Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 6394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6394 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Cristina Correale, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile iscritta al n.25655/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: diritto all'unità familiare
TRA
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lauriello Giulia, Parte_1 giusta procura in atti ricorrente
Contro
Ministero dell'Interno- Questura di Caserta, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.12.23 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con
, cittadino italiano, il 2.1.21 e di aver richiesto il rilascio di permesso di soggiorno in CP_1 quanto familiare di cittadino italiano, chiedeva l'annullamento del provvedimento di rigetto reso il
17.8.23 dal Questore di Caserta e di “accertare e riconoscere in capo al ricorrente, il permesso per coesione familiare ai sensi dell'art 7 e 10 D.Lvo n. 30/07”. In particolare, censurava la decisione del Questore contestando nel merito il dato della mancata convivenza e della fittizietà del matrimonio, posti a fondamento del diniego, ritenendo insufficiente l'istruttoria espletata dalla PA per accertare l'assenza di convivenza e la fittizietà del matrimonio;
deduceva, in particolare, che “come si evince dalla documentazione depositata il sig. in seguito CP_1 all'ordinanza del 05.02.2021 è obbligato a dimorare in San Marcellino presso l'indirizzo scelto dai coniugi quale casa coniugale”; allegava, infine, che l'assenza di convivenza non poteva giustificare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno richiesto, non essendo il requisito della convivenza richiesto dal d.lgs. n. 30 del 2007, asseritamente applicabile nel caso di specie;
parte ricorrente ritiene non applicabile né l'art. 30 lett. a) TUI, che prevede il limite della non fraudolenza del matrimonio ai sensi dell'art. 30 co. 1 bis d.lgs 286/98, né il requisito della convivenza, richiesto dall'art. 30 lett. b) TUI per il caso di permesso di soggiorno richiesto da straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadino italiano.
In allegato al ricorso, la ricorrente depositava comunicazione Unilav relativa a rapporto di lavoro a tempo indeterminato con data di inizio 1.6.23 ed ordinanza della Corte di appello di Genova del 5.2.21 di sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora in provincia di Napoli, con quella dell'obbligo di dimora nella provincia di Caserta, a carico di . CP_1
Il Ministero si costituiva in giudizio evidenziando che la PA aveva accertato da un lato il difetto della convivenza dei coniugi, dall'altro la fittizietà del matrimonio stesso, essendo risultati entrambi i coniugi sconosciuti all'indirizzo indicato come casa coniugale in Via Messina n. 8 in San Marcellino. Evidenziava in particolare che “in data 05.07.2023, la Polizia Municipale comunicava quanto segue: "nonostante i molteplici sopralluoghi effettuati in giorni ed orari alterni in Via Messina civico 8, domicilio indicato da codesto ufficio, non hanno potuto eseguire gli accertamenti dovuti, per l'irreperibilità dei soggetti interessati. Da informazioni assunte in loco, si veniva a conoscenza che la pagina 1 di 4
30/07, senza nulla precisare in ordine ai fondamenti di fatto per l'applicabilità del d.lgs. 30/07. In particolare, in relazione agli accertamenti compiuti dalla PA, deduceva che “questi indizi sono stati riscontrati a distanza di e senza tener conto delle vicende giudiziarie Parte_3 del marito della ricorrente che lo hanno costretto ad una detenzione inframuraria”. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento del provvedimento di rigetto con condanna della controparte alle spese. Scaduto il termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.6.25, la causa veniva trattenuta in decisione. Ciò premesso, in via preliminare, occorre ricondurre l'azione spiegata all'art. 30, comma 6, d.lgs. 286\1998 secondo cui l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 20 del d.lgs. 150\11, nelle forme del rito semplificato, contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, in particolare adendo la sezione specializzata istituita dal d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, giusta la nuova disciplina in tema di competenza delineata dagli artt. 3 lett. e) e 4 del d-l cit..
Tanto premesso, il ricorso non può essere accolto.
Deve rilevarsi che, nella fattispecie, non può farsi applicazione del d.lgs. 30\2007 sulla coesione familiare, a mente dell'orientamento giurisprudenziale consolidato della S.C., che si ritiene di condividere, secondo cui “Riguardo all'ambito di applicazione della disciplina della coesione familiare di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, rispetto a quella di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, questa
Corte ha affermato, con la sentenza n. 17346 del 2010, che il familiare coniuge del cittadino italiano
(o di altro stato membro dell'Unione Europea), dopo aver trascorso nel territorio dello stato i primi tre mesi di soggiorno "informale", è tenuto a richiedere la carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 30 del
2007, art. 10, e, sino al momento in cui non ottenga detto titolo avente valore costitutivo per l'esercizio dei diritti nell'Unione Europea), la sua condizione di soggiornante regolare rimane disciplinata dalla legislazione nazionale, in forza della quale, ai fini della concessione e del mantenimento del permesso di soggiorno per coesione familiare (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28), è imposta la sussistenza del requisito della convivenza effettiva.” (così Cass.
5303/14, ma anche Cass. 6315/2010, Cass. 12745/2013, Cass. 13831/16). La S.C. ha evidenziato come ciò trovi giustificazione nell'esigenza di prevenire situazioni di abuso del diritto, sia in ossequio alla normativa comunitaria (art. 35 della direttiva 2004/38/CE) sia a quella interna (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1 bis) e che l'applicazione dell'art. 30 del d.lgs
286/98 debba riferirsi alla sola ipotesi di prima richiesta del titolo di soggiorno allo scadere del periodo di tre mesi di soggiorno "informale" di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 6, come il caso in esame, e non anche all'ipotesi di rinnovo di precedente titolo di soggiorno, disciplinata invece dal D.Lgs. n. 30 del 2007.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha mai allegato né tanto meno documentato di aver fatto richiesta della carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 10, per cui deve escludersi la possibilità di applicare tale normativa al presente caso, che ricade dunque nella disciplina di cui all'art. 30 lett. b) d.lgs 286/98 (TUI).
Appare opportuno, in via preliminare, sottolineare che il titolo IV del T.U. in materia di pagina 2 di 4 Immigrazione, negli artt. 28 – 33, prevede norme che favoriscono l'unità della famiglia degli stranieri soggiornanti in Italia e la tutela dei minori, in ossequio ai principi costituzionali che pongono la famiglia quale prima formazione sociale in cui l'individuo si sviluppa e si realizza (art. 2 Cost.), oltre che alle Convenzioni ed accordi internazionali tra cui in primis la Convenzione di New York del 20.11.1989 relativa ai diritti del fanciullo, ma anche la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea agli artt. 9 e 33 e la CEDU, che all'art. 8 vieta ogni ingerenza della PA nella vita privata e familiare salvo che “tale ingerenza sia prevista sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui”. Il matrimonio di uno straniero regolarmente soggiornante- come l'odierna ricorrente che risulta titolare di permesso di soggiorno per motivi di salute fino al 17.3.30 (vds. Unilav depositato dalla stessa)-, contratto in Italia, con un cittadino italiano conferisce allo straniero il diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 1° co. citato lett. b) per motivi familiari, con divieto di espulsione ex art. 19 lett. c) 2° co., fatti salvi i casi di cui all'art. 13, comma 1 T.U.I. L'art. 30 comma 1- bis, prima parte, TUI prevede, inoltre, la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, concesso ex art. 30 lett. B) al soggetto extracomunitario legalmente soggiornante che abbia contratto matrimonio in Italia con cittadino italiano, laddove sia stata accertata la mancata convivenza successiva al matrimonio, salvo il caso in cui siano nati figli dal matrimonio, ipotesi che qu non ricorre. La seconda parte di tale comma riguarda, invece, la diversa situazione – che qui non ricorre- dello straniero che abbia contratto matrimonio nel suo paese di origine e che chieda il ricongiungimento in Italia con il coniuge: solo in questa seconda ipotesi la norma non richiede la convivenza, limitandosi a prevedere la possibilità di revoca del permesso in caso di matrimonio fraudolento.
Inoltre, preme osservare che l'art. 19, comma 2, lett. c) t.u.i., che non consente l'espulsione dello straniero convivente con un coniuge di nazionalità italiana, comunque esige che vi sia, appunto, convivenza tra lo straniero ed il coniuge italiano e, ancor prima, che il vincolo matrimoniale sia reale. Nel caso di specie, a fronte della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia depositata il 9.9.21 dall'odierna ricorrente, il Questore, con l'impugnato provvedimento del
17.8.23 ha negato il permesso di soggiorno per motivi familiari, avendo accertato tramite la Polizia
Municipale di San Marcellino che presso il luogo indicato dalla ricorrente (anche in ricorso) come residenza coniugale, in san Marcellino alla Via Messina n. 08, i coniugi erano risultati irreperibili – nonostante i plurimi accessi in giorni ed orari diversi- e che era anche sconosciuto ai CP_1 vicini, mentre solo l'odierna ricorrente risultava residente presso tale indirizzo ed usciva presto la mattina per rientrare tardi la sera, sicché doveva ritenersi carente il requisito della convivenza;
nel diniego del Questore si rappresenta altresì che dagli accertamenti compiuti era emersa anche la fittizietà del matrimonio per l'assenza di reale convivenza dei coniugi sin dall'inizio e la strumentalità della celebrazione del matrimonio, da ritenrsi “di convenienza”.
In primo luogo, va evidenziato il dato, invero non contestato dalla ricorrente, dell'irreperibilità dell'asserito coniuge, , all'indirizzo indicato come domicilio coniugale: in ricorso si CP_1 afferma, a questo proposito, soltanto che la convivenza non è richiesta dal d.lgs. 30/07 ed in ogni caso che la PA non aveva tenuto “conto delle vicende giudiziarie del marito della ricorrente che lo hanno costretto ad una detenzione inframuraria”. A sostegno di tale asserzione, parte ricorrente produce, invero, soltanto un'ordinanza della Corte di appello di Genova di sostituzione dell'obbligo di dimora in provincia di Napoli, con quello dell'obbligo di dimora in provincia di Caserta: non essendo un'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari presso l'indirizzo indicato in atti come casa coniugale, tale documento si rivela privo di qualsiasi rilievo probatorio. Parte ricorrente ha, inoltre, depositato comunicazione Unilav in relazione a rapporto di lavoro iniziato nel giugno 2023, in cui indica come proprio domicilio un indirizzo diverso da quello di San
pagina 3 di 4 Marcellino;
infine, si evidenzia che a ricorrente non ha allegato alcun certificato storico di residenza né stato di famiglia, al fine di provare la convivenza con , né ha articolato alcuna richiesta CP_1 istruttoria per provare tale asserita convivenza.
A questo proposito si evidenzia che, a fronte dei puntuali accertamenti effettuati dalla Polizia municipale di S. Marcellino, incombeva su parte ricorrente la prova della convivenza con CP_1
trattandosi di requisito posto a fondamento della possibilità di riconoscimento del permesso di
[...] soggiorno ex art. 30 lett. b) TUI, applicabile nel caso di specie per i motivi su esposti. A questo proposito oltre al su citato orientamento della Corte di Cassazione (vds. anche S.C., ordinanza n. 13189/24), si condivide anche la pronuncia riportata nella memoria di parte resistente del
TAR Campania che, con sentenza n. 5972 del 2 novembre 2023, ha così statuito:" va precisato che il ricorrente non ha prodotto alcun elemento valido volto a contrastare la contestata mancata convivenza con la coniuge, tenuto conto che "In tema di disciplina dell'immigrazione, ai sensi degli art. 19 e 30. comma I bis, d.lgs. 25 luglio 1989 n. 286, il matrimonio con un cittadino italiano in tanto conferisce allo straniero il diritto al soggiorno in Italia, sia ai fini del rilascio del relativo permesso che ai fini del divieto di espulsione, in quanto ad esso faccia riscontro l'effettiva convivenza, e fino a quando sussista tale requisito, la cui prova è a carico del cittadino straniero, non essendo la convivenza presumibile in base al mero vincolo coniugale né alle mere risultanze anagrafiche”, che peraltro nel caso di specie non sono state neanche depositate dalla ricorrente. L'irreperibilità di , accertata dal personale della Polizia Municipale di S. CP_1
Marcellino presso l'indirizzo come casa coniugale e la mancata convivenza dei coniugi può dirsi, dunque, accertata. Orbene, poiché al caso di specie si applica l'art. 30 lett. b) d.lgs 286/98, e non il d.lgs 30/07 non risultando la ricorrente aver mai fatto richiesta di carta di soggiorno a seguito di coesione con il coniuge cittadino italiano, già l'assenza di convivenza tra gli asseriti coniugi è sufficiente a giustificare il rigetto del permesso di soggiorno da parte del Questore.
Il provvedimento del Questore di Caserta, qui impugnato, deve pertanto essere confermato.
Da quanto innanzi consegue il rigetto integrale del ricorso. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa ed al minimo, per la sola fase introduttiva e decisoria – non essendo stata svolta attività istruttoria-, stante la speditezza dello svolgimento processuale e tenuto conto dell'entità dell'attività difensiva compiuta dalla parte vittoriosa.
PQM
,
Il Giudice
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente, come in epigrafe generalizzata, al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, delle spese processuali che liquida nella somma di euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali nonchè i.v.a e c.p.a., come per legge, se dovuti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 25.6.2025
Il giudice
(dott.ssa Cristina Correale)
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