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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2080 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
, nato il [...] nella Repubblica Dominicana, residente in Parte_1
Cagliari, elettivamente domiciliato in Cagliari preso lo studio dell'avvocato Luigi Pateri in virtù di procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
con sede in Cagliari, via Salaris n. 31/33 (p.i. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore
Convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha esposto di avere prestato attività di lavoro Parte_1 subordinato dal 14 febbraio 2023 alle dipendenze della convenuta presso Controparte_1
l'esercizio pubblico di via Salaris 31, in qualità di banconiere del 5° Livello CCNL Pubblici
Esercizi in Cagliari, dapprima con contratto a tempo determinato del 13 febbraio 2023 in regime di tempo parziale per 24 ore settimanali e, successivamente, a tempo indeterminato in regime di lavoro a tempo pieno a partire dal 1° giugno 2023, a seguito della trasformazione del contratto avvenuta con lettera del 17 maggio 2023.
Lamentando il mancato pagamento di parte delle retribuzioni mensili, dello stipendio di gennaio, dell'indennità di preavviso, delle mensilità supplementari relative al 2023, del pagina 1 di 4 trattamento di fine rapporto e l'omesso pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, domenicale e notturno svolte per l'intera durata del rapporto, ha riferito di essere stato licenziato con lettera del 9 gennaio 2024, contenente termine di preavviso fino al 31 gennaio
2024, nella quale si adduceva la “contrazione di lavoro nel locale presso il quale presta servizio” quale giustificato motivo oggettivo.
Ha quindi concluso chiedendo di 'Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimato licenziamento e, per l'effetto, annullarlo, così ordinando alla società convenuta di riassumere, entro e non oltre tre giorni dalla sentenza, il ricorrente nel proprio posto di lavoro o, in difetto,
a risarcire il danno mediante il pagamento di un importo equivalente a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente.”, con vittoria di spese da distrarsi.
La causa è stata quindi tenuta decisione sulla base delle prove documentali.
*
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Deve in primo luogo osservarsi che la società convenuta, pur ritualmente citata mediante notifica telematica, non si è costituita in giudizio e stata pertanto dichiarata contumace.
Era quindi onere del ricorrente provare la sussistenza del rapporto e il suo svolgimento nei termini e con le modalità allegati nel ricorso introduttivo.
La contumacia della parte convenuta pur rendendo, infatti, più agevole la prova della fondatezza della pretesa azionata in giudizio, in assenza di specifiche prospettazioni difensive della controparte, non importa certamente ammissione della fondatezza delle pretese azionate e non esime, pertanto, la parte ricorrente dall'onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese.
Deve ritenersi che il ricorrente, con la produzione della lettera di assunzione a tempo determinato con regime di part time del 13 febbraio 2023 (Doc. n. 1, prod. di parte attrice), del successivo contratto di lavoro a tempo indeterminato in regime di full time del 17 maggio 2023
(Doc. n. 2, prod. di parte attrice) e con la produzione della menzionata lettera di licenziamento
(Doc. n. 3, prod. di parte attrice), abbia dato idonea prova della sussistenza e prosecuzione del rapporto, nonché delle ragioni della sua cessazione, consistenti nella affermata esistenza di un giustificato motivo oggettivo di recesso.
La normativa vigente consente il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge 15 luglio 1996, n. 604, qualora sorga la necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, purché la riduzione dell'organico sia diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti. pagina 2 di 4 La Corte di Cassazione ha da tempo affermato (cfr. tra le tante, Cass., Sez. L, Sentenza n.
19616 del 26/09/2011) che spetta al datore di lavoro l'onere di dimostrare la concreta riferibilità del licenziamento decreto legislativo.
Avuto riguardo al contenuto della domanda formulata con il ricorso, riferibile, per la prima parte, alle previsioni contenute nella L. 604/1966 non applicabile in virtù di quanto previsto dall'articolo 1 del D.lgs. n. 23/2015 per i lavoratori assunti successivamente alla sua entrata in vigore, e contenente, nella seconda parte, la individuale a iniziative collegate a effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo, dirette a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti e non a un mero incremento di profitti, e che dimostri, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale.
La società convenuta, restando contumace, non ha in alcun modo adempiuto al proprio onere di provare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, gravante a carico del datore di lavoro sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
Il recesso datoriale deve ritenersi, pertanto, sfornito di giustificato motivo oggettivo.
Tenuto conto della data di assunzione successiva al marzo 2015, considerato che la società convenuta risulta pacificamente avere meno di 15 dipendenti, a fronte dell'illegittimità del licenziamento il regime applicabile è quello previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, con le limitazioni previste dell'art. 9 dello stesso richiesta di un'indennità risarcitoria commisurata a sei mensilità, visto l'articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 23/2015 dichiara l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, avente decorrenza dal 31 gennaio
2024, e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto percepita dal ricorrente, il cui importo, non specificato in atti, non sarà inferiore all'importo della retribuzione mensile base indicata nella busta paga in misura di euro 1456,96.
Sussistono infatti gli estremi per rapportare al valore minimo l'importo della tutela indennitaria, considerata la breve durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inferiore ad un anno, posto che il rapporto di lavoro, cominciato a tempo determinato dal 13 febbraio
2023, ha avuto inizio a tempo indeterminato con la trasformazione del contratto dal 17 maggio
2023, mentre il licenziamento risale al gennaio 2024.
pagina 3 di 4 Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e devono essere poste a carico della società convenuta, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.
Le spese devono essere liquidate come da dispositivo, calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55 come integrato dal D.M. 147/2022 sui valori minimi dello scaglione per le cause di lavoro di valore indeterminato, trattandosi di impugnazione del licenziamento, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 26 giugno 2024 da nei confronti della società con sede in Cagliari, in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, visto l'articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 23/2015, dichiara che il rapporto di lavoro intercorrente tra e la convenuta società con sede Parte_1 Controparte_1 in Cagliari, si è estinto alla data del licenziamento decorrente dal 31 gennaio 2024, e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a n. 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto percepita dal ricorrente.
Condanna altresì la società con sede in Cagliari, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione dei compensi relativi alle diverse fasi del giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida nella misura complessiva di euro 3.689,00 oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge, da distrarre in favore del difensore avv. Luigi Pateri, antistatario.
Cagliari, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Elisabetta Tuveri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2080 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
, nato il [...] nella Repubblica Dominicana, residente in Parte_1
Cagliari, elettivamente domiciliato in Cagliari preso lo studio dell'avvocato Luigi Pateri in virtù di procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
con sede in Cagliari, via Salaris n. 31/33 (p.i. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore
Convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha esposto di avere prestato attività di lavoro Parte_1 subordinato dal 14 febbraio 2023 alle dipendenze della convenuta presso Controparte_1
l'esercizio pubblico di via Salaris 31, in qualità di banconiere del 5° Livello CCNL Pubblici
Esercizi in Cagliari, dapprima con contratto a tempo determinato del 13 febbraio 2023 in regime di tempo parziale per 24 ore settimanali e, successivamente, a tempo indeterminato in regime di lavoro a tempo pieno a partire dal 1° giugno 2023, a seguito della trasformazione del contratto avvenuta con lettera del 17 maggio 2023.
Lamentando il mancato pagamento di parte delle retribuzioni mensili, dello stipendio di gennaio, dell'indennità di preavviso, delle mensilità supplementari relative al 2023, del pagina 1 di 4 trattamento di fine rapporto e l'omesso pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, domenicale e notturno svolte per l'intera durata del rapporto, ha riferito di essere stato licenziato con lettera del 9 gennaio 2024, contenente termine di preavviso fino al 31 gennaio
2024, nella quale si adduceva la “contrazione di lavoro nel locale presso il quale presta servizio” quale giustificato motivo oggettivo.
Ha quindi concluso chiedendo di 'Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimato licenziamento e, per l'effetto, annullarlo, così ordinando alla società convenuta di riassumere, entro e non oltre tre giorni dalla sentenza, il ricorrente nel proprio posto di lavoro o, in difetto,
a risarcire il danno mediante il pagamento di un importo equivalente a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente.”, con vittoria di spese da distrarsi.
La causa è stata quindi tenuta decisione sulla base delle prove documentali.
*
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Deve in primo luogo osservarsi che la società convenuta, pur ritualmente citata mediante notifica telematica, non si è costituita in giudizio e stata pertanto dichiarata contumace.
Era quindi onere del ricorrente provare la sussistenza del rapporto e il suo svolgimento nei termini e con le modalità allegati nel ricorso introduttivo.
La contumacia della parte convenuta pur rendendo, infatti, più agevole la prova della fondatezza della pretesa azionata in giudizio, in assenza di specifiche prospettazioni difensive della controparte, non importa certamente ammissione della fondatezza delle pretese azionate e non esime, pertanto, la parte ricorrente dall'onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese.
Deve ritenersi che il ricorrente, con la produzione della lettera di assunzione a tempo determinato con regime di part time del 13 febbraio 2023 (Doc. n. 1, prod. di parte attrice), del successivo contratto di lavoro a tempo indeterminato in regime di full time del 17 maggio 2023
(Doc. n. 2, prod. di parte attrice) e con la produzione della menzionata lettera di licenziamento
(Doc. n. 3, prod. di parte attrice), abbia dato idonea prova della sussistenza e prosecuzione del rapporto, nonché delle ragioni della sua cessazione, consistenti nella affermata esistenza di un giustificato motivo oggettivo di recesso.
La normativa vigente consente il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge 15 luglio 1996, n. 604, qualora sorga la necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, purché la riduzione dell'organico sia diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti. pagina 2 di 4 La Corte di Cassazione ha da tempo affermato (cfr. tra le tante, Cass., Sez. L, Sentenza n.
19616 del 26/09/2011) che spetta al datore di lavoro l'onere di dimostrare la concreta riferibilità del licenziamento decreto legislativo.
Avuto riguardo al contenuto della domanda formulata con il ricorso, riferibile, per la prima parte, alle previsioni contenute nella L. 604/1966 non applicabile in virtù di quanto previsto dall'articolo 1 del D.lgs. n. 23/2015 per i lavoratori assunti successivamente alla sua entrata in vigore, e contenente, nella seconda parte, la individuale a iniziative collegate a effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo, dirette a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti e non a un mero incremento di profitti, e che dimostri, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale.
La società convenuta, restando contumace, non ha in alcun modo adempiuto al proprio onere di provare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, gravante a carico del datore di lavoro sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
Il recesso datoriale deve ritenersi, pertanto, sfornito di giustificato motivo oggettivo.
Tenuto conto della data di assunzione successiva al marzo 2015, considerato che la società convenuta risulta pacificamente avere meno di 15 dipendenti, a fronte dell'illegittimità del licenziamento il regime applicabile è quello previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, con le limitazioni previste dell'art. 9 dello stesso richiesta di un'indennità risarcitoria commisurata a sei mensilità, visto l'articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 23/2015 dichiara l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, avente decorrenza dal 31 gennaio
2024, e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto percepita dal ricorrente, il cui importo, non specificato in atti, non sarà inferiore all'importo della retribuzione mensile base indicata nella busta paga in misura di euro 1456,96.
Sussistono infatti gli estremi per rapportare al valore minimo l'importo della tutela indennitaria, considerata la breve durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inferiore ad un anno, posto che il rapporto di lavoro, cominciato a tempo determinato dal 13 febbraio
2023, ha avuto inizio a tempo indeterminato con la trasformazione del contratto dal 17 maggio
2023, mentre il licenziamento risale al gennaio 2024.
pagina 3 di 4 Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e devono essere poste a carico della società convenuta, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.
Le spese devono essere liquidate come da dispositivo, calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55 come integrato dal D.M. 147/2022 sui valori minimi dello scaglione per le cause di lavoro di valore indeterminato, trattandosi di impugnazione del licenziamento, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 26 giugno 2024 da nei confronti della società con sede in Cagliari, in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, visto l'articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 23/2015, dichiara che il rapporto di lavoro intercorrente tra e la convenuta società con sede Parte_1 Controparte_1 in Cagliari, si è estinto alla data del licenziamento decorrente dal 31 gennaio 2024, e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a n. 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto percepita dal ricorrente.
Condanna altresì la società con sede in Cagliari, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione dei compensi relativi alle diverse fasi del giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida nella misura complessiva di euro 3.689,00 oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge, da distrarre in favore del difensore avv. Luigi Pateri, antistatario.
Cagliari, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Elisabetta Tuveri
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