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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8373/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8373 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte
. Controparte_1
attrice, con l'avv. Giuseppe Baisi
e società incorporante Controparte_2 Controparte_3
convenuta, con gli avv.ti Andrea Zaglio e Augusto Azzini
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23.1.2025 e perciò, quanto a parte attrice, come da memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., insistendo nelle istanze istruttorie e, in particolare, nella richiesta c.t.u., quanto a parte convenuta, come da comparsa di costituzione, opponendosi alle istanze alle istanze istruttorie di controparte.
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 15 1. Svolgimento del processo.
Part Con atto di citazione notificato in data 9.7.2021, . (da ora, per brevità, Controparte_1 P_ ha convenuto in giudizio (società poi incorporata in da ora Controparte_3 Controparte_2
Cont
), esponendo in sintesi che: a) in data 11.1.2007 aveva stipulato con “il contratto di CP_4 locazione finanziaria n. 6064, poi rinumerato 930186 del 11/01/2007 per un valore nozionale di €
900.000,00 avente ad oggetto la locazione finanziaria di un capannone commerciale con uffici, sito nel
Comune di Guidonia Montecelio, Roma zona PIP, loc. Martellina, Via dei Faggi, n.55, distinto al foglio 14, mappale 350,cat. D/1, r.c. 9.438,00”; b) il contratto prevedeva “canoni per l'utilizzazione del bene immobile oggetto del rapporto di leasing […] distribuiti nell'arco di 144 mesi”, un “canone di anticipo pari ad € 200.070,00”, “n. 47 canoni mensili trimestrali ciascuno di € 15.525,87” e “l'opzione finale per l'acquisto […] fissata in € 90.000,00”, “sicché, le somme da corrispondere contrattualmente Cont 200.070,00 + (47 x 15.525,87) + 90.000 = 1.019.785,89”; c) il contratto concluso con non conteneva “né il tasso leasing, né il TIR, né il tasso di mora, in palese violazione delle norme di cui agli artt. 1321, 1322, 1325, 1346, 1418, 1175, 1350, 1375 c.c., 116 e 117 TUB”; d) l'indagine affidata a “un perito, esperto di matematica finanziaria” aveva evidenziato varie patologie del contratto, consistenti, essenzialmente, nella “usurarietà” e “gratuità” del leasing, nonché nella “violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza” in relazione a “l'oggetto del contratto”.
Ciò premesso, ha concluso perché il tribunale volesse:
“ACCERTARE E DICHIARARE che la nulla deve alla controparte, Controparte_5 [...]
in quanto il credito non risulta in alcun modo provato nel merito ed, in ogni caso, CP_3 ultralegale e in palese contrasto con la norma imperativa di cui agli artt. 644 c.p., art. 1, 2, 3
L.108/96, artt. 2, 4 e ss. L. 17.02.1992 n. 154, artt. 1175, 1176, 1284, 1346, 1350, 1375, 1418, 1419,
1815 c.c., artt. 116, 117, TUB, nonché come esposto in narrativa.
o ACCERTARE E DICHIARARE la pattuizione e l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 incorrendo nell'usura oggettiva come dimostrato in narrativa;
pagina 2 di 15 o ACCERTARE E DICHIARARE, altresì, che il TAEG/ISC, il TAN, il TIR, il Tasso Leasing, il tasso mora per cui è causa risulta indeterminato e/o indeterminabile, nonché apposto in violazione dei limiti fissati dalla Legge antiusura;
o RIDETERMINARE, previa compensazione legale e/o giudiziale delle somme indebitamente corrisposte, ciò che l'odierna attrice deve avere dalla in costanza del rapporto Controparte_3 dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo dello stesso secondo legge, con esclusione del tasso ultralegale ed usurario, al netto delle commissioni, voci di costo, tassi, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, comprese quelle di mora, di assicurazione, di perizia, così come dedotto in narrativa, e per l'effetto:
o ANNULLARE totalmente la quota interessi in ossequio all'art. 1815 c.c. comma 2 qualora venga accertata l'usura ab origine;
o SOSTITUIRE il tasso contrattuale con il tasso BOT ai sensi dell'art. 117 TUB dato che il TAEG, il
TAN, il tasso leasing, il TIR non e determinato e/o determinabile e/o non corrisponde a quello effettivamente praticato, con la conseguente rideterminazione del piano di ammortamento, ovvero, in subordine, SOSTITUIRE il tasso contrattuale con il tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. data l'assoluta indeterminatezza / indeterminabilità delle competenze debitorie, come dedotto in narrativa, con la conseguente rideterminazione del conteso piano di ammortamento;
o ACCERTARE E DICHIARARE la vessatorietà delle condizioni per violazione della normativa di cui agli art. 1341, 1342 c.c., 33, 36, cod. cons.;
o ACCERTARE E DICHIARARE l'applicazione di forme di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette ex artt. 20, 21 cod. cons.;
o CONDANNARE la banca convenuta a restituire all'attrice tutte le somme eventualmente corrisposte in eccesso, “non iure”, indeterminate e/o indeterminabile, da quest'ultima, anche a titolo di illegittimo anatocismo ed usura, previa, all'occorrenza, compensazione legale o giudiziale tra quanto eventualmente dovuto da parte attrice alla banca, o in quella maggiore o minore misura risultante dall'espletanda CTU contabile, oltre gli interessi legali;
pagina 3 di 15 o CONDANNARE l' alla soccombenza e alle spese di giudizio, a causa degli illeciti Controparte_6 addebiti dedotti in narrativa, nella misura indicata in atti o nella maggiore o minor somma che provata o liquidata in via equitativa dal Giudice.
o CONDANNARE: la banca convenuta ex art. 96 c.p.c. qualora, risultando soccombente nel presente giudizio, appaia evidente che, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
Cont si è costituita in giudizio provvedendo – in primo luogo – a una più puntuale ricostruzione delle vicende contrattuali rilevanti ai fini del giudizio;
ha contestato, nel merito, la fondatezza delle domande attrici e ha concluso, in via principale, per il rigetto delle stesse.
In via riconvenzionale, invocato l'inadempimento di ha formulato domanda di condanna P_ della stessa al pagamento dell'importo contrattualmente dovuto di € 121.329,16=, oltre interessi, previa concessione, “in via preliminare” di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. di pari importo.
Nel corso dell'istruzione il g.i. ha pronunciato ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. in danno di Recuperi per la somma di € 121.329,16=, oltre interessi (ordinanza in data 21.4.2022).
Parte attrice ha poi insistito per l'ammissione di c.t.u. diretta a verificare la fondatezza delle censure sollevate e il g.i., ritenuta l'opportunità di decidere sull'istanza istruttoria unitamente al merito, ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
la causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 23.1.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Breve premessa in fatto.
La (confusa) esposizione dei fatti di causa operata da parte attrice rende necessaria una più precisa ricostruzione degli stessi, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla società convenuta in comparsa di risposta, rimaste prive di contestazione specifica e riscontrate, in ogni caso, documentalmente.
pagina 4 di 15 La presente controversia trae origine da un primo contratto stipulato in data 11.1.2007 da CP_7
Cont Part (poi con . (società che è soggetto diverso dalla odierna attrice ,
[...] P_ P_ contratto poi risolto a seguito di inadempimento di Pt_1 P_
La controversia insorta fra le parti è stata definita con la transazione in data 4.7.2018 (doc. n. 3 Cont dell'attrice), con la quale le parti ( ed altri) hanno previsto, fra l'altro, che P_ Pt_1 P_
“l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 6064 verrà venduto al prezzo di € 900.000 oltre IVA alla società mediante nuovo contratto di leasing”. Pt_1 Controparte_1
Cont aveva nel frattempo inviato a il “preventivo leasing” in data 5.6.2018 (doc. n. 1 P_ dell'attrice) poi seguito dalla conclusione del contratto di leasing per cui è causa (doc. n. 2 della convenuta), stipulato in data 4.2.2019.
Sulla scorta di tale premessa possono essere quindi esaminate le censure sollevate da parte attrice, censure che, avendo carattere eterogeneo, devono essere oggetto di esame separato.
3. Usurarietà e gratuità del leasing.
Va preliminarmente rilevato il tenore troppo generico delle censure sollevate al riguardo da P_ che si è limitata a lamentare la natura usuraria dei tassi applicati dalla società concedente senza fornire le indispensabili indicazioni numeriche idonee a consentire il confronto fra i tassi pattuiti e quello(i) soglia vigente(i) al momento della stipula del contratto.
Recuperi indica infatti il solo tasso soglia vigente, a suo dire, al momento della stipula del contratto
(nella misura del 10,65%) e afferma (incomprensibilmente) che “sul contratto in parola non viene indicato, né il tasso leasing, né il TIR, né il tasso di mora, in palese violazione delle norme di cui agli artt. 1321, 1322, 1325, 1346, 1418, 1175, 1350, 1375 c.c., 116 e 117 TUB”.
Cont L'esame del contratto prodotto da doc. n. 2 della convenuta citato) conferma, di contro, la chiara indicazione del “tasso leasing”, pari al 2,5010% (pagina 1, lettera “F” delle “Condizioni particolari”),
e della misura degli “interessi di mora”, stabilita nell'“Euribor (365) 3 mesi vigente il giorno di pagina 5 di 15 scadenza del pagamento e maggiorato di 5 punti percentuali (pagina 2, lettera “I” delle “Condizioni particolari”).
Risulta perciò palesemente smentito l'assunto del tecnico officiato dalla società attrice secondo cui
“nell'operare la ricostruzione illustrata nel capitolo precedente ed orientata alla verifica del calcolo del tasso applicato da parte della convenuta, non risulta possibile rispondere al quesito posto. CP_8
La totale assenza dell'indicazione dei tassi, porta l'impossibilità di confrontare le pattuizioni del costo dell'operazione con quelli rilevati trimestralmente con decreto del Ministro del Tesoro ai sensi della L.
108/96 in materia di usura”.
Si osserva, al contrario, come il tasso degli interessi corrispettivi, sia pure indicato quale mero tasso annuo nominale, stabilito nella misura del 2,5010% risulti, all'evidenza, rispettoso della soglia usuraria indicata dalla stessa attrice nella misura del 10,65% (e ciò anche quando dovesse essere incrementato degli ulteriori costi che concorrono alla formazione del TEG).
Quanto poi alla misura degli interessi moratori, appare sufficiente richiamare i principi enunciati dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 19597/2020, che ha ormai chiarito che
“la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è pagina 6 di 15 altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del
2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.
Ribadito pertanto che anche gli interessi moratori possono avere natura usuraria e che, tuttavia, la verifica dell'eventuale superamento della soglia usuraria deve essere operata, per tale tipo di interessi, utilizzando come parametro il “T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato”, va altresì ribadito che il totale difetto di allegazioni di parte attrice quanto alla misura degli interessi pattuiti non consente alcuna verifica al riguardo.
In ogni caso, quanto alla pretesa gratuità del contratto di leasing quale conseguenza della illegittima pattuizione di interessi moratori usurari, va ribadito che, come precisato da Cass. SS.UU. 19597/2020 citata, l'autonomia della clausola che stabilisce la misura degli interessi moratori fa sì che l'eventuale nullità di tale clausola non si estenda a quella relativa alla misura degli interessi corrispettivi, di talché
“dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”.
Ne deriva che resta in ogni caso esclusa la (pretesa) gratuità tout court del contratto in esame.
4. “Violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza” in relazione a “l'oggetto del contratto”.
Anche tale censura, sollevata – in modo per la verità non chiarissimo – da è infondata e deve P_ essere perciò disattesa.
Il tema della (pretesa) nullità, per indeterminatezza, della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi, là dove il contratto di leasing si limiti all'indicazione del solo “tasso leasing” (indicato quale tasso annuo nominale, omettendo l'indicazione del tasso interno di attualizzazione effettivamente applicato)
è stato più volte affrontato da questo tribunale che ha costantemente escluso che tale indicazione dia pagina 7 di 15 vita a un'ipotesi di nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi dovuti contrattualmente.
Si riportano, di seguito, per la parte che qui interessa, le motivazioni delle sentenze di questo tribunale nn. 2017/2021 e 396/2022.
La sentenza n. 2017/2021 osserva, in particolare, che “è invece obbligatoria l'indicazione del tasso interno di attualizzazione (c.d. tasso leasing), che, secondo la definizione della Banca d'Italia è quello
“per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Non è pertanto un tasso applicato ad un montante al fine di determinare il corrispettivo del leasing, ma
è un indice che permette di risolvere un'equazione tra valori indicati.
Pertanto, se sono noti il costo di acquisto del bene locato, il numero e l'entità dei canoni e il prezzo di opzione, non può che concludersi che il tasso interno di attualizzazione sia un dato che si estrae a ritroso, partendo appunto dall'uguaglianza tra costo di acquisto da un lato e valore attuale canoni e prezzo di opzione. […]
Premesso che, in assenza di precise indicazioni normative con riguardo alla formula matematica da utilizzare per calcolare il tasso leasing, con particolare riguardo al calcolo periodale (annuo o mensile), a parità di condizioni economiche, il tasso leasing può essere sensibilmente diverso, è necessario, prima di tutto, verificare quali possano essere le conseguenze dell'eventuale errata indicazione nel contratto del tasso interno di attualizzazione.
Escluso che si possa far riferimento alla disciplina che presiede all'omessa indicazione di una clausola di contenuto economico prevista per legge, in quanto l'errata indicazione non coincide con l'omessa indicazione, vi è da chiedersi se, in tali casi, si sia di fronte ad un'ipotesi di indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
A tale domanda non può che darsi risposta negativa alla luce delle particolarità del contratto di locazione finanziaria. In tale contratto, infatti, sin da principio, vengono indicati il prezzo d'acquisto, il numero e la misura dei canoni, il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il prezzo per l'esercizio dell'opzione d'acquisto, il regime fiscale applicato.
pagina 8 di 15 Non può pertanto dubitarsi che l'utilizzatore, sin dalla sottoscrizione del contratto, sia posto nelle condizioni di valutare con precisione l'entità dell'obbligazione pecuniaria assunta e che, in linea di massima, nell'eventuale discrasia tra l'indicazione di un parametro matematico che uguaglia due termini di un'equazione (calcolato utilizzando una formula di matematica finanziaria non presente nel patrimonio conoscitivo della generalità dei consociati) e le condizioni economiche espressamente e puntualmente indicate, il consenso si sia formato su queste ultime piuttosto che sul primo.
Conseguentemente deve escludersi l'applicabilità dell'art. 117 comma 4 TUB in quanto gli elementi essenziali allo scopo previsti ai sensi dell'art. 1346 c.c. e del comma 4 medesimo sono tutti presenti.
Né, come già anticipato, può essere richiamato l'art. 117 comma 8 TUB non essendo l'eventuale errata indicazione riconducibile all'omessa indicazione. L'errata indicazione del tasso potrebbe al più costituire fonte di responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore alleghi e provi, ad esempio, che, qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato, egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni.
Pertanto se pure si accertasse l'errata indicazione del tasso leasing non troverebbe applicazione né la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo ex art. 117 TUB o 1284 cod. civ. né la rideterminazione delle pattuizioni contrattuali in conformità al tasso leasing indicato in contratto poiché, come già detto, deve ritenersi che il consenso sia stato raggiunto sulle condizioni economiche espressamente pattuite piuttosto che su un dato “astratto” quale il tasso interno di attualizzazione.
Ciò esime da ogni approfondimento con riguardo all'effettiva errata indicazione del tasso leasing”.
In armonia con tali principi, la successiva sentenza n. 396/2022 ha affermato che “si condivide difatti quanto affermato dal Tribunale di Milano con – fra le altre - la recente pronuncia n. 6369/2018, secondo cui “una difformità tra il tasso di leasing (espresso su base annua nei fogli informativi, dove per definizione non è possibile “modulare” il tasso sulla base delle condizioni contrattuali rilevanti ai fini del tasso effettivo del rapporto, che verranno solo di seguito convenute) e il tasso effettivamente praticato (la cui indicazione non è imposta dalla legge) può dipendere da diverse variabili: dal pagamento in via eventualmente anticipata anziché posticipata degli interessi, dal fatto che il pagamento avvenga con cadenza/e inferiore/i all'anno (in base quindi alla rateazione dell'obbligo di pagina 9 di 15 restituzione), e ancora per via del fatto che l'imputazione della rata possa avvenire tanto al capitale, che agli interessi (operazione implicitamente consentita dalla legge: l'art. 3 della delibera c.i.c.r.
9.2.2000 presuppone tale possibilità). Ciò si risolve a vantaggio della banca, con un suo arricchimento di fatto, e purtuttavia non significa che vi sia stata applicazione di un tasso di interesse difforme dal tasso annuo nominale (né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di anatocismo).
Lo scostamento rilevato tra il tasso leasing indicato rispetto a quello effettivamente applicato assume pertanto natura fisiologica, poiché il primo si esprime su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti e dalla loro tempistica.
Questo tribunale ha già d'altronde evidenziato in controversie di tenore analogo a quella in esame che il tasso effettivo è “diverso dal TAN nei casi in cui vi siano pagamenti frazionati (non unica soluzione annuale)”.
Quanto alle conseguenze della difformità fra tasso annuo nominale indicato in contratto e tasso effettivamente applicato, la medesima pronuncia ha poi ribadito che “dalla dedotta difformità non potrebbe mai derivare, […], la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB (non ai sensi del comma 4: gli elementi essenziali allo scopo richiesti ex art. 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB sono tutti presenti, e il tasso leasing in tesi difforme non ne importa indeterminatezza ma, in ipotesi, espressione incongrua;
non ai sensi del comma 6 TUB, che punisce la difformità delle condizioni indicate in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, ossia rispetto a quelle comunicate alla clientela a norma dell'art. 116 TUB, mentre quelle indicate in contratto e documento di sintesi non consta differiscano rispetto a condizioni più favorevoli della cui pubblicità non è neppure allegata notizia;
non ai sensi del comma 8: in effetti riconducibile l'indicazione del tasso leasing al contenuto tipico determinato prescritto a fini di trasparenza, la difformità non è in sé assimilabile all'assenza dell'indicazione), ma potrebbe se del caso ravvisarsi (in caso di significativa difformità) responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore alleghi e provi, ad esempio, - ciò che non è avvenuto in questa sede - che qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni: ove pure si accertasse la difformità eccepita (e per quanto detto non ravvisata), non troverebbe dunque applicazione la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo (sia esso quello previsto dall'art. 117 co. 7 TUB per il caso di inosservanza dei commi 4 e 6 ovvero quello pagina 10 di 15 previsto dall'art. 1284 c.c.)” (così, sentenza n. 180/2021, in motivazione, richiamata dalla difesa della convenuta;
in argomento si veda anche la sentenza di questo tribunale n. 202/2021, sempre richiamata dalla difesa della convenuta).
Col che va ribadito che l'eventuale difformità fra tasso leasing indicato e tasso concretamente applicato non determina né un'ipotesi di indeterminatezza del tasso pattuito (con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.), né la necessaria prevalenza del primo tasso
(indicato) sul secondo (concretamente applicato), risultando perciò escluso il diritto dell'utilizzatore di ripetere gli importi (in ipotesi) versati in eccedenza”.
Va perciò escluso che la eventuale difformità fra il tasso leasing indicato in contratto e il tasso concretamente applicato determini la lamentata “indeterminabilità delle condizioni applicate” per
“mancato rispetto del principio di equivalenza”.
Sulla scorta di tale premessa, va quindi ribadito che il contratto di leasing per cui è causa provvede alla chiara indicazione de: i) l'importo complessivo finanziato;
ii) la durata della locazione finanziaria;
iii) il corrispettivo globale della locazione finanziaria;
iv) il numero e l'ammontare dei canoni, con relativa periodicità e decorrenza;
v) il prezzo per l'eventuale acquisto del bene alla scadenza del contratto;
vi) il c.d. tasso leasing (indicato quale “tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti”); vii) il parametro di indicizzazione;
viii) il tasso degli interessi di mora;
ix) le principali voci di spesa;
x) le varie spese applicate in costanza di rapporto e nell'ipotesi di inadempimento;
risultando perciò sicuramente percepibile dal cliente il costo effettivo dell'operazione di finanziamento;
(cfr., in argomento, la recente
Cass. 28824/2023, secondo cui “in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la pagina 11 di 15 sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto)”).
Principio quest'ultimo sostanzialmente ribadito da Cass. SS.UU. 15130/2024 (nella materia sostanzialmente analoga del “mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale”), che ha escluso la sussistenza della pretesa nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi”, risultando perciò “soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria” ed esteso da Cass. 7382/2025 al “mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile”.
5. Preteso “derivato implicito”.
La censura risulta palesemente infondata, confondendo la pattuizione di un tasso di interesse variabile
(con eventuale inserimento di una clausola “floor”) con la stipula di un contratto derivato, come chiarito di recente da Cass. SS.UU. 5657/2023, secondo cui “non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b)
l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni”, confermata dalle successive sentenze nn.
5151/2024 e 1942/2025.
pagina 12 di 15 Va poi ribadito che, contrariamente a quanto assume la difesa dell'attrice, il contratto per cui è causa stabilisce chiaramente il parametro di indicizzazione nell'“Euribor (365) 3 mesi vigente il giorno di scadenza del pagamento e maggiorato di 5 punti percentuali (cfr. pagina 2, lettera “I” delle
“Condizioni particolari”).
6. Ulteriori domande attrici.
Disattese tutte le censure sollevate dalla società attrice, vanno altresì disattese le eccezioni di
“compensazione legale e/o giudiziale delle somme indebitamente corrisposte” con il credito della società convenuta e la domanda di condanna di quest'ultima a “a restituire all'attrice tutte le somme eventualmente corrisposte in eccesso, “non iure”, indeterminate e/o indeterminabile, da quest'ultima, anche a titolo di illegittimo anatocismo ed usura, previa, all'occorrenza, compensazione legale o giudiziale tra quanto eventualmente dovuto da parte attrice alla banca, o in quella maggiore o minore misura risultante dall'espletanda CTU contabile, oltre gli interessi legali”.
Vanno anche respinte le domande di accertamento della “vessatorietà delle condizioni per violazione della normativa di cui agli art. 1341, 1342 c.c., 33, 36, cod. cons.” nonché della “applicazione di forme di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette ex artt. 20, 21 cod. cons.”, domande formulate in termini del tutto generici, non avendo, in ogni caso, l'attrice provato la propria qualità di
“micro impresa”.
7. Domanda riconvenzionale proposta da . CP_2
La domanda (già oggetto, peraltro, dell'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.) è fondata.
Disattese difatti tutte le censure sollevate da e in difetto di contestazione specifica del P_ quantum del credito di , va confermata l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. pronunciata in data CP_2
21.4.2022.
8. Riepilogo.
In conclusione, disattese tutte le censure sollevate dalla società attrice, vanno respinte tutte le domande, anche restitutorie, proposte dalla stessa. pagina 13 di 15 Va inoltre disattesa la richiesta di c.t.u., attesa l'infondatezza, già in punto di diritto, delle doglianze.
Va infine confermata l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. pronunciata in data 21.4.2022.
9. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza;
va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute P_ da per il presente giudizio, che si liquidano, come da nota spese (che espone valori sensibilmente CP_2 inferiori a quelli medi per le cause di valore indeterminabile, complessità alta) in complessivi €
8.109,23= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
10. Condanna ex art. 96 c.p.c.
Le ragioni della decisione giustificano la condanna di al risarcimento del danno ex art. 96, 1° P_ comma, c.p.c.
ha difatti proposto domande palesemente infondate, in parte incompatibili con l'effettivo P_
Cont tenore del contratto effettivamente concluso con (allora ; e ciò nel contesto di una CP_2 ricostruzione dei fatti di causa (operata con l'atto di citazione) viziata da errori palesi.
Ai sensi dell'art. 96, 1° comma, c.p.c., va perciò condannata al pagamento, in favore di P_
, dell'ulteriore somma di € 8.000,00=, liquidata equitativamente e all'attualità, con CP_2 approssimativo riferimento all'importo per cui è condanna alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
accoglie la domanda proposta in via riconvenzionale da quest'ultima e, per l'effetto, conferma
[...]
l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. pronunciata in data 21.4.2022; condanna la società attrice al pagamento, in favore della società convenuta, della somma di € 8.109,23=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite, nonché della somma di 8.000,00= a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, 1° comma, c.p.c.
pagina 14 di 15 Così deciso in Brescia il 10.7.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8373 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte
. Controparte_1
attrice, con l'avv. Giuseppe Baisi
e società incorporante Controparte_2 Controparte_3
convenuta, con gli avv.ti Andrea Zaglio e Augusto Azzini
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23.1.2025 e perciò, quanto a parte attrice, come da memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., insistendo nelle istanze istruttorie e, in particolare, nella richiesta c.t.u., quanto a parte convenuta, come da comparsa di costituzione, opponendosi alle istanze alle istanze istruttorie di controparte.
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 15 1. Svolgimento del processo.
Part Con atto di citazione notificato in data 9.7.2021, . (da ora, per brevità, Controparte_1 P_ ha convenuto in giudizio (società poi incorporata in da ora Controparte_3 Controparte_2
Cont
), esponendo in sintesi che: a) in data 11.1.2007 aveva stipulato con “il contratto di CP_4 locazione finanziaria n. 6064, poi rinumerato 930186 del 11/01/2007 per un valore nozionale di €
900.000,00 avente ad oggetto la locazione finanziaria di un capannone commerciale con uffici, sito nel
Comune di Guidonia Montecelio, Roma zona PIP, loc. Martellina, Via dei Faggi, n.55, distinto al foglio 14, mappale 350,cat. D/1, r.c. 9.438,00”; b) il contratto prevedeva “canoni per l'utilizzazione del bene immobile oggetto del rapporto di leasing […] distribuiti nell'arco di 144 mesi”, un “canone di anticipo pari ad € 200.070,00”, “n. 47 canoni mensili trimestrali ciascuno di € 15.525,87” e “l'opzione finale per l'acquisto […] fissata in € 90.000,00”, “sicché, le somme da corrispondere contrattualmente Cont 200.070,00 + (47 x 15.525,87) + 90.000 = 1.019.785,89”; c) il contratto concluso con non conteneva “né il tasso leasing, né il TIR, né il tasso di mora, in palese violazione delle norme di cui agli artt. 1321, 1322, 1325, 1346, 1418, 1175, 1350, 1375 c.c., 116 e 117 TUB”; d) l'indagine affidata a “un perito, esperto di matematica finanziaria” aveva evidenziato varie patologie del contratto, consistenti, essenzialmente, nella “usurarietà” e “gratuità” del leasing, nonché nella “violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza” in relazione a “l'oggetto del contratto”.
Ciò premesso, ha concluso perché il tribunale volesse:
“ACCERTARE E DICHIARARE che la nulla deve alla controparte, Controparte_5 [...]
in quanto il credito non risulta in alcun modo provato nel merito ed, in ogni caso, CP_3 ultralegale e in palese contrasto con la norma imperativa di cui agli artt. 644 c.p., art. 1, 2, 3
L.108/96, artt. 2, 4 e ss. L. 17.02.1992 n. 154, artt. 1175, 1176, 1284, 1346, 1350, 1375, 1418, 1419,
1815 c.c., artt. 116, 117, TUB, nonché come esposto in narrativa.
o ACCERTARE E DICHIARARE la pattuizione e l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 incorrendo nell'usura oggettiva come dimostrato in narrativa;
pagina 2 di 15 o ACCERTARE E DICHIARARE, altresì, che il TAEG/ISC, il TAN, il TIR, il Tasso Leasing, il tasso mora per cui è causa risulta indeterminato e/o indeterminabile, nonché apposto in violazione dei limiti fissati dalla Legge antiusura;
o RIDETERMINARE, previa compensazione legale e/o giudiziale delle somme indebitamente corrisposte, ciò che l'odierna attrice deve avere dalla in costanza del rapporto Controparte_3 dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo dello stesso secondo legge, con esclusione del tasso ultralegale ed usurario, al netto delle commissioni, voci di costo, tassi, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, comprese quelle di mora, di assicurazione, di perizia, così come dedotto in narrativa, e per l'effetto:
o ANNULLARE totalmente la quota interessi in ossequio all'art. 1815 c.c. comma 2 qualora venga accertata l'usura ab origine;
o SOSTITUIRE il tasso contrattuale con il tasso BOT ai sensi dell'art. 117 TUB dato che il TAEG, il
TAN, il tasso leasing, il TIR non e determinato e/o determinabile e/o non corrisponde a quello effettivamente praticato, con la conseguente rideterminazione del piano di ammortamento, ovvero, in subordine, SOSTITUIRE il tasso contrattuale con il tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. data l'assoluta indeterminatezza / indeterminabilità delle competenze debitorie, come dedotto in narrativa, con la conseguente rideterminazione del conteso piano di ammortamento;
o ACCERTARE E DICHIARARE la vessatorietà delle condizioni per violazione della normativa di cui agli art. 1341, 1342 c.c., 33, 36, cod. cons.;
o ACCERTARE E DICHIARARE l'applicazione di forme di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette ex artt. 20, 21 cod. cons.;
o CONDANNARE la banca convenuta a restituire all'attrice tutte le somme eventualmente corrisposte in eccesso, “non iure”, indeterminate e/o indeterminabile, da quest'ultima, anche a titolo di illegittimo anatocismo ed usura, previa, all'occorrenza, compensazione legale o giudiziale tra quanto eventualmente dovuto da parte attrice alla banca, o in quella maggiore o minore misura risultante dall'espletanda CTU contabile, oltre gli interessi legali;
pagina 3 di 15 o CONDANNARE l' alla soccombenza e alle spese di giudizio, a causa degli illeciti Controparte_6 addebiti dedotti in narrativa, nella misura indicata in atti o nella maggiore o minor somma che provata o liquidata in via equitativa dal Giudice.
o CONDANNARE: la banca convenuta ex art. 96 c.p.c. qualora, risultando soccombente nel presente giudizio, appaia evidente che, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
Cont si è costituita in giudizio provvedendo – in primo luogo – a una più puntuale ricostruzione delle vicende contrattuali rilevanti ai fini del giudizio;
ha contestato, nel merito, la fondatezza delle domande attrici e ha concluso, in via principale, per il rigetto delle stesse.
In via riconvenzionale, invocato l'inadempimento di ha formulato domanda di condanna P_ della stessa al pagamento dell'importo contrattualmente dovuto di € 121.329,16=, oltre interessi, previa concessione, “in via preliminare” di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. di pari importo.
Nel corso dell'istruzione il g.i. ha pronunciato ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. in danno di Recuperi per la somma di € 121.329,16=, oltre interessi (ordinanza in data 21.4.2022).
Parte attrice ha poi insistito per l'ammissione di c.t.u. diretta a verificare la fondatezza delle censure sollevate e il g.i., ritenuta l'opportunità di decidere sull'istanza istruttoria unitamente al merito, ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
la causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 23.1.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Breve premessa in fatto.
La (confusa) esposizione dei fatti di causa operata da parte attrice rende necessaria una più precisa ricostruzione degli stessi, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla società convenuta in comparsa di risposta, rimaste prive di contestazione specifica e riscontrate, in ogni caso, documentalmente.
pagina 4 di 15 La presente controversia trae origine da un primo contratto stipulato in data 11.1.2007 da CP_7
Cont Part (poi con . (società che è soggetto diverso dalla odierna attrice ,
[...] P_ P_ contratto poi risolto a seguito di inadempimento di Pt_1 P_
La controversia insorta fra le parti è stata definita con la transazione in data 4.7.2018 (doc. n. 3 Cont dell'attrice), con la quale le parti ( ed altri) hanno previsto, fra l'altro, che P_ Pt_1 P_
“l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 6064 verrà venduto al prezzo di € 900.000 oltre IVA alla società mediante nuovo contratto di leasing”. Pt_1 Controparte_1
Cont aveva nel frattempo inviato a il “preventivo leasing” in data 5.6.2018 (doc. n. 1 P_ dell'attrice) poi seguito dalla conclusione del contratto di leasing per cui è causa (doc. n. 2 della convenuta), stipulato in data 4.2.2019.
Sulla scorta di tale premessa possono essere quindi esaminate le censure sollevate da parte attrice, censure che, avendo carattere eterogeneo, devono essere oggetto di esame separato.
3. Usurarietà e gratuità del leasing.
Va preliminarmente rilevato il tenore troppo generico delle censure sollevate al riguardo da P_ che si è limitata a lamentare la natura usuraria dei tassi applicati dalla società concedente senza fornire le indispensabili indicazioni numeriche idonee a consentire il confronto fra i tassi pattuiti e quello(i) soglia vigente(i) al momento della stipula del contratto.
Recuperi indica infatti il solo tasso soglia vigente, a suo dire, al momento della stipula del contratto
(nella misura del 10,65%) e afferma (incomprensibilmente) che “sul contratto in parola non viene indicato, né il tasso leasing, né il TIR, né il tasso di mora, in palese violazione delle norme di cui agli artt. 1321, 1322, 1325, 1346, 1418, 1175, 1350, 1375 c.c., 116 e 117 TUB”.
Cont L'esame del contratto prodotto da doc. n. 2 della convenuta citato) conferma, di contro, la chiara indicazione del “tasso leasing”, pari al 2,5010% (pagina 1, lettera “F” delle “Condizioni particolari”),
e della misura degli “interessi di mora”, stabilita nell'“Euribor (365) 3 mesi vigente il giorno di pagina 5 di 15 scadenza del pagamento e maggiorato di 5 punti percentuali (pagina 2, lettera “I” delle “Condizioni particolari”).
Risulta perciò palesemente smentito l'assunto del tecnico officiato dalla società attrice secondo cui
“nell'operare la ricostruzione illustrata nel capitolo precedente ed orientata alla verifica del calcolo del tasso applicato da parte della convenuta, non risulta possibile rispondere al quesito posto. CP_8
La totale assenza dell'indicazione dei tassi, porta l'impossibilità di confrontare le pattuizioni del costo dell'operazione con quelli rilevati trimestralmente con decreto del Ministro del Tesoro ai sensi della L.
108/96 in materia di usura”.
Si osserva, al contrario, come il tasso degli interessi corrispettivi, sia pure indicato quale mero tasso annuo nominale, stabilito nella misura del 2,5010% risulti, all'evidenza, rispettoso della soglia usuraria indicata dalla stessa attrice nella misura del 10,65% (e ciò anche quando dovesse essere incrementato degli ulteriori costi che concorrono alla formazione del TEG).
Quanto poi alla misura degli interessi moratori, appare sufficiente richiamare i principi enunciati dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 19597/2020, che ha ormai chiarito che
“la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è pagina 6 di 15 altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del
2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.
Ribadito pertanto che anche gli interessi moratori possono avere natura usuraria e che, tuttavia, la verifica dell'eventuale superamento della soglia usuraria deve essere operata, per tale tipo di interessi, utilizzando come parametro il “T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato”, va altresì ribadito che il totale difetto di allegazioni di parte attrice quanto alla misura degli interessi pattuiti non consente alcuna verifica al riguardo.
In ogni caso, quanto alla pretesa gratuità del contratto di leasing quale conseguenza della illegittima pattuizione di interessi moratori usurari, va ribadito che, come precisato da Cass. SS.UU. 19597/2020 citata, l'autonomia della clausola che stabilisce la misura degli interessi moratori fa sì che l'eventuale nullità di tale clausola non si estenda a quella relativa alla misura degli interessi corrispettivi, di talché
“dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”.
Ne deriva che resta in ogni caso esclusa la (pretesa) gratuità tout court del contratto in esame.
4. “Violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza” in relazione a “l'oggetto del contratto”.
Anche tale censura, sollevata – in modo per la verità non chiarissimo – da è infondata e deve P_ essere perciò disattesa.
Il tema della (pretesa) nullità, per indeterminatezza, della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi, là dove il contratto di leasing si limiti all'indicazione del solo “tasso leasing” (indicato quale tasso annuo nominale, omettendo l'indicazione del tasso interno di attualizzazione effettivamente applicato)
è stato più volte affrontato da questo tribunale che ha costantemente escluso che tale indicazione dia pagina 7 di 15 vita a un'ipotesi di nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi dovuti contrattualmente.
Si riportano, di seguito, per la parte che qui interessa, le motivazioni delle sentenze di questo tribunale nn. 2017/2021 e 396/2022.
La sentenza n. 2017/2021 osserva, in particolare, che “è invece obbligatoria l'indicazione del tasso interno di attualizzazione (c.d. tasso leasing), che, secondo la definizione della Banca d'Italia è quello
“per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Non è pertanto un tasso applicato ad un montante al fine di determinare il corrispettivo del leasing, ma
è un indice che permette di risolvere un'equazione tra valori indicati.
Pertanto, se sono noti il costo di acquisto del bene locato, il numero e l'entità dei canoni e il prezzo di opzione, non può che concludersi che il tasso interno di attualizzazione sia un dato che si estrae a ritroso, partendo appunto dall'uguaglianza tra costo di acquisto da un lato e valore attuale canoni e prezzo di opzione. […]
Premesso che, in assenza di precise indicazioni normative con riguardo alla formula matematica da utilizzare per calcolare il tasso leasing, con particolare riguardo al calcolo periodale (annuo o mensile), a parità di condizioni economiche, il tasso leasing può essere sensibilmente diverso, è necessario, prima di tutto, verificare quali possano essere le conseguenze dell'eventuale errata indicazione nel contratto del tasso interno di attualizzazione.
Escluso che si possa far riferimento alla disciplina che presiede all'omessa indicazione di una clausola di contenuto economico prevista per legge, in quanto l'errata indicazione non coincide con l'omessa indicazione, vi è da chiedersi se, in tali casi, si sia di fronte ad un'ipotesi di indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
A tale domanda non può che darsi risposta negativa alla luce delle particolarità del contratto di locazione finanziaria. In tale contratto, infatti, sin da principio, vengono indicati il prezzo d'acquisto, il numero e la misura dei canoni, il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il prezzo per l'esercizio dell'opzione d'acquisto, il regime fiscale applicato.
pagina 8 di 15 Non può pertanto dubitarsi che l'utilizzatore, sin dalla sottoscrizione del contratto, sia posto nelle condizioni di valutare con precisione l'entità dell'obbligazione pecuniaria assunta e che, in linea di massima, nell'eventuale discrasia tra l'indicazione di un parametro matematico che uguaglia due termini di un'equazione (calcolato utilizzando una formula di matematica finanziaria non presente nel patrimonio conoscitivo della generalità dei consociati) e le condizioni economiche espressamente e puntualmente indicate, il consenso si sia formato su queste ultime piuttosto che sul primo.
Conseguentemente deve escludersi l'applicabilità dell'art. 117 comma 4 TUB in quanto gli elementi essenziali allo scopo previsti ai sensi dell'art. 1346 c.c. e del comma 4 medesimo sono tutti presenti.
Né, come già anticipato, può essere richiamato l'art. 117 comma 8 TUB non essendo l'eventuale errata indicazione riconducibile all'omessa indicazione. L'errata indicazione del tasso potrebbe al più costituire fonte di responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore alleghi e provi, ad esempio, che, qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato, egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni.
Pertanto se pure si accertasse l'errata indicazione del tasso leasing non troverebbe applicazione né la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo ex art. 117 TUB o 1284 cod. civ. né la rideterminazione delle pattuizioni contrattuali in conformità al tasso leasing indicato in contratto poiché, come già detto, deve ritenersi che il consenso sia stato raggiunto sulle condizioni economiche espressamente pattuite piuttosto che su un dato “astratto” quale il tasso interno di attualizzazione.
Ciò esime da ogni approfondimento con riguardo all'effettiva errata indicazione del tasso leasing”.
In armonia con tali principi, la successiva sentenza n. 396/2022 ha affermato che “si condivide difatti quanto affermato dal Tribunale di Milano con – fra le altre - la recente pronuncia n. 6369/2018, secondo cui “una difformità tra il tasso di leasing (espresso su base annua nei fogli informativi, dove per definizione non è possibile “modulare” il tasso sulla base delle condizioni contrattuali rilevanti ai fini del tasso effettivo del rapporto, che verranno solo di seguito convenute) e il tasso effettivamente praticato (la cui indicazione non è imposta dalla legge) può dipendere da diverse variabili: dal pagamento in via eventualmente anticipata anziché posticipata degli interessi, dal fatto che il pagamento avvenga con cadenza/e inferiore/i all'anno (in base quindi alla rateazione dell'obbligo di pagina 9 di 15 restituzione), e ancora per via del fatto che l'imputazione della rata possa avvenire tanto al capitale, che agli interessi (operazione implicitamente consentita dalla legge: l'art. 3 della delibera c.i.c.r.
9.2.2000 presuppone tale possibilità). Ciò si risolve a vantaggio della banca, con un suo arricchimento di fatto, e purtuttavia non significa che vi sia stata applicazione di un tasso di interesse difforme dal tasso annuo nominale (né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di anatocismo).
Lo scostamento rilevato tra il tasso leasing indicato rispetto a quello effettivamente applicato assume pertanto natura fisiologica, poiché il primo si esprime su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti e dalla loro tempistica.
Questo tribunale ha già d'altronde evidenziato in controversie di tenore analogo a quella in esame che il tasso effettivo è “diverso dal TAN nei casi in cui vi siano pagamenti frazionati (non unica soluzione annuale)”.
Quanto alle conseguenze della difformità fra tasso annuo nominale indicato in contratto e tasso effettivamente applicato, la medesima pronuncia ha poi ribadito che “dalla dedotta difformità non potrebbe mai derivare, […], la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB (non ai sensi del comma 4: gli elementi essenziali allo scopo richiesti ex art. 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB sono tutti presenti, e il tasso leasing in tesi difforme non ne importa indeterminatezza ma, in ipotesi, espressione incongrua;
non ai sensi del comma 6 TUB, che punisce la difformità delle condizioni indicate in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, ossia rispetto a quelle comunicate alla clientela a norma dell'art. 116 TUB, mentre quelle indicate in contratto e documento di sintesi non consta differiscano rispetto a condizioni più favorevoli della cui pubblicità non è neppure allegata notizia;
non ai sensi del comma 8: in effetti riconducibile l'indicazione del tasso leasing al contenuto tipico determinato prescritto a fini di trasparenza, la difformità non è in sé assimilabile all'assenza dell'indicazione), ma potrebbe se del caso ravvisarsi (in caso di significativa difformità) responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore alleghi e provi, ad esempio, - ciò che non è avvenuto in questa sede - che qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni: ove pure si accertasse la difformità eccepita (e per quanto detto non ravvisata), non troverebbe dunque applicazione la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo (sia esso quello previsto dall'art. 117 co. 7 TUB per il caso di inosservanza dei commi 4 e 6 ovvero quello pagina 10 di 15 previsto dall'art. 1284 c.c.)” (così, sentenza n. 180/2021, in motivazione, richiamata dalla difesa della convenuta;
in argomento si veda anche la sentenza di questo tribunale n. 202/2021, sempre richiamata dalla difesa della convenuta).
Col che va ribadito che l'eventuale difformità fra tasso leasing indicato e tasso concretamente applicato non determina né un'ipotesi di indeterminatezza del tasso pattuito (con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.), né la necessaria prevalenza del primo tasso
(indicato) sul secondo (concretamente applicato), risultando perciò escluso il diritto dell'utilizzatore di ripetere gli importi (in ipotesi) versati in eccedenza”.
Va perciò escluso che la eventuale difformità fra il tasso leasing indicato in contratto e il tasso concretamente applicato determini la lamentata “indeterminabilità delle condizioni applicate” per
“mancato rispetto del principio di equivalenza”.
Sulla scorta di tale premessa, va quindi ribadito che il contratto di leasing per cui è causa provvede alla chiara indicazione de: i) l'importo complessivo finanziato;
ii) la durata della locazione finanziaria;
iii) il corrispettivo globale della locazione finanziaria;
iv) il numero e l'ammontare dei canoni, con relativa periodicità e decorrenza;
v) il prezzo per l'eventuale acquisto del bene alla scadenza del contratto;
vi) il c.d. tasso leasing (indicato quale “tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti”); vii) il parametro di indicizzazione;
viii) il tasso degli interessi di mora;
ix) le principali voci di spesa;
x) le varie spese applicate in costanza di rapporto e nell'ipotesi di inadempimento;
risultando perciò sicuramente percepibile dal cliente il costo effettivo dell'operazione di finanziamento;
(cfr., in argomento, la recente
Cass. 28824/2023, secondo cui “in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la pagina 11 di 15 sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto)”).
Principio quest'ultimo sostanzialmente ribadito da Cass. SS.UU. 15130/2024 (nella materia sostanzialmente analoga del “mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale”), che ha escluso la sussistenza della pretesa nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi”, risultando perciò “soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria” ed esteso da Cass. 7382/2025 al “mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile”.
5. Preteso “derivato implicito”.
La censura risulta palesemente infondata, confondendo la pattuizione di un tasso di interesse variabile
(con eventuale inserimento di una clausola “floor”) con la stipula di un contratto derivato, come chiarito di recente da Cass. SS.UU. 5657/2023, secondo cui “non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b)
l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni”, confermata dalle successive sentenze nn.
5151/2024 e 1942/2025.
pagina 12 di 15 Va poi ribadito che, contrariamente a quanto assume la difesa dell'attrice, il contratto per cui è causa stabilisce chiaramente il parametro di indicizzazione nell'“Euribor (365) 3 mesi vigente il giorno di scadenza del pagamento e maggiorato di 5 punti percentuali (cfr. pagina 2, lettera “I” delle
“Condizioni particolari”).
6. Ulteriori domande attrici.
Disattese tutte le censure sollevate dalla società attrice, vanno altresì disattese le eccezioni di
“compensazione legale e/o giudiziale delle somme indebitamente corrisposte” con il credito della società convenuta e la domanda di condanna di quest'ultima a “a restituire all'attrice tutte le somme eventualmente corrisposte in eccesso, “non iure”, indeterminate e/o indeterminabile, da quest'ultima, anche a titolo di illegittimo anatocismo ed usura, previa, all'occorrenza, compensazione legale o giudiziale tra quanto eventualmente dovuto da parte attrice alla banca, o in quella maggiore o minore misura risultante dall'espletanda CTU contabile, oltre gli interessi legali”.
Vanno anche respinte le domande di accertamento della “vessatorietà delle condizioni per violazione della normativa di cui agli art. 1341, 1342 c.c., 33, 36, cod. cons.” nonché della “applicazione di forme di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette ex artt. 20, 21 cod. cons.”, domande formulate in termini del tutto generici, non avendo, in ogni caso, l'attrice provato la propria qualità di
“micro impresa”.
7. Domanda riconvenzionale proposta da . CP_2
La domanda (già oggetto, peraltro, dell'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.) è fondata.
Disattese difatti tutte le censure sollevate da e in difetto di contestazione specifica del P_ quantum del credito di , va confermata l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. pronunciata in data CP_2
21.4.2022.
8. Riepilogo.
In conclusione, disattese tutte le censure sollevate dalla società attrice, vanno respinte tutte le domande, anche restitutorie, proposte dalla stessa. pagina 13 di 15 Va inoltre disattesa la richiesta di c.t.u., attesa l'infondatezza, già in punto di diritto, delle doglianze.
Va infine confermata l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. pronunciata in data 21.4.2022.
9. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza;
va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute P_ da per il presente giudizio, che si liquidano, come da nota spese (che espone valori sensibilmente CP_2 inferiori a quelli medi per le cause di valore indeterminabile, complessità alta) in complessivi €
8.109,23= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
10. Condanna ex art. 96 c.p.c.
Le ragioni della decisione giustificano la condanna di al risarcimento del danno ex art. 96, 1° P_ comma, c.p.c.
ha difatti proposto domande palesemente infondate, in parte incompatibili con l'effettivo P_
Cont tenore del contratto effettivamente concluso con (allora ; e ciò nel contesto di una CP_2 ricostruzione dei fatti di causa (operata con l'atto di citazione) viziata da errori palesi.
Ai sensi dell'art. 96, 1° comma, c.p.c., va perciò condannata al pagamento, in favore di P_
, dell'ulteriore somma di € 8.000,00=, liquidata equitativamente e all'attualità, con CP_2 approssimativo riferimento all'importo per cui è condanna alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
accoglie la domanda proposta in via riconvenzionale da quest'ultima e, per l'effetto, conferma
[...]
l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. pronunciata in data 21.4.2022; condanna la società attrice al pagamento, in favore della società convenuta, della somma di € 8.109,23=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite, nonché della somma di 8.000,00= a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, 1° comma, c.p.c.
pagina 14 di 15 Così deciso in Brescia il 10.7.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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