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Sentenza 20 gennaio 2034
Sentenza 20 gennaio 2034
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/01/2034, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2034 |
Testo completo
R.G.N. 859/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 859/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da
(c.f. Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Zeno Perinelli ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'Avv. Salvatore Stelitano resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate all'udienza del 27 giugno 2023
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex artt. 473bis.12 e 473bis.49, la sig.ra – Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con il sig. in Controparte_1
Borgo Valsugana (TN) il giorno 5 giugno 2021, e che dalla loro unione è nata la figlia in data 8 marzo 2020 – ha chiesto pronunciarsi la Persona_1
1 separazione personale dei coniugi alle condizioni accessorie di cui al ricorso, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile. In particolare, la ricorrente ha domandato disporsi l'affido condiviso della minore con collocazione presso di sé e assegnazione della casa coniugale, con diritto di visita paterno secondo il protocollo indicato in ricorso, ponendosi a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore la somma mensile di € 300,00.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il resistente quale ha aderito alla domanda di separazione e alle condizioni di parte ricorrente in ordine all'affidamento della figlia, collocazione e visite, chiedendo porsi a suo carico a titolo di mantenimento ordinario della minore la minor somma di euro 200,00, a causa del recente licenziamento subito.
All'udienza del 27 giugno 2023 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo anche in ordine alla misura del mantenimento della figlia, con la previsione a carico del padre di versare € 250,00 per i primi sei mesi, con successivo aumento ad € 300,00 decorsi sei mesi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti hanno, quindi, domandato l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
“
1. Dichiara la separazione dei coniugi con atto di matrimonio in Bieno in data
05.06.2021 la con atto trascritto nel Comune di Borgo Valsugana n. 12 P. 2S. C anno 2021;
2. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare della madre signora con Parte_1
collocamento prevalente con lei. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. Assegnare alla signora la casa familiare sita in Borgo Parte_1
Valsugana via Giuseppe Gozzer n. 19, con ogni arredo e pertinenza.
2
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire:
a) diritto di visita del padre a week end alternati da sabato mattina a domenica sera per le 20.00; b) il padre avrà diritto a tenere con sé per le vacanze estive la figlia per q5 giorni consecutivi;
c) per le vacanze di Natale e Pasqua saranno trascorse dalla bambina ad anni alterni in parte con il padre ed in parte con la madre;
5. Disporre che il padre provveda al mantenimento della figlia, in via indiretta, mediante versamento alla signora , nella misura di 250,00 Euro, Parte_1
per un periodo di 6 mesi, decorsi i quali aumenterà a 300,00 Euro, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione
Org_ monetaria secondo gli indici (prima rivalutazione: 31.12.2023), purché
l'indice sia positivo.
6. Disporre che il signor provveda al pagamento del Controparte_1
50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
7. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgo Valsugana, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”.
Il Giudice, atteso l'accordo raggiunto, ha disposto la trasformazione del rito in domanda consensuale e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della minore e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rinvia
3 all'udienza del 28 marzo 2024, ore 10.00 per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2023.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 859/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da
(c.f. Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Zeno Perinelli ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'Avv. Salvatore Stelitano resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate all'udienza del 27 giugno 2023
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex artt. 473bis.12 e 473bis.49, la sig.ra – Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con il sig. in Controparte_1
Borgo Valsugana (TN) il giorno 5 giugno 2021, e che dalla loro unione è nata la figlia in data 8 marzo 2020 – ha chiesto pronunciarsi la Persona_1
1 separazione personale dei coniugi alle condizioni accessorie di cui al ricorso, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile. In particolare, la ricorrente ha domandato disporsi l'affido condiviso della minore con collocazione presso di sé e assegnazione della casa coniugale, con diritto di visita paterno secondo il protocollo indicato in ricorso, ponendosi a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore la somma mensile di € 300,00.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il resistente quale ha aderito alla domanda di separazione e alle condizioni di parte ricorrente in ordine all'affidamento della figlia, collocazione e visite, chiedendo porsi a suo carico a titolo di mantenimento ordinario della minore la minor somma di euro 200,00, a causa del recente licenziamento subito.
All'udienza del 27 giugno 2023 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo anche in ordine alla misura del mantenimento della figlia, con la previsione a carico del padre di versare € 250,00 per i primi sei mesi, con successivo aumento ad € 300,00 decorsi sei mesi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti hanno, quindi, domandato l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
“
1. Dichiara la separazione dei coniugi con atto di matrimonio in Bieno in data
05.06.2021 la con atto trascritto nel Comune di Borgo Valsugana n. 12 P. 2S. C anno 2021;
2. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare della madre signora con Parte_1
collocamento prevalente con lei. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. Assegnare alla signora la casa familiare sita in Borgo Parte_1
Valsugana via Giuseppe Gozzer n. 19, con ogni arredo e pertinenza.
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4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire:
a) diritto di visita del padre a week end alternati da sabato mattina a domenica sera per le 20.00; b) il padre avrà diritto a tenere con sé per le vacanze estive la figlia per q5 giorni consecutivi;
c) per le vacanze di Natale e Pasqua saranno trascorse dalla bambina ad anni alterni in parte con il padre ed in parte con la madre;
5. Disporre che il padre provveda al mantenimento della figlia, in via indiretta, mediante versamento alla signora , nella misura di 250,00 Euro, Parte_1
per un periodo di 6 mesi, decorsi i quali aumenterà a 300,00 Euro, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione
Org_ monetaria secondo gli indici (prima rivalutazione: 31.12.2023), purché
l'indice sia positivo.
6. Disporre che il signor provveda al pagamento del Controparte_1
50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
7. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgo Valsugana, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”.
Il Giudice, atteso l'accordo raggiunto, ha disposto la trasformazione del rito in domanda consensuale e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della minore e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rinvia
3 all'udienza del 28 marzo 2024, ore 10.00 per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2023.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
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