Decreto decisorio 13 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 13/07/2021, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/07/2021
N. 00407/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00626/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 626 del 2015, proposto da
Fallimento Aries 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Fabbris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Passaggio Gaudenzio 7;
contro
Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bernardi, Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione (art. 34 DPR 380/2001) emanata dal Dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di Padova in data 30/01/2015, ricevuta dalla ricorrente via PEC il 16/02/2015, relativa alla pratica n. 7047/2014, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere asseritamente abusive consistenti in:
ampliamento in sopraelevazione (per circa 1 metro) della copertura del corpo di fabbrica ad uso uffici al piano terra; modifiche prospettiche del fronte su Via Fusinato per inversione del posizionamento della finestra con la porta di ingresso;
ispessimento di circa 13 cm. della muratura a confine con altra proprietà (cortile interno);
realizzazione di un terrazzo (rectius, di una copertura parzialmente piana) in luogo della copertura a falde prevista in progetto per il corpo di fabbrica adibito ad autorimesse al pianterreno dell'edificio;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compresi i verbali di sopralluogo della Polizia Locale del 06/11/2014 e del 11/11/2014 (richiamati nelle premesse dell'ordinanza impugnata ma non noti).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Padova;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 6 maggio 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 13 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO