Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 10/03/2026, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01642/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04848/2025 REG.RIC.
N. 04992/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della PA
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4848 del 2025, proposto da TO AE, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione PA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in OL, via Santa Lucia n. 81;
SL 107 - OL 2, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato LM Ara, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 4992 del 2025, proposto da TO AE, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione PA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in OL, via Santa Lucia n. 81;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 4848 del 2025:
1) del provvedimento prot. n. 31696 del 18/07/2025 notificato in pari data con cui la A.S.L. NA2 Nord ha parzialmente rigettato la istanza ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 trasmessa a mezzo p.e.c. dal Sig. AE in data 4 luglio 2025;
2) delle note trasmesse a mezzo p.e.c. in data 22 luglio 2025 e in data 10 luglio 2025 da parte dell'A.S.L. NA2 Nord ha confermato il parziale rigetto della istanza ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 trasmessa a mezzo p.e.c. dal Sig. AE in data 4 luglio 2025;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito e/o per silenzio/diniego, se e in quanto lesivo degli interessi del Sig. AE;
e per la declaratoria
del diritto del Sig. AE all'accesso a tutti gli atti indicati nella istanza ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 del 04/07/2025, con conseguente ordine impartito alla A.S.L. NA2 Nord di consentire l'accesso ai medesimi atti, rilasciandone copia;
II. quanto al ricorso n. 4992 del 2025:
avverso e per l'annullamento
1) del provvedimento prot. n. 406949 del 18 agosto 2025 notificato in pari data, con cui la Regione PA - Centro per l'Impiego di Afragola ha parzialmente rigettato la istanza ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 trasmessa a mezzo p.e.c. dal Sig. AE in data 4 luglio 2025;
2) del provvedimento prot. n. 450621 del 15/9/2025 notificato in pari data con cui la Regione PA - Centro per l'Impiego di Afragola ha integrato il provvedimento prot. n. 406949 del 18/8/2025, confermando di fatto il parziale rigetto della istanza ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 trasmessa a mezzo p.e.c. dal Sig. AE in data 4/7/2025;
3) del provvedimento prot. n. 455624 del 17 settembre 2025 notificato in pari data con cui la Regione PA - Centro per l'Impiego di Afragola ha trasmesso la medesima documentazione inoltrata unitamente al provvedimento prot. n. 450621 del 15 settembre 2025, confermando di fatto il parziale rigetto della istanza ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 trasmessa a mezzo p.e.c. dal Sig. AE in data 4 luglio 2025;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito e/o per silenzio/diniego, se e in quanto lesivo degli interessi del Sig. AE;
e per la declaratoria
del diritto del Sig. AE all'accesso a tutti gli atti indicati nella istanza ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 del 04/07/2025, con conseguente ordine impartito alla Regione PA - Centro per l'Impiego di Afragola di consentire l'accesso ai medesimi atti, rilasciandone copia;
B) ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.: per la declaratoria dell'obbligo della Regione PA - Centro per l'Impiego di Afragola di effettuare le verifiche di cui agli artt. 71 ss. del D.P.R. n. 445/2000 relativamente alle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti alla procedura di avviamento al lavoro avviata con D.D. n. 2 del 30/1/2025, e più in generale le verifiche del possesso dei requisiti da cui è scaturita l'ammissione alla medesima procedura e l'attribuzione dei singoli punteggi, con conseguente declaratoria dell’illegittimità della inerzia serbata dall'Ente intimato ed emanazione dell'ordine a provvedere;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione PA e dell’SL 107 - OL 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa AR MA nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor TO AE ha partecipato alla procedura ex art. 16 della l. n. 56/1987 e D.G.R.C. n. 283/2022 di n. 4 unità da assumere a tempo indeterminato e pieno presso la A.S.L. NA 2 Nord, profilo professionale di Operatore Tecnico – Accalappiacani Servizio Veterinario, Area Personale di Supporto del C.C.N.L. Comparto Sanità 2019/2021, di cui n. 1 unità riservata ai soggetti di cui al D. Lgs. n. 66/2010, e ss.mm.ii., artt. 1014, c. 1, e 678, c. 9, di cui all’Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale della Regione PA n. 2 del 30/01/2025 pubblicato sul B.U.R.C. n. 09 del 3 febbraio 2025.
2. Espone in ricorso:
- di essere stato escluso dalla procedura anzidetta in quanto nell’ambito della graduatoria definitiva approvata con Decreto Dirigenziale n. 27 del 30 maggio 2025 pubblicato sul B.U.R.C. n. 37 del 9 giugno 2025 (a seguito della presentazione di istanze di riesame al Centro per l’impiego di Afragola), non risulta più collocato in posizione utile per effettuare le prove di idoneità, ricoprendo la posizione n. 9 con punteggio complessivo pari a 80,2 per effetto della riammissione di taluni candidati che erano stati precedentemente esclusi (e in particolare, per effetto della riammissione del candidato avente codice candidatura n. 11531737542057632025).
-al fine di valutare le iniziative da intraprendere per la tutela dei propri diritti e interessi lesi dalla graduatoria definitiva approvata in data 04/07/2025, il Sig. AE ha presentato due istanze di identico contenuto ex art. 22 e ss. della l. n. 241/1990 sia all’A.S.L. NA2 Nord che alla Regione PA finalizzate a ottenere l’ostensione di tutta la documentazione relativa all’avviamento a selezione in esame con particolare riferimento a:
“a) la istanza di riesame della graduatoria provvisoria approvata con D.D. della Regione PA n. 2 del 30/01/2025 pubblicato sul B.U.R.C. n. 31 del 12/05/2025 presentata dal candidato avente codice candidatura n. 11531737542057632025, in uno alla documentazione allegata alla stessa nonché di quella attestante la data di consegna della istanza medesima;
b) i provvedimenti con cui la Regione PA ha stabilito di accogliere la istanza di riesame presentata dal candidato avente codice candidatura n. 11531737542057632025 e per l’effetto ha incluso il predetto candidato alla posizione n. 3 della graduatoria definitiva approvata con D.D. n. 27 del 30/05/2025 pubblicato sul B.U.R.C. n. 37 del 09/06/2025 con punteggio complessivo n. 102, in uno agli atti del relativo procedimento;
c) la domanda di partecipazione presentata dal candidato avente codice candidatura n. 11531737542057632025, in uno alla documentazione allegata alla stessa nonché di quella attestante la data di consegna della domanda medesima;
d) le domande di partecipazione presentate da tutti gli altri candidati collocati in posizione potiore rispetto al Sig. AE (codici candidature nn. 115267375101038732025, 115290375118490132025, 115249375179185532025, 11531137556255932025, 11523937569880132025, 115197375112197232025, 115247375121795032025), in uno alla documentazione allegata alle stesse nonché di quella attestante le date di consegna delle domande medesime;
e) in ogni caso, la documentazione da cui sia possibile evincere i dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo di residenza e codice fiscale) dei candidati collocati in posizione potiore rispetto al Sig. AE (codici candidature nn. 115267375101038732025, 115290375118490132025, 11531737542057632025, 115249375179185532025, 11531137556255932025, 11523937569880132025, 115197375112197232025, 115247375121795032025);
f) i provvedimenti con cui la Regione PA ha attribuito i punteggi alla domanda presentata dal Sig. AE, in uno agli atti del relativo procedimento;
g) i provvedimenti con cui la Regione PA ha attribuito i punteggi alle domande presentate dagli altri candidati collocati in posizione potiore rispetto al Sig. AE (codici candidature nn. 115267375101038732025, 115290375118490132025, 11531737542057632025, 115249375179185532025, 11531137556255932025, 11523937569880132025, 115197375112197232025, 115247375121795032025), in uno agli atti dei relativi procedimenti;
h) la comunicazione effettuata all’A.S.L. NA2 Nord contenente i nominativi dei candidati da avviare a selezione in numero doppio rispetto alle unità previste dall’Avviso pubblico”,
i) gli atti di nomina e di insediamento della Commissione che dovrà presiedere lo svolgimento delle prove di idoneità da parte dei candidati indicati sub h);
l) gli atti dei procedimenti attraverso i quali è stata effettuata – ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000 – la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese da tutti i concorrenti della procedura de qua, e più in generale la verifica del possesso dei requisiti da cui è scaturita l’ammissione alla medesima procedura e l’attribuzione dei singoli punteggi;
m) il calendario stilato dalla Commissione presso l’ASL NA2 Nord per lo svolgimento delle prove di idoneità da parte dei candidati indicati sub h);
-le suddette istanze sono state parzialmente rigettate sia dall’A.S.L. NA2 Nord che dalla Regione PA con provvedimenti autonomi motivati sulla scorta di ragioni totalmente diverse, adottati, rispettivamente, in data 18/07/2025 (quello dell’A.S.L.) e in data 18/08/2025-17/09/2025 (quelli della Regione PA).
3. Con ricorso n.r.g. 4848/2025 il Sig. AE ha quindi chiesto l’annullamento dei provvedimenti con cui la A.S.L. NA2 Nord ha parzialmente rigettato la istanza di accesso agli atti contestualmente all’accertamento del proprio diritto alla ostensione di tutti gli atti indicati nella predetta istanza, detenuti dall’ASL.
4. Avverso i provvedimenti aslini ha formulato i seguenti motivi:
A) SUI PROVVEDIMENTI SUB B.1) E B.2) ADOTTATI DALL’A.S.L. NA2NORD.
A.1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 3, 22 E SS. L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE D.D. N. 2/2025 – VIOLAZIONE D.G.R. N. 283/2022 –VIOLAZIONE ART. 97 COST. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO; A.2) SUL DIRITTO DEL SIG. LAEZZA ALLA ESIBIZIONE INTEGRALE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA CON LA ISTANZA DEL 04/07/2025 E SULLA ILLEGITTIMITA’ DI TUTTI I PROVVEDIMENTI (ANCHE IMPLICITI) ADOTTATI DALLA AMMINISTRAZIONE INTIMATA.
5. Si sono costituite in resistenza la Regione PA e la SL Na 2 eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda azionata.
6. Con ricorso n. rg. 4992/2025, invece, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti regionali di parziale rigetto dell’istanza di accesso agli atti del 4 luglio 2025.
7. Questi i motivi di ricorso:
A) SULLA ISTANZA EX ART. 116 C.P.A. A.1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 3, 22 E SS. L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 19.2, 23 E 25 DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.4/2020 – VIOLAZIONE ART. 97 COST. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA –DIFETTO DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO;
A.2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 3, 22 E SS. L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 19.2, 23 E 25 DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.104/2020 – VIOLAZIONE ART. 97 COST. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA –DIFETTO DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO;
A.3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 3, 22 E SS. L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE ART. 97 COST. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA –DIFETTO DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO;
A.4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 3, 22 E SS. L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE ART. 97 COST. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA –DIFETTO DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO; A.5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 3, 22 E SS. L. N.
241/1990 – VIOLAZIONE DECRETO DIRIGENZIALE N. 2/2025 –VIOLAZIONE D.G.R. N. 283/2022 – VIOLAZIONE ART. 97 COST. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO;
A.6) SUL DIRITTO DEL SIG. LAEZZA ALLA ESIBIZIONE INTEGRALE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA CON LA ISTANZA DEL 04/07/2025 E SULLA ILLEGITTIMITA’ DI TUTTI I PROVVEDIMENTI (ANCHE IMPLICITI) ADOTTATI DALLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE;
8. In tale ultimo giudizio la parte ricorrente ha altresì formulato domanda ex art. 31 c.p.a. e 117 c.p.a. volta a dichiarare l’obbligo giuridico del Centro per l’impiego di Afragola di provvedere alle verifiche delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
9. Disposto, su richiesta della Regione, il rinvio della trattazione al solo fine di regolarizzare la costituzione in giudizio dell'Ente (erroneamente costituita nel giudizio n. rg. 4848/2025), all’udienza del 2 dicembre 2025, sentiti i difensori delle parti presenti, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
10. Preliminarmente si ritiene opportuno disporre, per ragioni di economia processuale, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione dei procedimenti promossi dal ricorrente riguardando i ricorsi promossi sostanzialmente la medesima vicenda sostanziale.
11. Come correttamente dedotto dalla difesa aslina il ricorso rg. n. 4848/2025 è inammissibile.
12. La procedura oggetto di causa è stata indetta con deliberazione n. 2033 del 25 ottobre 2024 per l’avviamento alla selezione ai sensi dell’art. 56/87 e della d.G.R.C n. 283/2022.
13. L’allegato della delibera giuntale anzidetta, in particolare, versata in atti dalla stessa parte ricorrente, detta le procedure e le modalità operative per l’avviamento alla selezione ai sensi dell’art. 16 della l. n. 56/1987 del personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto solo il requisito dell’assolvimento della scuola dell’obbligo.
14. In applicazione dell’anzidetto deliberato, quindi, è inequivocabilmente affidata ai Centri per l’Impiego territorialmente competenti (il cui personale è transitato nei ruoli della Giunta regionale) la verifica in merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai candidati ai sensi del d.P.R. 445/2000 ed ai documenti allegati al modulo di domanda on line; la predisposizione della graduatoria, secondo i criteri stabiliti dalla d.G.R.C n. 283/2022; la valutazione delle istanze di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; la pubblicazione della graduatoria a seguito della quale il Centro per l’Impiego è obbligato a comunicare all’Amministrazione interessata all’assunzione (nella specie l’SL OL 2) in stretto ordine di punteggio, i nominativi in numero doppio rispetto a quello richiesto ai fini della effettuazione delle prove di idoneità.
15. Non è quindi revocabile in dubbio che le competenze dell’SL siano circoscritte dalla disciplina regionale di riferimento ad una fase successiva all’approvazione della graduatoria, il che postula la legittimità del provvedimento aslino gravato parzialmente reiettivo dell’istanza di accesso.
16. Quest’ultimo, invero, ha consentito l’ostensione esclusivamente agli atti ed alla documentazione di sua competenza o comunque in suo possesso, esibendo in favore della ricorrente la comunicazione effettuata all’A.S.L. NA2 Nord contenente i nominativi dei candidati da avviare a selezione in numero doppio rispetto alle unità previste dall’Avviso pubblico (cfr. lett. h dell’istanza di accesso), gli atti di nomina e di insediamento della Commissione tenuta a presiedere lo svolgimento delle prove di idoneità da parte dei candidati indicati (cfr. lett. i) dell’istanza di accesso); il calendario stilato dalla Commissione presso l’ASL NA2 Nord per lo svolgimento delle prove di idoneità da parte dei candidati indicati (sub lett. m) dell’istanza di accesso).
17. La domanda azionata nei confronti della intimata SL ex art. 116 c.p.a. è quindi inammissibile non sussistendo, anche per le ragioni che si diranno nel prosieguo, uno specifico obbligo giuridico dell’Amministrazione aslina di formare o detenere l’ulteriore documentazione di interesse della parte ricorrente, sicché il ricorso rg. n. 4848/2025 è inammissibile.
18. Ciò posto, il ricorso n.rg. 4992/2025 è fondato e va accolto.
19. E’ incontestata in atti la circostanza che con successivi provvedimenti la Regione- Centro per l’Impiego di Afragola abbia parzialmente respinto l’istanza di accesso agli atti formulata da parte ricorrente il 4 luglio 2025, omettendo l’esibizione di una parte della documentazione di interesse e, in particolare:
- della domanda di partecipazione presentata dal candidato avente codice candidatura n. 11531737542057632025, in uno alla documentazione allegata alla stessa nonché di quella attestante la data di consegna della domanda medesima” (lett. c) dell’istanza di accesso);
- delle domande di partecipazione presentate da tutti gli altri candidati collocati in posizione potiore rispetto al Sig. AE (codici candidature nn. 115267375101038732025, 115290375118490132025, 115249375179185532025, 11531137556255932025, 11523937569880132025, 115197375112197232025, 115247375121795032025), in uno alla documentazione allegata alle stesse nonché di quella attestante le date di consegna delle domande medesime” (lett. d) dell’istanza di accesso);
- della documentazione da cui sia possibile evincere i dati anagrafici (…(omissis)…indirizzo di residenza e codice fiscale) dei candidati in posizione potiore rispetto al sig. AE (codici candidature nn. 115267375101038732025, 115290375118490132025, 11531737542057632025, 115249375179185532025, 11531137556255932025, 11523937569880132025, 115197375112197232025, 115247375121795032025)” (lett. e) dell’istanza di accesso;
- dei provvedimenti con cui la Regione PA ha attribuito i punteggi alla domanda presentata dal Sig. AE, in uno agli atti del relativo procedimento; (lett. f) dell’istanza di accesso;
- dei provvedimenti con cui la Regione PA ha attribuito i punteggi alle domande presentate dagli altri candidati collocati in posizione potiore rispetto al Sig. AE (codici candidature nn. 115267375101038732025, 115290375118490132025, 11531737542057632025, 115249375179185532025, 11531137556255932025, 11523937569880132025, 115197375112197232025, 115247375121795032025), in uno agli atti dei relativi procedimenti” (lett. g) dell’istanza di accesso);
- degli atti dei procedimenti attraverso i quali è stata effettuata – ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000 – la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese da tutti i concorrenti della procedura de qua, e più in generale la verifica del possesso dei requisiti da cui è scaturita l’ammissione alla medesima procedura e l’attribuzione dei singoli punteggi” (lett. l) dell’istanza di accesso).
20. Orbene, posti il carattere dichiaratamente difensivo dell’istanza di accesso e, in punto di interesse, lo status di candidato nella procedura assunzionale oggetto di causa, deve osservarsi che quanto ai documenti di cui ai punti c), d) ed e) della istanza di accesso, la parte ricorrente ha riferito che con successivo provvedimento la Regione ha messo a disposizione i dati relativi al domicilio dei concorrenti, permanendo comunque l’oscuramento dei dati relativi all’ISEE ed alla posizione lavorativa dei partecipanti alla procedura per esigenze di riservatezza.
21.Orbene, nell’ambito della procedura di selezione in questione il valore ISEE e la posizione lavorativa sono indicati nella domanda di partecipazione e costituiscono quindi requisito di ammissione dei candidati, nonché elemento di valutazione condizionante la posizione nella graduatoria finale.
22. In materia di procedimenti selettivi pubblici le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, e gli atti della procedura costituiscono documenti rispetto ai quali, salvo casi eccezionali (quali le informazioni a carattere psico-attitudinale, ex art. 24 comma 1 lett. d) della legge n. 241/1990), deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione.
23. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto neppure assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio volto all'accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto partecipante alla medesima, fatta eccezione per effettive esigenze di tutela della sfera riservata vulnerabile (T.A.R. OL PA sez. IV, 5 giugno 2025, n. 4306); tali specifiche esigenze, tuttavia, nel provvedimento regionale impugnato non sono state correttamente individuate.
24. Peraltro, le generiche esigenze di riservatezza, rappresentate dall’Amministrazione regionale, avrebbero dovuto quanto meno essere oggetto di puntuale e motivato bilanciamento (ex multis, T.A.R. Roma Lazio sez. III, 7 aprile 2025, n. 6878) rispetto alle esigenze difensive come declinate nell’istanza di accesso finalizzata (in disparte alla individuazione dei controinteressati ai fini della successiva contestazione degli esiti della procedura) alla verifica della correttezza dell’ammissione dei candidati indicati a mezzo di codice alfanumerico e alla legittimità della riammissione alla procedura selettiva oggetto di controversia del candidato n. 11531737542057632025 (che ha determinato sostanzialmente l’esclusione della ricorrente dalla procedura), nonché alla verifica della correttezza dei punteggi attribuiti dalla P.A. ai candidati indicati in domanda.
25. Quanto, invece, alla documentazione sub lettere c), d) ed f) dell’istanza di accesso, il fatto che la stessa possa essere stata raccolta sulla piattaforma SILUnicoPA non esonerava la Regione dall’ostensione della stessa, potendo la richiesta di esibizione essere prontamente resa disponibile anche eventualmente mettendo a disposizione del richiedente il relativo link per il collegamento alla piattaforma anzidetta.
26. In riferimento, poi, alla documentazione richiesta come indicata sub lett. g) dell’istanza di accesso (i provvedimenti con cui la Regione PA ha attribuito i punteggi alle domande presentate dagli altri candidati collocati in posizione potiore rispetto al Sig. AE), non risulta provato che gli stessi siano effettivamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione e quindi in ogni caso devono essere messi a disposizione della parte ricorrente.
27. Posto quanto sopra, si può passare all’esame del diniego di accesso ai documenti di cui alla lett. l) dell’istanza di accesso, la cui esibizione è stata negata sul presupposto della competenza dell’SL OL Nord in ordine agli atti dei procedimenti attraverso i quali è stata effettuata – ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000 – la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese da tutti i concorrenti della procedura de qua, e più in generale, la verifica del possesso dei requisiti da cui è scaturita l’ammissione alla medesima procedura e l’attribuzione dei singoli punteggi.
28. Sul punto il provvedimento regionale deve ritenersi illegittimo tenuto conto che la delibera n. 283/2022, come anzidetto, attribuisce ai Centri per l’Impiego la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell’ambito della selezione in argomento.
29. Per quanto sopra osservato, la domanda ex art. 116 c.p.a. formulata nel giudizio n. 4992/2025 è fondata e deve essere accolta nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con conseguente ordine alla Regione PA (Centro per l’Impiego di Afragola) di consentire l'accesso a tutta la documentazione richiesta, nei limiti e con le modalità indicate nella parte motiva, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione se anteriore) della presente sentenza.
30. Non merita invece favorevole delibazione la domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. volta alla declaratoria dell’obbligo della amministrazione regionale intimata di svolgimento delle verifiche di cui all’avviso pubblico n. 2/2025 con finalità di condanna della stessa Amministrazione alla conclusione del procedimento con provvedimento espresso, non essendo stata espressa specifica istanza a provvedere in tal senso né nell’istanza di accesso del 4 luglio 2025 né nelle diffide successivamente inoltrate alla Regione.
31. In conclusione il ricorso n. rg. 4848/2025 va dichiarato inammissibile, mentre va accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il ricorso nrg. 4992/2025.
32. Le spese possono compensarsi nei rapporti tra la ricorrente e l’SL resistente, mentre seguono la soccombenza nei rapporti con la Regione PA e si liquidano come in dispositivo con attribuzione al difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della PA (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, e previa riunione degli stessi ai sensi dell’art. 70 c.p.a.:
-dichiara inammissibile il ricorso nrg. 4848/2025;
- accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il ricorso n. 4992/2025 e per l’effetto ordina alla Regione PA di consentire l'accesso alla documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione se anteriore) della presente sentenza;
Respinge la domanda ex art. 31 e 117 c.p.a. contenuta nel ricorso rg. n. 4992/2025.
Compensa le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e la SL OL 2.
Condanna la Regione PA a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, avvocato Andrea Orefice, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LM SS Di OL, Presidente
AR MA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR MA | LM SS Di OL |
IL SEGRETARIO