Cass. civ., sez. III, sentenza 15/03/1980, n. 1749
CASS
Sentenza 15 marzo 1980

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La procedura esecutiva prevista dall'art 612 cod proc civ e applicabile anche nelle ipotesi in cui trattasi di stabilire le modalita di esecuzione di opere ad iniziativa dell'esecutante, rispetto alle quali l'esecutato e tenuto ad un semplice pati. ( Conf 1665/75, mass n 375275; ( Conf 914/69, mass n 339299; ( Conf 2667/66, mass n 325117).*

Il contenuto del giudicato - sebbene questo non si formi sulle enunciazioni puramente incidentali nonche sulle considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale con quanto ha costituito l'oggetto della decisione - risulta, tuttavia, dall'intero oggetto della lite, dato tanto dalla domanda dell'attore, nei due elementi del petitum e della causa petendi, quanto dai temi di discussione introdotti dal convenuto relativamente ai detti elementi, sicche, ove il rigetto della domanda del primo sia fondato sulla validita delle eccezioni opposte dal secondo, la decisione deve ritenersi passata in giudicato anche con riferimento agli accertamenti compiuti in relazione a tali eccezioni. ( Conf 4918/77, mass n 385520).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/03/1980, n. 1749
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1749
    Data del deposito : 15 marzo 1980

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