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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13469 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67074 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Schio, piazza Alvise Conte n. Parte_1
7/A, presso e nello studio degli Avv.ti Sergio Ranzato, Nicola Zampieri ed Alberto Rela, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente, giusta procura in calce a presente atto di citazione attore e
Controparte_1 convenuto contumace e in persona del Controparte_2 Controparte_3
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché
[...] domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12 interveniente nonché
in persona del Controparte_4 CP_5 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12 interveniente Motivi della Decisione 1. Fatti controversi. 1.1. Con l'atto introduttivo della lite il sig. , assumendo di agire in Parte_1 qualità di erede (unico figlio) del sig. ha citato in giudizio la Persona_1
Repubblica tedesca chiedendo che sia: CP_1
«1) Accertata e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd “Terzo Reich”, in ordine al fatto illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig. Per_1 dal 08/09/1943 al 01/04/1945, condannarsi la
[...] Controparte_1
, quale successore del cd. “Terzo Reich”, al risarcimento del danno cagionato al
[...] defunto quantificato nella somma non minore di euro 7.927,37, quanto al Persona_1 danno patrimoniale, e nella somma non minore di euro 55.416,54, quanto al danno non patrimoniale, maggiorata di interessi legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma
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devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza, oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e dell'adeguamento all'inflazione dalla data di scadenza fino alla data effettiva di pagamento. 2) Condannarsi la convenuta a corrispondere agli eredi Controparte_1 del sig. sig. , la somma riconosciuta a titolo di Persona_1 Parte_1 risarcimento del danno al dante causa, de cuius Persona_1
3) Spese, diritti ed onorari rifusi con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.» A sostegno della domanda, la parte attrice ha dedotto: (a) di essere figlio ed unico erede vivente di nato a [...] il Persona_1
29 luglio 1922 ed ivi deceduto il 05 marzo 2008; (b) che in particolare prestando servizio militare a Riva del Garda Persona_1
(TN), con matricola n. 34821, veniva catturato il giorno 8 settembre 1943 dalle forze militari tedesche e deportato in fino alla liberazione da parte degli CP_1 americani avvenuta in data 04 aprile 1945; (c) che in il sig. veniva internato nel campo di CP_1 Persona_1 concentramento/detenzione Fallingbostel (Stalag II/bis) per essere costretto a svolgere attività lavorativa coatta come operaio dapprima nelle fabbriche di armamenti e industrie belliche, poi successivamente per la costruzione di trincee, infrastrutture, per lo sgombero di macerie, ripristino di snodi viari resi inagibili dai bombardamenti, nonché per scavare linee difensive e seppellire cadaveri;
il tutto in condizioni di sostanziale schiavitù e costretto ad usuranti lavori non retribuiti, senza potersi astenere dal lavoro, denutrito e in condizioni igieniche inaccettabili, oltreché esposto alle angherie e alle vessazioni delle forze del Terzo Reich, come ormai storicamente accertato e pacifico;
(d) che i militari dell'esercito italiano, definiti Internati Militari Italiani secondo le leggi naziste, erano stati esclusi dalle prerogative e dallo status di prigionieri di guerra, e così deprivati dell'assistenza della Croce Rossa e dei diritti garantiti dalle Convenzioni internazionali all'epoca già vigenti, quale in particolare la Convenzione di Ginevra del 1929; (e) che il sig. era stato esposto a lavori forzati usuranti, senza alcuna Per_1 retribuzione, senza ricevere un vitto sufficiente, senza potersi astenere dal lavoro, sì da doversi configurare la sua riduzione in schiavitù e un crimine di guerra imputabile alla Germania nazista. Ancora, l'attore ha aggiunto che la mancata percezione di qualsivoglia retribuzione o compenso per i lavori cui era stato sottoposto il genitore fosse risarcibile con la somma di € 7.927,37, considerando i giorni di prigionia sofferti in che il danno non patrimoniale sofferto dal genitore, per le condizioni di CP_1 vessazione, deprivazione, degrado, spregio della dignità umana impostegli, potesse essere liquidato equitativamente in somma non inferiore ad € 55.416,54. 1.2. La ed il Controparte_2 CP_4 Controparte_4
hanno svolto tempestivo intervento in causa chiedendo rigetto della
[...] domanda. In particolare, hanno eccepito:
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- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale Contr Tedesca e della medesima, essendo il CP_2 Controparte_2 interveniente l'unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e pertanto successore ex lege (a titolo particolare) della nel debito risarcitorio maturato Controparte_1 nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 comma 3 c.c., l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, in quanto derivante dai fatti-reato ravvisabili nella fattispecie (di “riduzione in schiavitù”, allora punibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 600 c.p.), soggetto a prescrizione quindicennale (art. 157, comma 1, n. 2, c.p. nella formulazione vigente ratione temporis), ed essendo interamente consumato il termine di quindici anni, decorso dalla data di cessazione della condotta illecita;
sotto tale profilo, l'Avvocatura ha dedotto che il diritto azionato avrebbe potuto esser fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovasse applicazione il principio, di diritto internazionale consuetudinario, di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, e vertendosi di reati perpetrati in data antecedente all'emersione della norma consuetudinaria;
- in via gradata, che fosse prescritto sia il credito da risarcimento del danno patrimoniale, ex art. 2984 n. 4 c.c., sia il credito da risarcimento del danno non patrimoniale, per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c.;
- l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, asseritamente patito per la mancata percezione di qualsivoglia salario per i lavori forzati cui sarebbero stati destinati i danti causa dell'attore, essendo consentito, dall'art. 43 d.l. n. 36/2022, esclusivamente di agire «per il ristoro dei danni subìti … per la lesione di diritti inviolabili della persona». Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la controparte avesse genericamente descritto il danno patito, sotto il profilo dell'an e del quantum; ha chiesto in subordine, di considerare quanto aliunde perceptum dalla parte attrice o dal di lui dante causa, a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della Ln. 94/1994. In conclusione, ha chiesto: «a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di Controparte_4 cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
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d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.» La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l'Ufficio del Cerimoniale, ha scelto la contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati». La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11 giugno 2025, previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. questioni pregiudiziali. 2.1. Al fine di esaminare la questione di giurisdizione che, ove risolta affermativamente, consente al tribunale di affermarsi munito della potestas iudicandi per i fatti che sono motivo del contendere, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla nel secondo conflitto mondiale, con CP_1 particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime. Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo 2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
come noto, l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne. La Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile
– oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle
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stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. La Repubblica Germania, censurando tali sentenze per quanto ritenute CP_1 lesive del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della per danni CP_1 derivati da acta imperii; ha intimato quindi all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti. Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione. Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG (Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti. Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella
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norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte Costituzionale n. 159/2023). La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale. Cosicché, si è affermato che il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442). 2.2. La premessa che precede rende ragione del potere del tribunale di Roma di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un
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abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione). Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo la parte attrice dedotto che il genitore, anziché essere trattato come prigioniero di guerra, veniva deprivato dell'assistenza della Croce Rossa e delle minime condizioni di sussistenza, nonché esposto a lavori forzati e usuranti senz'alcuna retribuzione, subendo quotidiane vessazioni e il totale spregio della sua dignità in violazione della Convenzione di Ginevra del 1929, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adito, ed il potere- dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni. 2.3. Va poi disaminata la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello Stato. L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse): «
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Controparte_1 reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263,
[...] con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_7 presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento CP_7 delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
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3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente». In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito: «… l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della è sostituito un CP_1 diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Controparte_1
Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze
[...] definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della rituale dichiarazione che CP_1 il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del nel rispetto della normativa CP_7
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vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la sola CP_1 detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una nuova». CP_1
Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege, con la sostituzione della persona del debitore in sede esecutiva, e tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di Contr natura parimenti risarcitoria, esercitabile nei confronti del e mediante accesso al Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò (originario) debitore, ossia la Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante estromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022. Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata. D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità, nella sentenza sopra
[.. riportata (Cass. sez. 3, 19/03/2025, n. 7371), che anche il Controparte_4
può essere evocato in giudizio e può intervenire motu proprio nel CP_4 giudizio intentato in vista del successivo accesso al Fondo, in quanto soggetto giuridico destinato a subire gli effetti della condanna emessa a carico della CP_1
Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, sia il non ricorrono le questioni di Controparte_4 contraddittorio sollevate dall'Avvocatura dello Stato, eccezion fatta per la
[...]
per la quale si dichiara il difetto di legittimazione passiva. Controparte_2
2.4. Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata, ad avviso del Tribunale.
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Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del 1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”). Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale. In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime. In questa si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di Hass Karl e del 22 luglio 1997). Nei lavori preparatori per la Convenzione delle Persona_2
Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale
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internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuetudinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'opinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, sentenza, caso 10 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso sono da segnalare le Per_3 leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina, Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel caso del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Corte Per_3 interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la "inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), indicando ai Per_4 giudici nazionali la strada, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, caso c. Per_5
Lettonia, p. 208). Proprio con riferimento all'Italia, la Corte EDU di recente ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU, 7/04/2015, Cestaro c. Italia, p. 225)». Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo Sez. Grande Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44 e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta l'azione penale interna. Pertanto la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586). Tanto detto quanto alla imprescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno eventualmente conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza
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della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale («qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378).
3. merito della lite. 3.1. Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede di vantata in giudizio da Persona_1
per ottenere rifusione del danno patito dal genitore, Internato Parte_1
Militare Italiano (IMI) deportato in in un campo di lavoro. CP_1
In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 3, ord. del 29/05/2025, n. 14288 - che: «Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.» Ciò premesso in diritto, in fatto deve ritenersi dimostrato che l'odierna parte attrice sia erede di grazie alla documentazione esibita in atti. Persona_1
Infatti, è documentato che: (i) sia nato a [...] il 18 dicembre Parte_1
1951, da e (v. il certificato di stato di famiglia storico Persona_6 Persona_1 allegato n. 3 alla memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c.); (ii) nato a Persona_1
Verona (VR) il 27 luglio 1922, arruolato nell'Esercito Italiano veniva catturato a Riva del Garda in data 08 settembre 1943 ed internato in fino alla data del 1° CP_1 aprile 1945 (v. foglio matricolare e nulla osta prigionia allegati alla memoria n. 2 ex art. 183, co.6, c.p.c.). Ragion per cui, è documentato che l'odierna parte attrice sia figlio e discendente in linea retta di deceduto il 05 marzo 2008 a Verona, e pertanto suo Persona_7 erede legittimo. 3.2. Come già visto, l'attore ha chiesto di veder risarcire il danno patrimoniale sofferto dal de cuius ed in tesi consistito nell'omessa percezione della retribuzione che gli sarebbe spettata ove fosse stato trattato come “prigioniero di guerra”, in ottemperanza alle Convenzioni di Ginevra sopra nominate (e su cui in dettaglio al prossimo paragrafo). Ad avviso del tribunale, l'assoggettamento degli internati a lavori forzati usuranti, senza il benché minimo rispetto della dignità umana e del decoro personale, oltreché (chiaramente) senza corrispondere alcun compenso economico, configura un danno alla persona che non è risarcibile se non unitariamente - e a tal titolo - con il ricorso ad un criterio equitativo puro (v. a seguire), configurando la mancata percezione del
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compenso solo una delle diverse forme e manifestazioni della lesione inferta, alla dignità umana e al decoro della persona, dalla condotta illecita stigmatizzata nei precedenti giurisprudenziali già sopra nominati. In altri termini, ad avviso di chi scrive non è consentito risarcire il danno patrimoniale in senso stretto consistente nella mancata percezione della retribuzione in quanto tale, perché il crimine contro l'umanità che contrasta con i principî di diritto naturale comuni alle nazioni civili, con i valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e con le norme internazionali di ius cogens - crimine che in quanto tale abilita la giurisdizione del giudice nazionale - consiste non nel mancato versamento della paga, bensì nell'assoggettamento al lavoro forzato, in un contesto di costante e complessiva deprivazione, consumato anche in violazione delle Convenzioni che, come si dirà, avrebbero imposto ben altro trattamento ai militari prigionieri di guerra. D'altronde, il risarcimento del danno patrimoniale puramente inteso non potrebbe riconoscersi alla stregua della norma istitutiva del “Fondo ristori”, già sopra richiamata, essendo testuale il riferimento ai «crimini di guerra e contro l'umanità» perpetrati «per la lesione di diritti inviolabili della persona», quindi al danno complessivamente sofferto, dalla vittima del crimine di guerra e contro l'umanità, per essere stato soggetto al lavoro forzato. Il danno patrimoniale in questione, pertanto, verrà a seguire valutato e liquidato, per equivalente, considerando le condizioni di vita nel complesso imposte all'Internato, dante causa dell'odierno attore, dalle forze del Terzo Reich. 3.3. Per quanto sinora argomentato, è dimostrato e risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dal dante causa dell'attore, durante il periodo di internamento documentato dal foglio matricolare in atti (v. allegato alla 2 memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.) e perdurato dall'8 settembre 1943 al 1° aprile 1945, per un totale di 572 giorni. Quanto ai fatti illeciti ascritti alle forze del Terzo Reich (an debeatur), ed in tesi perpetrati ai danni degli Internati Militari Italiani (IMI) va premesso che, di recente, è stata approvata la legge 3 gennaio 2025, n. 6, di “Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”. A termini dell'art. 1: «
1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 1943 modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio CP_8 dell'8 settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio». D'altronde, è noto che fu proprio per determinazione del governo nazista che i militari italiani catturati dalle forze tedesche vennero definiti Italienische Militärinternierte – IMI proprio per sottrarli alle garanzie che, altrimenti, avrebbero dovuto essere loro assicurate in qualità di prigionieri di guerra.
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In particolare, è di comune dominio nonché attestato da fonti storiche di libero accesso che, nel settembre 1943, lo stesso dispose che i "prigionieri di guerra CP_8 italiani" dovessero essere denominati "internati militari italiani", sì da vietare addirittura la terminologia considerata dalla Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, da ultimo aggiornata a Ginevra il 27 luglio 1929. Secondo tale Convenzione, i prigionieri di guerra dovevano considerarsi «in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati»; avrebbero dovuto «essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità», con severa proibizione di «misure di rappresaglia» (art. 2); i medesimi prigionieri avrebbero avuto diritto a conservare i propri effetti personali per tutta la durata della prigionia (art. 6), avrebbero dovuto essere preferibilmente internati presso una località o una città, con divieto di allontanamento, e solo per ragioni di sicurezza o di igiene avrebbero potuto essere ristretti in campi d'internamento (art. 8); i prigionieri di guerra non avrebbero potuto essere collocati in zone di guerra o utilizzati come scudo per le forze della potenza nemica (art. 9), avrebbero avuto diritto ad una razione di vitto «equivalente, per qualità e quantità, a quella delle truppe dei depositi», avrebbero dovuto essere forniti dei «mezzi per prepararsi da se stessi i generi supplementari dei quali disponessero», avrebbero avuto diritto a ricevere «acqua potabile in misura sufficiente», con l'autorizzazione all'uso del tabacco e con tassativo divieto di «provvedimenti disciplinari collettivi che incidano sul vitto» (art. 11). Ancora, la Convenzione di Ginevra prevedeva una serie di accorgimenti finalizzati alla tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili delle persone dei prigionieri, ivi incluso l'obbligo di non imporre un lavoro giornaliero avente durata superiore (compreso il tragitto di andata e ritorno) a quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro; inoltre, a ogni prigioniero avrebbe dovuto essere concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica (art. 30), con tassativo divieto di adibire i prigionieri a lavori insalubri e pericolosi (art. 32), e con la previsione di un salario da corrispondere al termine delle ostilità, e da fissarsi mediante accordi tra belligeranti. Orbene lo stesso legislatore italiano ha riconosciuto, con atto normativo di cui alla legge n. 6/2025, che le condizioni cui soggette gli IMI in fossero ben CP_1 lontane da quelle che avrebbero dovuto essere osservate dallo Stato belligerante, in ossequio alla Convenzione di Ginevra del 1929. Ciò posto, non può dubitarsi che i fatti storici allegati dalla parte attrice, sì come asseverati dalla documentazione in atti e corroborati dalla norma di diritto positivo sopra richiamata, configurino delicta imperii imputabili al governo nazista e quindi alle forze del Terzo Reich: la reclusione e riduzione in schiavitù, la violazione della regola dell'habeas corpus e la deprivazione continua dei mezzi di sussistenza e delle condizioni igieniche minime ed indispensabili a preservare lo stesso senso di umana dignità, costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità. Le norme di riferimento sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra
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sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio "Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”). Il danno non patrimoniale sofferto dalla dante causa dell'odierna parte attrice consiste dunque nella sofferenza fisica e psichica, nonché nel pretium doloris patiti per effetto delle privazioni e vessazioni inflitte dalla data della cattura fino alla liberazione;
consiste altresì nel patimento sofferto per essere testimone delle massime espressioni di sistematico sprezzo per l'umana dignità che la Storia abbia mai conosciuto;
non è diversamente risarcibile iure hereditatis il danno da perdita della vita di per sé considerata, in quanto non suscettibile di trasmissione mortis causa, per difetto di attitudine ad entrare nel patrimonio del de cuius (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza 17/12/2024, n. 33009). 3.4 Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c.; tuttavia, al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, si stima equo prendere a termine di riferimento gli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma (anno 2025) per la liquidazione del danno alla persona, che prevendono di riconoscere, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta al 100%, l'importo di € 130,25. Tale importo deve tener conto delle peculiarità del caso e l'entità del danno morale strettamente inteso, plausibilmente sofferto per le condizioni dell'internamento e per le privazioni e per i gravi danni di salute (pleurite e tubercolosi al polmone destro) patiti dalla data di liberazione dal lager a fino alla morte. Pertanto, si stima equo liquidare l'importo di € 74.503,00 (€ 130,25 x 572 giorni di internamento sofferto tra l'8 settembre 1943 e il 1° aprile 1945), già al valore attuale, a compensazione del credito maturato dall'ascendente della parte attrice, e pervenuto iure successionis al patrimonio di quest'ultima. Quanto all'eccezione di compensatio lucri cum damno, non è stata esibita al tribunale alcuna documentazione che consenta di procedere all'eventuale diffalco e deduzione delle somme già eventualmente percepite a indennizzo degli stessi fatti illeciti che giustificano la presente condanna.
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Nondimeno, vale ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 32). 4. Si provvede quindi come a seguire. Le spese vengono regolate secondo soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- condanna la Repubblica Federale Tedesca al pagamento, in favore di Pt_1
e per le ragioni e i titoli indicati in narrativa, della somma di € 74.503,00,
[...] oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna la Repubblica Federale Tedesca, in solido con l'interveniente
[...]
, alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € Controparte_4
759,00 per esborsi, € 7.052,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore degli Avv. Sergio Ranzato, Nicola Zampieri e Alberto Rela, in solido fra loro, quali procuratori antistatari dell'attore. Roma, 1° ottobre 2025
Il Giudice
Alessandra Imposimato
CP_ 2 «
1. Per accedere al i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare apposita domanda, sottoscritta ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Controparte_4
Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, Direzione dei servizi del Tesoro, di
[...] seguito, per brevità, Direzione competente, utilizzando esclusivamente il modello reperibile sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento e secondo le disposizioni procedurali di cui al comma 3, attestando, a pena di inammissibilità, la CP_ sussistenza delle condizioni, soggettive ed oggettive, previste per l'accesso al e indicando le somme ricevute o richieste dall'avente diritto, a titolo di benefici o indennizzi, ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n.
94. 2. Alla domanda è in ogni caso allegata la sentenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), munita della certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato ovvero l'atto di transazione di cui alla lettera b) del medesimo art. 2, comma 1».
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, ove si prevede che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945».
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67074 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Schio, piazza Alvise Conte n. Parte_1
7/A, presso e nello studio degli Avv.ti Sergio Ranzato, Nicola Zampieri ed Alberto Rela, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente, giusta procura in calce a presente atto di citazione attore e
Controparte_1 convenuto contumace e in persona del Controparte_2 Controparte_3
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché
[...] domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12 interveniente nonché
in persona del Controparte_4 CP_5 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12 interveniente Motivi della Decisione 1. Fatti controversi. 1.1. Con l'atto introduttivo della lite il sig. , assumendo di agire in Parte_1 qualità di erede (unico figlio) del sig. ha citato in giudizio la Persona_1
Repubblica tedesca chiedendo che sia: CP_1
«1) Accertata e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd “Terzo Reich”, in ordine al fatto illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig. Per_1 dal 08/09/1943 al 01/04/1945, condannarsi la
[...] Controparte_1
, quale successore del cd. “Terzo Reich”, al risarcimento del danno cagionato al
[...] defunto quantificato nella somma non minore di euro 7.927,37, quanto al Persona_1 danno patrimoniale, e nella somma non minore di euro 55.416,54, quanto al danno non patrimoniale, maggiorata di interessi legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma
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devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza, oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e dell'adeguamento all'inflazione dalla data di scadenza fino alla data effettiva di pagamento. 2) Condannarsi la convenuta a corrispondere agli eredi Controparte_1 del sig. sig. , la somma riconosciuta a titolo di Persona_1 Parte_1 risarcimento del danno al dante causa, de cuius Persona_1
3) Spese, diritti ed onorari rifusi con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.» A sostegno della domanda, la parte attrice ha dedotto: (a) di essere figlio ed unico erede vivente di nato a [...] il Persona_1
29 luglio 1922 ed ivi deceduto il 05 marzo 2008; (b) che in particolare prestando servizio militare a Riva del Garda Persona_1
(TN), con matricola n. 34821, veniva catturato il giorno 8 settembre 1943 dalle forze militari tedesche e deportato in fino alla liberazione da parte degli CP_1 americani avvenuta in data 04 aprile 1945; (c) che in il sig. veniva internato nel campo di CP_1 Persona_1 concentramento/detenzione Fallingbostel (Stalag II/bis) per essere costretto a svolgere attività lavorativa coatta come operaio dapprima nelle fabbriche di armamenti e industrie belliche, poi successivamente per la costruzione di trincee, infrastrutture, per lo sgombero di macerie, ripristino di snodi viari resi inagibili dai bombardamenti, nonché per scavare linee difensive e seppellire cadaveri;
il tutto in condizioni di sostanziale schiavitù e costretto ad usuranti lavori non retribuiti, senza potersi astenere dal lavoro, denutrito e in condizioni igieniche inaccettabili, oltreché esposto alle angherie e alle vessazioni delle forze del Terzo Reich, come ormai storicamente accertato e pacifico;
(d) che i militari dell'esercito italiano, definiti Internati Militari Italiani secondo le leggi naziste, erano stati esclusi dalle prerogative e dallo status di prigionieri di guerra, e così deprivati dell'assistenza della Croce Rossa e dei diritti garantiti dalle Convenzioni internazionali all'epoca già vigenti, quale in particolare la Convenzione di Ginevra del 1929; (e) che il sig. era stato esposto a lavori forzati usuranti, senza alcuna Per_1 retribuzione, senza ricevere un vitto sufficiente, senza potersi astenere dal lavoro, sì da doversi configurare la sua riduzione in schiavitù e un crimine di guerra imputabile alla Germania nazista. Ancora, l'attore ha aggiunto che la mancata percezione di qualsivoglia retribuzione o compenso per i lavori cui era stato sottoposto il genitore fosse risarcibile con la somma di € 7.927,37, considerando i giorni di prigionia sofferti in che il danno non patrimoniale sofferto dal genitore, per le condizioni di CP_1 vessazione, deprivazione, degrado, spregio della dignità umana impostegli, potesse essere liquidato equitativamente in somma non inferiore ad € 55.416,54. 1.2. La ed il Controparte_2 CP_4 Controparte_4
hanno svolto tempestivo intervento in causa chiedendo rigetto della
[...] domanda. In particolare, hanno eccepito:
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- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale Contr Tedesca e della medesima, essendo il CP_2 Controparte_2 interveniente l'unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e pertanto successore ex lege (a titolo particolare) della nel debito risarcitorio maturato Controparte_1 nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 comma 3 c.c., l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, in quanto derivante dai fatti-reato ravvisabili nella fattispecie (di “riduzione in schiavitù”, allora punibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 600 c.p.), soggetto a prescrizione quindicennale (art. 157, comma 1, n. 2, c.p. nella formulazione vigente ratione temporis), ed essendo interamente consumato il termine di quindici anni, decorso dalla data di cessazione della condotta illecita;
sotto tale profilo, l'Avvocatura ha dedotto che il diritto azionato avrebbe potuto esser fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovasse applicazione il principio, di diritto internazionale consuetudinario, di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, e vertendosi di reati perpetrati in data antecedente all'emersione della norma consuetudinaria;
- in via gradata, che fosse prescritto sia il credito da risarcimento del danno patrimoniale, ex art. 2984 n. 4 c.c., sia il credito da risarcimento del danno non patrimoniale, per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c.;
- l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, asseritamente patito per la mancata percezione di qualsivoglia salario per i lavori forzati cui sarebbero stati destinati i danti causa dell'attore, essendo consentito, dall'art. 43 d.l. n. 36/2022, esclusivamente di agire «per il ristoro dei danni subìti … per la lesione di diritti inviolabili della persona». Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la controparte avesse genericamente descritto il danno patito, sotto il profilo dell'an e del quantum; ha chiesto in subordine, di considerare quanto aliunde perceptum dalla parte attrice o dal di lui dante causa, a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della Ln. 94/1994. In conclusione, ha chiesto: «a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di Controparte_4 cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
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d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.» La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l'Ufficio del Cerimoniale, ha scelto la contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati». La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11 giugno 2025, previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. questioni pregiudiziali. 2.1. Al fine di esaminare la questione di giurisdizione che, ove risolta affermativamente, consente al tribunale di affermarsi munito della potestas iudicandi per i fatti che sono motivo del contendere, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla nel secondo conflitto mondiale, con CP_1 particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime. Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo 2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
come noto, l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne. La Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile
– oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle
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stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. La Repubblica Germania, censurando tali sentenze per quanto ritenute CP_1 lesive del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della per danni CP_1 derivati da acta imperii; ha intimato quindi all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti. Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione. Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG (Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti. Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella
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norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte Costituzionale n. 159/2023). La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale. Cosicché, si è affermato che il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442). 2.2. La premessa che precede rende ragione del potere del tribunale di Roma di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un
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abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione). Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo la parte attrice dedotto che il genitore, anziché essere trattato come prigioniero di guerra, veniva deprivato dell'assistenza della Croce Rossa e delle minime condizioni di sussistenza, nonché esposto a lavori forzati e usuranti senz'alcuna retribuzione, subendo quotidiane vessazioni e il totale spregio della sua dignità in violazione della Convenzione di Ginevra del 1929, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adito, ed il potere- dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni. 2.3. Va poi disaminata la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello Stato. L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse): «
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Controparte_1 reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263,
[...] con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_7 presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento CP_7 delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
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3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente». In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito: «… l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della è sostituito un CP_1 diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Controparte_1
Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze
[...] definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della rituale dichiarazione che CP_1 il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del nel rispetto della normativa CP_7
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vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la sola CP_1 detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una nuova». CP_1
Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege, con la sostituzione della persona del debitore in sede esecutiva, e tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di Contr natura parimenti risarcitoria, esercitabile nei confronti del e mediante accesso al Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò (originario) debitore, ossia la Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante estromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022. Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata. D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità, nella sentenza sopra
[.. riportata (Cass. sez. 3, 19/03/2025, n. 7371), che anche il Controparte_4
può essere evocato in giudizio e può intervenire motu proprio nel CP_4 giudizio intentato in vista del successivo accesso al Fondo, in quanto soggetto giuridico destinato a subire gli effetti della condanna emessa a carico della CP_1
Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, sia il non ricorrono le questioni di Controparte_4 contraddittorio sollevate dall'Avvocatura dello Stato, eccezion fatta per la
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per la quale si dichiara il difetto di legittimazione passiva. Controparte_2
2.4. Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata, ad avviso del Tribunale.
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Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del 1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”). Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale. In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime. In questa si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di Hass Karl e del 22 luglio 1997). Nei lavori preparatori per la Convenzione delle Persona_2
Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale
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internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuetudinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'opinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, sentenza, caso 10 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso sono da segnalare le Per_3 leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina, Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel caso del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Corte Per_3 interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la "inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), indicando ai Per_4 giudici nazionali la strada, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, caso c. Per_5
Lettonia, p. 208). Proprio con riferimento all'Italia, la Corte EDU di recente ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU, 7/04/2015, Cestaro c. Italia, p. 225)». Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo Sez. Grande Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44 e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta l'azione penale interna. Pertanto la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586). Tanto detto quanto alla imprescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno eventualmente conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza
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della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale («qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378).
3. merito della lite. 3.1. Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede di vantata in giudizio da Persona_1
per ottenere rifusione del danno patito dal genitore, Internato Parte_1
Militare Italiano (IMI) deportato in in un campo di lavoro. CP_1
In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 3, ord. del 29/05/2025, n. 14288 - che: «Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.» Ciò premesso in diritto, in fatto deve ritenersi dimostrato che l'odierna parte attrice sia erede di grazie alla documentazione esibita in atti. Persona_1
Infatti, è documentato che: (i) sia nato a [...] il 18 dicembre Parte_1
1951, da e (v. il certificato di stato di famiglia storico Persona_6 Persona_1 allegato n. 3 alla memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c.); (ii) nato a Persona_1
Verona (VR) il 27 luglio 1922, arruolato nell'Esercito Italiano veniva catturato a Riva del Garda in data 08 settembre 1943 ed internato in fino alla data del 1° CP_1 aprile 1945 (v. foglio matricolare e nulla osta prigionia allegati alla memoria n. 2 ex art. 183, co.6, c.p.c.). Ragion per cui, è documentato che l'odierna parte attrice sia figlio e discendente in linea retta di deceduto il 05 marzo 2008 a Verona, e pertanto suo Persona_7 erede legittimo. 3.2. Come già visto, l'attore ha chiesto di veder risarcire il danno patrimoniale sofferto dal de cuius ed in tesi consistito nell'omessa percezione della retribuzione che gli sarebbe spettata ove fosse stato trattato come “prigioniero di guerra”, in ottemperanza alle Convenzioni di Ginevra sopra nominate (e su cui in dettaglio al prossimo paragrafo). Ad avviso del tribunale, l'assoggettamento degli internati a lavori forzati usuranti, senza il benché minimo rispetto della dignità umana e del decoro personale, oltreché (chiaramente) senza corrispondere alcun compenso economico, configura un danno alla persona che non è risarcibile se non unitariamente - e a tal titolo - con il ricorso ad un criterio equitativo puro (v. a seguire), configurando la mancata percezione del
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compenso solo una delle diverse forme e manifestazioni della lesione inferta, alla dignità umana e al decoro della persona, dalla condotta illecita stigmatizzata nei precedenti giurisprudenziali già sopra nominati. In altri termini, ad avviso di chi scrive non è consentito risarcire il danno patrimoniale in senso stretto consistente nella mancata percezione della retribuzione in quanto tale, perché il crimine contro l'umanità che contrasta con i principî di diritto naturale comuni alle nazioni civili, con i valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e con le norme internazionali di ius cogens - crimine che in quanto tale abilita la giurisdizione del giudice nazionale - consiste non nel mancato versamento della paga, bensì nell'assoggettamento al lavoro forzato, in un contesto di costante e complessiva deprivazione, consumato anche in violazione delle Convenzioni che, come si dirà, avrebbero imposto ben altro trattamento ai militari prigionieri di guerra. D'altronde, il risarcimento del danno patrimoniale puramente inteso non potrebbe riconoscersi alla stregua della norma istitutiva del “Fondo ristori”, già sopra richiamata, essendo testuale il riferimento ai «crimini di guerra e contro l'umanità» perpetrati «per la lesione di diritti inviolabili della persona», quindi al danno complessivamente sofferto, dalla vittima del crimine di guerra e contro l'umanità, per essere stato soggetto al lavoro forzato. Il danno patrimoniale in questione, pertanto, verrà a seguire valutato e liquidato, per equivalente, considerando le condizioni di vita nel complesso imposte all'Internato, dante causa dell'odierno attore, dalle forze del Terzo Reich. 3.3. Per quanto sinora argomentato, è dimostrato e risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dal dante causa dell'attore, durante il periodo di internamento documentato dal foglio matricolare in atti (v. allegato alla 2 memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.) e perdurato dall'8 settembre 1943 al 1° aprile 1945, per un totale di 572 giorni. Quanto ai fatti illeciti ascritti alle forze del Terzo Reich (an debeatur), ed in tesi perpetrati ai danni degli Internati Militari Italiani (IMI) va premesso che, di recente, è stata approvata la legge 3 gennaio 2025, n. 6, di “Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”. A termini dell'art. 1: «
1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 1943 modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio CP_8 dell'8 settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio». D'altronde, è noto che fu proprio per determinazione del governo nazista che i militari italiani catturati dalle forze tedesche vennero definiti Italienische Militärinternierte – IMI proprio per sottrarli alle garanzie che, altrimenti, avrebbero dovuto essere loro assicurate in qualità di prigionieri di guerra.
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In particolare, è di comune dominio nonché attestato da fonti storiche di libero accesso che, nel settembre 1943, lo stesso dispose che i "prigionieri di guerra CP_8 italiani" dovessero essere denominati "internati militari italiani", sì da vietare addirittura la terminologia considerata dalla Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, da ultimo aggiornata a Ginevra il 27 luglio 1929. Secondo tale Convenzione, i prigionieri di guerra dovevano considerarsi «in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati»; avrebbero dovuto «essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità», con severa proibizione di «misure di rappresaglia» (art. 2); i medesimi prigionieri avrebbero avuto diritto a conservare i propri effetti personali per tutta la durata della prigionia (art. 6), avrebbero dovuto essere preferibilmente internati presso una località o una città, con divieto di allontanamento, e solo per ragioni di sicurezza o di igiene avrebbero potuto essere ristretti in campi d'internamento (art. 8); i prigionieri di guerra non avrebbero potuto essere collocati in zone di guerra o utilizzati come scudo per le forze della potenza nemica (art. 9), avrebbero avuto diritto ad una razione di vitto «equivalente, per qualità e quantità, a quella delle truppe dei depositi», avrebbero dovuto essere forniti dei «mezzi per prepararsi da se stessi i generi supplementari dei quali disponessero», avrebbero avuto diritto a ricevere «acqua potabile in misura sufficiente», con l'autorizzazione all'uso del tabacco e con tassativo divieto di «provvedimenti disciplinari collettivi che incidano sul vitto» (art. 11). Ancora, la Convenzione di Ginevra prevedeva una serie di accorgimenti finalizzati alla tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili delle persone dei prigionieri, ivi incluso l'obbligo di non imporre un lavoro giornaliero avente durata superiore (compreso il tragitto di andata e ritorno) a quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro; inoltre, a ogni prigioniero avrebbe dovuto essere concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica (art. 30), con tassativo divieto di adibire i prigionieri a lavori insalubri e pericolosi (art. 32), e con la previsione di un salario da corrispondere al termine delle ostilità, e da fissarsi mediante accordi tra belligeranti. Orbene lo stesso legislatore italiano ha riconosciuto, con atto normativo di cui alla legge n. 6/2025, che le condizioni cui soggette gli IMI in fossero ben CP_1 lontane da quelle che avrebbero dovuto essere osservate dallo Stato belligerante, in ossequio alla Convenzione di Ginevra del 1929. Ciò posto, non può dubitarsi che i fatti storici allegati dalla parte attrice, sì come asseverati dalla documentazione in atti e corroborati dalla norma di diritto positivo sopra richiamata, configurino delicta imperii imputabili al governo nazista e quindi alle forze del Terzo Reich: la reclusione e riduzione in schiavitù, la violazione della regola dell'habeas corpus e la deprivazione continua dei mezzi di sussistenza e delle condizioni igieniche minime ed indispensabili a preservare lo stesso senso di umana dignità, costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità. Le norme di riferimento sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra
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sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio "Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”). Il danno non patrimoniale sofferto dalla dante causa dell'odierna parte attrice consiste dunque nella sofferenza fisica e psichica, nonché nel pretium doloris patiti per effetto delle privazioni e vessazioni inflitte dalla data della cattura fino alla liberazione;
consiste altresì nel patimento sofferto per essere testimone delle massime espressioni di sistematico sprezzo per l'umana dignità che la Storia abbia mai conosciuto;
non è diversamente risarcibile iure hereditatis il danno da perdita della vita di per sé considerata, in quanto non suscettibile di trasmissione mortis causa, per difetto di attitudine ad entrare nel patrimonio del de cuius (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza 17/12/2024, n. 33009). 3.4 Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c.; tuttavia, al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, si stima equo prendere a termine di riferimento gli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma (anno 2025) per la liquidazione del danno alla persona, che prevendono di riconoscere, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta al 100%, l'importo di € 130,25. Tale importo deve tener conto delle peculiarità del caso e l'entità del danno morale strettamente inteso, plausibilmente sofferto per le condizioni dell'internamento e per le privazioni e per i gravi danni di salute (pleurite e tubercolosi al polmone destro) patiti dalla data di liberazione dal lager a fino alla morte. Pertanto, si stima equo liquidare l'importo di € 74.503,00 (€ 130,25 x 572 giorni di internamento sofferto tra l'8 settembre 1943 e il 1° aprile 1945), già al valore attuale, a compensazione del credito maturato dall'ascendente della parte attrice, e pervenuto iure successionis al patrimonio di quest'ultima. Quanto all'eccezione di compensatio lucri cum damno, non è stata esibita al tribunale alcuna documentazione che consenta di procedere all'eventuale diffalco e deduzione delle somme già eventualmente percepite a indennizzo degli stessi fatti illeciti che giustificano la presente condanna.
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Nondimeno, vale ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 32). 4. Si provvede quindi come a seguire. Le spese vengono regolate secondo soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- condanna la Repubblica Federale Tedesca al pagamento, in favore di Pt_1
e per le ragioni e i titoli indicati in narrativa, della somma di € 74.503,00,
[...] oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna la Repubblica Federale Tedesca, in solido con l'interveniente
[...]
, alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € Controparte_4
759,00 per esborsi, € 7.052,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore degli Avv. Sergio Ranzato, Nicola Zampieri e Alberto Rela, in solido fra loro, quali procuratori antistatari dell'attore. Roma, 1° ottobre 2025
Il Giudice
Alessandra Imposimato
CP_ 2 «
1. Per accedere al i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare apposita domanda, sottoscritta ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Controparte_4
Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, Direzione dei servizi del Tesoro, di
[...] seguito, per brevità, Direzione competente, utilizzando esclusivamente il modello reperibile sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento e secondo le disposizioni procedurali di cui al comma 3, attestando, a pena di inammissibilità, la CP_ sussistenza delle condizioni, soggettive ed oggettive, previste per l'accesso al e indicando le somme ricevute o richieste dall'avente diritto, a titolo di benefici o indennizzi, ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n.
94. 2. Alla domanda è in ogni caso allegata la sentenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), munita della certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato ovvero l'atto di transazione di cui alla lettera b) del medesimo art. 2, comma 1».
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, ove si prevede che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945».