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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/09/2024, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2998/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 2998/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MACCARRONE MARCO
ricorrente e
CP_1
resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria , parte ricorrente, premesso di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire dell'assegno di assistenza ex art 13 legge n.118/71 e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno CP_1
spettanti da tale data oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' non si costituiva e non forniva la prova dell'avvenuto pagamento della CP_1
prestazione.
All'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Rilevato che nel caso in esame non è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso nonostante il decreto di omologa emesso dal tribunale sia stato notificato all' e CP_1
sia stato presentato il modello ap70, deve ritenersi che la domanda sia fondata.
Ciò posto, nel caso di specie, va riconosciuto il diritto già accertato a fruire dell'assegno dal 29.1.2021 con condanna al pagamento dei ratei non ancora versati.
Le spese seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 147/2022 in relazione all'attività prestata dal procuratore proseguita dopo la sua entrata in vigore e con esclusione della fase istruttoria, dacché non espletata.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021,
n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l' al pagamento dei ratei non versati in relazione CP_1
all'assegno di assistenza spettante dalla data di cui al decreto di omologa oltre accessori di legge;
condanna l' alla rifusione, in favore del procuratore della parte CP_1
ricorrente antistatario, delle spese di lite che liquida in € 1865,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 11/09/2024
Il Giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 2998/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MACCARRONE MARCO
ricorrente e
CP_1
resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria , parte ricorrente, premesso di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire dell'assegno di assistenza ex art 13 legge n.118/71 e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno CP_1
spettanti da tale data oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' non si costituiva e non forniva la prova dell'avvenuto pagamento della CP_1
prestazione.
All'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Rilevato che nel caso in esame non è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso nonostante il decreto di omologa emesso dal tribunale sia stato notificato all' e CP_1
sia stato presentato il modello ap70, deve ritenersi che la domanda sia fondata.
Ciò posto, nel caso di specie, va riconosciuto il diritto già accertato a fruire dell'assegno dal 29.1.2021 con condanna al pagamento dei ratei non ancora versati.
Le spese seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 147/2022 in relazione all'attività prestata dal procuratore proseguita dopo la sua entrata in vigore e con esclusione della fase istruttoria, dacché non espletata.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021,
n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l' al pagamento dei ratei non versati in relazione CP_1
all'assegno di assistenza spettante dalla data di cui al decreto di omologa oltre accessori di legge;
condanna l' alla rifusione, in favore del procuratore della parte CP_1
ricorrente antistatario, delle spese di lite che liquida in € 1865,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 11/09/2024
Il Giudice
Roberta Mariscotti