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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2024, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SENTENZA N. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno, dr. Ippolita Laudati, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 2113/2024 Cont. Lav. vertente:
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Parte_1
Napolitano, in virtù di mandato in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in
[...]
persona del Direttore Generale.
Contumace
RESISTENTE
CONCLUSIONI RASSEGNATE
Come da note telematiche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/04/2024, adiva Parte_1
il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno per sentire
1 accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto della sig.ra , già dipendente dell Parte_1 [...]
, all'applicazione dell'art. 9 del Controparte_2
CCNL comparto sanità integrativo del 20.9.2001 così come modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità del 2016 – 2018
e dell'art. 31 commi 7 e 8 del predetto ultimo CCNL, per i turni di lavoro prestati nelle giornate infrasettimanali festive. Per l'effetto condannare Controparte_3
a corrispondere alla sig.ra la somma Parte_1
complessiva di € 2018.68 giusta conteggi elaborati e sopra indicati, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo. Condannare l
[...]
alla rifusione delle spese, Controparte_3
competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da riconoscere al procuratore antistatario.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio si dichiara la contumacia dell' Controparte_1
.
[...]
Ritenuta superflua ogni integrazione probatoria, sulle conclusioni rassegnate nelle note telematiche disposte in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024, il Giudice decideva la causa come da sentenza telematicamente depositata.
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono.
La ricorrente è stata assunta a far data dal 16.08.2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino al
15.07.2021 ed ha svolto la propria prestazione lavorativa con qualifica di infermiere – ctg D, in Servizio presso UOC UTIC PO
01. In ragione della categoria lavorativa di appartenenza ha svolto
2 la sua prestazione lavorativa su turni di lavoro ed in giornate festive infrasettimanali. Per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, la ricorrente avrebbe avuto diritto alla retribuzione del lavoro svolto come straordinario festivo o ad equivalente riposo compensativo, ma l' A.O.U, per le prestazioni lavorative in esame, nel periodo che va dal 1 gennaio 2019 al 2 giugno 2021, non avrebbe riconosciuto alla sig.ra né il riposo Parte_1
compensativo, né il compenso per lavoro straordinario.
Invocando la disciplina contrattuale e la recente sentenza della
Corte di Cassazione n. 1505/2021, chiedeva la condanna dell' datrice di lavoro al Controparte_1
pagamento in suo favore del compenso come lavoro straordinario festivo nel periodo 2019-2021.
La normativa di riferimento è la legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, con la quale si è previsto che, ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”.
Anche il CCNL di riferimento, all'art. 9 CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL del 07.04.1999 prevede testualmente:
“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018 ha ribadito
3 all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (ex art. 86, comma 13).
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha riconosciuto in alternativa al diritto al riposo compensativo, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La sentenza invocata dalla ricorrente sancisce " l'indennità prevista dal CCNL 1settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal
CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"
(Cass. Civ. sentenza n. 1505 del 2021)
L'articolo 44, ai commi 3 e 12 del CCNL 01.09.1995, quindi, nel suo tenore letterale, non fa alcun riferimento al carattere onnicomprensivo dell'indennità ivi prevista e ritiene che tali indennità siano cumulabili con altri emolumenti, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
4 In considerazione dell'orientamento già adottato da questa sezione (Trib. Salerno, sentenza n. 472/2024 pubbl. il 07/03/2024)
e da pronunce anche dalla locale Corte di Appello (Corte di
Appello di Salerno, Sez. Lavoro, sentenza n. 632/2023), si recepisce quanto statuito dalla pronuncia della Cassazione
1505/2021 e si riconosce il diritto del dipendente ad ottenere il pagamento del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9
CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 e ex art. 29 del CCNL del 21.5.2018 – comparto Sanità, per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali.
Per tali motivi il ricorso è accolto. Le spese di lite – liquidate in ragione del valore della causa ai minimi ex D.M. 55/2014 in ragione della relativa semplicità delle questioni affrontate e del carattere seriale delle stesse – sono poste a carico della parte resistente secondo soccombenza con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta azienda ospedaliera contumace al pagamento dell'importo complessivo di Euro 2.018,68 in favore della sig.ra
[...]
, oltre accessori come per legge;
Parte_1
2) Condanna la soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida, con attribuzione all' avv. Carlo Napolitano, in Euro
1.029,50 oltre Euro 49,00 per il C.U., il rimborso generale al 15%,
I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Salerno, 04.12.2024
Il giudice del lavoro
5 Dott.ssa
Ippolita Laudati
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