TAR Napoli, sez. IX, sentenza 10/03/2026, n. 1642
TAR
Sentenza 10 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Inammissibilità ricorso contro ASL

    Le competenze dell'ASL sono circoscritte dalla disciplina regionale di riferimento ad una fase successiva all'approvazione della graduatoria. L'ASL ha consentito l'ostensione esclusivamente agli atti e alla documentazione di sua competenza o comunque in suo possesso.

  • Accolto
    Diritto di accesso alla documentazione richiesta

    Le domande e i documenti prodotti dai candidati in procedure selettive pubbliche, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti e non sono soggetti a riservatezza, salvo casi eccezionali. Le generiche esigenze di riservatezza addotte dall'Amministrazione regionale non sono state correttamente individuate né sono state oggetto di un puntuale bilanciamento con le esigenze difensive del ricorrente.

  • Accolto
    Obbligo di esibizione documentazione da piattaforma SILUnicoPA

    Il fatto che la documentazione possa essere stata raccolta sulla piattaforma SILUnicoPA non esonerava la Regione dall’ostensione della stessa, potendo la richiesta di esibizione essere prontamente resa disponibile anche eventualmente mettendo a disposizione del richiedente il relativo link per il collegamento alla piattaforma anzidetta.

  • Accolto
    Obbligo di esibizione provvedimenti di attribuzione punteggi

    In riferimento, poi, alla documentazione richiesta come indicata sub lett. g) dell’istanza di accesso (i provvedimenti con cui la Regione PA ha attribuito i punteggi alle domande presentate dagli altri candidati collocati in posizione potiore rispetto al Sig. AE), non risulta provato che gli stessi siano effettivamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione e quindi in ogni caso devono essere messi a disposizione della parte ricorrente.

  • Accolto
    Competenza della Regione per le verifiche dei requisiti

    La delibera n. 283/2022 attribuisce ai Centri per l’Impiego (la cui competenza è in capo alla Regione) la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell’ambito della selezione in argomento.

  • Rigettato
    Mancanza specifica istanza a provvedere

    Non merita invece favorevole delibazione la domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. volta alla declaratoria dell’obbligo della amministrazione regionale intimata di svolgimento delle verifiche di cui all’avviso pubblico n. 2/2025 con finalità di condanna della stessa Amministrazione alla conclusione del procedimento con provvedimento espresso, non essendo stata espressa specifica istanza a provvedere in tal senso né nell’istanza di accesso del 4 luglio 2025 né nelle diffide successivamente inoltrate alla Regione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 10/03/2026, n. 1642
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1642
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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