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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 23.10.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2118/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a precetto”;
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale corrente in Modica (RG) via Modica-Ragusa n.4, P. IVA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Iozzia del Foro di Ragusa, giusta procura P.IVA_1 in atti;
OPPONENTE
contro:
nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Adamo del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.08.2019 ha chiesto volersi dichiarare la nullità Parte_1 del precetto notificatogli in data 12.08.2019 dal lavoratore in forza Controparte_1 dell'opposta ordinanza ex art. 1, c. 47, L. n. 92/2012 emessa da questo G.L. in data 01.09.2017 (la quale, ritenuta la nullità del licenziamento al predetto intimato il 27.05.2015, ne aveva disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, condannando esso datore di lavoro al pagamento di importo risarcitorio commisurato alla retribuzione mensile globale di fatto di € 1.829,33 dal licenziamento alla reintegra), a mezzo del quale gli si intimava il pagamento della complessiva somma di €
94.621,85, oltre rivalutazione e interessi, dovuti a cagione della mancata reintegrazione nel posto di lavoro. A sostegno dell'invocato annullamento del precetto opposto, con immediata inibizione ex art. 700 c.p.c. della preannunziata esecuzione, il ha eccepito che - come già esposto nel Pt_1 ricorso in opposizione ex 1, c. 51, L. n. 92/2012 - in data 30.11.2016, nel corso del giudizio sommario, era intervenuta la cessazione dell'appalto del servizio di raccolta dei RSU col Comune di Modica, al quale il era addetto, e la conseguente impossibilità di reintegra del CP_1 lavoratore oltre tale data e inserimento del medesimo nella comunicazione del 24.11.2016 dovuta ex art.6 del C.C.N.L. per l'operatività della clausola sociale di riassunzione nella successione dei contratti di appalto, seguita da dichiarazione d'impegno della subentrante IGM Rifiuti Industriali s.r.l. alla riassunzione del personale licenziato laddove giudizialmente ordinata, giusta verbale sindacale del 29.11.2016; ha quindi deplorato l'illegittimità del precetto opposto, il CP_1 non avendo chiesto di essere riassunto dall'impresa subentrante avendo preferito attendere la maturazione di un maggior numero di mensilità, reclamando infine importo risarcitorio non più limitato alla data della possibile reintegra, bensì commisurato a tutte le mensilità da giugno 2015 a luglio 2019, per il complessivo importo di € 94.621,85 oltre accessori. Disattesa con decreto del 16.08.2019 la proposta istanza cautelare e fissata l'udienza di discussione, si è costituito in giudizio per eccepire l'inammissibilità e Controparte_1 l'infondatezza della proposta opposizione, il precetto opposto essendo stato notificato in forza di inottemperato provvedimento giudiziale esecutivo insuscettibile di sospensione o revoca fino alla pronuncia della sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex 1, c. 51, L. n. 92/2012 e l'impresa del , titolare di diversi rami di azienda e di appalto del medesimo servizio di Pt_1 raccolta dei rifiuti conferitole dal Comune di Scicli (RG), non versando affatto nella dichiarata impossibilità di reintegrare esso lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale, potendone anzi assicurare la riassegnazione alle medesime mansioni già svolte.
Con note del 16.09.2020 ha quindi rappresentato e documentato che con Controparte_1 sentenza n. 954/2019 del 06.11.2019, resa a definizione dell'opposizione ex 1, c. 51, L. n. 92/2012 promossa dal e iscritta al n. 2987/2017 R.G., questo G.L. aveva rigettato l'opposizione Pt_1 confermando integralmente l'ordinanza di reintegra opposta. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 23.10.2024.
***
L'opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c. proposta da avverso il precetto Pt_1 notificatogli in data 12.08.2019 dal licenziato lavoratore in forza dell'opposta Controparte_1 ordinanza ex art. 1, c. 47, L. n. 92/2012 emessa da questo G.L. in data 01.09.2017 e infine confermata da questo G.L. con la richiamata sentenza n. 954/2019 del 06.11.2019, è infondata e va conseguentemente rigettata;
vanno invero integralmente condivise e recepite le argomentazioni svolte in seno all'anzidetta pronuncia a fondamento del rigetto dell'opposizione ex 1, c. 51, L. n. 92/2012 promossa dal , nella quale si evidenzia in particolare l'omessa prova datoriale Pt_1 della impossibile ricollocazione del reintegrando lavoratore nell'organizzazione aziendale, all'esito della cessazione dell'appalto relativo al cantiere al quale il predetto era assegnato, posto che “la mera chiusura del cantiere, in caso di prosecuzione dell'attività d'impresa, non integra certamente causa ostativa alla reintegrazione” e che “non è stata dedotta da parte dell'opponente la cessazione dell'attività aziendale ovvero altra circostanza comunque idonea a determinare l'estinzione del rapporto lavorativo per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463 e 1256 c.c.”, doglianza sulla quale il ha fondato tanto l'opposizione ex 1, c. 51, Pt_1
L. n. 92/2012 - unitamente alla difesa della legittimità dell'impugnato licenziamento -, quanto l'odierna opposizione a precetto. Attesane per quanto sopra l'infondatezza, l'opposizione va rigettata, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposto, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 2118/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00, per compensi difensivi, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Stefano Adamo. Così deciso in Ragusa il 2 gennaio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 23.10.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2118/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a precetto”;
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale corrente in Modica (RG) via Modica-Ragusa n.4, P. IVA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Iozzia del Foro di Ragusa, giusta procura P.IVA_1 in atti;
OPPONENTE
contro:
nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Adamo del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.08.2019 ha chiesto volersi dichiarare la nullità Parte_1 del precetto notificatogli in data 12.08.2019 dal lavoratore in forza Controparte_1 dell'opposta ordinanza ex art. 1, c. 47, L. n. 92/2012 emessa da questo G.L. in data 01.09.2017 (la quale, ritenuta la nullità del licenziamento al predetto intimato il 27.05.2015, ne aveva disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, condannando esso datore di lavoro al pagamento di importo risarcitorio commisurato alla retribuzione mensile globale di fatto di € 1.829,33 dal licenziamento alla reintegra), a mezzo del quale gli si intimava il pagamento della complessiva somma di €
94.621,85, oltre rivalutazione e interessi, dovuti a cagione della mancata reintegrazione nel posto di lavoro. A sostegno dell'invocato annullamento del precetto opposto, con immediata inibizione ex art. 700 c.p.c. della preannunziata esecuzione, il ha eccepito che - come già esposto nel Pt_1 ricorso in opposizione ex 1, c. 51, L. n. 92/2012 - in data 30.11.2016, nel corso del giudizio sommario, era intervenuta la cessazione dell'appalto del servizio di raccolta dei RSU col Comune di Modica, al quale il era addetto, e la conseguente impossibilità di reintegra del CP_1 lavoratore oltre tale data e inserimento del medesimo nella comunicazione del 24.11.2016 dovuta ex art.6 del C.C.N.L. per l'operatività della clausola sociale di riassunzione nella successione dei contratti di appalto, seguita da dichiarazione d'impegno della subentrante IGM Rifiuti Industriali s.r.l. alla riassunzione del personale licenziato laddove giudizialmente ordinata, giusta verbale sindacale del 29.11.2016; ha quindi deplorato l'illegittimità del precetto opposto, il CP_1 non avendo chiesto di essere riassunto dall'impresa subentrante avendo preferito attendere la maturazione di un maggior numero di mensilità, reclamando infine importo risarcitorio non più limitato alla data della possibile reintegra, bensì commisurato a tutte le mensilità da giugno 2015 a luglio 2019, per il complessivo importo di € 94.621,85 oltre accessori. Disattesa con decreto del 16.08.2019 la proposta istanza cautelare e fissata l'udienza di discussione, si è costituito in giudizio per eccepire l'inammissibilità e Controparte_1 l'infondatezza della proposta opposizione, il precetto opposto essendo stato notificato in forza di inottemperato provvedimento giudiziale esecutivo insuscettibile di sospensione o revoca fino alla pronuncia della sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex 1, c. 51, L. n. 92/2012 e l'impresa del , titolare di diversi rami di azienda e di appalto del medesimo servizio di Pt_1 raccolta dei rifiuti conferitole dal Comune di Scicli (RG), non versando affatto nella dichiarata impossibilità di reintegrare esso lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale, potendone anzi assicurare la riassegnazione alle medesime mansioni già svolte.
Con note del 16.09.2020 ha quindi rappresentato e documentato che con Controparte_1 sentenza n. 954/2019 del 06.11.2019, resa a definizione dell'opposizione ex 1, c. 51, L. n. 92/2012 promossa dal e iscritta al n. 2987/2017 R.G., questo G.L. aveva rigettato l'opposizione Pt_1 confermando integralmente l'ordinanza di reintegra opposta. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 23.10.2024.
***
L'opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c. proposta da avverso il precetto Pt_1 notificatogli in data 12.08.2019 dal licenziato lavoratore in forza dell'opposta Controparte_1 ordinanza ex art. 1, c. 47, L. n. 92/2012 emessa da questo G.L. in data 01.09.2017 e infine confermata da questo G.L. con la richiamata sentenza n. 954/2019 del 06.11.2019, è infondata e va conseguentemente rigettata;
vanno invero integralmente condivise e recepite le argomentazioni svolte in seno all'anzidetta pronuncia a fondamento del rigetto dell'opposizione ex 1, c. 51, L. n. 92/2012 promossa dal , nella quale si evidenzia in particolare l'omessa prova datoriale Pt_1 della impossibile ricollocazione del reintegrando lavoratore nell'organizzazione aziendale, all'esito della cessazione dell'appalto relativo al cantiere al quale il predetto era assegnato, posto che “la mera chiusura del cantiere, in caso di prosecuzione dell'attività d'impresa, non integra certamente causa ostativa alla reintegrazione” e che “non è stata dedotta da parte dell'opponente la cessazione dell'attività aziendale ovvero altra circostanza comunque idonea a determinare l'estinzione del rapporto lavorativo per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463 e 1256 c.c.”, doglianza sulla quale il ha fondato tanto l'opposizione ex 1, c. 51, Pt_1
L. n. 92/2012 - unitamente alla difesa della legittimità dell'impugnato licenziamento -, quanto l'odierna opposizione a precetto. Attesane per quanto sopra l'infondatezza, l'opposizione va rigettata, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposto, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 2118/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00, per compensi difensivi, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Stefano Adamo. Così deciso in Ragusa il 2 gennaio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella