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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/07/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1971/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1971/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Giulio Torlone;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), con gli Avv.ti Settimio Chelli e Controparte_1 C.F._2
Barbara Chelli;
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 692/2021 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 12/10/2021
CONCLUSIONI
In data 06/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte attrice per carenza di legittimazione attiva.
Sempre in via preliminare, visto l'art. 102 c.p.c., rimettere la causa al Giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, dichiarando la Sentenza n.692/2021 del Tribunale di Grosseto inutiliter data.
Nel merito, in riforma della Sentenza impugnata e della domanda riconvenzionale, in via principale, accertare l'intervenuta usucapione in favore di sui Parte_1 beni di seguito identificati: 1) terreno in Loc. Martellone Comune di Scansano (GR) C.T. di detto Comune al foglio 170 p.lla 136; 2) immobile di civile abitazione sito in Grosseto Via pagina 1 di 12 Scansanese n.454/A censito al C.F. di detto Comune al foglio 76 p.lle 558-561 sub 7 cat. A/2 (appartamento) e foglio 76 p.lla 558 sub 16 cat. C/6 (garage), dichiarando l'odierno appellante unico proprietario.
In ogni caso, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di conferma della Sentenza impugnata nella parte relativa alla domanda di usucapione, condannare la parte appellata alla restituzione ex art. 2041 c.c. della somma di € 12.911,42 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 5.11.1986 e sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza non definitiva n. 692/2021, pronunciata dal Tribunale di
[...]
n data 08.10.2021, perché infondato e, questa confermata, voglia condannare a rifondere a le spese del giudizio”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 13.11.2014 dichiarandosi unica Controparte_1 erede testamentaria della sorella deceduta il 25.9.2010, conveniva in Persona_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto ex coniuge della stessa, Parte_1 per chiedere lo scioglimento della comunione a suo dire esistente su beni immobili già appartenenti pro quota alla de cuius, oltre che al convenuto, siti nei Comuni di Grosseto
(abitazione civile) e Scansano (terreno con fabbricato rurale), detenuti in via esclusiva dal
Parte_1
2. Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il Parte_1 difetto di legittimazione attiva dell'attrice, per non avere la stessa offerto prova della sua qualità di erede testamentaria di e rilevando, nel merito, l'infondatezza Persona_1 della domanda, con richiesta, in via riconvenzionale, di riconoscimento dell'intervenuta usucapione in proprio favore su tutti gli immobili;
in ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, poi, chiedeva la condanna dell'attrice alla restituzione della quota parte di tutte le somme corrisposte per il mantenimento, la conservazione e le migliorie eseguite sugli immobili, e, in ogni caso, la condanna della medesima, ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione della somma di € 12.911,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, versata dal alla ex moglie per la rinuncia alla sua partecipazione alla comunione sui Parte_1 beni immobili, nei termini stabiliti dagli accordi conclusi in sede di separazione personale
(1986) e poi ribaditi con il divorzio (1990).
3. Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed istruita la causa con prove pagina 2 di 12 testimoniali e c.t.u., il Tribunale di Grosseto, con sentenza “non definitiva” n. 692/2021 pubblicata il 12/10/2021, rigettava la domanda di usucapione e quella subordinata di ingiustificato arricchimento proposte dal convenuto, rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza per l'integrazione del contraddittorio in ordine alla domanda di divisione nei confronti degli altri comproprietari dei beni siti in Scansano, loc. Martellone (risultati intestati anche a soggetti diversi dalle parti originarie del giudizio) e rimetteva la regolazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
4. Avverso la citata pronuncia ha proposto appello il per i seguenti motivi: Parte_1
I) “violazione dell'art. 102 c.p.c., difetto dell'integrità del contraddittorio nella parte relativa alla domanda di usucapione, Sentenza inutiliter data”, censurando l'appellante
“l'evidente contraddittorietà della motivazione nel quale è incorso il Tribunale laddove, da una parte, ritiene, correttamente, di dover integrare il contraddittorio con tutti i comproprietari dei beni siti in Scaricano Loc. Martellone intestati anche a soggetti diversi dalle parti presenti in giudizio, dall'altra, pur in presenza di un tale difetto di integrità del contraddittorio, decide, respingendo nel merito, la domanda di usucapione svolta dall'odierno appellante e relativa anche a tali beni immobili”, con ulteriore notazione per cui
“Non si potrà, altresì, obiettare che la domanda di usucapione sia stata rigettata nel merito, in quanto la pronuncia, indipendentemente dal suo esito, deve necessariamente coinvolgere tutti i comproprietari dal lato passivo andando a salvaguardare la legittimità degli eventuali gradi di giudizio, né che il litisconsorzio necessario non sia stato integrato per i soli beni immobili in Comune di Scansano, laddove, la domanda di accertamento svolta dal
è unica e strettamente legata alle altre domande di natura riconvenzionale”; Parte_1
II) “difetto di legittimazione attiva della parte appellata”, censurando l'appellante il rigetto di detta eccezione sollevata in primo grado, relativa in particolare alla mancata prova dell'affermata qualità della di erede testamentaria della sorella, motivato dal CP_1
Tribunale con riferimento alle vicende del precedente giudizio n. r.g. 2636/2010 definito con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 985/12 passata in giudicato (che avevano visto il dopo l'interruzione del processo per la morte della moglie, citare in riassunzione Parte_1 proprio quale erede della stessa), poiché “La diversa qualificazione Controparte_1 ereditaria, non legittima come nel precedente giudizio ma di natura testamentaria, doveva essere provata, tanto più alla luce della sollevata eccezione ma alcun atto testamentario è stato prodotto in atti, rendendo, pertanto, meritevole di accoglimento l'eccezione
pagina 3 di 12 preliminare”;
III) “Erronea valutazione degli elementi istruttori in ordine alla mancanza della situazione di possesso in capo all'appellante ex art. 1140 c.c.” censurando l'appellante il fatto che il Tribunale, pur ritenendo pacifica l'immissione del nel godimento esclusivo Parte_1 dei beni immobili oggetto di causa in virtù degli accordi presi in sede di separazione e confermati dalla pronuncia di scioglimento del matrimonio con aveva Persona_1 equiparato la sua condizione a quella del promissario acquirente nel contratto preliminare, così da considerarlo titolare di una mera detenzione qualificata, laddove non era possibile equiparare un preliminare di vendita alle sentenze di separazione e divorzio che avevano recepito accordi contenenti il pieno ed immediato riconoscimento dell'esclusiva proprietà dei beni in capo al né si poteva in contrario argomentare dalla precedente azione ex Parte_1 art. 2932 c.c. promossa dal sulla base di quei medesimi accordi, in quanto dettata Parte_1 esclusivamente dalla “impossibilità materiale di trascrivere in via diretta la sentenza di divorzio che, pur essendo chiara e completa nella volontà delle parti, non presentava in modo espresso i dati catastali degli immobili ma unicamente la loro provenienza notarile ai fini della individuazione” e quindi solo dalla necessità di rendere opponibile erga omnes le disposizioni patrimoniali, senza che ciò potesse pregiudicare l'aspetto relativo all'animus possidendi in capo al né condizionare il giudizio sulla portata dall'accordo divorzile, Parte_1 come atto avente efficacia traslativa dei diritti e non già come semplice accordo preliminare;
IV) “illogicità della motivazione ed errato riferimento alla necessità di dimostrare
l'interversione nel possesso cx artt. 1141 — 1164 c.c.”, censurando l'appellante l'erroneità della valutazione del Tribunale, nella parte in cui aveva ritenuto necessaria la dimostrazione di un atto di interversione, diretto diretta a mutare la detenzione in possesso, posto che “il comproprietario, il condomino o il coerede e più in generale chiunque possegga la cosa in nomine proprio non hanno necessità, al fine di usucapire la proprietà esclusiva del bene comune, di alcun atto di interversio possessionis, essendo all'uopo sufficiente che essi esercitino in modo non equivoco sulla cosa un potere di fatto inconciliabile con la possibilità di possesso comune (tra le altre Cass. n. 23539/2011). La fattispecie in esame è del tutto attinente a questo consolidato principio, infatti, proprio la pronuncia della separazione personale, prima, e la sentenza di divorzio, poi, ribadiamo tutte pronunce svolte in sede congiunta dai coniugi, hanno portato la ad abbandonare la ex casa Persona_1 coniugale di Grosseto e l'altra proprietà in Comune di Scaricano, lasciandola nella totale disponibilità del il quale, poco tempo dopo, precisamente il 21.9.1991, è Parte_1
pagina 4 di 12 addirittura convolato a nuove nozze. Queste circostanze, tra l'altro confermate in sede istruttoria come evidenziato dal Tribunale di Grosseto, rendono evidente come il Parte_1 solo formalmente ancora comproprietario degli immobili, abbia goduto degli stessi in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale, pertanto, da evidenziarne una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus” (tra le altre,
Cass. n.12775/2008, n.9903/2006)”.
V) ingiustificato rigetto della domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c. per la restituzione della somma di € 12.911,42 (già L. 25.000.000), reputata dal Tribunale inammissibile per difetto di residualità stante il rimedio di cui all'art. 2033 c.c. in astratto proponibile, osservando l'appellante che “se il avesse svolto domanda ex art. 2033 Parte_1
c.c. come indicato dal Tribunale di Grosseto, ebbene, ciò avrebbe avvalorato l'errata ipotesi secondo cui gli accordi di separazione e divorzio non avrebbero una efficacia traslativa, bensì, solo negoziale. Essendo vero il contrario, come articolato nei precedenti punti di censura, l'unica azione esperibile, svolta in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di scioglimento della comunione, è proprio quella residuale dell'art. 2041 c.c. Il riferimento, poi, operato dal Tribunale di Grosseto all'avvenuto scioglimento del sinallagma contrattuale a seguito del rigetto della domanda ex art. 2932
c.c. con la sentenza n. 985/12, non è proponibile proprio in considerazione dell'efficacia traslativa rivestita dalla precedente sentenza di divorzio n. 1080/1990 nei termini ampiamente affrontati. Di fatto, quindi, proporre la domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 2033 c.c. avrebbe rappresentato un evidente motivo di contraddittorietà con l'altra domanda, ben più importante dal punto di vista processuale, di accertamento dell'usucapione svolta dall''odierno appellante. Anche dal punto di vista psicologico, il non ha pagato la somma di L. 25.000.000 senza titolo, bensì, con la ragionevole Parte_1 convinzione di adempiere agli accordi di separazione, quale condizione per il trasferimento in suo favore di tutti i diritti di proprietà in capo alla ex moglie. Di tutta evidenza, quindi, come, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di scioglimento della comunione, l'unica azione esperibile, in via subordinata rispetto all'altra domanda riconvenzionale di usucapione, sia quella prevista dall'art. 2041 c.c.”.
5. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
ha inoltre rappresentato l'omessa integrazione del contraddittorio pagina 5 di 12 nella causa proseguita in primo grado dinanzi al Tribunale di Grossetto, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio avvenuta con ordinanza del 22.2.2022.
6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 06/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
7. In ordine al primo motivo di appello occorre osservare quanto segue.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado è emerso che, dei due beni immobili oggetto della domanda di divisione e della contrapposta domanda di usucapione,
l'appartamento con corte esclusiva ed autorimessa ubicato in Grosseto, frazione Istia
d'Ombrone, località Stiacciole, Via Scansanese n. 545, risulta formalmente intestato per ½ a e per ½ a di contro, l'appezzamento di Persona_1 Parte_1 terreno, su cui insiste un piccolo fabbricato in pietra, sito in Scansano, località Martellone, risulta intestato pro quota non solo ad e a ma Persona_1 Parte_1 anche ad altri soggetti (cfr. il par.
5.1 della relazione peritale).
Il giudice di primo grado ha rilevato in sentenza la necessità di estendere il contraddittorio sulla domanda di divisione anche agli altri comproprietari dei beni siti in
Scansano, località Martellone, diversi dalle parti originarie del giudizio, ritenendo
(correttamente) sussistere un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Epperò analoga esigenza, di previa integrazione del contraddittorio, si poneva anche rispetto alla domanda di usucapione relativa ai citati beni. Infatti, “la domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato” (Cass. 15619/2018; cfr., in precedenza, Cass. 5559/1994).
È evidente, però, per lo stesso motivo, che in relazione invece alla domanda di usucapione con oggetto l'immobile ubicato in Grosseto non vi era necessità di coinvolgere in giudizio altri soggetti, data l'intestazione del bene solo al e alla sua defunta moglie, Parte_1 ben potendo perciò la sentenza essere pronunciata esclusivamente tra le odierne parti in causa;
da questo punto di vista, il contrario argomento dell'appellante, secondo cui la sua domanda accertamento sarebbe “unica e strettamente legata alle altre domande di natura pagina 6 di 12 riconvenzionale”, non è suscettibile di positivo apprezzamento, anche perché non corredato di sufficiente esplicazione.
Sotto altro profilo, l'interesse del a far valere la nullità della sentenza che ha Parte_1 rigettato la sua domanda di usucapione per difetto di integrità del contraddittorio
(relativamente, come detto, all'oggetto di domanda costituito dai beni siti in Scansano, località
Martellone) va valutato in base alla fondatezza o meno degli altri motivi di gravame, che attengono al merito della lite.
8. Rispetto ai suddetti motivi, assume carattere principale ed assorbente il quarto, che si appalesa fondato.
Il prima di separarsi consensualmente dalla moglie era Parte_1 Persona_1 comproprietario, in regime di comunione legale dei beni, degli immobili di cui si argomenta e dunque titolare pro quota del diritto di proprietà sugli stessi;
ne aveva inoltre, evidentemente, il compossesso (la circostanza è incontroversa e, comunque, deducibile con facilità dal tipo di comunione familiare esistente).
Secondo il tradizionale insegnamento della S.C., “in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e, se già possiede "animo proprio" e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (così, da ultimo, Cass.
6452/2025; cfr., in precedenza, Cass. 24781/2017, 23539/2011, 12775/2008).
In qualità di condominus l'appellante non era dunque qualificabile come mero detentore degli immobili ma, piuttosto, come compossessore degli stessi (possedendo, appunto, animo proprio ed a titolo di comproprietà). Ai fini dell'usucapione non occorreva, perciò, un atto di interversione, secondo il dettato dell'art. 1140, secondo comma, c.c., così come ritenuto dal
Tribunale, ma, piuttosto, il passaggio da una situazione di compossesso ad una di possesso esclusivo, nei termini descritti dalla su richiamata giurisprudenza di legittimità.
Ebbene, ciò è quanto può dirsi avvenuto nella fattispecie con la situazione di fatto originatasi a seguito e in conseguenza degli accordi intervenuti tra il e la moglie Parte_1 nell'ambito del procedimento di separazione personale risalente al 1986. pagina 7 di 12 Già con i c.d. “patti aggiunti” del 10.9.1986, infatti, i coniugi si accordavano nel senso che, dietro pagamento della somma di vecchie lire 25.000.000 (pacificamente avvenuto, in due tranche), rinunciava “a tutti i diritti a lei derivanti dal regime di Persona_1 comunione legale su tutti i beni sia mobili che immobili mobili registrati, costituenti il patrimonio familiare” e più precisamente sull'appartamento e sul terreno di cui oggi si controverte, dandosi inoltre atto nella scrittura che: “la Signora lascia da oggi CP_1
l'abitazione di Via Scansanese per vivere separatamente altrove, dichiarandosi pienamente soddisfatta per quanto ricevuto a tacitazione di ogni pretesa di carattere economico e di nulla avere e a nessun titolo più a pretendere dal marito, impegnando a prestare il proprio consenso dinanzi al Notaio per il definitivo atto pubblico di scioglimento della comunione legale, nonché per ogni altro adempimento che si dovesse rendere necessario per dare pratica esecuzione allo scioglimento medesimo nei rapporti coi terzi”.
In data 5.11.1986 la dichiarava di ricevere l'ultima tranche di pagamento, di lire CP_1
15.000.000, “a saldo e definitiva tacitazione di ogni sua ragione e pretesa in ordine a quanto pattuito con la scrittura privata 10/9/1986 in riferimento alla separazione consensuale e per
l'effetto dichiara[va] di nulla avere più a pretendere in quanto alla comunione legale da ritenersi coì definitivamente sciolta. Si obbliga[va], pertanto, a prestare il proprio consenso, ove richiestole, dinanzi ad autorità, Enti e chiunque altro per atti di disposizione riguardanti
i beni costituenti il patrimonio comune”.
È palese, dato il tenore delle scritture, la volontà della moglie dell'appellante di dismettere il possesso degli immobili (rinunciando ella a qualsiasi pretesa in ordine agli stessi), che avrebbero dovuto considerarsi, di lì in avanti, del salva la necessità del Parte_1 compimento degli atti notarili occorrenti per esigenze di trascrizione ed opponibilità ai terzi.
È inoltre un dato di fatto emerso dall'istruttoria, e di cui dà atto lo stesso Tribunale, che da quel momento in poi i beni in questione sono rimasti nel godimento esclusivo del non si è trattato, cioè, di mera astensione dall'uso della cosa comune da parte della Parte_1 comproprietaria ma dell'assunzione di una signoria di fatto piena ed assoluta da parte dell'appellante, in aderenza al contenuto dei patti stipulati in sede di separazione, come comprovato dal fatto stesso che lasciò, effettivamente, a seguire, Persona_1
l'abitazione di Via Scansanese, senza farvi più ritorno, per trasferirsi altrove, oltre a disinteressarsi, per il futuro, di qualsiasi attività materiale riguardante i beni, che venne ad essere curata esclusivamente dal (valgano sul punto le varie dichiarazioni Parte_1
pagina 8 di 12 testimoniali raccolte, oltre alla mancata risposta dell'appellata all'interrogatorio formale deferito, in particolare sull'aspetto dell'allontanamento della sorella dalla residenza familiare); si aggiunga che già nel 1991, anno successivo al divorzio, il contrasse Parte_1 nuove nozze ed iniziò a convivere nell'abitazione con la nuova moglie.
Il contegno dei due comproprietari (con la stipula dell'accordo e, a seguire, con i concreti comportamenti assunti, che si pongono assolutamente in linea con quanto ivi stabilito) dimostra, in definitiva, la volontà del di iniziare a possedere i beni uti dominus e Parte_1 non più uti condominus e la piena consapevolezza ed accettazione di ciò da parte della comproprietaria.
Vi è stato dunque, in concomitanza con la separazione del 1986, il chiaro passaggio da una situazione di compossesso ad una di possesso esclusivo da parte dell'appellante.
In coerenza con tale situazione si pongono, del resto, le condizioni del successivo divorzio, che ricalcano quelle della separazione: la sentenza, emessa nel 1990 su domanda congiunta dei coniugi, richiama, tra le altre, le condizioni di cui all'iniziale ricorso presentato dal ove, ricordati i “patti aggiunti” con i quali, nel contesto della separazione, i Parte_1 coniugi avevano convenuto “la definizione di ogni loro rapporto di natura economica…per cui nulla oggi hanno reciprocamente a pretendere”, veniva espressamente ribadito “il riconoscimento in favore del ricorrente dell'esclusivo diritto di Parte_1 proprietà sui beni immobili” di cui sopra.
A questo punto, la questione dell'effettiva efficacia traslativa di quei patti diventa secondaria. Ciò che rileva, ai fini dell'usucapione, è il decorso del termine di venti anni dall'inizio del possesso esclusivo dei beni da parte del che può dirsi compiuto Parte_1 prima ancora che, nel 2010, venisse proposta, dal medesimo, domanda ex art. 2932 c.c. per ottenere l'emissione di una pronuncia di formale trasferimento in proprio favore dei diritti di proprietà dell'ex coniuge.
La proposizione di tale domanda ed il passaggio in giudicato della sentenza che l'ha respinta, sul rilievo della prescrizione del diritto ad ottenere il trasferimento, non sono ostativi al riconoscimento dell'usucapione:
a) sia perché, come appena detto, quest'ultima era già maturata all'epoca della proposizione dell'azione;
pagina 9 di 12 b) sia perché il giudicato può coprire solo la qualificazione dei patti conclusi tra gli ex coniugi come accordi ad effetti obbligatori e non a effetti reali e l'estinzione del diritto del ad ottenerne l'adempimento, ma non già tutti i possibili modi di acquisto della Parte_1 proprietà dei beni, tra i quali rientra l'usucapione, proprio perché la causa ha avuto ad oggetto uno specifico rapporto obbligatorio (di carattere relativo), ossia quello nascente dagli accordi conclusi in sede di separazione e poi di divorzio, e non il diritto reale (assoluto) di proprietà sugli immobili;
c) sia, ancora, perché non vi è incompatibilità tra la proposizione di una domanda ex art. 2932 c.c. e l'affermazione di un possesso esclusivo sui beni che ne costituiscono oggetto, ben potendo l'interesse sotteso alla prima risiedere nell'esigenza di dare certezza ad un determinato rapporto giuridico.
9. La domanda di usucapione, per le ragioni indicate, merita, dunque, accoglimento quanto alle unità immobiliari site in Grosseto, frazione Istia d'Ombrone, località Stiacciole,
Via Scansanese n. 545 (appartamento di civile abitazione corredato di corte esclusiva ed autorimessa), censite al catasto fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 76, particella 598 e particella 987 subalterno 7 (graffate), categoria A/2, e al foglio 76, particella 987 subalterno
16, categoria C/6.
10. Per quanto riguarda invece la domanda di usucapione riferita ai beni situati in
Scansano, località Martellone, la sentenza appellata va dichiarata nulla per mancata integrazione del contraddittorio e la causa va rimessa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354
c.p.c..
11. Viene ad essere ovviamente caducato, ex art. 336 c.p.c., in dipendenza delle statuizioni di cui sopra, il rigetto della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento proposta dal domanda che resta assorbita. Parte_1
12. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte appellata.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000. Pertanto:
pagina 10 di 12 € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto €
12.154,00, oltre accessori di legge.
Non essendo stato proposto appello alla sentenza nella parte in cui Tribunale ha omesso di pronunciare sulle spese rimettendone la complessiva regolazione al momento della sentenza definitiva, non è possibile liquidare le spese anche per il primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 692/2021 emessa dal Tribunale di Grosseto e Controparte_1 pubblicata il 12/10/2021:
a) dichiara nulla, per mancata integrazione del contraddittorio, la sentenza resa sulla domanda di usucapione dei beni siti in Scansano, località Martellone (appezzamento di terreno con piccolo fabbricato in pietra) e, visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al primo giudice;
b) in riforma della sentenza appellata, dichiara che è unico Parte_1 proprietario per intervenuta usucapione dei beni siti in Grosseto, Via Scansanese n. 545, censiti nel catasto fabbricati di detto Comune al foglio 76, particella 598 e particella 987 subalterno 7 (graffate), categoria A/2, e al foglio 76, particella 987 subalterno 16, categoria
C/6;
2. condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 804,00 per esborsi e in € 12.154,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 29.7.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
pagina 11 di 12 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1971/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Giulio Torlone;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), con gli Avv.ti Settimio Chelli e Controparte_1 C.F._2
Barbara Chelli;
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 692/2021 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 12/10/2021
CONCLUSIONI
In data 06/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte attrice per carenza di legittimazione attiva.
Sempre in via preliminare, visto l'art. 102 c.p.c., rimettere la causa al Giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, dichiarando la Sentenza n.692/2021 del Tribunale di Grosseto inutiliter data.
Nel merito, in riforma della Sentenza impugnata e della domanda riconvenzionale, in via principale, accertare l'intervenuta usucapione in favore di sui Parte_1 beni di seguito identificati: 1) terreno in Loc. Martellone Comune di Scansano (GR) C.T. di detto Comune al foglio 170 p.lla 136; 2) immobile di civile abitazione sito in Grosseto Via pagina 1 di 12 Scansanese n.454/A censito al C.F. di detto Comune al foglio 76 p.lle 558-561 sub 7 cat. A/2 (appartamento) e foglio 76 p.lla 558 sub 16 cat. C/6 (garage), dichiarando l'odierno appellante unico proprietario.
In ogni caso, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di conferma della Sentenza impugnata nella parte relativa alla domanda di usucapione, condannare la parte appellata alla restituzione ex art. 2041 c.c. della somma di € 12.911,42 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 5.11.1986 e sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza non definitiva n. 692/2021, pronunciata dal Tribunale di
[...]
n data 08.10.2021, perché infondato e, questa confermata, voglia condannare a rifondere a le spese del giudizio”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 13.11.2014 dichiarandosi unica Controparte_1 erede testamentaria della sorella deceduta il 25.9.2010, conveniva in Persona_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto ex coniuge della stessa, Parte_1 per chiedere lo scioglimento della comunione a suo dire esistente su beni immobili già appartenenti pro quota alla de cuius, oltre che al convenuto, siti nei Comuni di Grosseto
(abitazione civile) e Scansano (terreno con fabbricato rurale), detenuti in via esclusiva dal
Parte_1
2. Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il Parte_1 difetto di legittimazione attiva dell'attrice, per non avere la stessa offerto prova della sua qualità di erede testamentaria di e rilevando, nel merito, l'infondatezza Persona_1 della domanda, con richiesta, in via riconvenzionale, di riconoscimento dell'intervenuta usucapione in proprio favore su tutti gli immobili;
in ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, poi, chiedeva la condanna dell'attrice alla restituzione della quota parte di tutte le somme corrisposte per il mantenimento, la conservazione e le migliorie eseguite sugli immobili, e, in ogni caso, la condanna della medesima, ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione della somma di € 12.911,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, versata dal alla ex moglie per la rinuncia alla sua partecipazione alla comunione sui Parte_1 beni immobili, nei termini stabiliti dagli accordi conclusi in sede di separazione personale
(1986) e poi ribaditi con il divorzio (1990).
3. Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed istruita la causa con prove pagina 2 di 12 testimoniali e c.t.u., il Tribunale di Grosseto, con sentenza “non definitiva” n. 692/2021 pubblicata il 12/10/2021, rigettava la domanda di usucapione e quella subordinata di ingiustificato arricchimento proposte dal convenuto, rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza per l'integrazione del contraddittorio in ordine alla domanda di divisione nei confronti degli altri comproprietari dei beni siti in Scansano, loc. Martellone (risultati intestati anche a soggetti diversi dalle parti originarie del giudizio) e rimetteva la regolazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
4. Avverso la citata pronuncia ha proposto appello il per i seguenti motivi: Parte_1
I) “violazione dell'art. 102 c.p.c., difetto dell'integrità del contraddittorio nella parte relativa alla domanda di usucapione, Sentenza inutiliter data”, censurando l'appellante
“l'evidente contraddittorietà della motivazione nel quale è incorso il Tribunale laddove, da una parte, ritiene, correttamente, di dover integrare il contraddittorio con tutti i comproprietari dei beni siti in Scaricano Loc. Martellone intestati anche a soggetti diversi dalle parti presenti in giudizio, dall'altra, pur in presenza di un tale difetto di integrità del contraddittorio, decide, respingendo nel merito, la domanda di usucapione svolta dall'odierno appellante e relativa anche a tali beni immobili”, con ulteriore notazione per cui
“Non si potrà, altresì, obiettare che la domanda di usucapione sia stata rigettata nel merito, in quanto la pronuncia, indipendentemente dal suo esito, deve necessariamente coinvolgere tutti i comproprietari dal lato passivo andando a salvaguardare la legittimità degli eventuali gradi di giudizio, né che il litisconsorzio necessario non sia stato integrato per i soli beni immobili in Comune di Scansano, laddove, la domanda di accertamento svolta dal
è unica e strettamente legata alle altre domande di natura riconvenzionale”; Parte_1
II) “difetto di legittimazione attiva della parte appellata”, censurando l'appellante il rigetto di detta eccezione sollevata in primo grado, relativa in particolare alla mancata prova dell'affermata qualità della di erede testamentaria della sorella, motivato dal CP_1
Tribunale con riferimento alle vicende del precedente giudizio n. r.g. 2636/2010 definito con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 985/12 passata in giudicato (che avevano visto il dopo l'interruzione del processo per la morte della moglie, citare in riassunzione Parte_1 proprio quale erede della stessa), poiché “La diversa qualificazione Controparte_1 ereditaria, non legittima come nel precedente giudizio ma di natura testamentaria, doveva essere provata, tanto più alla luce della sollevata eccezione ma alcun atto testamentario è stato prodotto in atti, rendendo, pertanto, meritevole di accoglimento l'eccezione
pagina 3 di 12 preliminare”;
III) “Erronea valutazione degli elementi istruttori in ordine alla mancanza della situazione di possesso in capo all'appellante ex art. 1140 c.c.” censurando l'appellante il fatto che il Tribunale, pur ritenendo pacifica l'immissione del nel godimento esclusivo Parte_1 dei beni immobili oggetto di causa in virtù degli accordi presi in sede di separazione e confermati dalla pronuncia di scioglimento del matrimonio con aveva Persona_1 equiparato la sua condizione a quella del promissario acquirente nel contratto preliminare, così da considerarlo titolare di una mera detenzione qualificata, laddove non era possibile equiparare un preliminare di vendita alle sentenze di separazione e divorzio che avevano recepito accordi contenenti il pieno ed immediato riconoscimento dell'esclusiva proprietà dei beni in capo al né si poteva in contrario argomentare dalla precedente azione ex Parte_1 art. 2932 c.c. promossa dal sulla base di quei medesimi accordi, in quanto dettata Parte_1 esclusivamente dalla “impossibilità materiale di trascrivere in via diretta la sentenza di divorzio che, pur essendo chiara e completa nella volontà delle parti, non presentava in modo espresso i dati catastali degli immobili ma unicamente la loro provenienza notarile ai fini della individuazione” e quindi solo dalla necessità di rendere opponibile erga omnes le disposizioni patrimoniali, senza che ciò potesse pregiudicare l'aspetto relativo all'animus possidendi in capo al né condizionare il giudizio sulla portata dall'accordo divorzile, Parte_1 come atto avente efficacia traslativa dei diritti e non già come semplice accordo preliminare;
IV) “illogicità della motivazione ed errato riferimento alla necessità di dimostrare
l'interversione nel possesso cx artt. 1141 — 1164 c.c.”, censurando l'appellante l'erroneità della valutazione del Tribunale, nella parte in cui aveva ritenuto necessaria la dimostrazione di un atto di interversione, diretto diretta a mutare la detenzione in possesso, posto che “il comproprietario, il condomino o il coerede e più in generale chiunque possegga la cosa in nomine proprio non hanno necessità, al fine di usucapire la proprietà esclusiva del bene comune, di alcun atto di interversio possessionis, essendo all'uopo sufficiente che essi esercitino in modo non equivoco sulla cosa un potere di fatto inconciliabile con la possibilità di possesso comune (tra le altre Cass. n. 23539/2011). La fattispecie in esame è del tutto attinente a questo consolidato principio, infatti, proprio la pronuncia della separazione personale, prima, e la sentenza di divorzio, poi, ribadiamo tutte pronunce svolte in sede congiunta dai coniugi, hanno portato la ad abbandonare la ex casa Persona_1 coniugale di Grosseto e l'altra proprietà in Comune di Scaricano, lasciandola nella totale disponibilità del il quale, poco tempo dopo, precisamente il 21.9.1991, è Parte_1
pagina 4 di 12 addirittura convolato a nuove nozze. Queste circostanze, tra l'altro confermate in sede istruttoria come evidenziato dal Tribunale di Grosseto, rendono evidente come il Parte_1 solo formalmente ancora comproprietario degli immobili, abbia goduto degli stessi in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale, pertanto, da evidenziarne una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus” (tra le altre,
Cass. n.12775/2008, n.9903/2006)”.
V) ingiustificato rigetto della domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c. per la restituzione della somma di € 12.911,42 (già L. 25.000.000), reputata dal Tribunale inammissibile per difetto di residualità stante il rimedio di cui all'art. 2033 c.c. in astratto proponibile, osservando l'appellante che “se il avesse svolto domanda ex art. 2033 Parte_1
c.c. come indicato dal Tribunale di Grosseto, ebbene, ciò avrebbe avvalorato l'errata ipotesi secondo cui gli accordi di separazione e divorzio non avrebbero una efficacia traslativa, bensì, solo negoziale. Essendo vero il contrario, come articolato nei precedenti punti di censura, l'unica azione esperibile, svolta in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di scioglimento della comunione, è proprio quella residuale dell'art. 2041 c.c. Il riferimento, poi, operato dal Tribunale di Grosseto all'avvenuto scioglimento del sinallagma contrattuale a seguito del rigetto della domanda ex art. 2932
c.c. con la sentenza n. 985/12, non è proponibile proprio in considerazione dell'efficacia traslativa rivestita dalla precedente sentenza di divorzio n. 1080/1990 nei termini ampiamente affrontati. Di fatto, quindi, proporre la domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 2033 c.c. avrebbe rappresentato un evidente motivo di contraddittorietà con l'altra domanda, ben più importante dal punto di vista processuale, di accertamento dell'usucapione svolta dall''odierno appellante. Anche dal punto di vista psicologico, il non ha pagato la somma di L. 25.000.000 senza titolo, bensì, con la ragionevole Parte_1 convinzione di adempiere agli accordi di separazione, quale condizione per il trasferimento in suo favore di tutti i diritti di proprietà in capo alla ex moglie. Di tutta evidenza, quindi, come, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di scioglimento della comunione, l'unica azione esperibile, in via subordinata rispetto all'altra domanda riconvenzionale di usucapione, sia quella prevista dall'art. 2041 c.c.”.
5. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
ha inoltre rappresentato l'omessa integrazione del contraddittorio pagina 5 di 12 nella causa proseguita in primo grado dinanzi al Tribunale di Grossetto, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio avvenuta con ordinanza del 22.2.2022.
6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 06/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
7. In ordine al primo motivo di appello occorre osservare quanto segue.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado è emerso che, dei due beni immobili oggetto della domanda di divisione e della contrapposta domanda di usucapione,
l'appartamento con corte esclusiva ed autorimessa ubicato in Grosseto, frazione Istia
d'Ombrone, località Stiacciole, Via Scansanese n. 545, risulta formalmente intestato per ½ a e per ½ a di contro, l'appezzamento di Persona_1 Parte_1 terreno, su cui insiste un piccolo fabbricato in pietra, sito in Scansano, località Martellone, risulta intestato pro quota non solo ad e a ma Persona_1 Parte_1 anche ad altri soggetti (cfr. il par.
5.1 della relazione peritale).
Il giudice di primo grado ha rilevato in sentenza la necessità di estendere il contraddittorio sulla domanda di divisione anche agli altri comproprietari dei beni siti in
Scansano, località Martellone, diversi dalle parti originarie del giudizio, ritenendo
(correttamente) sussistere un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Epperò analoga esigenza, di previa integrazione del contraddittorio, si poneva anche rispetto alla domanda di usucapione relativa ai citati beni. Infatti, “la domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato” (Cass. 15619/2018; cfr., in precedenza, Cass. 5559/1994).
È evidente, però, per lo stesso motivo, che in relazione invece alla domanda di usucapione con oggetto l'immobile ubicato in Grosseto non vi era necessità di coinvolgere in giudizio altri soggetti, data l'intestazione del bene solo al e alla sua defunta moglie, Parte_1 ben potendo perciò la sentenza essere pronunciata esclusivamente tra le odierne parti in causa;
da questo punto di vista, il contrario argomento dell'appellante, secondo cui la sua domanda accertamento sarebbe “unica e strettamente legata alle altre domande di natura pagina 6 di 12 riconvenzionale”, non è suscettibile di positivo apprezzamento, anche perché non corredato di sufficiente esplicazione.
Sotto altro profilo, l'interesse del a far valere la nullità della sentenza che ha Parte_1 rigettato la sua domanda di usucapione per difetto di integrità del contraddittorio
(relativamente, come detto, all'oggetto di domanda costituito dai beni siti in Scansano, località
Martellone) va valutato in base alla fondatezza o meno degli altri motivi di gravame, che attengono al merito della lite.
8. Rispetto ai suddetti motivi, assume carattere principale ed assorbente il quarto, che si appalesa fondato.
Il prima di separarsi consensualmente dalla moglie era Parte_1 Persona_1 comproprietario, in regime di comunione legale dei beni, degli immobili di cui si argomenta e dunque titolare pro quota del diritto di proprietà sugli stessi;
ne aveva inoltre, evidentemente, il compossesso (la circostanza è incontroversa e, comunque, deducibile con facilità dal tipo di comunione familiare esistente).
Secondo il tradizionale insegnamento della S.C., “in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e, se già possiede "animo proprio" e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (così, da ultimo, Cass.
6452/2025; cfr., in precedenza, Cass. 24781/2017, 23539/2011, 12775/2008).
In qualità di condominus l'appellante non era dunque qualificabile come mero detentore degli immobili ma, piuttosto, come compossessore degli stessi (possedendo, appunto, animo proprio ed a titolo di comproprietà). Ai fini dell'usucapione non occorreva, perciò, un atto di interversione, secondo il dettato dell'art. 1140, secondo comma, c.c., così come ritenuto dal
Tribunale, ma, piuttosto, il passaggio da una situazione di compossesso ad una di possesso esclusivo, nei termini descritti dalla su richiamata giurisprudenza di legittimità.
Ebbene, ciò è quanto può dirsi avvenuto nella fattispecie con la situazione di fatto originatasi a seguito e in conseguenza degli accordi intervenuti tra il e la moglie Parte_1 nell'ambito del procedimento di separazione personale risalente al 1986. pagina 7 di 12 Già con i c.d. “patti aggiunti” del 10.9.1986, infatti, i coniugi si accordavano nel senso che, dietro pagamento della somma di vecchie lire 25.000.000 (pacificamente avvenuto, in due tranche), rinunciava “a tutti i diritti a lei derivanti dal regime di Persona_1 comunione legale su tutti i beni sia mobili che immobili mobili registrati, costituenti il patrimonio familiare” e più precisamente sull'appartamento e sul terreno di cui oggi si controverte, dandosi inoltre atto nella scrittura che: “la Signora lascia da oggi CP_1
l'abitazione di Via Scansanese per vivere separatamente altrove, dichiarandosi pienamente soddisfatta per quanto ricevuto a tacitazione di ogni pretesa di carattere economico e di nulla avere e a nessun titolo più a pretendere dal marito, impegnando a prestare il proprio consenso dinanzi al Notaio per il definitivo atto pubblico di scioglimento della comunione legale, nonché per ogni altro adempimento che si dovesse rendere necessario per dare pratica esecuzione allo scioglimento medesimo nei rapporti coi terzi”.
In data 5.11.1986 la dichiarava di ricevere l'ultima tranche di pagamento, di lire CP_1
15.000.000, “a saldo e definitiva tacitazione di ogni sua ragione e pretesa in ordine a quanto pattuito con la scrittura privata 10/9/1986 in riferimento alla separazione consensuale e per
l'effetto dichiara[va] di nulla avere più a pretendere in quanto alla comunione legale da ritenersi coì definitivamente sciolta. Si obbliga[va], pertanto, a prestare il proprio consenso, ove richiestole, dinanzi ad autorità, Enti e chiunque altro per atti di disposizione riguardanti
i beni costituenti il patrimonio comune”.
È palese, dato il tenore delle scritture, la volontà della moglie dell'appellante di dismettere il possesso degli immobili (rinunciando ella a qualsiasi pretesa in ordine agli stessi), che avrebbero dovuto considerarsi, di lì in avanti, del salva la necessità del Parte_1 compimento degli atti notarili occorrenti per esigenze di trascrizione ed opponibilità ai terzi.
È inoltre un dato di fatto emerso dall'istruttoria, e di cui dà atto lo stesso Tribunale, che da quel momento in poi i beni in questione sono rimasti nel godimento esclusivo del non si è trattato, cioè, di mera astensione dall'uso della cosa comune da parte della Parte_1 comproprietaria ma dell'assunzione di una signoria di fatto piena ed assoluta da parte dell'appellante, in aderenza al contenuto dei patti stipulati in sede di separazione, come comprovato dal fatto stesso che lasciò, effettivamente, a seguire, Persona_1
l'abitazione di Via Scansanese, senza farvi più ritorno, per trasferirsi altrove, oltre a disinteressarsi, per il futuro, di qualsiasi attività materiale riguardante i beni, che venne ad essere curata esclusivamente dal (valgano sul punto le varie dichiarazioni Parte_1
pagina 8 di 12 testimoniali raccolte, oltre alla mancata risposta dell'appellata all'interrogatorio formale deferito, in particolare sull'aspetto dell'allontanamento della sorella dalla residenza familiare); si aggiunga che già nel 1991, anno successivo al divorzio, il contrasse Parte_1 nuove nozze ed iniziò a convivere nell'abitazione con la nuova moglie.
Il contegno dei due comproprietari (con la stipula dell'accordo e, a seguire, con i concreti comportamenti assunti, che si pongono assolutamente in linea con quanto ivi stabilito) dimostra, in definitiva, la volontà del di iniziare a possedere i beni uti dominus e Parte_1 non più uti condominus e la piena consapevolezza ed accettazione di ciò da parte della comproprietaria.
Vi è stato dunque, in concomitanza con la separazione del 1986, il chiaro passaggio da una situazione di compossesso ad una di possesso esclusivo da parte dell'appellante.
In coerenza con tale situazione si pongono, del resto, le condizioni del successivo divorzio, che ricalcano quelle della separazione: la sentenza, emessa nel 1990 su domanda congiunta dei coniugi, richiama, tra le altre, le condizioni di cui all'iniziale ricorso presentato dal ove, ricordati i “patti aggiunti” con i quali, nel contesto della separazione, i Parte_1 coniugi avevano convenuto “la definizione di ogni loro rapporto di natura economica…per cui nulla oggi hanno reciprocamente a pretendere”, veniva espressamente ribadito “il riconoscimento in favore del ricorrente dell'esclusivo diritto di Parte_1 proprietà sui beni immobili” di cui sopra.
A questo punto, la questione dell'effettiva efficacia traslativa di quei patti diventa secondaria. Ciò che rileva, ai fini dell'usucapione, è il decorso del termine di venti anni dall'inizio del possesso esclusivo dei beni da parte del che può dirsi compiuto Parte_1 prima ancora che, nel 2010, venisse proposta, dal medesimo, domanda ex art. 2932 c.c. per ottenere l'emissione di una pronuncia di formale trasferimento in proprio favore dei diritti di proprietà dell'ex coniuge.
La proposizione di tale domanda ed il passaggio in giudicato della sentenza che l'ha respinta, sul rilievo della prescrizione del diritto ad ottenere il trasferimento, non sono ostativi al riconoscimento dell'usucapione:
a) sia perché, come appena detto, quest'ultima era già maturata all'epoca della proposizione dell'azione;
pagina 9 di 12 b) sia perché il giudicato può coprire solo la qualificazione dei patti conclusi tra gli ex coniugi come accordi ad effetti obbligatori e non a effetti reali e l'estinzione del diritto del ad ottenerne l'adempimento, ma non già tutti i possibili modi di acquisto della Parte_1 proprietà dei beni, tra i quali rientra l'usucapione, proprio perché la causa ha avuto ad oggetto uno specifico rapporto obbligatorio (di carattere relativo), ossia quello nascente dagli accordi conclusi in sede di separazione e poi di divorzio, e non il diritto reale (assoluto) di proprietà sugli immobili;
c) sia, ancora, perché non vi è incompatibilità tra la proposizione di una domanda ex art. 2932 c.c. e l'affermazione di un possesso esclusivo sui beni che ne costituiscono oggetto, ben potendo l'interesse sotteso alla prima risiedere nell'esigenza di dare certezza ad un determinato rapporto giuridico.
9. La domanda di usucapione, per le ragioni indicate, merita, dunque, accoglimento quanto alle unità immobiliari site in Grosseto, frazione Istia d'Ombrone, località Stiacciole,
Via Scansanese n. 545 (appartamento di civile abitazione corredato di corte esclusiva ed autorimessa), censite al catasto fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 76, particella 598 e particella 987 subalterno 7 (graffate), categoria A/2, e al foglio 76, particella 987 subalterno
16, categoria C/6.
10. Per quanto riguarda invece la domanda di usucapione riferita ai beni situati in
Scansano, località Martellone, la sentenza appellata va dichiarata nulla per mancata integrazione del contraddittorio e la causa va rimessa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354
c.p.c..
11. Viene ad essere ovviamente caducato, ex art. 336 c.p.c., in dipendenza delle statuizioni di cui sopra, il rigetto della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento proposta dal domanda che resta assorbita. Parte_1
12. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte appellata.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000. Pertanto:
pagina 10 di 12 € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto €
12.154,00, oltre accessori di legge.
Non essendo stato proposto appello alla sentenza nella parte in cui Tribunale ha omesso di pronunciare sulle spese rimettendone la complessiva regolazione al momento della sentenza definitiva, non è possibile liquidare le spese anche per il primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 692/2021 emessa dal Tribunale di Grosseto e Controparte_1 pubblicata il 12/10/2021:
a) dichiara nulla, per mancata integrazione del contraddittorio, la sentenza resa sulla domanda di usucapione dei beni siti in Scansano, località Martellone (appezzamento di terreno con piccolo fabbricato in pietra) e, visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al primo giudice;
b) in riforma della sentenza appellata, dichiara che è unico Parte_1 proprietario per intervenuta usucapione dei beni siti in Grosseto, Via Scansanese n. 545, censiti nel catasto fabbricati di detto Comune al foglio 76, particella 598 e particella 987 subalterno 7 (graffate), categoria A/2, e al foglio 76, particella 987 subalterno 16, categoria
C/6;
2. condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 804,00 per esborsi e in € 12.154,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 29.7.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
pagina 11 di 12 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12