Sentenza 19 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 19/09/2022, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/09/2022
N. 02463/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2022, proposto da dell’Associazione di Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale - Anffas Onlus Regione Sicilia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariapaola Giardina e dall’avv. Alessia Maria Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Graziana Morina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
del diniego implicito opposto dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in qualità di Comune Capofila del Distretto socio-sanitario D 28, e dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina all'istanza formulata dall'associazione ricorrente il 16 novembre 2021 volta ad ottenere l'accesso al Piano Distrettuale “Dopo di noi" nonché ad ogni altro atto amministrativo ad esso correlato e/o connesso e specificatamente individuato nella predetta istanza;
nonché per la condanna
delle predette Amministrazioni a ostendere e rilasciare copia dei documenti richiesti con la citata istanza del 16 novembre 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022 il dott. Emanuele Caminiti;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 14 gennaio 2022 e depositato il 29 gennaio 2022, l’Associazione ricorrente Associazione di famiglie con disabilità intellettiva e/o relazionale) impugnava il provvedimento di diniego implicito di ostensione agli atti oggetto dell’istanza presentata in data 16/11/2021, i.e. dei provvedimenti attuativi, da parte del Comune di Barcellona di Pozzo di Gotto e dell’AS di Messina, del c.d. “Piano distrettuale dopo di noi”, per la realizzazione delle misure di cui alla l.r. 112/2016 in favore delle persone con disabilità gravi.
Ne lamenta l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto: violazione degli art. 22 e ss., legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. violazione dell’art. 97 cost. violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. violazione art. 1, 2, 3, 7, 8 e 10 legge 7 agosto 1990, n. 241. difetto di istruttoria, atteso che vi è un interesse attuale e concreto a conoscere gli atti per tutelare le persone con disabilità rappresentate.
Si costituiva in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina per resistere al ricorso.
Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto non si costituiva in giudizio.
Successivamente l’AS di Messina rilevava che nelle more del ricorso l’istanza di accesso era stata evasa dal Comune.
All'udienza camerale del 12 maggio 2022, il difensore della parte ricorrente riconosceva essere venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso avendo ottenuto la documentazione richiesta, ma insisteva per la condanna alle spese. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse considerato che il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto con nota n. 11155 dell’8 marzo 2022 (depositata dall’AS di Messina), ha trasmesso i documenti richiesti.
Per quanto attiene al regime delle spese, pur tenendosi conto, con riferimento alla quantificazione, dell’avvenuta ottemperanza all’istanza di accesso, esse vanno poste a carico del Comune in base al principio della soccombenza virtuale, potendosi invece compensare con l’AS (non avendo parte ricorrente contestato la circostanza dedotta dall’AS stessa, secondo quale essa non sarebbe stata in possesso dei documenti richiesti).
Quanto alla soccombenza si osserva che sussiste un incontestato interesse giuridicamente rilevante in capo all’associazione, odierna ricorrente, ad accedere alla documentazione richiesta, alla luce degli scopi statutari e della rappresentatività degli interessi delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e quindi che gli atti richiesti, aventi natura di “documenti amministrativi” avrebbero dovuto essere ostesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di CA, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Comune di Barcellona P.G. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 500,00 (euro cinquecento,00) oltre accessori di legge, compensandole nei confronti nei confronti dell’AS di Messina.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in CA nella udienza pubblica del giorno 12 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Emanuele Caminiti, Referendario, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO