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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 9616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9616 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 23/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 42874/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. MALANDRINO CLAUDIA
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/11/2024 la parte ricorrente, esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 e di cui all'art. 1 della legge n. 18/80
(domanda del 26.09.2023) ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di tali prestazioni;
contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che, in tale ultimo giudizio, aveva ritenuto insussistenti i requisiti medico-legali necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, L. n. 18/1980, accertando invece i requisiti medico-legali di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 sin dalla domanda amministrativa;
ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale di cui CP_1
sopra fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell'Istituto al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori.
Si è costituito in giudizio l' che ha contestato la fondatezza della domanda e ne CP_1 ha chiesto il rigetto.
La domanda è fondata.
Dopo avere richiamato l'accertamento avvenuto nella fase di accertamento tecnico preventivo relativamente al riconoscimento dell'handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/1992, e ricordato che per atti quotidiani della vita ai sensi dell'art. 1, L. 18/1980, la giurisprudenza dominante intende quelli più semplici ed elementari, propri della vita di ogni giorno e comuni ad ogni individuo, il nominato ctu dott. sulla base degli Persona_1 elementi clinico-obiettivi e documentali, ha accertato che il ricorrente è soggetto “dell'età di anni 88, affetto da poliartrosi a discreto-severo impegno funzionale, deterioramento cognitivo di grado medio cardiopatia ipertensiva in terapia e diabete mellito tipo secondo”.
Il c.t.u. ha dunque riscontrato che il ricorrente è affetto da un complesso morboso di gravità tale “da abolire la capacità di lavoro dell'interessato” e comportare concreta impossibilità a svolgere con sufficiente autonomia e soprattutto congruità gli atti propri del vivere quotidiano,
e inoltre che “non è in grado di programmarsi ed autodefinirsi nel corso della giornata né, tanto meno, di reagire di fronte alle situazioni, anche le più comuni, che si presentano nella vita di tutti i giorni”.
Il CTU ha pertanto concluso per la sussistenza delle condizioni medico legali di cui all'art. 1 L. 18/80 reputando di poter far risalire la decorrenza a far data dal mese di dicembre
2024 (duemilaventiquattro).
Il consulente si è confrontato con le osservazioni del c.t. di parte ricorrente, il quale rilevava la sussistenza del predetto requisito sanitario sin dalla data del 26/09/2023, con congrua motivazione, fondata, oltre che sull'esame della documentazione sanitaria - sulla quale ha, peraltro, osservato che le valutazioni geriatriche allegate dal c.t.p. a supporto dei propri rilievi critici (con quantificazione del deficit delle ADL, IADL e MMSE) siano suscettibili di interpretazioni soggettive potenzialmente erronee laddove non suffragate dall'obiettività clinica e da specifici ulteriori accertamenti diagnostici -, anche, in particolare, sul confronto fra la più grave condizione di salute del ricorrente in sede di esame obiettivo svolto nella presente fase di giudizio rispetto a quella risultante dall'esame condotto nella fase di accertamento tecnico preventivo (“obiettività attuale: il soggetto è trasportato su sedia a rotelle, posto in posizione ortostatica non è in grado di mantenerla che per poco tempo, posto
a sedere e non è in grado di alzarsi autonomamente, compromessi cambi posturali;
mentre all'epoca della prima consulenza risultava: La deambulazione viene condotta con lentezza,
a base allargata, senza deviazioni e con l'ausilio di un bastone e il 18 dicembre 2023 veniva certificata una difficoltà alla deambulazione”). Ha dunque ribadito che solo a partire dal dicembre 2024, sulla base di una valutazione di verosimiglianza, il ricorrente raggiungeva la soglia necessaria per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni di invalidità cui giunge il C.T.U., non contestate dall'ente previdenziale, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da adeguata motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
E' tuttavia, inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione assistenziale e dei relativi ratei maturati dalla data del riconoscimento del requisito sanitario.
Come infatti osservato dalla S.C., Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr. esemplificativamente Cass, sez. lav. 7.10.2022, n. 29275).
Deve inoltre darsi atto della sussistenza dei requisiti medico-legali di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 sin dalla domanda amministrativa, per come accertato dal CTU nominato nella fase sommaria.
Considerato il limitato accoglimento della domanda proposta nella fase sommaria (in cui è stata accertata la sola sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n.
104/1992), le spese di lite della fase sommaria si compensano in ragione della metà, mentre la residua metà di dette spese si pongono a carico dell' soccombente e si liquidano come CP_1 da dispositivo, viste le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022, ritenuto di dover applicare lo scaglione compreso tra 26.000,00 e 52.000,00 (relativo alle cause di valore indeterminabile) e di applicare la riduzione del 50%, attesa la semplicità della procedura e l'assenza di questioni giuridiche.
Considerata inoltre la decorrenza dell'accertamento in ordine al requisito di cui all'art. 1, L. 18/1980 da data successiva all'introduzione della presente fase di opposizione, si compensano integralmente le spese di lite relative all'odierna fase di giudizio.
Le spese di consulenza di entrambe le fasi devono essere poste definitivamente a carico dell e quelle dell'odierna fase vengono liquidate in favore del CTU come da separato CP_1 decreto in atti.
P.Q.M.
1) Dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti di cui all'art. 1 L. 18/80 con decorrenza dal dicembre 2024;
2) dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (26/09/2023); CP_
3) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente della metà delle spese di lite relative alla fase sommaria del giudizio, liquidata (la metà) in €764,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c., compensando fra le parti la residua metà delle spese della fase sommaria;
4) compensa integralmente fra le parti le spese di lite dell'odierna fase di opposizione;
CP_
5) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Roma 1.10.2025
Il giudice F. R. Pucci
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Dott.ssa Flavia
Ferretti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 23/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 42874/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. MALANDRINO CLAUDIA
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/11/2024 la parte ricorrente, esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 e di cui all'art. 1 della legge n. 18/80
(domanda del 26.09.2023) ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di tali prestazioni;
contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che, in tale ultimo giudizio, aveva ritenuto insussistenti i requisiti medico-legali necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, L. n. 18/1980, accertando invece i requisiti medico-legali di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 sin dalla domanda amministrativa;
ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale di cui CP_1
sopra fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell'Istituto al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori.
Si è costituito in giudizio l' che ha contestato la fondatezza della domanda e ne CP_1 ha chiesto il rigetto.
La domanda è fondata.
Dopo avere richiamato l'accertamento avvenuto nella fase di accertamento tecnico preventivo relativamente al riconoscimento dell'handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/1992, e ricordato che per atti quotidiani della vita ai sensi dell'art. 1, L. 18/1980, la giurisprudenza dominante intende quelli più semplici ed elementari, propri della vita di ogni giorno e comuni ad ogni individuo, il nominato ctu dott. sulla base degli Persona_1 elementi clinico-obiettivi e documentali, ha accertato che il ricorrente è soggetto “dell'età di anni 88, affetto da poliartrosi a discreto-severo impegno funzionale, deterioramento cognitivo di grado medio cardiopatia ipertensiva in terapia e diabete mellito tipo secondo”.
Il c.t.u. ha dunque riscontrato che il ricorrente è affetto da un complesso morboso di gravità tale “da abolire la capacità di lavoro dell'interessato” e comportare concreta impossibilità a svolgere con sufficiente autonomia e soprattutto congruità gli atti propri del vivere quotidiano,
e inoltre che “non è in grado di programmarsi ed autodefinirsi nel corso della giornata né, tanto meno, di reagire di fronte alle situazioni, anche le più comuni, che si presentano nella vita di tutti i giorni”.
Il CTU ha pertanto concluso per la sussistenza delle condizioni medico legali di cui all'art. 1 L. 18/80 reputando di poter far risalire la decorrenza a far data dal mese di dicembre
2024 (duemilaventiquattro).
Il consulente si è confrontato con le osservazioni del c.t. di parte ricorrente, il quale rilevava la sussistenza del predetto requisito sanitario sin dalla data del 26/09/2023, con congrua motivazione, fondata, oltre che sull'esame della documentazione sanitaria - sulla quale ha, peraltro, osservato che le valutazioni geriatriche allegate dal c.t.p. a supporto dei propri rilievi critici (con quantificazione del deficit delle ADL, IADL e MMSE) siano suscettibili di interpretazioni soggettive potenzialmente erronee laddove non suffragate dall'obiettività clinica e da specifici ulteriori accertamenti diagnostici -, anche, in particolare, sul confronto fra la più grave condizione di salute del ricorrente in sede di esame obiettivo svolto nella presente fase di giudizio rispetto a quella risultante dall'esame condotto nella fase di accertamento tecnico preventivo (“obiettività attuale: il soggetto è trasportato su sedia a rotelle, posto in posizione ortostatica non è in grado di mantenerla che per poco tempo, posto
a sedere e non è in grado di alzarsi autonomamente, compromessi cambi posturali;
mentre all'epoca della prima consulenza risultava: La deambulazione viene condotta con lentezza,
a base allargata, senza deviazioni e con l'ausilio di un bastone e il 18 dicembre 2023 veniva certificata una difficoltà alla deambulazione”). Ha dunque ribadito che solo a partire dal dicembre 2024, sulla base di una valutazione di verosimiglianza, il ricorrente raggiungeva la soglia necessaria per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni di invalidità cui giunge il C.T.U., non contestate dall'ente previdenziale, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da adeguata motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
E' tuttavia, inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione assistenziale e dei relativi ratei maturati dalla data del riconoscimento del requisito sanitario.
Come infatti osservato dalla S.C., Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr. esemplificativamente Cass, sez. lav. 7.10.2022, n. 29275).
Deve inoltre darsi atto della sussistenza dei requisiti medico-legali di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 sin dalla domanda amministrativa, per come accertato dal CTU nominato nella fase sommaria.
Considerato il limitato accoglimento della domanda proposta nella fase sommaria (in cui è stata accertata la sola sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n.
104/1992), le spese di lite della fase sommaria si compensano in ragione della metà, mentre la residua metà di dette spese si pongono a carico dell' soccombente e si liquidano come CP_1 da dispositivo, viste le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022, ritenuto di dover applicare lo scaglione compreso tra 26.000,00 e 52.000,00 (relativo alle cause di valore indeterminabile) e di applicare la riduzione del 50%, attesa la semplicità della procedura e l'assenza di questioni giuridiche.
Considerata inoltre la decorrenza dell'accertamento in ordine al requisito di cui all'art. 1, L. 18/1980 da data successiva all'introduzione della presente fase di opposizione, si compensano integralmente le spese di lite relative all'odierna fase di giudizio.
Le spese di consulenza di entrambe le fasi devono essere poste definitivamente a carico dell e quelle dell'odierna fase vengono liquidate in favore del CTU come da separato CP_1 decreto in atti.
P.Q.M.
1) Dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti di cui all'art. 1 L. 18/80 con decorrenza dal dicembre 2024;
2) dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (26/09/2023); CP_
3) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente della metà delle spese di lite relative alla fase sommaria del giudizio, liquidata (la metà) in €764,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c., compensando fra le parti la residua metà delle spese della fase sommaria;
4) compensa integralmente fra le parti le spese di lite dell'odierna fase di opposizione;
CP_
5) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Roma 1.10.2025
Il giudice F. R. Pucci
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Dott.ssa Flavia
Ferretti