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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 01/12/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 384/2020
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 01/12/2025
È presente, per il ricorrente, comparso personalmente, l'avv. ENNIO ABONANTE. È altresì presente, per la resistente, l'avv. Manuela Losso, in sostituzione dell'avv. NICOLA GAETANO. È altresì presente il dott. ai fini della pratica forense. Persona_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Abonante rileva di aver inviato alla controparte in data 13/11/2025 una ricostruzione visiva della proposta formulata dal Giudice, accettata dal proprio assistito. In ogni caso, si riporta alle note conclusive depositate in atti e insiste in tutte le proprie richieste, ivi comprese quelle istruttorie, di ispezione giudiziaria o in subordine di consulenza tecnica, e, comunque, per l'accoglimento della domanda. L'avv. Losso dichiara che la propria assistita ha comunicato di non accettare la proposta conciliativa del Giudice e si riporta alle note conclusive depositate in atti e insiste nelle conclusioni rassegnate. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
MA OR
pagina 1 di 5 R.G.N. 384/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. MA OR, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 384/2020 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Parte_1 C.F._1
Abonante (C.F. ); C.F._2 ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Controparte_1 C.F._3
ET (C.F. ; C.F._4 resistente
Oggetto: merito possessorio Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. , con ricorso ex artt. 1168 cod. civ. e 703 c.p.c., ha proposto domanda al Parte_1 fine ottenere la reintegra nel possesso del diritto di passaggio su una striscia di terreno molto esigua, contraddistinta in catasto al foglio 9 particella 406, in ditta ai coniugi
[...]
e , che confina, da un lato, con la sua proprietà e, dall'altro lato CP_2 Controparte_3 con la proprietà di . Ha poi riferito che la convenuta, in maniera violenta e Controparte_1 occulta, nel corso di una notte, ha apposto una ringhiera in ferro e realizzato un pavimento in mattonelle, impedendo così di fatto l'utilizzo dell'unico passaggio che il ha per Parte_1 accedere al terreno di sua proprietà. , nel contestare le avverse doglianze, Controparte_1 assume l'inesistenza di alcun diritto di passaggio sulla striscia di terreno in questione, trattandosi di uno spazio inadeguato anche solo al passaggio pedonale. Infine, ha dedotto che alcuna azione clandestina è stata posta in essere, concludendo per il rigetto della domanda. Con ordinanza del 18/06/2023, il Tribunale di Paola, non rilevando l'esistenza di pagina 2 di 5 un possesso tutelabile, ha rigettato la domanda cautelare. Con istanza del 14/08/2023,
ha chiesto la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di Parte_1 merito.
1.1. L'attore assume la sussistenza del diritto di servitù di passaggio sul “camminamento” esistente in aderenza al muro di cinta del fabbricato , che si estende sulla Parte_1 particella 406 del foglio 9 in ditta , che collega l'immobile Controparte_4 Controparte_3 principale del con un terreno sempre di sua proprietà, posto dalla parte laterale Parte_1 opposta del suo fabbricato, a confine con la , che da maggio 2019 è inibito a causa CP_1 della presenza di una grata, fatta posizionare dalla resistente. Sostiene che il punto su cui il passaggio viene esercitato, diversamente da quanto assunto dal giudice nella fase cautelare, è un viottolo posto in aderenza al muro di cinta posto sul suo terreno e che la circostanza che si tratta di un percorso lungo 7,30 metri e largo 35 cm (per poi restringersi a 25 cm per un tratto di 1,20 metri) non lo rende poco sicuro. Richiamate tutte le precedenti difese, conclude affinché il Tribunale adito voglia: “a) accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente, del diritto di servitù di passaggio sul “camminamento” esistente in aderenza al muro di cinta del fabbricato , che si estende sulla particella Parte_1
406 del foglio 9 in ditta , che collega l'immobile principale Controparte_5 del con un terreno sempre di sua proprietà, posto dalla parte laterale opposta del Parte_1 suo fabbricato, a confine con la , documentato dalle fotografie in atti, che da maggio CP_1
2019 è inibito da una ringhiera, che per sua stessa ammissione nel corso dell'interrogatorio formale, è stata posizionata dalla resistente, al fine di consentire al il libero Parte_1 accesso al suo terreno e l'illegittimità della realizzata pavimentazione;
b) per l'effetto, revocare il provvedimento di rigetto del ricorso, con cui si è conclusa la fase interdittale, condannare e ordinare alla resistente il reintegro del nell'esercizio del diritto di Parte_1 servitù di passaggio da lei inibito tramite la ringhiera apposta e il rispristino, a sua cura e spese, dello stato dei luoghi, con l'immediata rimozione della ringhiera in ferro e del rivestimento realizzato sul muro e l'astensione da qualsivoglia azione di molestia ovvero turbativa della servitù da sempre esercitata dal ricorrente sui luoghi in questione, con condanna al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a causa e in conseguenza della condotta illegittima della , per come sarà determinata equitativamente dal signor CP_1
Giudice, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite della fase del giudizio interdittale e di quella di merito, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore, suo antistatario ex art. 93 cpc”. 1.2. , nel costituirsi in giudizio, deduce: i. l'insussistenza di qualsivoglia Controparte_1 diritto in capo al ricorrente, atteso che l'area in questione è inidonea ad essere adibita a passaggio tra fondi, essendo il transito finalizzato a sole ragioni ispettive e peraltro reso particolarmente difficile dalle dimensioni del passaggio;
ii. la compiutezza ed esaustività dell'attività istruttoria della fase interdittale, anche alla luce della rilevanza che assumono nel merito possessorio le deposizioni rese nella fase sommaria da parte dei c.d. informatori;
iii. l'inammissibilità della domanda “nuova” di risarcimento del danno, in ragione della natura meramente prosecutoria del giudizio di merito, retto dal ricorso inizialmente formulato. Conclude, quindi, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità pagina 3 di 5 della domanda di risarcimento del danno spiegata da parte ricorrente in sede di ricorso per la fissazione d'udienza del giudizio di merito possessorio;
nel merito, previa conferma dell'ordinanza conclusiva della fase interdittale del presente giudizio, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di passaggio del ricorrente e, comunque, rigettare ogni domanda avversaria, perché inammissibile, improponibile e/o infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge.
1.3. Il procedimento, all'esito della discussione orale della causa, è stato deciso con sentenza contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda proposta non merita accoglimento.
2.1. Si richiamano e si confermano, anche in questa sede, le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza del 18/06/2023. Al riguardo si deve premettere che le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento [Cass. Civ. Sez. 2, 08/05/2019, n. 12089 (Rv. 654076
- 01)]. Pertanto, nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può anche esclusivamente basarsi sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice [Cass. Civ. Sez. 2, 20/01/2009, n. 1386 (Rv. 606226 - 01)].
2.2. Nel caso che occupa, già nella fase sommaria è emerso chiaramente che non sussiste alcun possesso di una servitù di passaggio tutelabile in capo all'odierno attore, perché l'area sulla quale il passaggio verrebbe esercitato altro non è che una porzione di fabbricato che non si può definire un “viottolo” o un “camminamento”. Innanzitutto, il percorso in questione è largo appena 35 cm e lungo 7,30 m. e nel tratto terminale, per 1,20 m., si restringe addirittura a 25 cm per la presenza di una rete apposta dallo stesso attore. Inoltre, insiste su quello che resta di un vecchio muretto di recinzione fatto costruire negli anni addietro dall'attore (si vedano le foto prodotte da parte convenuta nn. 6 e la seconda di quelle indicate con il n. 7) e non in aderenza a questo. Dalla foto n. 4 prodotta da parte convenuta si ricava, piuttosto, che il tratto di viottolo coincide con la parte terminale su cui poggia la parete esterna dell'edificio di proprietà del . Per finire, il tratto in Parte_1 questione conduce in un fossato. Tutti questi elementi inducono a escludere che quella porzione di immobile possa essere considerata come un “viottolo” o “camminamento” ed essere mai stata utilizzata come tale. Giova rammentare che la servitù di passaggio (anche se esercitata in via di mero fatto e, dunque, fatta oggetto di possesso) è di tipo “apparente” (cfr. art. 1061 cod. civ.), onde il suo esercizio deve avvenire mediante opere “visibili” e l'area indicata difetta di tale requisito, per conformazione e destinazione, oltre che per concreta possibilità di utilizzo nei termini indicati dall'attore. È, infatti, oggettivamente impossibile esercitare un passaggio (pedonale) lungo un percorso largo, nel tratto iniziale, solo 35 cm e, nella sua parte terminale, solo 25 cm.
pagina 4 di 5 Difetta, poi, anche l'utilitas del diritto di passaggio, che rappresenta altro requisito imprescindibile dell'esistenza di una servitù (anche se meramente posseduta) perché, per stessa ammissione del in occasione dell'interrogatorio libero del 25/09/2020, il Parte_1 viottolo, che corre “lungo” il muretto perimetrale insistente sulla sua proprietà (muretto che confina con la proprietà della convenuta per un solo lato e gira poi intorno al fabbricato dell'attore), è stato utilizzato “per ispezionare l'immobile posto al confine” e, dunque, non come un vero e proprio passaggio. Né su tale punto può accedersi alla interpretazione fornita dalla difesa della parte ricorrente, laddove si sostiene che il ricorrente, nell'usare il verbo "ispezionare” intendesse dire piuttosto “accedervi”. Si tratta, infatti, di termini che esprimono concetti tra loro completamente differenti e l'utilizzo di un punto di accesso tramite il fondo altrui per raggiungere il proprio immobile al fine di ispezionarlo esprime una finalità estranea all'utilità propria che il proprietario del fondo dominante ritrae attraverso il passaggio esercitato sul fondo servente. Poiché, in definitiva, non esiste l'oggetto su cui viene esercitato il possesso della menzionata servitù, si impone il rigetto della domanda.
2.3. Al rigetto della domanda per il riconosciuto difetto di un possesso tutelabile nei termini in cui è stato prospettato da parte ricorrente (esercizio di una servitù di passaggio), consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria per insussistenza della condotta illecita prospettata.
3. In punto di spese, tenuto conto che la parte resistente ha rifiutato la proposta conciliativa dopo essersi nella fase interinale dichiarata disponibile a consegnare la chiave del cancelletto, si ravvisano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede: Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Dispone la trasmissione del presente fascicolo alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza relativamente a quanto riferito da parte ricorrente in occasione del deposito telematico dell'01/02/2024 e dell'udienza del 02/02/2024. Paola, 01 dicembre 2025. Il Giudice MA OR
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 01/12/2025
È presente, per il ricorrente, comparso personalmente, l'avv. ENNIO ABONANTE. È altresì presente, per la resistente, l'avv. Manuela Losso, in sostituzione dell'avv. NICOLA GAETANO. È altresì presente il dott. ai fini della pratica forense. Persona_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Abonante rileva di aver inviato alla controparte in data 13/11/2025 una ricostruzione visiva della proposta formulata dal Giudice, accettata dal proprio assistito. In ogni caso, si riporta alle note conclusive depositate in atti e insiste in tutte le proprie richieste, ivi comprese quelle istruttorie, di ispezione giudiziaria o in subordine di consulenza tecnica, e, comunque, per l'accoglimento della domanda. L'avv. Losso dichiara che la propria assistita ha comunicato di non accettare la proposta conciliativa del Giudice e si riporta alle note conclusive depositate in atti e insiste nelle conclusioni rassegnate. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
MA OR
pagina 1 di 5 R.G.N. 384/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. MA OR, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 384/2020 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Parte_1 C.F._1
Abonante (C.F. ); C.F._2 ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Controparte_1 C.F._3
ET (C.F. ; C.F._4 resistente
Oggetto: merito possessorio Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. , con ricorso ex artt. 1168 cod. civ. e 703 c.p.c., ha proposto domanda al Parte_1 fine ottenere la reintegra nel possesso del diritto di passaggio su una striscia di terreno molto esigua, contraddistinta in catasto al foglio 9 particella 406, in ditta ai coniugi
[...]
e , che confina, da un lato, con la sua proprietà e, dall'altro lato CP_2 Controparte_3 con la proprietà di . Ha poi riferito che la convenuta, in maniera violenta e Controparte_1 occulta, nel corso di una notte, ha apposto una ringhiera in ferro e realizzato un pavimento in mattonelle, impedendo così di fatto l'utilizzo dell'unico passaggio che il ha per Parte_1 accedere al terreno di sua proprietà. , nel contestare le avverse doglianze, Controparte_1 assume l'inesistenza di alcun diritto di passaggio sulla striscia di terreno in questione, trattandosi di uno spazio inadeguato anche solo al passaggio pedonale. Infine, ha dedotto che alcuna azione clandestina è stata posta in essere, concludendo per il rigetto della domanda. Con ordinanza del 18/06/2023, il Tribunale di Paola, non rilevando l'esistenza di pagina 2 di 5 un possesso tutelabile, ha rigettato la domanda cautelare. Con istanza del 14/08/2023,
ha chiesto la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di Parte_1 merito.
1.1. L'attore assume la sussistenza del diritto di servitù di passaggio sul “camminamento” esistente in aderenza al muro di cinta del fabbricato , che si estende sulla Parte_1 particella 406 del foglio 9 in ditta , che collega l'immobile Controparte_4 Controparte_3 principale del con un terreno sempre di sua proprietà, posto dalla parte laterale Parte_1 opposta del suo fabbricato, a confine con la , che da maggio 2019 è inibito a causa CP_1 della presenza di una grata, fatta posizionare dalla resistente. Sostiene che il punto su cui il passaggio viene esercitato, diversamente da quanto assunto dal giudice nella fase cautelare, è un viottolo posto in aderenza al muro di cinta posto sul suo terreno e che la circostanza che si tratta di un percorso lungo 7,30 metri e largo 35 cm (per poi restringersi a 25 cm per un tratto di 1,20 metri) non lo rende poco sicuro. Richiamate tutte le precedenti difese, conclude affinché il Tribunale adito voglia: “a) accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente, del diritto di servitù di passaggio sul “camminamento” esistente in aderenza al muro di cinta del fabbricato , che si estende sulla particella Parte_1
406 del foglio 9 in ditta , che collega l'immobile principale Controparte_5 del con un terreno sempre di sua proprietà, posto dalla parte laterale opposta del Parte_1 suo fabbricato, a confine con la , documentato dalle fotografie in atti, che da maggio CP_1
2019 è inibito da una ringhiera, che per sua stessa ammissione nel corso dell'interrogatorio formale, è stata posizionata dalla resistente, al fine di consentire al il libero Parte_1 accesso al suo terreno e l'illegittimità della realizzata pavimentazione;
b) per l'effetto, revocare il provvedimento di rigetto del ricorso, con cui si è conclusa la fase interdittale, condannare e ordinare alla resistente il reintegro del nell'esercizio del diritto di Parte_1 servitù di passaggio da lei inibito tramite la ringhiera apposta e il rispristino, a sua cura e spese, dello stato dei luoghi, con l'immediata rimozione della ringhiera in ferro e del rivestimento realizzato sul muro e l'astensione da qualsivoglia azione di molestia ovvero turbativa della servitù da sempre esercitata dal ricorrente sui luoghi in questione, con condanna al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a causa e in conseguenza della condotta illegittima della , per come sarà determinata equitativamente dal signor CP_1
Giudice, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite della fase del giudizio interdittale e di quella di merito, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore, suo antistatario ex art. 93 cpc”. 1.2. , nel costituirsi in giudizio, deduce: i. l'insussistenza di qualsivoglia Controparte_1 diritto in capo al ricorrente, atteso che l'area in questione è inidonea ad essere adibita a passaggio tra fondi, essendo il transito finalizzato a sole ragioni ispettive e peraltro reso particolarmente difficile dalle dimensioni del passaggio;
ii. la compiutezza ed esaustività dell'attività istruttoria della fase interdittale, anche alla luce della rilevanza che assumono nel merito possessorio le deposizioni rese nella fase sommaria da parte dei c.d. informatori;
iii. l'inammissibilità della domanda “nuova” di risarcimento del danno, in ragione della natura meramente prosecutoria del giudizio di merito, retto dal ricorso inizialmente formulato. Conclude, quindi, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità pagina 3 di 5 della domanda di risarcimento del danno spiegata da parte ricorrente in sede di ricorso per la fissazione d'udienza del giudizio di merito possessorio;
nel merito, previa conferma dell'ordinanza conclusiva della fase interdittale del presente giudizio, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di passaggio del ricorrente e, comunque, rigettare ogni domanda avversaria, perché inammissibile, improponibile e/o infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge.
1.3. Il procedimento, all'esito della discussione orale della causa, è stato deciso con sentenza contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda proposta non merita accoglimento.
2.1. Si richiamano e si confermano, anche in questa sede, le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza del 18/06/2023. Al riguardo si deve premettere che le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento [Cass. Civ. Sez. 2, 08/05/2019, n. 12089 (Rv. 654076
- 01)]. Pertanto, nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può anche esclusivamente basarsi sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice [Cass. Civ. Sez. 2, 20/01/2009, n. 1386 (Rv. 606226 - 01)].
2.2. Nel caso che occupa, già nella fase sommaria è emerso chiaramente che non sussiste alcun possesso di una servitù di passaggio tutelabile in capo all'odierno attore, perché l'area sulla quale il passaggio verrebbe esercitato altro non è che una porzione di fabbricato che non si può definire un “viottolo” o un “camminamento”. Innanzitutto, il percorso in questione è largo appena 35 cm e lungo 7,30 m. e nel tratto terminale, per 1,20 m., si restringe addirittura a 25 cm per la presenza di una rete apposta dallo stesso attore. Inoltre, insiste su quello che resta di un vecchio muretto di recinzione fatto costruire negli anni addietro dall'attore (si vedano le foto prodotte da parte convenuta nn. 6 e la seconda di quelle indicate con il n. 7) e non in aderenza a questo. Dalla foto n. 4 prodotta da parte convenuta si ricava, piuttosto, che il tratto di viottolo coincide con la parte terminale su cui poggia la parete esterna dell'edificio di proprietà del . Per finire, il tratto in Parte_1 questione conduce in un fossato. Tutti questi elementi inducono a escludere che quella porzione di immobile possa essere considerata come un “viottolo” o “camminamento” ed essere mai stata utilizzata come tale. Giova rammentare che la servitù di passaggio (anche se esercitata in via di mero fatto e, dunque, fatta oggetto di possesso) è di tipo “apparente” (cfr. art. 1061 cod. civ.), onde il suo esercizio deve avvenire mediante opere “visibili” e l'area indicata difetta di tale requisito, per conformazione e destinazione, oltre che per concreta possibilità di utilizzo nei termini indicati dall'attore. È, infatti, oggettivamente impossibile esercitare un passaggio (pedonale) lungo un percorso largo, nel tratto iniziale, solo 35 cm e, nella sua parte terminale, solo 25 cm.
pagina 4 di 5 Difetta, poi, anche l'utilitas del diritto di passaggio, che rappresenta altro requisito imprescindibile dell'esistenza di una servitù (anche se meramente posseduta) perché, per stessa ammissione del in occasione dell'interrogatorio libero del 25/09/2020, il Parte_1 viottolo, che corre “lungo” il muretto perimetrale insistente sulla sua proprietà (muretto che confina con la proprietà della convenuta per un solo lato e gira poi intorno al fabbricato dell'attore), è stato utilizzato “per ispezionare l'immobile posto al confine” e, dunque, non come un vero e proprio passaggio. Né su tale punto può accedersi alla interpretazione fornita dalla difesa della parte ricorrente, laddove si sostiene che il ricorrente, nell'usare il verbo "ispezionare” intendesse dire piuttosto “accedervi”. Si tratta, infatti, di termini che esprimono concetti tra loro completamente differenti e l'utilizzo di un punto di accesso tramite il fondo altrui per raggiungere il proprio immobile al fine di ispezionarlo esprime una finalità estranea all'utilità propria che il proprietario del fondo dominante ritrae attraverso il passaggio esercitato sul fondo servente. Poiché, in definitiva, non esiste l'oggetto su cui viene esercitato il possesso della menzionata servitù, si impone il rigetto della domanda.
2.3. Al rigetto della domanda per il riconosciuto difetto di un possesso tutelabile nei termini in cui è stato prospettato da parte ricorrente (esercizio di una servitù di passaggio), consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria per insussistenza della condotta illecita prospettata.
3. In punto di spese, tenuto conto che la parte resistente ha rifiutato la proposta conciliativa dopo essersi nella fase interinale dichiarata disponibile a consegnare la chiave del cancelletto, si ravvisano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede: Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Dispone la trasmissione del presente fascicolo alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza relativamente a quanto riferito da parte ricorrente in occasione del deposito telematico dell'01/02/2024 e dell'udienza del 02/02/2024. Paola, 01 dicembre 2025. Il Giudice MA OR
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