021 ed iscritto a ruolo l'1.3.2021, proponeva Parte_1
appello avverso la suddetta pronuncia, non notificata, affidandolo a tre motivi concernenti: il rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza che aveva disposto la riunione dei giudizi, l'accoglimento della domanda riconvenzionale di simulazione della compravendita spiegata da e Controparte_2
con il conseguente rigetto della domanda di condanna del all'esecuzione CP_3 CP_1
dell'obbligo di acquisto dell'immobile; la condanna al pagamento delle spese di lite in favore di tutti i convenuti.
Pertanto, invocando la sussistenza dei presupposti per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via del tutto preliminare, si chiede disporsi la
separazione dei giudizi e rimettersi gli stessi innanzi al giudice di primo grado per la trattazione
separata. 2) Ancora in via preliminare, si chiede accogliersi la domanda di sospensione di
provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti nella relativa istanza. 3) Nel
merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1661/2020 del Tribunale di
Nola e, conseguentemente, condannare il Sig. all'esecuzione dell'obbligo di Controparte_1
trasferimento dell'immobile compromesso in acquisto con la scrittura privata dell'8.04.2011. 4) In
via gradata, sempre in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello e condannare i
Sigg.ri e , in solido, al rilascio dell'appartamento in Marigliano Controparte_2 CP_3
alla A. AL n. 78, previo pagamento dell'indennità di occupazione illegittima, da quantificarsi a
mezzo CTU, dall'inizio dell'occupazione fino al rilascio, e rigettare la domanda riconvenzionale
dagli stessi spiegata. 5) Condannare tutti i convenuti, in solido, al pagamento di spese, diritti ed
onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Si costituiva deducendo la manifesta infondatezza dell'appello, per cui Controparte_1
concludeva per il suo rigetto, con condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si costituivano e chiedendo il rigetto dell'appello, siccome Controparte_2 CP_3
infondato in fatto ed in diritto, e la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c., nonché al pagamento delle spese processuali del grado, con attribuzione al difensore anticipatario.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 7.7.2021, l'appellante rinunciava all'istanza di sospensione della sentenza impugnata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11.6.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte relativa al rigetto dell'istanza di revoca della disposta riunione dei giudizi.
Ha argomentato che difettava la connessione oggettiva, in quanto il giudizio promosso nei confronti di era volto all'adempimento della scrittura privata dell'8.4.2011, con subentro Controparte_1
nel pagamento delle rate di mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Marigliano alla Via
AL n. 78, mentre quello introdotto nei confronti di e mirava al Controparte_2 CP_3
rilascio del bene al fine di reperire, attraverso la sua vendita, la liquidità economica occorrente per ripagare il debito contratto con la banca.
L'appellante ha chiesto, pertanto, in accoglimento del motivo, di disporre la separazione delle cause con loro rimessione al giudice di primo grado per la trattazione separata.
Il motivo è inammissibile.
A norma degli artt. 353 e 354 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la rimessione della causa al giudice di primo grado può aver luogo esclusivamente per ragioni di giurisdizione e nei casi di violazione del contraddittorio per effetto di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio,
mancata integrazione del contraddittorio o errata estromissione di una parte nonché ove il giudice dell'appello dichiari la nullità della sentenza ex art. 161, comma 2, c.p.c.
Ebbene, poiché al di fuori dei casi ivi tassativamente previsti non è possibile la rimessione al primo giudice, secondo quanto esplicitato dall'art. 354 c.p.c., la cui disposizione esprime una norma conforme a Costituzione, giacché non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito (v. Cass. civ., sez. III, 6.9.2007, n. 18691), la doglianza fatta valere dall'appellante è inammissibile siccome mira ad ottenere un effetto vietato dall'ordinamento processuale.
Peraltro, l'ordinanza del giudice di merito che, nella ipotesi considerata dall'art. 274 c.p.c., provvede sulla istanza di riunione, deve considerarsi atto processuale di carattere meramente preparatorio,
privo di contenuto decisorio, e come tale insuscettibile di costituire motivo di impugnazione (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. III, 16.5.2006, n. 11357).
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il primo giudice,
avendo ritenuto raggiunta la prova della simulazione del contratto di compravendita immobiliare concluso con i coniugi , ha ritenuto che il non dovesse essere condannato CP_2 CP_3 CP_1
all'esecuzione dell'obbligo di acquisto dell'immobile.
Secondo l'appellante, detta conclusione era erronea siccome muoveva dal presupposto che la domanda da lui proposta nei confronti dei coniugi costituisse l'antecedente logico di Persona_1
quella azionata contro il;
in realtà, doveva essere preventivamente analizzata la vicenda CP_1
contrattuale intercorsa tra esso ed il , in quanto l'azione nei confronti dei Parte_1 CP_1
coniugi era stata proposta soltanto quando, a seguito dell'inadempimento del Persona_1
, esso aveva ritenuto necessario il rilascio dell'unità da parte dei coniugi CP_1 Parte_1
suddetti al fine di reperire, attraverso la vendita, la liquidità necessaria ad estinguere il debito contratto con la banca. Ebbene, se il primo giudice avesse correttamente individuato la fattispecie da analizzare preventivamente, sarebbe stata rigettata la riconvenzionale proposta dai convenuti
[...]
CP_ e la quale risultava, altresì, infondata nel merito per mancanza di consapevolezza della CP_3
causa simulandi da parte di esso , in quanto i convenuti non avevano fornito alcuna Parte_1
prova in tal senso, mentre ricorrevano elementi oggettivi che deponevano in senso diametralmente opposto rispetto a quello valutato.
Il motivo è inammissibile, a norma dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Invero,
esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fonda sul collegamento negoziale, di tipo funzionale, tra il contratto di compravendita concluso dal con i Parte_1
coniugi in data 6.12.2010 e la scrittura privata sottoscritta dal e dal Persona_1 Parte_1
l'8.4.2011; del resto, detto collegamento risulta dalla stessa scrittura privata, la quale nella CP_1
premessa, sub 1), ha richiamato l'atto di acquisto dell'immobile da parte del per Notar Parte_1
rep. n. 241694, come sua “parte integrante e sostanziale”, con conseguente Persona_3
allegazione.
L'appellante avrebbe dovuto motivatamente e specificamente confutare detto collegamento funzionale;
per converso, egli si è limitato a dedurre l'erroneità della conclusione cui è pervenuto il primo giudice in base alla successione cronologica dei giudizi successivamente riuniti, elemento,
questo, privo del carattere di decisività a fronte dell'evidente collegamento negoziale, che imponeva la disamina della vicenda a partire dell'atto di compravendita.
Con il terzo motivo, l'appellante ha attinto il capo della sentenza relativo alle spese di lite,
assumendo che erano incomprensibili le ragioni per cui il giudice di prime cure, pur riconoscendo l'inadempimento del rispetto alla scrittura privata dell'8.4.2011, aveva ritenuto comunque CP_1
“di “premiarlo” attraverso il riconoscimento dei due terzi delle spese di causa, quasi come se fosse
stato ingiustamente convenuto in giudizio” , così come appariva “ingiusta e sproporzionata la
condanna alle spese in favore dei convenuti e ”, in quanto esso era stato CP_2 CP_3 Parte_1 costretto a ricorrere al Tribunale al fine di ottenere giustizia.
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, i convenuti dovevano essere condannati alla refusione delle spese del doppio grado in favore dell'attore; in subordine, le spese dovevano essere, quanto meno, compensate.
Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado che ha statuito sulle spese processuali, ponendole a carico del , richiamando il principio Parte_1
della soccombenza, totale nei confronti dei convenuti e e parziale nei confronti del CP_2 CP_3
. Peraltro, l'appellante non ha nemmeno specificamente argomentato l'asserita sproporzione CP_1
delle spese liquidate a favore dei primi, non avendo dedotto, come era suo onere, l'eccedenza rispetto ai parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per ciascuna fase processuale del corrispondente scaglione di riferimento, né ha confutato motivatamente l'incongruità della misura dei due terzi con cui il primo giudice ha ritenuto di doverlo condannare al pagamento delle spese processuali in favore del , non avendo argomentato che avrebbero dovuto essere CP_1
compensate in misura maggiore in relazione alla rilevante incidenza dell'obbligo accertato come inadempiuto.
§ 4. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91,
comma 1, c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00, tranne che per la fase istruttoria, per la quale si reputano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 cp.c. del 7.7.2021 si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione a favore dei difensori degli appellati, che ne hanno fatto richiesta.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1661/2020;
b) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ciascuna difesa, in Parte_1
euro 12.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
con distrazione a favore dell'Avv. SE ER e dell'Avv. Francesco Piscione di quelle spettanti a e a favore dell'Avv. Franco Canzerlo di quelle spettanti a Controparte_1 CP_2
e
[...] CP_3
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 5.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi