Articolo 3 della Legge 24 aprile 1935, n. 740
Articolo 2Articolo 4
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18 giugno 1935
Art. 3.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata, ove lo ritenga opportuno, ad acquistare, ed, in caso di mancato accordo, ad espropriare, o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel territorio del Parco.

Per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni si seguiranno le norme di cui agli articoli 112 , 113 e 114 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 .
Entrata in vigore il 18 giugno 1935