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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 332/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ZANARDINI PAMELA e con l'avv. DOMENIGHINI ENRICA
- RICORRENTE contro
n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione, la difesa di parte ricorrente concludeva come da atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'11.02.2025 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
la condanna della al pagamento di Euro 2.488,62 – o la diversa Controparte_1
somma ritenuta di giustizia – a titolo di retribuzione per il mese di maggio 2024 e competenze di fine rapporto.
Ha rappresentato di essere stato assunto dalla convenuta in data 11.12.2023, con contratto a tempo indeterminato full time e mansioni di operaio elettricista, inquadrato al livello V del CCNL Metalmeccanici Artigianato.
Ha sostenuto di avere lavorato regolarmente alle dipendenze della società fino al
11.05.2024 e di essere stato licenziato in data 30.05.2024. Ha affermato di essersi recato spesso in trasferta, in costanza di rapporto, in diversi cantieri della resistente, siti in Brescia e Milano. CP_2
Ha sottolineato di non aver ricevuto le buste paga di aprile e maggio 2024, né la retribuzione relativa a quest'ultimo mese, comprensiva delle competenze di fine rapporto.
Ha allegato al ricorso il conteggio effettuato per la determinazione delle spettanze richieste, redatto sulla base delle ore di lavoro effettivamente svolte, delle buste paga dei mesi precedenti e del CCNL applicato.
regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia.
***
Il ricorso merita accoglimento, nei termini e per le ragioni che seguono.
Come noto, in tema di ripartizione dell'onere della prova in ambito contrattuale, al creditore che agisca per ottenere il pagamento di quanto asseritamente dovuto spetta la prova dell'esistenza del titolo del proprio diritto, mentre è in capo al debitore l'onere di provare il corretto adempimento dell'obbligazione azionata, ovvero il verificarsi di altri fatti estintivi della stessa.
Nel caso di specie, è provata per tabulas l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti, nei termini indicati in ricorso (cfr. docc. 3 e 4).
Di contro, la datrice di lavoro non si è costituita e pertanto non ha dimostrato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, non assolvendo all'onere probatorio che, si ribadisce, era sulla stessa incombente.
Dunque, deve ritenersi raggiunta la prova della debenza delle retribuzioni arretrate.
In ordine alla quantificazione delle spettanze, i conteggi del ricorrente sono condivisibili solo in parte.
Le competenze indicate a titolo di retribuzione ordinaria sono coerenti con il CCNL e le buste paga in atti – nella specie, la retribuzione oraria indicata nei conteggi è quella percepita nel marzo 2024 – ed il relativo calcolo per le giornate sino all'11.05.2024 (per complessivi Euro 632,43) è pertanto da considerarsi corretto.
Le medesime considerazioni valgono per gli importi riconosciuti a titolo di festività per il mese di maggio (Euro 58,45) e di 13esima mensilità (Euro 633,16, corrispondenti a cinque ratei della paga base mensile).
2 Non possono essere riconosciuti al lavoratore, invece, gli importi indicati nel conteggio alle voci “trasferta Italia”, “ferie residue” e “ROL residui”.
In ordine agli emolumenti ricollegati alla trasferta, le affermazioni contenute in ricorso si appalesano del tutto generiche, non essendo stati indicati – a titolo esemplificativo – gli indirizzi dei cantieri in cui il ricorrente si sarebbe recato, né i giorni in cui le trasferte sarebbero avvenute. Come è evidente, tale difetto di allegazione ostava all'ammissione dell'interrogatorio formale, unica istanza istruttoria formulata sul punto.
Analoghe considerazioni valgono quanto alla richiesta di liquidazione di ferie e ROL residui: deve essere rilevato il difetto assoluto di allegazioni, in ricorso, in ordine a tali emolumenti ed alle modalità di quantificazione degli stessi.
Pertanto, gli importi da riconoscere a titolo di retribuzione della mensilità di maggio 2024 devono essere complessivamente liquidati in Euro 1324,04.
Invece, con riguardo al computo del trattamento di fine rapporto:
- risulta documentalmente (cfr. doc. 4, busta paga di marzo) che la somma accantonata a tale titolo fosse pari ad Euro 308,87 al 31.03.2024;
- non risulta coerente con le buste paga ed il CCNL in atti la cifra indicata alla voce
“quota TFR aprile”, né in ricorso è illustrato il calcolo della stessa, la quale in assenza di busta paga non può che determinarsi, avendo riguardo alla sola paga base, in Euro 112,56
(1.519,59 / 13,5);
- il trattamento di fine rapporto maturato nel mese di maggio deve essere corretto, a fronte delle competenze come sopra ricalcolate, con quantificazione in Euro 98,07 (1.324,04 /
13,5).
Il TFR complessivamente spettante, dunque, ammonta ad Euro 628,72.
Sull'ammontare così calcolato devono essere altresì riconosciuti gli accessori come per legge, dal dovuto al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della non particolare complessità della stessa, della somma effettivamente liquidata in favore della parte vincitrice, nonché del concreto svolgimento del giudizio;
con distrazione a favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così
3 provvede: in parziale accoglimento del ricorso accerta il diritto di al Parte_1
pagamento di Euro 1.952,76 lordi (di cui Euro 628,72 a titolo di TFR); per l'effetto, condanna al versamento di detta somma in Controparte_1
favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
condanna altresì a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che si liquidano complessivamente in Euro 1.500, oltre accessori con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 21/05/2025
Il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ZANARDINI PAMELA e con l'avv. DOMENIGHINI ENRICA
- RICORRENTE contro
n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione, la difesa di parte ricorrente concludeva come da atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'11.02.2025 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
la condanna della al pagamento di Euro 2.488,62 – o la diversa Controparte_1
somma ritenuta di giustizia – a titolo di retribuzione per il mese di maggio 2024 e competenze di fine rapporto.
Ha rappresentato di essere stato assunto dalla convenuta in data 11.12.2023, con contratto a tempo indeterminato full time e mansioni di operaio elettricista, inquadrato al livello V del CCNL Metalmeccanici Artigianato.
Ha sostenuto di avere lavorato regolarmente alle dipendenze della società fino al
11.05.2024 e di essere stato licenziato in data 30.05.2024. Ha affermato di essersi recato spesso in trasferta, in costanza di rapporto, in diversi cantieri della resistente, siti in Brescia e Milano. CP_2
Ha sottolineato di non aver ricevuto le buste paga di aprile e maggio 2024, né la retribuzione relativa a quest'ultimo mese, comprensiva delle competenze di fine rapporto.
Ha allegato al ricorso il conteggio effettuato per la determinazione delle spettanze richieste, redatto sulla base delle ore di lavoro effettivamente svolte, delle buste paga dei mesi precedenti e del CCNL applicato.
regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia.
***
Il ricorso merita accoglimento, nei termini e per le ragioni che seguono.
Come noto, in tema di ripartizione dell'onere della prova in ambito contrattuale, al creditore che agisca per ottenere il pagamento di quanto asseritamente dovuto spetta la prova dell'esistenza del titolo del proprio diritto, mentre è in capo al debitore l'onere di provare il corretto adempimento dell'obbligazione azionata, ovvero il verificarsi di altri fatti estintivi della stessa.
Nel caso di specie, è provata per tabulas l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti, nei termini indicati in ricorso (cfr. docc. 3 e 4).
Di contro, la datrice di lavoro non si è costituita e pertanto non ha dimostrato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, non assolvendo all'onere probatorio che, si ribadisce, era sulla stessa incombente.
Dunque, deve ritenersi raggiunta la prova della debenza delle retribuzioni arretrate.
In ordine alla quantificazione delle spettanze, i conteggi del ricorrente sono condivisibili solo in parte.
Le competenze indicate a titolo di retribuzione ordinaria sono coerenti con il CCNL e le buste paga in atti – nella specie, la retribuzione oraria indicata nei conteggi è quella percepita nel marzo 2024 – ed il relativo calcolo per le giornate sino all'11.05.2024 (per complessivi Euro 632,43) è pertanto da considerarsi corretto.
Le medesime considerazioni valgono per gli importi riconosciuti a titolo di festività per il mese di maggio (Euro 58,45) e di 13esima mensilità (Euro 633,16, corrispondenti a cinque ratei della paga base mensile).
2 Non possono essere riconosciuti al lavoratore, invece, gli importi indicati nel conteggio alle voci “trasferta Italia”, “ferie residue” e “ROL residui”.
In ordine agli emolumenti ricollegati alla trasferta, le affermazioni contenute in ricorso si appalesano del tutto generiche, non essendo stati indicati – a titolo esemplificativo – gli indirizzi dei cantieri in cui il ricorrente si sarebbe recato, né i giorni in cui le trasferte sarebbero avvenute. Come è evidente, tale difetto di allegazione ostava all'ammissione dell'interrogatorio formale, unica istanza istruttoria formulata sul punto.
Analoghe considerazioni valgono quanto alla richiesta di liquidazione di ferie e ROL residui: deve essere rilevato il difetto assoluto di allegazioni, in ricorso, in ordine a tali emolumenti ed alle modalità di quantificazione degli stessi.
Pertanto, gli importi da riconoscere a titolo di retribuzione della mensilità di maggio 2024 devono essere complessivamente liquidati in Euro 1324,04.
Invece, con riguardo al computo del trattamento di fine rapporto:
- risulta documentalmente (cfr. doc. 4, busta paga di marzo) che la somma accantonata a tale titolo fosse pari ad Euro 308,87 al 31.03.2024;
- non risulta coerente con le buste paga ed il CCNL in atti la cifra indicata alla voce
“quota TFR aprile”, né in ricorso è illustrato il calcolo della stessa, la quale in assenza di busta paga non può che determinarsi, avendo riguardo alla sola paga base, in Euro 112,56
(1.519,59 / 13,5);
- il trattamento di fine rapporto maturato nel mese di maggio deve essere corretto, a fronte delle competenze come sopra ricalcolate, con quantificazione in Euro 98,07 (1.324,04 /
13,5).
Il TFR complessivamente spettante, dunque, ammonta ad Euro 628,72.
Sull'ammontare così calcolato devono essere altresì riconosciuti gli accessori come per legge, dal dovuto al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della non particolare complessità della stessa, della somma effettivamente liquidata in favore della parte vincitrice, nonché del concreto svolgimento del giudizio;
con distrazione a favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così
3 provvede: in parziale accoglimento del ricorso accerta il diritto di al Parte_1
pagamento di Euro 1.952,76 lordi (di cui Euro 628,72 a titolo di TFR); per l'effetto, condanna al versamento di detta somma in Controparte_1
favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
condanna altresì a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che si liquidano complessivamente in Euro 1.500, oltre accessori con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 21/05/2025
Il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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