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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/11/2024, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1159/24 V.G.
introdotta da
'elett.te dom.ti in Pignola presso lo Parte 1 Parte 2
studio dell'avv. Francesco Perone, che li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrenti
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: affidamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 09.10.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 03.06.2024 Parte 1 e Parte 2 hanno chiesto che siano regolati l'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non collocatario e il mantenimento dei figli minori Persona_1 (28.02.2013) e [...]
Per 2 (05.08.2015), nati dalla relazione affettiva tra essi intercorsa, alle seguenti condizioni:
eA) I figli minori Persona 1 Persona 2 saranno affidati a entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica di questi presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, secondo quanto stabilito dal piano genitoriale allegato al presente ricorso, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il Sig. Pt 1 otrà incontrare e tenere con sé i figli presso la propria abitazione tre giorni a settimana in base alle proprie esigenze lavorative e compatibilmente con impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, previo coordinamento con la Sig.ra Pt_2
Qualora nel giorno concordato, uno dei due coniugi abbia difficoltà conseguenti ad impedimenti e/o imprevisti ovvero nel caso di impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, i suddetti potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre, della madre e/o dei minori stessi. C) I figli minori trascorreranno il periodo delle ferie estive con il padre per due o tre settimane, anche non consecutive, da suddividere e concordare con la madre tra il mese di giugno ed il mese di agosto, durante i quali la madre potrà incontrare e far visita ai figli.
I giorni di Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua e le altre ricorrenze saranno trascorsi dai minori in maniera alternata con uno dei genitori, come concordato nel piano genitoriale.
D) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione, alla salute, alle attività ricreative e culturali dei figli dovrà essere assunta da entrambi i genitori e con comune consenso.
E) Entrambi i genitori dovranno seguire l'andamento scolastico dei figli.
F) Il sig. Pt 1 si obbliga a corrispondere alla sig.ra Pt 2 mensilmente per il mantenimento dei figli minori la somma complessiva di € 300,00 (euro trecento/00);
G) Le spese straordinarie, dovute da entrambi i genitori nella misura del 50% dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori secondo le seguenti indicazioni: Le stesse verranno così suddivise: 1) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: Scolastiche: iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter;
Ludiche o parascolastiche: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese d'acquisto e manutenzione straordinaria mezzo di trasporto;
Sportive: attività sportiva
-
comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Mediche: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia;
2) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è prevista la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie
-
urgenti, farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia in strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
H) Le spese straordinarie di cui al punto G-1) saranno concordate con la seguente modalità: il genitore che dovrà affrontare la spesa comunicherà telefonicamente o di persona all'altro il tipo di spesa straordinaria da affrontare;
tale comunicazione sarà seguita da messaggio di testo (whatsapp) o da mail sulle utenze già note, che gli stessi si impegnano a mantenere sempre attive;
il genitore contrario dovrà far pervenire, con le medesime modalità, dissenso motivato nell'immediatezza della richiesta (massimo 5 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto."
All'udienza del 09.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'omologa dell'accordo e il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Il P.M. non ha formulato conclusioni.
Come detto, le parti hanno concordato le condizioni regolatrici dell'affidamento, della frequentazione e del mantenimento della prole. A giudizio del Tribunale, l'accordo risponde all'interesse dei figli minori a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la loro educazione, la loro istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, come documentata in atti, secondo la quale il padre lavora come meccanico e ha percepito come reddito da lavoro dipendente una retribuzione oscillante tra i 18.000 e i
20.000 per gli anni 2021, 2022 e 2023 e la madre è, invece, casalinga, l'accordo sul contributo di mantenimento ordinario quantificato in complessivi 300,00 euro mensili, oltre alla metà
delle spese straordinarie, garantisce il diritto dei minori al mantenimento ed al soddisfacimento delle loro esigenze di vita.
Esso va tuttavia integrato sul punto con l'obbligo di rivalutazione monetaria annuale del contributo di mantenimento ordinario secondo gli indici Istat-Foi, che è imposto per legge.
L'accordo va pertanto omologato con la suddetta integrazione.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 03.06.2024 cosìda Parte 1 e Parte_2
provvede:
a) omologa l'accordo delle parti sull'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non convivente e il mantenimento dei figli minori Persona 1 e
Persona_2 come integralmente trascritto e integrato in '
motivazione;
Nulla per le spese b)
Potenza, camera di consiglio del 06.11.2024
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1159/24 V.G.
introdotta da
'elett.te dom.ti in Pignola presso lo Parte 1 Parte 2
studio dell'avv. Francesco Perone, che li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrenti
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: affidamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 09.10.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 03.06.2024 Parte 1 e Parte 2 hanno chiesto che siano regolati l'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non collocatario e il mantenimento dei figli minori Persona_1 (28.02.2013) e [...]
Per 2 (05.08.2015), nati dalla relazione affettiva tra essi intercorsa, alle seguenti condizioni:
eA) I figli minori Persona 1 Persona 2 saranno affidati a entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica di questi presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, secondo quanto stabilito dal piano genitoriale allegato al presente ricorso, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il Sig. Pt 1 otrà incontrare e tenere con sé i figli presso la propria abitazione tre giorni a settimana in base alle proprie esigenze lavorative e compatibilmente con impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, previo coordinamento con la Sig.ra Pt_2
Qualora nel giorno concordato, uno dei due coniugi abbia difficoltà conseguenti ad impedimenti e/o imprevisti ovvero nel caso di impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, i suddetti potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre, della madre e/o dei minori stessi. C) I figli minori trascorreranno il periodo delle ferie estive con il padre per due o tre settimane, anche non consecutive, da suddividere e concordare con la madre tra il mese di giugno ed il mese di agosto, durante i quali la madre potrà incontrare e far visita ai figli.
I giorni di Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua e le altre ricorrenze saranno trascorsi dai minori in maniera alternata con uno dei genitori, come concordato nel piano genitoriale.
D) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione, alla salute, alle attività ricreative e culturali dei figli dovrà essere assunta da entrambi i genitori e con comune consenso.
E) Entrambi i genitori dovranno seguire l'andamento scolastico dei figli.
F) Il sig. Pt 1 si obbliga a corrispondere alla sig.ra Pt 2 mensilmente per il mantenimento dei figli minori la somma complessiva di € 300,00 (euro trecento/00);
G) Le spese straordinarie, dovute da entrambi i genitori nella misura del 50% dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori secondo le seguenti indicazioni: Le stesse verranno così suddivise: 1) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: Scolastiche: iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter;
Ludiche o parascolastiche: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese d'acquisto e manutenzione straordinaria mezzo di trasporto;
Sportive: attività sportiva
-
comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Mediche: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia;
2) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è prevista la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie
-
urgenti, farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia in strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
H) Le spese straordinarie di cui al punto G-1) saranno concordate con la seguente modalità: il genitore che dovrà affrontare la spesa comunicherà telefonicamente o di persona all'altro il tipo di spesa straordinaria da affrontare;
tale comunicazione sarà seguita da messaggio di testo (whatsapp) o da mail sulle utenze già note, che gli stessi si impegnano a mantenere sempre attive;
il genitore contrario dovrà far pervenire, con le medesime modalità, dissenso motivato nell'immediatezza della richiesta (massimo 5 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto."
All'udienza del 09.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'omologa dell'accordo e il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Il P.M. non ha formulato conclusioni.
Come detto, le parti hanno concordato le condizioni regolatrici dell'affidamento, della frequentazione e del mantenimento della prole. A giudizio del Tribunale, l'accordo risponde all'interesse dei figli minori a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la loro educazione, la loro istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, come documentata in atti, secondo la quale il padre lavora come meccanico e ha percepito come reddito da lavoro dipendente una retribuzione oscillante tra i 18.000 e i
20.000 per gli anni 2021, 2022 e 2023 e la madre è, invece, casalinga, l'accordo sul contributo di mantenimento ordinario quantificato in complessivi 300,00 euro mensili, oltre alla metà
delle spese straordinarie, garantisce il diritto dei minori al mantenimento ed al soddisfacimento delle loro esigenze di vita.
Esso va tuttavia integrato sul punto con l'obbligo di rivalutazione monetaria annuale del contributo di mantenimento ordinario secondo gli indici Istat-Foi, che è imposto per legge.
L'accordo va pertanto omologato con la suddetta integrazione.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 03.06.2024 cosìda Parte 1 e Parte_2
provvede:
a) omologa l'accordo delle parti sull'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non convivente e il mantenimento dei figli minori Persona 1 e
Persona_2 come integralmente trascritto e integrato in '
motivazione;
Nulla per le spese b)
Potenza, camera di consiglio del 06.11.2024
La Presidente est.