Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 8312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8312 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08312/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02266/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2266 del 2025, proposto da
BI AO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Lauriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del 12 febbraio 2025 del nulla osta del 4 febbraio 2024 rilasciato dalla Prefettura di Napoli prot n. 382135/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. OC VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Napoli, in data 4 febbraio 2024, nulla osta per motivi di lavoro subordinato da svolgersi alle dipendenze del sig. IC SI, così facendo ingresso nel territorio nazionale.
1.1. Dopo una iniziale convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente instava per il differimento della convocazione per reperire documentazione idonea alla bisogna.
1.2. Nondimeno, con il gravato provvedimento, veniva disposta la revoca del nulla osta.
1.3. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, in particolare rimarcando, tra le altre censure e per quel che quivi viene massimamente in rilievo, la mancata concessione dell’invocato differimento e, in ogni caso, la effettiva stipulazione del contratto con l’indicato datore di lavoro.
1.4. Si costituiva l’intimata Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 5 novembre 2025.
2. Il ricorso è fondato, siccome già delibato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. E, invero, positiva delibazione deve riservarsi alle censure del ricorrente, in ragione:
- dell’ingresso in Italia optimo iure effettuato da esso ricorrente in forza di nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli in data 4 febbraio 2024;
- della inerzia serbata dalla Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente convocare l’indicato datore di lavoro e il ricorrente al fine della definizione del procedimento;
- dell’abnorme lasso temporale intercorso tra il rilascio del primigenio nulla osta e la sua revoca –oltre un anno- che assume vieppiù pregnanza avuto riguardo alla inusitata scansione temporale che risulta avere connotato, di contro, la fase procedimentale volta alla richiesta di integrazione documentale e alla convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- del fatto che, alla convocazione per il giorno 5 dicembre 2024 -in relazione ad un nulla osta rilasciato nel febbraio 2024- è, invero, illico et immediate (tenuto conto dell’elefantiaco incedere, fino ad allora, della actio dei pubblici poteri nella vicenda de qua agitur ) seguita la adozione del gravato provvedimento di revoca.
2.2. E ciò, peraltro, tenendo in assoluto non cale la richiesta, pure tempestivamente avanzata, volta giustappunto all’ottenimento di un differimento della convocazione, al fine di procedere alla richiesta integrazione; dato che assume peculiare pregnanza, stante l’effettivo inizio di un rapporto lavorativo tra le parti, poi realizzatosi (cfr., modello unilav del 21 marzo 2025 quivi versato in atti).
2.3. Tale inusitata celeritas dell’ agere della Amministrazione appare avere effettivamente conculcato le prerogative di partecipazione procedimentale del ricorrente e del suo datore di lavoro, sostanzialmente incidendo sul processo decisionale di essa Autorità che, di contro, avrebbe potuto assumere connotazioni di segno diverso se solo –in ossequio ai principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità della azione amministrativa- si fosse atteso ancora qualche giorno, all’uopo concedendo il richiesto differimento, anche tenuto conto della per vero inusitata dilatazione, già concretatasi e non per fatto ascrivibile al ricorrente, della durata del procedimento de quo agitur .
2.4. Di qui la ragionevolezza della pretesa del ricorrente di ottenere una nuova convocazione, al fine della valorizzazione dell’effettivo rapporto di lavoro iniziato proprio con il medesimo datore di lavoro che aveva presentato la istanza di nulla osta.
2.4.1. D’altra parte, siccome sopra esposto:
- la Amministrazione ha serbato per un lunghissimo spatium temporis un contegno tutt’affatto inerte, non mai provvedendo a convocare le parti per la stipulazione del contratto;
- il decorso di tale spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile al ricorrente che, indi e de relato , delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamato a rispondere:
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbata per diversi mesi, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente.
2.4.2. Non priva di significanza, di poi, si appalesa la circostanza per cui, in ogni caso la occasione lavorativa prospettata ab initio , e posta a fondamento del nulla osta, si sia effettivamente concretata.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
NO ER, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
OC VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC VA | NO ER |
IL SEGRETARIO