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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/12/2025, n. 3358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3358 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa DE IS Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. IC ON Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1044 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Menti contro
(C.F. Controparte_1 C.F._5
1 (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
appellati rappresentati e difesi dall'avv. Mirko Arena
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 992/2024 del Tribunale di Vicenza emessa in data 06.05.2024 e depositata in data 08.05.2024.
Conclusioni di parte appellante:
“- in via principale:
a) ritenuto allegato e provato, anche per presunzioni, il danno morale subito dal giovane a causa delle lesioni subite a seguito del Parte_1
sinistro de quo, voglia condannare gli odierni appellati a corrisponderne il risarcimento all'appellante e ciò nella misura non inferiore a € 74.283,00
(salva successiva rivalutazione) come previsto dalle Tabelle di Milano;
b) ritenuto provato il danno da inabilità lavorativa temporanea subito a causa delle lesioni e il danno emergente per la perdita degli indumenti indossati in occasione dell'incidente dal giovane , voglia condannare Parte_1
gli odierni appellati a corrisponderne il risarcimento all'appellante e ciò nella misura non inferiore a € 115.430,40 quanto al danno da inabilità temporanea e ad €.500,00 quanto al danno emergente forfetariamente liquidato per gli indumenti andati rovinati,;
c) ritenuto allegato e provato (anche per presunzioni) il danno patrimoniale futuro da invalidità lavorativa specifica subito dal giovane Parte_1
a causa delle lesioni subite a seguito del sinistro de quo, voglia
[...]
condannare gli odierni appellati a corrisponderne il risarcimento
2 all'appellante e ciò nella misura non inferiore a € 200.000,00;
d) ritenuto provato il danno emergente futuro subito da e Parte_1
derivante dalla spesa per l'acquisto di scarpe su misura con rialzo necessitata dall'entità delle lesioni subite a seguito del sinistro de quo, voglia condannare gli odierni appellati a corrisponderne il risarcimento all'appellante e ciò nella misura non inferiore a € 72.107,30;
e) ritenuto provato il danno da lesione del rapporto parentale subito da
, e quali vittime secondarie Parte_2 Parte_4 Parte_3
del sinistro per cui è causa, voglia condannare gli odierni appellati a corrisponderne il risarcimento agli appellanti e ciò nella misura che verrà ritenuta di giustizia dall'Adita Corte;
f) nel calcolare il residuo risarcimento dovuto ad Parte_1
provveda ad attualizzare le voci di danno non patrimoniale, applicando un incremento del punto base indicato nelle Tabelle di Milano 2021 nella misura non inferiore al 12% (dodici per cento). Provveda inoltre ad applicare rivalutazione ed interessi al calcolo del residuo danno dovuto da controparte
e ciò secondo i criteri di calcolo riportati in narrativa, tenendo conto degli acconti finora corrisposti da CP_3
- in data 30.4.2014 €. 5.000,00
- in data 27.10.2014 €. 7.177,00
- in data 22.4.2015 €. 25.000,00
- in data 7.11.2016 €. 25.000,00
- in data 15.12.2017 €. 50.000,00
- in data 26.11.2019 in corso di causa €.257,100,00
g) ritenuto provato il danno biologico permanente subito da Parte_1
nella misura minima del 37% (anziché del 35%) ne liquidi il relativo
[...]
3 risarcimento, ricalcolandolo anche alla luce di tale diversa e maggiore stima del danno.
- In ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“NEL MERITO: confermarsi integralmente la sentenza di primo grado, con il rigetto dell'avversario gravame.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , i suoi Parte_1
genitori e ed il fratello Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
nella loro rispettiva veste di conducente, proprietaria ed Controparte_3
assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale del veicolo Mercedes classe E tg.BR033BP, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (detratti gli acconti già ricevuti), subiti dagli stessi in conseguenza dell'incidente stradale occorso il giorno 02.11.2013 a , il quale mentre si stava Parte_1
immettendo nel viale San Lazzaro in Vicenza alla guida dell'autovettura
Volkswagen Golf di proprietà del padre, aveva sterzato a sinistra per evitare lo scontro con il veicolo Mercedes che, provenendo dall'opposta direzione di marcia, aveva occupato la corsia percorsa dall'autovettura Volkswagen Golf, finendo la propria corsa contro un platano posto sul margine della strada.
Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
4 Il Tribunale di Vicenza, dopo aver istruito la causa mediante l'esperimento di ctu medico legale e di ctu ricostruttiva della dinamica del sinistro e l'assunzione della prova orale, rigettava la domanda attorea e compensava interamente le spese processuali, ritenendo che le somme versate sino a quel momento dalla compagnia assicuratrice coprissero l'intero danno subito da e che le pretese risarcitorie avanzate dai genitori e dal Parte_1
fratello fossero infondate.
2. Avverso l'indicata pronuncia , , Parte_1 Parte_2
e hanno interposto tempestivo appello, Parte_3 Parte_4
affidato a sette motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo affermano che il tribunale ha errato laddove ha negato che a spetti il risarcimento del danno morale. Parte_1
2.2 Con il secondo motivo si dolgono che il giudice di prime cure non abbia riconosciuto all'infortunato il risarcimento del danno da inabilità lavorativa temporanea e di quello derivante dal deterioramento degli indumenti da lui indossati al momento dell'incidente stradale.
2.3 Con il terzo motivo criticano la sentenza nella parte in cui ha escluso che abbia sofferto un danno patrimoniale derivante da Parte_1
inabilità lavorativa permanente.
2.4 Con il quarto motivo lamentano che il tribunale non abbia riconosciuto il danno emergente futuro derivante dagli esborsi che dovrà Parte_1
5 sopportare per acquistare le scarpe ortopediche di cui dovrà far uso per il resto della sua vita.
2.5 Con il quinto motivo censurano l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure per avere negato che ai prossimi congiunti dell'infortunato spetti il risarcimento del danno morale.
2.6 Con il sesto motivo si dolgono che il tribunale, nel liquidare il danno biologico, abbia applicato le tabelle milanesi del marzo 2021, senza adeguare l'importo riconosciuto ai valori monetari correnti alla data in cui è stata compiuta la liquidazione giudiziale.
2.7 Con il settimo motivo affermano che il tribunale ha errato laddove ha indicato che la percentuale di invalidità del danno biologico permanente è pari al 35%, senza considerare il pregiudizio di ordine estetico correlato alle cicatrici derivanti dall'intervento di ginecomastia e addominoplastica cui
[...]
si era sottoposto nel 2020 per contrastare l'aumento ponderale Parte_1
dovuto alla forzata immobilizzazione provocata dalle gravi lesioni patite, e che lo stesso ctu aveva riconosciuto.
3. Si sono costituiti , e Controparte_1 CP_2 Controparte_2 [...]
i quali hanno chiesto il rigetto del gravame e la conferma Controparte_3
della sentenza impugnata.
4. Il primo, il sesto ed il settimo motivo di gravame, che possono essere
6 esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono fondati.
4.1 Conviene in primo luogo rammentare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato l'autonomia del danno morale dal danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e perciò meritevole di un risarcimento aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019); quest'ultimo, invero, non ha un fondamento medico-legale, perché non ha una base organica e rimane estraneo alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, atteggiandosi come dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, etc.
(cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. n. 28989/2019), per cui il giudice di merito, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, deve:
a) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
b) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
c) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata
7 dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto c), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. che disciplina specificamente tale personalizzazione (in questi termini Cass. 25164 del 10/11/2020 e Cass.
n. 7892 del 22/03/2024).
Inoltre, il danno morale è suscettibile di essere provato anche in via presuntiva;
a tal proposito la Suprema Corte ha sottolineato che proprio "il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo" nella sua individuazione e quantificazione, potendo "costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato
l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti onde consentire di risalire al fatto ignoto" (così Cass. n. 25164/2020, cit. e Cass. n. 23586/2022).
In questa prospettiva, pertanto, "non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza", ma "tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi a dimostrazione del pregiudizio patito" (così, ancora una volta, Cass. 25164 del
2020, cit.).
8 Si è così precisato che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (v. in questi termini
Cass. 25164/2020 cit.).
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze della ctu medico legale, la quale ha accertato che le gravi lesioni riportate dall'attore (politrauma con frattura biossea di tibia e perone di sinistra, che gli hanno provocato una marcata ipometria dell'arto inferiore sinistro, una deformità del profilo anatomico con edema cronico del terzo distale della gamba e della caviglia sn ed un complesso cicatriziale importante e rilevante sul piano estetico) hanno comportato un'invalidità fisica temporanea che si è protratta per 72 mesi, accompagnata da un travagliato iter terapeutico per i numerosi interventi chirurgici subiti, e che inoltre da tali lesioni sono residuati postumi permanenti incidenti sulla sua integrità psico-fisica stimati nella misura del
35%, le conseguenti sofferenze, di natura interiore e non relazionale, appaiono indubbiamente meritevoli di ristoro, che va liquidato applicando integralmente le tabelle milanesi, le quali prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo.
9 Invero, la giurisprudenza di legittimità ammette che in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ben possano essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico- presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova nei termini predetti e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cas. n. 19922 del 12/07/2023).
La percentuale di invalidità permanente, sulla base della quale vanno individuati i valori monetari di tale liquidazione congiunta, va però rideterminata in misura superiore a quella del 35% indicata nella sentenza impugnata.
Risulta infatti che si è sottoposto nel 2020 ad un Parte_1
intervento di chirurgia estetica per contrastare l'aumento di peso causato dal lungo periodo di immobilizzazione forzata al quale è stato costretto dall'infortunio e dai numerosi interventi chirurgici subiti.
In particolare, al momento della visita eseguita dal ctu (12.03.2021) il peso dell'attore era di kg 95, mentre in occasione della visita effettuata in sede extragiudiziale dal consulente della compagnia assicuratrice (09.05.2019)
l'attore pesava kg 123 (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado della parte convenuta).
Il pregiudizio di ordine estetico correlato alle cicatrici derivanti dall'intervento di ginecomastia e addominoplastica giustifica il riconoscimento di una maggiore percentuale di invalidità, tanto è vero che lo
10 stesso ctu osserva che laddove risulti provato il ricorso da parte dell'attore all'intervento di chirurgia estetica, in evidente connessione causale con il sinistro stradale, la percentuale di invalidità permanente va rideterminata nella misura del 37% (v. pagg. 29 e 30 della relazione peritale).
4.2 La versione delle Tabelle di Milano da utilizzare non è quella applicata dal primo giudice, ma quella aggiornata all'epoca della liquidazione in appello.
Come ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte, «allorquando il giudice di appello eserciti il suo ministero riprovvedendo alla liquidazione del danno già liquidato dal primo giudice secondo una tabella risalente ad una certa data, egli, dovendo applicare l'art. 1226 c.c. ha il dovere di applicare la tabella aggiornata eventualmente sopravvenuta e non può, per applicarla, esigere l'istanza di parte, giacché il potere ex art. 1226 c.c. (ormai cristallizzatosi in appello nel senso dell'applicazione del relativo sistema tabellare) è potere esercitabile d'ufficio e l'applicazione dell'aggiornamento fa parte del suo contenuto» (v. Cass. n. 22183 dell'01/08/2025).
E', invero, costantemente affermato che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema 'tabellare', la sopravvenuta variazione, nelle more del giudizio di appello, delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del 'punto-base' in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti
11 liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (Cass. n. 22265 del 13/9/2018, Cass. n. 25485 del 13/12/2016)
La variazione tabellare non incide invero, sull'accertamento (an) dell'eventus damni (ossia sul diritto al risarcimento) ma soltanto su criteri logici orientativi ed esplicativi del potere discrezionale di liquidazione equitativa, venendo a costituire un superamento della valutazione-tipo e della tecnica liquidatoria precedente, e dunque immediatamente applicabile in quanto ritenuta 'allo stato dell'arte' maggiormente adeguata a garantire l'effettivo ristoro del danno patito.
Riguardata sotto tale aspetto, la variazione tabellare può ritenersi immanente all'esercizio del potere equitativo ex art. 1226 e 2056 c.c., che rimane pertanto sindacabile, sotto il profilo della violazione di legge, per incongruità o lacune nella scelta degli indici sintomatici, delle condizioni personali, e delle particolari 'circostanze del caso' assunte a base della determinazione del quantum, laddove il giudice di merito si discosti - senza plausibile ragione - dai nuovi criteri tabellari limitandosi ad applicare i precedenti criteri divenuti obsoleti, venendo in tal modo a porsi in contrasto con l'interpretazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., fornita dalla giurisprudenza di legittimità, intesa come compensazione 'equa' - secondo ciò che la comunità sociale, in un determinato contesto storico, ritiene satisfattivo del pregiudizio non patrimoniale subito - e, tendenzialmente, 'integrale', dovendosi riparare un danno per lesione di un interesse della persona di per sé insuscettibile di valutazione economica e quindi difficile prova quanto al preciso ammontare dell'equivalente monetario (cfr. Cass. n. 4447 del 25/02/2014).
12 Va sottolineato in proposito che, non essendo riconducibili le c.d. tabelle tra le fonti dell'ordinamento, e non rivestendo natura normativa neppure come elementi richiamati ab externo ad integrare la fattispecie normativa che regola l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito, non essendo ad esse fatto alcun espresso rinvio dagli artt. 2056 e 1226 c.c., e pertanto, pur dovendo escludersi (cfr. Cass. n. 9367 del 10/5/2016) che la modifica delle stesse nel corso del giudizio possa operare come jus superveniens che il giudice è obbligato ad applicare anche quando il nuovo diritto sia sopravvenuto nelle more tra la camera di consiglio e la pubblicazione della sentenza (Cass. n.
14357 del 21/12/1999; Cass. n. 26066 del 10/12/2014), occorre considerare - alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata - che le tabelle costituiscono, come è stato rilevato, un utile parametro di verifica della legittimità dell'attività di giudizio, in quanto consentono - avuto riguardo alle caratteristiche di omogeneità ed uniformità di trattamento di situazioni tipo che i criteri tabellari esprimono - di valutare detta attività sotto il profilo della congruità e rispondenza - della liquidazione equitativa - al principio generale per cui al soggetto leso deve attribuirsi l'integrale ristoro del danno, assumendo a riferimento indici standard correlati a qualità e condizioni soggettive ed oggettive delle persone lese, rispetto ai quali una deviazione non motivata appare sintomatica del vizio di legittimità di violazione dell'art. 1226
c.c.
La nozione di equità - ed è la caratteristica che viene qui specificamente in rilievo - ha infatti anche la funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, o viceversa: sotto questo profilo l'equità vale ad eliminare le disparità di trattamento e le ingiustizie. Alla nozione di equità è quindi
13 consustanziale non solo l'idea di adeguatezza, ma anche quella di proporzione
(cfr. Cass. n. 12408 del 07/06/2011, in motivazione).
Ne discende che - avuto riguardo al principio di immanenza del criterio estimativo comunemente ritenuto più adeguato - il giudice non assolve all'obbligo che gli è richiesto di ristorare integralmente il danno non patrimoniale, qualora, investito della questione in grado di appello, non ritenga di applicare i nuovi criteri liquidatori previsti dalla variazione tabellare in base al semplice rilievo della correttezza della liquidazione operata dal giudice di prime cure, in quanto conforme ai criteri tabellari 'vigenti' in primo grado: ed infatti, come si è rilevato, non trova applicazione con riferimento alla variazione tabellare la regola tempus regit actum, dato che le tabelle non disciplinano i requisiti di validità di una fattispecie quanto alla fase genetica o alla produzione di effetti giuridici, ma operano esclusivamente sul piano dell'esercizio del potere discrezionale riservato al giudice nella liquidazione equitativa del danno, e dunque sul piano della risposta che il giudice è tenuto a dare rispetto alla domanda risarcitoria proposta dal danneggiato, avente titolo in un rapporto giuridico che, finchè pende il giudizio, non può ritenersi esaurito e che non ha 'ancora' trovato il dovuto integrale ristoro nella liquidazione in via equitativa effettuata alla stregua di criteri (vigenti al momento della pronuncia di prime cure ma) divenuti obsoleti nelle more del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 25485 del 13/12/2016, cit.).
4.3 Ne discende che nel caso in esame il danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali, ed il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
14 sofferenza soggettiva interiore, vanno liquidati, in base alle tabelle milanesi del 2024 - considerata la percentuale di invalidità permanente (37%), l'età del danneggiato alla data del sinistro (25 anni) ed il valore del punto (€5.845,68 +
€2.922,84 = €8.768,52) - in complessivi €285.503,00 (€190.335,00 +
€95,168,00).
Va infine precisato che rimane ferma la liquidazione del danno da invalidità temporanea effettuata dal giudice di prime cure applicando i valori tabellari all'epoca vigenti.
L'unica censura che muove l'appellante al riguardo è che non si è proceduto all'aggiornamento dei valori tabellari in misura corrispondente alle variazioni degli indici Istat del costo della vita nel frattempo intervenuti.
L'allegazione di tale variazione non è però di per sé sufficiente a giustificare l'applicazione della tabella aggiornata eventualmente sopravvenuta, lì dove non venga denunciato che il primo giudice abbia errato nella applicazione delle tabelle vigenti, perché solo in quest'ultima ipotesi se la contestazione risulti fondata, si pone la necessità di riprovvedere alla liquidazione del danno già liquidato da quest'ultimo (v. Cass. 25485/2016 cit.).
6. Il secondo ed il terzo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto in entrambi si censura il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da inabilità lavorativa (temporanea e permanente) sono solo in parte fondati.
6.1 Il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno da inabilità lavorativa temporanea ed ha disatteso quella relativa al danno da inabilità lavorativa permanente in quanto: a) il svolge Pt_1
15 l'attività di agente assicurativo, la quale, secondo la ctu medico legale, non subisce limitazioni dal tipo di lesioni patite;
b) “l'attore non ha dimostrato con dati oggettivi una qualche riduzione, negli anni, dei suoi redditi, ma, al contrario, alcuni elementi emersi, fra cui un estratto conto INPS, mostrano il contrario: che egli – fortunatamente per lui – sta ricavando da questo nuovo lavoro soddisfazioni economiche sempre crescenti e di certo ben superiori rispetto a quelle che poteva ricavare quando, all'epoca del sinistro, era un
“pizzaiolo” o “cameriere” mal pagato e spesso non in regola”.
L'iter logico seguito dal primo giudice non incorre in censura.
6.2 E' opportuno in primo luogo dar conto del quadro giurisprudenziale di riferimento.
E' costantemente affermato che la riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé (danno-evento) ma rappresenta una possibile causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza); pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno. Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno in re ipsa, va pertanto allegato e provato nell'an e nel quantum, sia pure a mezzo di presunzioni semplici, da parte del danneggiato (ex multis Cass. 06/06/2008 n. 15031).
Riguardo al danno da inabilità lavorativa permanente, la Suprema Corte ha poi sancito che, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa
16 specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale (Cass. n. 4289 del 16/02/2024).
E' stato altresì costantemente riconosciuto che allo scopo di non rendere eccessivamente gravoso per il danneggiato l'onere della prova in ordine all'an del danno patrimoniale futuro da lesione della capacità lavorativa specifica, il danneggiato possa avvalersi anche delle presunzioni semplici, con la conseguenza che, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cosiddette micro-permanenti, le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumere che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà; tuttavia,
l'aggravio in concreto nello svolgimento dell'attività già svolta o in procinto di essere svolta deve essere dedotto e provato dal danneggiato ed in quanto prova presuntiva, essa potrà essere superata dalla prova contraria che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifico, non vi è stata alcuna riduzione
17 della capacità di guadagno e che, quindi, non è venuto a configurarsi in concreto alcun danno patrimoniale (Cassazione n. 11361/2014, Cass. n.
26534 del 2013, Cass. n. 2644 del 2013, Cass. n. 1690 del 2008).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi ammesso che la perdita patrimoniale da menomazione della capacità lavorativa specifica possa essere riconosciuta in via presuntiva nei casi in cui la percentuale di invalidità permanente riscontrata dal ctu sia particolarmente elevata e possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio
(Cass. 03/09/2019, n. 21988, Cass. 22/05/2014, n. 11361).
Deve, tuttavia, ritenersi che, la presunzione copra solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro dando prova di quali siano stati i suoi redditi. In mancanza di tale prova, il giudice - salvo che per le circostanze concrete, non imputabili al danneggiato, sia impossibile o difficile la dimostrazione di tale contrazione - non può esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c. liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi, perché esso riguarda solo la quantificazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produca reddito e, dunque, possa dimostrare di quanto il reddito sia diminuito (Cass. 15737 del 15/06/2018,
Cass. n. 11361 del 22/05/2014).
In ordine alla determinazione del quantum debeatur, secondo un consolidato indirizzo, la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito
18 effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale.
Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo
7.9.2005 n. 209, il cui terzo comma prevede appunto quale criterio di liquidazione sussidiario che il reddito da prendere in considerazione ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, può essere consentito solo quando la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (v. Cass. n. 8896 del 04/05/2016 e Cass. n.25370 del 12/10/2018).
Il senso e la portata di tale ultimo sotto-principio vanno tuttavia correttamente intesi.
Come rimarcato da Cass. 04/05/2016, n. 8896, «l'art. 137 cod. ass. non contiene alcuna regola secondo la quale se il reddito della vittima è modesto, il danno si liquida col triplo della pensione sociale. Anche un reddito modesto, infatti, può essere stabile e permanente, e costituire effettivamente il massimo frutto possibile delle potenzialità produttive del danneggiato. «Il corretto principio in iure è un altro: ovvero che il reddito modesto o saltuario può costituire un fatto noto, dal quale risalire al fatto ignorato che il danneggiato, se fosse rimasto sano, non avrebbe continuato a percepire quel reddito per tutta la vita, ma avrebbe prima o poi beneficiato di un reddito maggiore»
Indicazioni pienamente convergenti si traggono del resto anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 445 del 24 ottobre 1995 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, d.l. n. 857 del 1976, sollevata dalla Corte d'appello di Trieste, per contrasto con l'art. 3 Cost., sul rilievo che detta norma (poi trasfusa nell'art. 19 137 cod. ass.), interpretata alla lettera, consentirebbe ad un lavoratore danneggiato che abbia un reddito inferiore al triplo della pensione sociale, di omettere di depositare la dichiarazione dei redditi, ed invocare così il più alto risarcimento che gli sarebbe spettato in base al triplo della pensione sociale.
In quella occasione la Corte, nell'evidenziare l'irrazionalità di quell'esito interpretativo, ha osservato in particolare, che la norma di cui al terzo comma dell'art. 4 d.l. n. 857 del 1976 «è applicabile anche ai lavoratori dipendenti o autonomi non solo nell'ipotesi ... di reddito attuale negativo in relazione a particolari contingenze, ma in tutte le ipotesi di reddito, anche positivo, con caratteristiche (esiguità, discontinuità o precarietà del lavoro, livello di mansioni inferiore alle capacità professionali del lavoratore, ecc.) tali da escludere che esso possa costituire la componente di base del calcolo probabilistico delle possibilità di reddito futuro, e sempre che il materiale probatorio non fornisca altri elementi di calcolo più favorevole di quello operato sulla base convenzionale del triplo annuo della pensione sociale».
Deve dunque ritenersi che la regula iuris dettata dall'art. 137, comma 3, cod. ass. è che «il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima»: Cass. n. 8896 del 2016, cit.).
Infine, se la vittima un reddito l'abbia, ma non sappia provarne l'ammontare, non può invocare l'art. 4 d.l. 857/1976 (in questo senso, diffusamente, Cass. n.
3541 del 13.2.2020, Cass. n. 25370 del 12/10/2018 e Cass. n. 8896 del
04/05/2016, con riferimento a quanto previsto dall'art. 4 della legge 26.2.1977
n. 39, oggi trasfuso, con modifiche che non vengono qui in rilievo, nell'art. 20 137 cod. ass.; v. anche Cass. n. 29936 del 20/11/2024).
6.3 Ebbene, nel caso di specie, secondo la stessa prospettazione di parte,
, all'epoca del sinistro, lavorava come barista e pizzaiolo Parte_1
per molte ore al giorno, sebbene la sua posizione lavorativa non fosse mai stata regolarizzata, se non per brevi periodi e per un monte ore del tutto simbolico.
Tuttavia, egli nulla ha dedotto circa l'ammontare dei redditi effettivamente percepiti, ne ha formulato alcuna istanza istruttoria al riguardo, essendosi limitato a produrre solo alcune buste paga (v. docc. 240-244 e 254), precisando che le stesse non corrispondono alle ore lavorative in concreto svolte.
Non può quindi trovare accoglimento la sua richiesta di quantificare il danno da perdita della capacità lavorativa specifica assumendo quale parametro di riferimento il triplo dell'assegno sociale, in quanto, come poc'anzi indicato, la sua liquidazione deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, che è rimasto un dato ignoto.
Ma ancor prima deve rilevarsi come, avendo l'attore, dopo l'incidente stradale occorsogli nel 2013, intrapreso l'attività di assicuratore, che dall'estratto conto previdenziale prodotto sub doc. 260 gli ha procurato nel 2019 un reddito di
€15.930,50 e nel 2020 di €16.525,50, risulta carente la prova che egli abbia subito una contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, per cui, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, nulla può essergli riconosciuto a titolo di ristoro del danno da inabilità lavorativa permanente.
Se invero l'accertata impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa comportante stazione eretta e/o attività deambulatoria prolungata è di per sé
21 idonea a provare nell'an l'esistenza di un danno patrimoniale futuro, è tuttavia rimasto indimostrato il quantum debeatur, in quanto il non è riuscito Pt_1
a provare di aver subito la perdita della capacità di mantenere lo stesso livello di reddito esistente al tempo del sinistro, né tantomeno, in base ad una valutazione prognostica, che i redditi futuri che in ipotesi egli avrebbe potuto produrre e sui quali deve essere valutata la possibile incidenza negativa della diminuzione della capacità lavorativa specifica sarebbero stati superiori a quelli da lui percepiti nell'esercizio della sua attuale attività di assicuratore.
Ciò tuttavia non esclude, nella fattispecie in esame, la risarcibilità del danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di "chance"), e che si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.
Al riguardo il ctu ha riferito che “il periziato ha una importante compromissione sia della funzione statica sia della funzione dinamico- deambulatoria dell'arto inferiore, la sua attività lavorativa al momento dell'incidente, pur esercitata in modo non continuativo, risulta incompatibile con le menomazioni riportate. Risultano incompatibili anche tutte le attività che determinano una stazione eretta e una deambulazione valida per tratti medio-lunghi (ad es. un geometra che debba seguire dei cantieri avrebbe delle importanti difficoltà a spostarsi su un territorio accidentato con ostacoli fissi
e a dover salire su ponteggi e scale). Le menomazioni sono invece compatibili con tutti i lavori prevalentemente sedentari come quello attualmente svolto dal periziato cioè di agente assicurativo. Tenuto conto del titolo di studio e della esperienza lavorativa, si può, in modo assai arbitrario e grossolano, stimare
22 in un 30% le attività completamente precluse al periziato in dipendenza della menomazione riportata e in un ulteriore 30% le attività che il periziato potrebbe svolgere ma con significative difficoltà cenestesiche” (v. pag. 30 della relazione peritale).
Tuttavia, contrariamente a quanto opinato dal ctu, va escluso che l'attività di broker assicurativo da egli attualmente svolta sia meramente stanziale, in quanto in tale mestiere è insita l'attività di procacciamento e di assistenza alla clientela, che comporta la necessità di effettuare spostamenti in ambienti esterni.
Può quindi ritenersi provato che i postumi permanenti accertati non solo impediranno in futuro all'attore l'esercizio dell'attività lavorativa svolta all'epoca dell'evento lesivo, ma comportano altresì una maggiore usura lavorativa nello svolgimento della sua attuale attività di agente assicurativo.
Il danno da lesione della sua capacità lavorativa generica va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso (v. Cass. n. 20312 del 09/10/2015).
In concreto si reputa congruo operare un appesantimento che si quantifica nella misura del cinque per cento (5%) per ciascun punto percentuale di invalidità biologica, limitatamente alla sola componente anatomo-funzionale e relazionale del danno (€5.845,68), per un importo che risulta quindi pari a valori attuali ad €10.814,50.
6.4 Riguardo al risarcimento del danno da inabilità lavorativa temporanea,
23 sulla cui richiesta il primo giudice non si è pronunciato, dalla consulenza tecnica di ufficio è emerso che “il paziente è rimasto inabile al lavoro per tutta la durata della malattia fino a conclusione del periodo di convalescenza cioè fino almeno al mese di ottobre 2018 (non c'è certificato di chiusura infortunio, ultimo documento sanitario è una visita ortopedica del 6/06/18 in cui si certificava ancora uso di stampelle) cioè per 72 mesi”: v. pag. 27 della relazione peritale).
Dall'estratto conto previdenziale prodotto in atti si evince che i redditi da lui percepiti come cameriere e pizzaiolo nei primi quattro mesi del 2012 – che sono quelli da lui documentati come precedenti e più prossimi alla data del sinistro - ammontavano ad €1.581,00.
Da tale dato si può quindi inferire che la retribuzione media da lui percepita all'epoca dei fatti di causa era pari a circa €400,00 mensili.
Egli stesso ha poi dedotto e documentato di aver ricavato dalla sua nuova attività di assicuratore nel 2017 un reddito di €3.106,35 e nel 2018 un reddito di €4.950,00 (v. docc. 200-218 del fascicolo di primo grado).
L'inabilità lavorativa temporanea si è quindi protratta dalla data del sinistro sino al 2016, per un totale di 38 mensilità.
Assumendo come base di calcolo l'importo mensile di €400,00, si desume che il reddito perso dal danneggiato a causa dell'inabilità lavorativa temporanea ammonta ad €15.200,00, importo che rivalutato in base agli indici Istat del costo della vita (coeff. 1,218) e portato a valori attuali, corrisponde ad
€18.513,60.
6.5 Va infino riconosciuto il risarcimento del danno emergente derivante dal deterioramento dei jeans e delle scarpe indossati dall'attore in occasione del
24 sinistro (v. fotografie di cui ai docc. 19 e 20 del fascicolo di primo grado), che si quantifica in via equitativa e forfettaria in €300,00 a valori attuali.
7. Il quarto motivo di gravame è infondato.
si duole che il giudice di prime cure non gli abbia Parte_1
riconosciuto il ristoro del danno emergente futuro rappresentato dalle spese che dovrà sostenere per l'acquisto delle scarpe ortopediche sebbene la ctu medico legale abbia accertato la necessità per l'infortunato di farne uso per il resto della sua vita (v. pag. 26 della relazione peritale: “per quanto attiene ai trattamenti futuri, il paziente dovrà sempre utilizzare scarpe con rialzo importante confezionate su misura e utilizzare terapia antidolorifica al bisogno”).
Ma, come eccepito dagli appellati, le scarpe ortopediche per coloro che, come l'attore hanno un'invalidità riconosciuta del 35% per le lesioni riportate all'arto inferiore sinistro, rientrano tra le prestazioni di assistenza protesica a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
8. Il quinto motivo di gravame è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta
(Cass. 31/01/2019, n. 2788). Ed ha anche affermato, in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, che il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale
25 sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Questi pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. 8 aprile 2020,
n. 7748; nello stesso senso v. le sentenze 30 agosto 2022, n. 25541, 20 gennaio 2023, n. 1752 e 20 dicembre 2023 n. 35663).
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass.
S.U. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).
Il tribunale, non tenendo nella giusta considerazione questo recente, ma ormai consolidato, orientamento, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata a titolo proprio dai genitori e dal fratello di Parte_1
affermando che “è noto che un siffatto tipo di risarcimento “indiretto” può basarsi o su un danno di tipo psicofisico patito dai richiedenti, oppure su un oggettivo e consistente stravolgimento delle abitudini di vita di chi si trova costretto, per un tempo più o meno lungo, ad assistere un congiunto che non sia in grado di badare a sé stesso. Da questo punto di vista, nessuna prova utile o credibile, documentale o di altro tipo, dell'una o dell'altra
26 prospettazione, hanno offerto gli attori richiedenti, non potendo questa emergere, ad esempio, dai capitoli di prova menzionati, del tutto generici in tal senso, i quali, semmai, fanno emergere soltanto un assolvimento, da parte del fratello e dei genitori di , di quel dovere “normale” di Parte_1
assistenza familiare che si impone quando uno stretto congiunto si trovi in una tale difficoltà”
Dalla lettura della motivazione emerge quindi che il giudice di prime cure non ha tenuto nel dovuto conto la vicenda nella sua globalità, caratterizzata dallo stretto legame di parentela e dal rapporto di convivenza esistente tra la vittima ed i suoi familiari, dalla gravità delle lesioni subite da , Parte_1
tale da recare pena e dolore ai congiunti, dalla condizione di immobilizzazione e di perdita di autonomia che la vittima ha vissuto per un lungo periodo di tempo e dall'essersi la medesima sottoposta a numerosi interventi chirurgici, il che ha inciso pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana dei familiari che gli hanno prestato la necessaria assistenza, traducendosi in un vero e proprio sconvolgimento delle loro abitudini di vita.
Deve pertanto ritenersi configurato, in base a un criterio presuntivo, il danno riflesso reclamato dagli attori, quali familiari di , e sotto Parte_1
tale profilo va riconosciuto il diritto al risarcimento negato dal primo giudice.
Il criterio da adottare per la liquidazione del detto pregiudizio è quello delineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 13540 del
17/05/2023 e Cass. n. 36560 del 30/12/2023) che fa riferimento all'utilizzo di tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, contenenti un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di macrolesioni (mentre le tabelle
27 del Tribunale di Milano, anche nella loro più recente versione, prevedono una liquidazione “a punti “ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, ma non altrettanto hanno fatto in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso).
Quindi, avuto riguardo ai parametri indicati dalle citate tabelle del Tribunale di Roma anno 2023 e tenuto conto del rapporto esistente fra il danneggiato e ciascuno dei congiunti, nonché dell'età del danneggiato e dell'età dei genitori e del fratello, sì da attribuire 32 punti a ciascuno dei genitori e 30 punto al fratello;
applicati, inoltre, i coefficienti per i familiari nel nucleo (0,5 sia per i genitori che per il fratello) e considerato il valore del punto base (€5.924,00 per ciascuno dei genitori – in quanto comprensivo di entrambe le componenti del danno morale e di quello da alterazione delle relazioni di vita in considerazione del riconoscimento della assistenza continuativa al danneggiato, non risultando che siano stati riconosciuti sussidi pubblici - ed
€3,474,00 per il fratello), nonché la percentuale di danno biologico riconosciuta alla vittima primaria (37%), il risarcimento complessivamente liquidabile è pari, a valori attuali, ad €35.070,08 sia in favore di Parte_2
che in favore di e ad €19.280,70 in favore di
[...] Parte_3
. Parte_4
9. In definitiva, sommate le voci di danno liquidate dal primo giudice (a titolo di risarcimento del danno da invalidità biologica temporanea e di rimborso delle spese mediche e di assistenza stragiudiziale) e che non sono state contestate, a quelle liquidate in questa sede, la somma totale spettante a ammonta, a valori attuali, ad €453.124,90. Parte_1
28 Risulta tuttavia documentato in atti ed è un dato pacifico tra le parti che ha già ricevuto sei acconti, a titolo di risarcimento del Parte_1
danno patrimoniale e non patrimoniale subito, da parte della compagnia assicuratrice, per la somma complessiva di €369.277,00.
Per rendere omogenei il credito risarcitorio ed i sei acconti ricevuti dal danneggiato si deve procedere alla rivalutazione di questi ultimi alla data odierna. Ne discende che:
- il primo acconto del 30.04.2014 di €5.000,00 corrisponde ad €6.070,00 a valori attuali;
- il secondo acconto del 27.10.2014 di €7.177,00 corrisponde ad €8.727,23 a valori attuali;
- il terzo acconto del 22.04.2015 di €25.000,00 corrisponde ad €30.425,00 a valori attuali;
- il quarto acconto del 07.11.2016 di €25.000,00 corrisponde ad €30.425,00 a valori attuali;
- il quinto acconto del 15.12.2017 di €50.000,00 corrisponde ad €60.200,00 a valori attuali;
- il sesto acconto del 26.11.2019 di €257.000,00 corrisponde ad €305.830,00 a valori attuali.
L'importo complessivamente corrisposto da a Controparte_3
corrisponde a valori attuali ad €441.677,23. Parte_1
La somma ancora dovuta a quest'ultimo corrisponde pertanto ad €11.447,67
(€453.124,90 - €441.677,23).
Le somme spettanti a , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
ammontano rispettivamente, a valori attuali, ad €35.070,08, €35.070,08 ed
€19.280,70.
29 In assenza di specifica domanda, diretta ad allegare compiutamente ed illustrare il fondamento della pretesa, non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Ritiene il Collegio di dovere aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi in senso maggiormente rigoroso, secondo cui, nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, anche solo in via presuntiva, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda (v. Cass. 4938/2023; Cass. 10376/2024).
Invero, già con la nota pronuncia n. 1712 del 17/02/1995 delle Sezioni Unite era stato affermato il principio secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno che questi alleghi e provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma.
Le Sezioni Unite hanno di seguito ulteriormente ribadito che nei debiti di valore la considerazione delle variazioni del potere d'acquisto della moneta è insita nel procedimento di determinazione quantitativa della prestazione in
30 quanto il denaro vale solo a misurare e ad esprimere un valore necessariamente attuale, sicché sul piano processuale nei debiti di valore, a differenza che nei debiti di valuta, la rivalutazione non va neppure domandata, essendo il giudice tenuto d'ufficio alla liquidazione in valori monetari attuali (Cass. S.U. 19499/2008). Proseguono le Sezioni Unite affermando che “Le conseguenze derivanti dall'impossibilità del mancato impiego del danaro a fini di scambio o investimento vanno tuttavia, in linea di principio, sopportate non già dal creditore insoddisfatto, ma dal debitore che versi anche in quella situazione di qualificato ritardo nell'adempimento qual è la mora, (ex art. 1219 cod. civ.)” e, ai sensi dell'art.1219 n.1 c.c., nelle obbligazioni di valore la mora insorge al momento dell'illecito (mora ex re).
Occorre dare conto che sul danno da ritardo, posta di lucro cessante distinta da quella del danno emergente, che, per quanto già detto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito, parte della giurisprudenza di legittimità si è espressa, anche con recenti pronunce, nel senso di ritenere che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito sia implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento anche degli interessi compensativi, senza necessità di apposita domanda di questi ultimi, che, unitamente al danno da svalutazione monetaria, sono componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, e costituiscono un unicum inscindibile (Cass. 39376/2021;
Cass. 5317/2022; Cass. 1788/2025; Cass. 22585/2025). In quest'ottica è stato altresì affermato che “la perduta possibilità di investire delle somme di denaro in un'attività redditizia costituisce un danno da perdita del lucro finanziario che il denaro avrebbe potuto garantire. Delle due, pertanto, l'una: o la liquidazione avviene in concreto, aumentando il capitale vanamente investito
31 del lucro che avrebbe verosimilmente prodotto se impiegato altrove
(beninteso, secondo quanto allegato e provato); o la liquidazione avviene in abstracto e presuntivamente, attraverso il ricorso agli interessi compensativi”
(Cass.21759/2025).
Ritiene questa Corte che sia condivisibile il primo orientamento (cfr. le citate pronunce Cass. 4938/2023; Cass. 10376/2024; Cass.24417/2025), in quanto si pone in linea maggiormente coerente con i principi espressi dalle Sezioni
Unite del 1995, in forza dei quali è onere dell'interessato allegare e provare, anche in via presuntiva, di aver subito un danno per il mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la sua liquidazione.
Nell'ambito della valutazione equitativa, infatti, la prova del danno da ritardo può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze obbiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio.
In tale prospettiva, chiariscono ancora le Sezioni Unite nella richiamata pronuncia del 1995, non si tratta di danno presunto per legge (art. 1224 comma 1 cod. civ.) ma di danno che deve essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi ai sensi dell'art. 2056 comma 2 cod. civ.
32 Invero, il diritto alla rivalutazione e agli interessi compensativi trova il suo fondamento non nell'operatività di una regola di cumulo automatico tra rivalutazione e interessi (analoga a quella che si rinviene, ad esempio, nei crediti di lavoro: art. 429, ultimo comma, c.p.c.), bensì nelle cospiranti esigenze di tener conto della natura “valoristica” del debito risarcitorio e di risarcire al creditore il danno (c.d. lucro cessante finanziario) che si presume essergli derivato dalla circostanza di non aver potuto disporre tempestivamente della somma dovutagli e di non averla potuta dunque impiegare (v. in tal senso da ultimo Cass. n. 24417 del 02/09/2025 citata).
Nel caso di specie nessuna allegazione, anche solo in via presuntiva, circa il danno da ritardo nei termini precisati è stata svolta dagli odierni appellanti.
Infine, poiché la liquidazione del danno da illecito extracontrattuale trasforma l'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, sugli importi così determinati in favore degli appellanti sono dovuti gli interessi legali al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., dalla data del deposito della presente sentenza al saldo.
Infatti, il maggior saggio previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. – il quale stabilisce che "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", individuando, pertanto, quale tasso di interesse applicabile dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello determinato dalle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002 - si applica alle obbligazioni pecuniarie, ossia a quelle aventi in origine contenuto di somma di denaro, posto che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore (v. Cass. n. 14285 del 29/05/2025 e Cass.
33 22/10/2025, n. 28036, la quale ha precisato che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisce il presupposto per l'operatività dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria).
10. Quanto, infine, al regolamento delle spese processuali, com'è noto il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. n. 9064 del 12/04/2018).
Ora, alla luce del fatto che una parte delle censure formulate da
[...]
sono state disattese e che le somme spettanti a quest'ultimo gli Parte_1
sono state quasi integralmente corrisposte entro pochi giorni dall'inizio della lite (residuando attualmente a suo favore un credito di €11.447,67), mentre le pretese avanzate dai suoi prossimi congiunti hanno trovato accoglimento, sussistono i presupposti per compensare in ragione di due terzi le spese di lite del doppio grado e per porre a carico degli appellati, in solido tra loro, la quota residua, che si liquida come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 e con aumento del
30% ex art. 4, comma 2, tenuto conto del valore effettivo della controversia
(criterio del "decisum"), e non di quello indicato dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum: cfr. Cass. s.u. 11.9.2007 n. 19014), nonché delle fasi effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva, istruttoria
34 e decisionale per il giudizio di primo grado e fase di studio, introduttiva e decisionale per il giudizio di secondo grado).
Secondo il più recente orientamento della Cassazione che il Collegio condivide (Cass. 10206/2021; Cass. 29077/2024; Cass. 7343/2025), la voce di tariffa relativa alla fase istruttoria non può essere riconosciuta allorché, come nel caso in esame, alla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi peraltro in trattazione scritta, senza il compimento di nessuna ulteriore attività,
e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.
Non si ritiene, dunque, di poter liquidare, nella specie, i compensi per la fase istruttoria giacché gli stessi sono dovuti solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del
D.M. 10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale non si riferisce solamente, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle
35 citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
Per la medesima ragione le spese relative alla ctu medico legale vengono poste in via definitiva per due terzi a carico degli appellanti e per la quota residua a carico degli appellati.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) condanna , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, a corrispondere in favore di la
[...] Parte_1
somma di €11.447,67, in favore di la somma di €35.070,08, in Parte_2
favore di la somma di €35.070,08 ed in favore di Parte_3 Parte_4
la somma di €19.280,70, maggiorate degli interessi di cui all'art. 1284,
[...]
comma 1, c.c. dalla data della presente decisione al saldo;
2) compensa in ragione di due terzi le spese del giudizio di primo grado e condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere agli appellanti la quota residua, che si liquida in €9.731,36 per compensi ed in €580,48 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) compensa in ragione di due terzi le spese del giudizio di secondo grado e condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere agli appellanti la quota
36 residua, che si liquida in €6.170,22 per compensi ed in €616,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) pone in via definitiva le spese relative alla ctu medico legale per due terzi a carico degli appellanti e per la quota residua a carico degli appellati.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 05.11.2025.
Il Consigliere estensore
IC ON
Il Presidente
DE IS
37
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa DE IS Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. IC ON Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1044 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Menti contro
(C.F. Controparte_1 C.F._5
1 (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
appellati rappresentati e difesi dall'avv. Mirko Arena
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 992/2024 del Tribunale di Vicenza emessa in data 06.05.2024 e depositata in data 08.05.2024.
Conclusioni di parte appellante:
“- in via principale:
a) ritenuto allegato e provato, anche per presunzioni, il danno morale subito dal giovane a causa delle lesioni subite a seguito del Parte_1
sinistro de quo, voglia condannare gli odierni appellati a corrisponderne il risarcimento all'appellante e ciò nella misura non inferiore a € 74.283,00
(salva successiva rivalutazione) come previsto dalle Tabelle di Milano;
b) ritenuto provato il danno da inabilità lavorativa temporanea subito a causa delle lesioni e il danno emergente per la perdita degli indumenti indossati in occasione dell'incidente dal giovane , voglia condannare Parte_1
gli odierni appellati a corrisponderne il risarcimento all'appellante e ciò nella misura non inferiore a € 115.430,40 quanto al danno da inabilità temporanea e ad €.500,00 quanto al danno emergente forfetariamente liquidato per gli indumenti andati rovinati,;
c) ritenuto allegato e provato (anche per presunzioni) il danno patrimoniale futuro da invalidità lavorativa specifica subito dal giovane Parte_1
a causa delle lesioni subite a seguito del sinistro de quo, voglia
[...]
condannare gli odierni appellati a corrisponderne il risarcimento
2 all'appellante e ciò nella misura non inferiore a € 200.000,00;
d) ritenuto provato il danno emergente futuro subito da e Parte_1
derivante dalla spesa per l'acquisto di scarpe su misura con rialzo necessitata dall'entità delle lesioni subite a seguito del sinistro de quo, voglia condannare gli odierni appellati a corrisponderne il risarcimento all'appellante e ciò nella misura non inferiore a € 72.107,30;
e) ritenuto provato il danno da lesione del rapporto parentale subito da
, e quali vittime secondarie Parte_2 Parte_4 Parte_3
del sinistro per cui è causa, voglia condannare gli odierni appellati a corrisponderne il risarcimento agli appellanti e ciò nella misura che verrà ritenuta di giustizia dall'Adita Corte;
f) nel calcolare il residuo risarcimento dovuto ad Parte_1
provveda ad attualizzare le voci di danno non patrimoniale, applicando un incremento del punto base indicato nelle Tabelle di Milano 2021 nella misura non inferiore al 12% (dodici per cento). Provveda inoltre ad applicare rivalutazione ed interessi al calcolo del residuo danno dovuto da controparte
e ciò secondo i criteri di calcolo riportati in narrativa, tenendo conto degli acconti finora corrisposti da CP_3
- in data 30.4.2014 €. 5.000,00
- in data 27.10.2014 €. 7.177,00
- in data 22.4.2015 €. 25.000,00
- in data 7.11.2016 €. 25.000,00
- in data 15.12.2017 €. 50.000,00
- in data 26.11.2019 in corso di causa €.257,100,00
g) ritenuto provato il danno biologico permanente subito da Parte_1
nella misura minima del 37% (anziché del 35%) ne liquidi il relativo
[...]
3 risarcimento, ricalcolandolo anche alla luce di tale diversa e maggiore stima del danno.
- In ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“NEL MERITO: confermarsi integralmente la sentenza di primo grado, con il rigetto dell'avversario gravame.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , i suoi Parte_1
genitori e ed il fratello Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
nella loro rispettiva veste di conducente, proprietaria ed Controparte_3
assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale del veicolo Mercedes classe E tg.BR033BP, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (detratti gli acconti già ricevuti), subiti dagli stessi in conseguenza dell'incidente stradale occorso il giorno 02.11.2013 a , il quale mentre si stava Parte_1
immettendo nel viale San Lazzaro in Vicenza alla guida dell'autovettura
Volkswagen Golf di proprietà del padre, aveva sterzato a sinistra per evitare lo scontro con il veicolo Mercedes che, provenendo dall'opposta direzione di marcia, aveva occupato la corsia percorsa dall'autovettura Volkswagen Golf, finendo la propria corsa contro un platano posto sul margine della strada.
Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
4 Il Tribunale di Vicenza, dopo aver istruito la causa mediante l'esperimento di ctu medico legale e di ctu ricostruttiva della dinamica del sinistro e l'assunzione della prova orale, rigettava la domanda attorea e compensava interamente le spese processuali, ritenendo che le somme versate sino a quel momento dalla compagnia assicuratrice coprissero l'intero danno subito da e che le pretese risarcitorie avanzate dai genitori e dal Parte_1
fratello fossero infondate.
2. Avverso l'indicata pronuncia , , Parte_1 Parte_2
e hanno interposto tempestivo appello, Parte_3 Parte_4
affidato a sette motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo affermano che il tribunale ha errato laddove ha negato che a spetti il risarcimento del danno morale. Parte_1
2.2 Con il secondo motivo si dolgono che il giudice di prime cure non abbia riconosciuto all'infortunato il risarcimento del danno da inabilità lavorativa temporanea e di quello derivante dal deterioramento degli indumenti da lui indossati al momento dell'incidente stradale.
2.3 Con il terzo motivo criticano la sentenza nella parte in cui ha escluso che abbia sofferto un danno patrimoniale derivante da Parte_1
inabilità lavorativa permanente.
2.4 Con il quarto motivo lamentano che il tribunale non abbia riconosciuto il danno emergente futuro derivante dagli esborsi che dovrà Parte_1
5 sopportare per acquistare le scarpe ortopediche di cui dovrà far uso per il resto della sua vita.
2.5 Con il quinto motivo censurano l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure per avere negato che ai prossimi congiunti dell'infortunato spetti il risarcimento del danno morale.
2.6 Con il sesto motivo si dolgono che il tribunale, nel liquidare il danno biologico, abbia applicato le tabelle milanesi del marzo 2021, senza adeguare l'importo riconosciuto ai valori monetari correnti alla data in cui è stata compiuta la liquidazione giudiziale.
2.7 Con il settimo motivo affermano che il tribunale ha errato laddove ha indicato che la percentuale di invalidità del danno biologico permanente è pari al 35%, senza considerare il pregiudizio di ordine estetico correlato alle cicatrici derivanti dall'intervento di ginecomastia e addominoplastica cui
[...]
si era sottoposto nel 2020 per contrastare l'aumento ponderale Parte_1
dovuto alla forzata immobilizzazione provocata dalle gravi lesioni patite, e che lo stesso ctu aveva riconosciuto.
3. Si sono costituiti , e Controparte_1 CP_2 Controparte_2 [...]
i quali hanno chiesto il rigetto del gravame e la conferma Controparte_3
della sentenza impugnata.
4. Il primo, il sesto ed il settimo motivo di gravame, che possono essere
6 esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono fondati.
4.1 Conviene in primo luogo rammentare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato l'autonomia del danno morale dal danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e perciò meritevole di un risarcimento aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019); quest'ultimo, invero, non ha un fondamento medico-legale, perché non ha una base organica e rimane estraneo alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, atteggiandosi come dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, etc.
(cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. n. 28989/2019), per cui il giudice di merito, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, deve:
a) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
b) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
c) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata
7 dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto c), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. che disciplina specificamente tale personalizzazione (in questi termini Cass. 25164 del 10/11/2020 e Cass.
n. 7892 del 22/03/2024).
Inoltre, il danno morale è suscettibile di essere provato anche in via presuntiva;
a tal proposito la Suprema Corte ha sottolineato che proprio "il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo" nella sua individuazione e quantificazione, potendo "costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato
l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti onde consentire di risalire al fatto ignoto" (così Cass. n. 25164/2020, cit. e Cass. n. 23586/2022).
In questa prospettiva, pertanto, "non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza", ma "tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi a dimostrazione del pregiudizio patito" (così, ancora una volta, Cass. 25164 del
2020, cit.).
8 Si è così precisato che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (v. in questi termini
Cass. 25164/2020 cit.).
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze della ctu medico legale, la quale ha accertato che le gravi lesioni riportate dall'attore (politrauma con frattura biossea di tibia e perone di sinistra, che gli hanno provocato una marcata ipometria dell'arto inferiore sinistro, una deformità del profilo anatomico con edema cronico del terzo distale della gamba e della caviglia sn ed un complesso cicatriziale importante e rilevante sul piano estetico) hanno comportato un'invalidità fisica temporanea che si è protratta per 72 mesi, accompagnata da un travagliato iter terapeutico per i numerosi interventi chirurgici subiti, e che inoltre da tali lesioni sono residuati postumi permanenti incidenti sulla sua integrità psico-fisica stimati nella misura del
35%, le conseguenti sofferenze, di natura interiore e non relazionale, appaiono indubbiamente meritevoli di ristoro, che va liquidato applicando integralmente le tabelle milanesi, le quali prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo.
9 Invero, la giurisprudenza di legittimità ammette che in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ben possano essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico- presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova nei termini predetti e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cas. n. 19922 del 12/07/2023).
La percentuale di invalidità permanente, sulla base della quale vanno individuati i valori monetari di tale liquidazione congiunta, va però rideterminata in misura superiore a quella del 35% indicata nella sentenza impugnata.
Risulta infatti che si è sottoposto nel 2020 ad un Parte_1
intervento di chirurgia estetica per contrastare l'aumento di peso causato dal lungo periodo di immobilizzazione forzata al quale è stato costretto dall'infortunio e dai numerosi interventi chirurgici subiti.
In particolare, al momento della visita eseguita dal ctu (12.03.2021) il peso dell'attore era di kg 95, mentre in occasione della visita effettuata in sede extragiudiziale dal consulente della compagnia assicuratrice (09.05.2019)
l'attore pesava kg 123 (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado della parte convenuta).
Il pregiudizio di ordine estetico correlato alle cicatrici derivanti dall'intervento di ginecomastia e addominoplastica giustifica il riconoscimento di una maggiore percentuale di invalidità, tanto è vero che lo
10 stesso ctu osserva che laddove risulti provato il ricorso da parte dell'attore all'intervento di chirurgia estetica, in evidente connessione causale con il sinistro stradale, la percentuale di invalidità permanente va rideterminata nella misura del 37% (v. pagg. 29 e 30 della relazione peritale).
4.2 La versione delle Tabelle di Milano da utilizzare non è quella applicata dal primo giudice, ma quella aggiornata all'epoca della liquidazione in appello.
Come ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte, «allorquando il giudice di appello eserciti il suo ministero riprovvedendo alla liquidazione del danno già liquidato dal primo giudice secondo una tabella risalente ad una certa data, egli, dovendo applicare l'art. 1226 c.c. ha il dovere di applicare la tabella aggiornata eventualmente sopravvenuta e non può, per applicarla, esigere l'istanza di parte, giacché il potere ex art. 1226 c.c. (ormai cristallizzatosi in appello nel senso dell'applicazione del relativo sistema tabellare) è potere esercitabile d'ufficio e l'applicazione dell'aggiornamento fa parte del suo contenuto» (v. Cass. n. 22183 dell'01/08/2025).
E', invero, costantemente affermato che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema 'tabellare', la sopravvenuta variazione, nelle more del giudizio di appello, delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del 'punto-base' in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti
11 liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (Cass. n. 22265 del 13/9/2018, Cass. n. 25485 del 13/12/2016)
La variazione tabellare non incide invero, sull'accertamento (an) dell'eventus damni (ossia sul diritto al risarcimento) ma soltanto su criteri logici orientativi ed esplicativi del potere discrezionale di liquidazione equitativa, venendo a costituire un superamento della valutazione-tipo e della tecnica liquidatoria precedente, e dunque immediatamente applicabile in quanto ritenuta 'allo stato dell'arte' maggiormente adeguata a garantire l'effettivo ristoro del danno patito.
Riguardata sotto tale aspetto, la variazione tabellare può ritenersi immanente all'esercizio del potere equitativo ex art. 1226 e 2056 c.c., che rimane pertanto sindacabile, sotto il profilo della violazione di legge, per incongruità o lacune nella scelta degli indici sintomatici, delle condizioni personali, e delle particolari 'circostanze del caso' assunte a base della determinazione del quantum, laddove il giudice di merito si discosti - senza plausibile ragione - dai nuovi criteri tabellari limitandosi ad applicare i precedenti criteri divenuti obsoleti, venendo in tal modo a porsi in contrasto con l'interpretazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., fornita dalla giurisprudenza di legittimità, intesa come compensazione 'equa' - secondo ciò che la comunità sociale, in un determinato contesto storico, ritiene satisfattivo del pregiudizio non patrimoniale subito - e, tendenzialmente, 'integrale', dovendosi riparare un danno per lesione di un interesse della persona di per sé insuscettibile di valutazione economica e quindi difficile prova quanto al preciso ammontare dell'equivalente monetario (cfr. Cass. n. 4447 del 25/02/2014).
12 Va sottolineato in proposito che, non essendo riconducibili le c.d. tabelle tra le fonti dell'ordinamento, e non rivestendo natura normativa neppure come elementi richiamati ab externo ad integrare la fattispecie normativa che regola l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito, non essendo ad esse fatto alcun espresso rinvio dagli artt. 2056 e 1226 c.c., e pertanto, pur dovendo escludersi (cfr. Cass. n. 9367 del 10/5/2016) che la modifica delle stesse nel corso del giudizio possa operare come jus superveniens che il giudice è obbligato ad applicare anche quando il nuovo diritto sia sopravvenuto nelle more tra la camera di consiglio e la pubblicazione della sentenza (Cass. n.
14357 del 21/12/1999; Cass. n. 26066 del 10/12/2014), occorre considerare - alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata - che le tabelle costituiscono, come è stato rilevato, un utile parametro di verifica della legittimità dell'attività di giudizio, in quanto consentono - avuto riguardo alle caratteristiche di omogeneità ed uniformità di trattamento di situazioni tipo che i criteri tabellari esprimono - di valutare detta attività sotto il profilo della congruità e rispondenza - della liquidazione equitativa - al principio generale per cui al soggetto leso deve attribuirsi l'integrale ristoro del danno, assumendo a riferimento indici standard correlati a qualità e condizioni soggettive ed oggettive delle persone lese, rispetto ai quali una deviazione non motivata appare sintomatica del vizio di legittimità di violazione dell'art. 1226
c.c.
La nozione di equità - ed è la caratteristica che viene qui specificamente in rilievo - ha infatti anche la funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, o viceversa: sotto questo profilo l'equità vale ad eliminare le disparità di trattamento e le ingiustizie. Alla nozione di equità è quindi
13 consustanziale non solo l'idea di adeguatezza, ma anche quella di proporzione
(cfr. Cass. n. 12408 del 07/06/2011, in motivazione).
Ne discende che - avuto riguardo al principio di immanenza del criterio estimativo comunemente ritenuto più adeguato - il giudice non assolve all'obbligo che gli è richiesto di ristorare integralmente il danno non patrimoniale, qualora, investito della questione in grado di appello, non ritenga di applicare i nuovi criteri liquidatori previsti dalla variazione tabellare in base al semplice rilievo della correttezza della liquidazione operata dal giudice di prime cure, in quanto conforme ai criteri tabellari 'vigenti' in primo grado: ed infatti, come si è rilevato, non trova applicazione con riferimento alla variazione tabellare la regola tempus regit actum, dato che le tabelle non disciplinano i requisiti di validità di una fattispecie quanto alla fase genetica o alla produzione di effetti giuridici, ma operano esclusivamente sul piano dell'esercizio del potere discrezionale riservato al giudice nella liquidazione equitativa del danno, e dunque sul piano della risposta che il giudice è tenuto a dare rispetto alla domanda risarcitoria proposta dal danneggiato, avente titolo in un rapporto giuridico che, finchè pende il giudizio, non può ritenersi esaurito e che non ha 'ancora' trovato il dovuto integrale ristoro nella liquidazione in via equitativa effettuata alla stregua di criteri (vigenti al momento della pronuncia di prime cure ma) divenuti obsoleti nelle more del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 25485 del 13/12/2016, cit.).
4.3 Ne discende che nel caso in esame il danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali, ed il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
14 sofferenza soggettiva interiore, vanno liquidati, in base alle tabelle milanesi del 2024 - considerata la percentuale di invalidità permanente (37%), l'età del danneggiato alla data del sinistro (25 anni) ed il valore del punto (€5.845,68 +
€2.922,84 = €8.768,52) - in complessivi €285.503,00 (€190.335,00 +
€95,168,00).
Va infine precisato che rimane ferma la liquidazione del danno da invalidità temporanea effettuata dal giudice di prime cure applicando i valori tabellari all'epoca vigenti.
L'unica censura che muove l'appellante al riguardo è che non si è proceduto all'aggiornamento dei valori tabellari in misura corrispondente alle variazioni degli indici Istat del costo della vita nel frattempo intervenuti.
L'allegazione di tale variazione non è però di per sé sufficiente a giustificare l'applicazione della tabella aggiornata eventualmente sopravvenuta, lì dove non venga denunciato che il primo giudice abbia errato nella applicazione delle tabelle vigenti, perché solo in quest'ultima ipotesi se la contestazione risulti fondata, si pone la necessità di riprovvedere alla liquidazione del danno già liquidato da quest'ultimo (v. Cass. 25485/2016 cit.).
6. Il secondo ed il terzo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto in entrambi si censura il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da inabilità lavorativa (temporanea e permanente) sono solo in parte fondati.
6.1 Il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno da inabilità lavorativa temporanea ed ha disatteso quella relativa al danno da inabilità lavorativa permanente in quanto: a) il svolge Pt_1
15 l'attività di agente assicurativo, la quale, secondo la ctu medico legale, non subisce limitazioni dal tipo di lesioni patite;
b) “l'attore non ha dimostrato con dati oggettivi una qualche riduzione, negli anni, dei suoi redditi, ma, al contrario, alcuni elementi emersi, fra cui un estratto conto INPS, mostrano il contrario: che egli – fortunatamente per lui – sta ricavando da questo nuovo lavoro soddisfazioni economiche sempre crescenti e di certo ben superiori rispetto a quelle che poteva ricavare quando, all'epoca del sinistro, era un
“pizzaiolo” o “cameriere” mal pagato e spesso non in regola”.
L'iter logico seguito dal primo giudice non incorre in censura.
6.2 E' opportuno in primo luogo dar conto del quadro giurisprudenziale di riferimento.
E' costantemente affermato che la riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé (danno-evento) ma rappresenta una possibile causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza); pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno. Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno in re ipsa, va pertanto allegato e provato nell'an e nel quantum, sia pure a mezzo di presunzioni semplici, da parte del danneggiato (ex multis Cass. 06/06/2008 n. 15031).
Riguardo al danno da inabilità lavorativa permanente, la Suprema Corte ha poi sancito che, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa
16 specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale (Cass. n. 4289 del 16/02/2024).
E' stato altresì costantemente riconosciuto che allo scopo di non rendere eccessivamente gravoso per il danneggiato l'onere della prova in ordine all'an del danno patrimoniale futuro da lesione della capacità lavorativa specifica, il danneggiato possa avvalersi anche delle presunzioni semplici, con la conseguenza che, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cosiddette micro-permanenti, le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumere che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà; tuttavia,
l'aggravio in concreto nello svolgimento dell'attività già svolta o in procinto di essere svolta deve essere dedotto e provato dal danneggiato ed in quanto prova presuntiva, essa potrà essere superata dalla prova contraria che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifico, non vi è stata alcuna riduzione
17 della capacità di guadagno e che, quindi, non è venuto a configurarsi in concreto alcun danno patrimoniale (Cassazione n. 11361/2014, Cass. n.
26534 del 2013, Cass. n. 2644 del 2013, Cass. n. 1690 del 2008).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi ammesso che la perdita patrimoniale da menomazione della capacità lavorativa specifica possa essere riconosciuta in via presuntiva nei casi in cui la percentuale di invalidità permanente riscontrata dal ctu sia particolarmente elevata e possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio
(Cass. 03/09/2019, n. 21988, Cass. 22/05/2014, n. 11361).
Deve, tuttavia, ritenersi che, la presunzione copra solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro dando prova di quali siano stati i suoi redditi. In mancanza di tale prova, il giudice - salvo che per le circostanze concrete, non imputabili al danneggiato, sia impossibile o difficile la dimostrazione di tale contrazione - non può esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c. liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi, perché esso riguarda solo la quantificazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produca reddito e, dunque, possa dimostrare di quanto il reddito sia diminuito (Cass. 15737 del 15/06/2018,
Cass. n. 11361 del 22/05/2014).
In ordine alla determinazione del quantum debeatur, secondo un consolidato indirizzo, la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito
18 effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale.
Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo
7.9.2005 n. 209, il cui terzo comma prevede appunto quale criterio di liquidazione sussidiario che il reddito da prendere in considerazione ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, può essere consentito solo quando la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (v. Cass. n. 8896 del 04/05/2016 e Cass. n.25370 del 12/10/2018).
Il senso e la portata di tale ultimo sotto-principio vanno tuttavia correttamente intesi.
Come rimarcato da Cass. 04/05/2016, n. 8896, «l'art. 137 cod. ass. non contiene alcuna regola secondo la quale se il reddito della vittima è modesto, il danno si liquida col triplo della pensione sociale. Anche un reddito modesto, infatti, può essere stabile e permanente, e costituire effettivamente il massimo frutto possibile delle potenzialità produttive del danneggiato. «Il corretto principio in iure è un altro: ovvero che il reddito modesto o saltuario può costituire un fatto noto, dal quale risalire al fatto ignorato che il danneggiato, se fosse rimasto sano, non avrebbe continuato a percepire quel reddito per tutta la vita, ma avrebbe prima o poi beneficiato di un reddito maggiore»
Indicazioni pienamente convergenti si traggono del resto anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 445 del 24 ottobre 1995 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, d.l. n. 857 del 1976, sollevata dalla Corte d'appello di Trieste, per contrasto con l'art. 3 Cost., sul rilievo che detta norma (poi trasfusa nell'art. 19 137 cod. ass.), interpretata alla lettera, consentirebbe ad un lavoratore danneggiato che abbia un reddito inferiore al triplo della pensione sociale, di omettere di depositare la dichiarazione dei redditi, ed invocare così il più alto risarcimento che gli sarebbe spettato in base al triplo della pensione sociale.
In quella occasione la Corte, nell'evidenziare l'irrazionalità di quell'esito interpretativo, ha osservato in particolare, che la norma di cui al terzo comma dell'art. 4 d.l. n. 857 del 1976 «è applicabile anche ai lavoratori dipendenti o autonomi non solo nell'ipotesi ... di reddito attuale negativo in relazione a particolari contingenze, ma in tutte le ipotesi di reddito, anche positivo, con caratteristiche (esiguità, discontinuità o precarietà del lavoro, livello di mansioni inferiore alle capacità professionali del lavoratore, ecc.) tali da escludere che esso possa costituire la componente di base del calcolo probabilistico delle possibilità di reddito futuro, e sempre che il materiale probatorio non fornisca altri elementi di calcolo più favorevole di quello operato sulla base convenzionale del triplo annuo della pensione sociale».
Deve dunque ritenersi che la regula iuris dettata dall'art. 137, comma 3, cod. ass. è che «il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima»: Cass. n. 8896 del 2016, cit.).
Infine, se la vittima un reddito l'abbia, ma non sappia provarne l'ammontare, non può invocare l'art. 4 d.l. 857/1976 (in questo senso, diffusamente, Cass. n.
3541 del 13.2.2020, Cass. n. 25370 del 12/10/2018 e Cass. n. 8896 del
04/05/2016, con riferimento a quanto previsto dall'art. 4 della legge 26.2.1977
n. 39, oggi trasfuso, con modifiche che non vengono qui in rilievo, nell'art. 20 137 cod. ass.; v. anche Cass. n. 29936 del 20/11/2024).
6.3 Ebbene, nel caso di specie, secondo la stessa prospettazione di parte,
, all'epoca del sinistro, lavorava come barista e pizzaiolo Parte_1
per molte ore al giorno, sebbene la sua posizione lavorativa non fosse mai stata regolarizzata, se non per brevi periodi e per un monte ore del tutto simbolico.
Tuttavia, egli nulla ha dedotto circa l'ammontare dei redditi effettivamente percepiti, ne ha formulato alcuna istanza istruttoria al riguardo, essendosi limitato a produrre solo alcune buste paga (v. docc. 240-244 e 254), precisando che le stesse non corrispondono alle ore lavorative in concreto svolte.
Non può quindi trovare accoglimento la sua richiesta di quantificare il danno da perdita della capacità lavorativa specifica assumendo quale parametro di riferimento il triplo dell'assegno sociale, in quanto, come poc'anzi indicato, la sua liquidazione deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, che è rimasto un dato ignoto.
Ma ancor prima deve rilevarsi come, avendo l'attore, dopo l'incidente stradale occorsogli nel 2013, intrapreso l'attività di assicuratore, che dall'estratto conto previdenziale prodotto sub doc. 260 gli ha procurato nel 2019 un reddito di
€15.930,50 e nel 2020 di €16.525,50, risulta carente la prova che egli abbia subito una contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, per cui, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, nulla può essergli riconosciuto a titolo di ristoro del danno da inabilità lavorativa permanente.
Se invero l'accertata impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa comportante stazione eretta e/o attività deambulatoria prolungata è di per sé
21 idonea a provare nell'an l'esistenza di un danno patrimoniale futuro, è tuttavia rimasto indimostrato il quantum debeatur, in quanto il non è riuscito Pt_1
a provare di aver subito la perdita della capacità di mantenere lo stesso livello di reddito esistente al tempo del sinistro, né tantomeno, in base ad una valutazione prognostica, che i redditi futuri che in ipotesi egli avrebbe potuto produrre e sui quali deve essere valutata la possibile incidenza negativa della diminuzione della capacità lavorativa specifica sarebbero stati superiori a quelli da lui percepiti nell'esercizio della sua attuale attività di assicuratore.
Ciò tuttavia non esclude, nella fattispecie in esame, la risarcibilità del danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di "chance"), e che si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.
Al riguardo il ctu ha riferito che “il periziato ha una importante compromissione sia della funzione statica sia della funzione dinamico- deambulatoria dell'arto inferiore, la sua attività lavorativa al momento dell'incidente, pur esercitata in modo non continuativo, risulta incompatibile con le menomazioni riportate. Risultano incompatibili anche tutte le attività che determinano una stazione eretta e una deambulazione valida per tratti medio-lunghi (ad es. un geometra che debba seguire dei cantieri avrebbe delle importanti difficoltà a spostarsi su un territorio accidentato con ostacoli fissi
e a dover salire su ponteggi e scale). Le menomazioni sono invece compatibili con tutti i lavori prevalentemente sedentari come quello attualmente svolto dal periziato cioè di agente assicurativo. Tenuto conto del titolo di studio e della esperienza lavorativa, si può, in modo assai arbitrario e grossolano, stimare
22 in un 30% le attività completamente precluse al periziato in dipendenza della menomazione riportata e in un ulteriore 30% le attività che il periziato potrebbe svolgere ma con significative difficoltà cenestesiche” (v. pag. 30 della relazione peritale).
Tuttavia, contrariamente a quanto opinato dal ctu, va escluso che l'attività di broker assicurativo da egli attualmente svolta sia meramente stanziale, in quanto in tale mestiere è insita l'attività di procacciamento e di assistenza alla clientela, che comporta la necessità di effettuare spostamenti in ambienti esterni.
Può quindi ritenersi provato che i postumi permanenti accertati non solo impediranno in futuro all'attore l'esercizio dell'attività lavorativa svolta all'epoca dell'evento lesivo, ma comportano altresì una maggiore usura lavorativa nello svolgimento della sua attuale attività di agente assicurativo.
Il danno da lesione della sua capacità lavorativa generica va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso (v. Cass. n. 20312 del 09/10/2015).
In concreto si reputa congruo operare un appesantimento che si quantifica nella misura del cinque per cento (5%) per ciascun punto percentuale di invalidità biologica, limitatamente alla sola componente anatomo-funzionale e relazionale del danno (€5.845,68), per un importo che risulta quindi pari a valori attuali ad €10.814,50.
6.4 Riguardo al risarcimento del danno da inabilità lavorativa temporanea,
23 sulla cui richiesta il primo giudice non si è pronunciato, dalla consulenza tecnica di ufficio è emerso che “il paziente è rimasto inabile al lavoro per tutta la durata della malattia fino a conclusione del periodo di convalescenza cioè fino almeno al mese di ottobre 2018 (non c'è certificato di chiusura infortunio, ultimo documento sanitario è una visita ortopedica del 6/06/18 in cui si certificava ancora uso di stampelle) cioè per 72 mesi”: v. pag. 27 della relazione peritale).
Dall'estratto conto previdenziale prodotto in atti si evince che i redditi da lui percepiti come cameriere e pizzaiolo nei primi quattro mesi del 2012 – che sono quelli da lui documentati come precedenti e più prossimi alla data del sinistro - ammontavano ad €1.581,00.
Da tale dato si può quindi inferire che la retribuzione media da lui percepita all'epoca dei fatti di causa era pari a circa €400,00 mensili.
Egli stesso ha poi dedotto e documentato di aver ricavato dalla sua nuova attività di assicuratore nel 2017 un reddito di €3.106,35 e nel 2018 un reddito di €4.950,00 (v. docc. 200-218 del fascicolo di primo grado).
L'inabilità lavorativa temporanea si è quindi protratta dalla data del sinistro sino al 2016, per un totale di 38 mensilità.
Assumendo come base di calcolo l'importo mensile di €400,00, si desume che il reddito perso dal danneggiato a causa dell'inabilità lavorativa temporanea ammonta ad €15.200,00, importo che rivalutato in base agli indici Istat del costo della vita (coeff. 1,218) e portato a valori attuali, corrisponde ad
€18.513,60.
6.5 Va infino riconosciuto il risarcimento del danno emergente derivante dal deterioramento dei jeans e delle scarpe indossati dall'attore in occasione del
24 sinistro (v. fotografie di cui ai docc. 19 e 20 del fascicolo di primo grado), che si quantifica in via equitativa e forfettaria in €300,00 a valori attuali.
7. Il quarto motivo di gravame è infondato.
si duole che il giudice di prime cure non gli abbia Parte_1
riconosciuto il ristoro del danno emergente futuro rappresentato dalle spese che dovrà sostenere per l'acquisto delle scarpe ortopediche sebbene la ctu medico legale abbia accertato la necessità per l'infortunato di farne uso per il resto della sua vita (v. pag. 26 della relazione peritale: “per quanto attiene ai trattamenti futuri, il paziente dovrà sempre utilizzare scarpe con rialzo importante confezionate su misura e utilizzare terapia antidolorifica al bisogno”).
Ma, come eccepito dagli appellati, le scarpe ortopediche per coloro che, come l'attore hanno un'invalidità riconosciuta del 35% per le lesioni riportate all'arto inferiore sinistro, rientrano tra le prestazioni di assistenza protesica a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
8. Il quinto motivo di gravame è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta
(Cass. 31/01/2019, n. 2788). Ed ha anche affermato, in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, che il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale
25 sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Questi pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. 8 aprile 2020,
n. 7748; nello stesso senso v. le sentenze 30 agosto 2022, n. 25541, 20 gennaio 2023, n. 1752 e 20 dicembre 2023 n. 35663).
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass.
S.U. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).
Il tribunale, non tenendo nella giusta considerazione questo recente, ma ormai consolidato, orientamento, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata a titolo proprio dai genitori e dal fratello di Parte_1
affermando che “è noto che un siffatto tipo di risarcimento “indiretto” può basarsi o su un danno di tipo psicofisico patito dai richiedenti, oppure su un oggettivo e consistente stravolgimento delle abitudini di vita di chi si trova costretto, per un tempo più o meno lungo, ad assistere un congiunto che non sia in grado di badare a sé stesso. Da questo punto di vista, nessuna prova utile o credibile, documentale o di altro tipo, dell'una o dell'altra
26 prospettazione, hanno offerto gli attori richiedenti, non potendo questa emergere, ad esempio, dai capitoli di prova menzionati, del tutto generici in tal senso, i quali, semmai, fanno emergere soltanto un assolvimento, da parte del fratello e dei genitori di , di quel dovere “normale” di Parte_1
assistenza familiare che si impone quando uno stretto congiunto si trovi in una tale difficoltà”
Dalla lettura della motivazione emerge quindi che il giudice di prime cure non ha tenuto nel dovuto conto la vicenda nella sua globalità, caratterizzata dallo stretto legame di parentela e dal rapporto di convivenza esistente tra la vittima ed i suoi familiari, dalla gravità delle lesioni subite da , Parte_1
tale da recare pena e dolore ai congiunti, dalla condizione di immobilizzazione e di perdita di autonomia che la vittima ha vissuto per un lungo periodo di tempo e dall'essersi la medesima sottoposta a numerosi interventi chirurgici, il che ha inciso pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana dei familiari che gli hanno prestato la necessaria assistenza, traducendosi in un vero e proprio sconvolgimento delle loro abitudini di vita.
Deve pertanto ritenersi configurato, in base a un criterio presuntivo, il danno riflesso reclamato dagli attori, quali familiari di , e sotto Parte_1
tale profilo va riconosciuto il diritto al risarcimento negato dal primo giudice.
Il criterio da adottare per la liquidazione del detto pregiudizio è quello delineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 13540 del
17/05/2023 e Cass. n. 36560 del 30/12/2023) che fa riferimento all'utilizzo di tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, contenenti un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di macrolesioni (mentre le tabelle
27 del Tribunale di Milano, anche nella loro più recente versione, prevedono una liquidazione “a punti “ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, ma non altrettanto hanno fatto in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso).
Quindi, avuto riguardo ai parametri indicati dalle citate tabelle del Tribunale di Roma anno 2023 e tenuto conto del rapporto esistente fra il danneggiato e ciascuno dei congiunti, nonché dell'età del danneggiato e dell'età dei genitori e del fratello, sì da attribuire 32 punti a ciascuno dei genitori e 30 punto al fratello;
applicati, inoltre, i coefficienti per i familiari nel nucleo (0,5 sia per i genitori che per il fratello) e considerato il valore del punto base (€5.924,00 per ciascuno dei genitori – in quanto comprensivo di entrambe le componenti del danno morale e di quello da alterazione delle relazioni di vita in considerazione del riconoscimento della assistenza continuativa al danneggiato, non risultando che siano stati riconosciuti sussidi pubblici - ed
€3,474,00 per il fratello), nonché la percentuale di danno biologico riconosciuta alla vittima primaria (37%), il risarcimento complessivamente liquidabile è pari, a valori attuali, ad €35.070,08 sia in favore di Parte_2
che in favore di e ad €19.280,70 in favore di
[...] Parte_3
. Parte_4
9. In definitiva, sommate le voci di danno liquidate dal primo giudice (a titolo di risarcimento del danno da invalidità biologica temporanea e di rimborso delle spese mediche e di assistenza stragiudiziale) e che non sono state contestate, a quelle liquidate in questa sede, la somma totale spettante a ammonta, a valori attuali, ad €453.124,90. Parte_1
28 Risulta tuttavia documentato in atti ed è un dato pacifico tra le parti che ha già ricevuto sei acconti, a titolo di risarcimento del Parte_1
danno patrimoniale e non patrimoniale subito, da parte della compagnia assicuratrice, per la somma complessiva di €369.277,00.
Per rendere omogenei il credito risarcitorio ed i sei acconti ricevuti dal danneggiato si deve procedere alla rivalutazione di questi ultimi alla data odierna. Ne discende che:
- il primo acconto del 30.04.2014 di €5.000,00 corrisponde ad €6.070,00 a valori attuali;
- il secondo acconto del 27.10.2014 di €7.177,00 corrisponde ad €8.727,23 a valori attuali;
- il terzo acconto del 22.04.2015 di €25.000,00 corrisponde ad €30.425,00 a valori attuali;
- il quarto acconto del 07.11.2016 di €25.000,00 corrisponde ad €30.425,00 a valori attuali;
- il quinto acconto del 15.12.2017 di €50.000,00 corrisponde ad €60.200,00 a valori attuali;
- il sesto acconto del 26.11.2019 di €257.000,00 corrisponde ad €305.830,00 a valori attuali.
L'importo complessivamente corrisposto da a Controparte_3
corrisponde a valori attuali ad €441.677,23. Parte_1
La somma ancora dovuta a quest'ultimo corrisponde pertanto ad €11.447,67
(€453.124,90 - €441.677,23).
Le somme spettanti a , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
ammontano rispettivamente, a valori attuali, ad €35.070,08, €35.070,08 ed
€19.280,70.
29 In assenza di specifica domanda, diretta ad allegare compiutamente ed illustrare il fondamento della pretesa, non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Ritiene il Collegio di dovere aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi in senso maggiormente rigoroso, secondo cui, nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, anche solo in via presuntiva, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda (v. Cass. 4938/2023; Cass. 10376/2024).
Invero, già con la nota pronuncia n. 1712 del 17/02/1995 delle Sezioni Unite era stato affermato il principio secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno che questi alleghi e provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma.
Le Sezioni Unite hanno di seguito ulteriormente ribadito che nei debiti di valore la considerazione delle variazioni del potere d'acquisto della moneta è insita nel procedimento di determinazione quantitativa della prestazione in
30 quanto il denaro vale solo a misurare e ad esprimere un valore necessariamente attuale, sicché sul piano processuale nei debiti di valore, a differenza che nei debiti di valuta, la rivalutazione non va neppure domandata, essendo il giudice tenuto d'ufficio alla liquidazione in valori monetari attuali (Cass. S.U. 19499/2008). Proseguono le Sezioni Unite affermando che “Le conseguenze derivanti dall'impossibilità del mancato impiego del danaro a fini di scambio o investimento vanno tuttavia, in linea di principio, sopportate non già dal creditore insoddisfatto, ma dal debitore che versi anche in quella situazione di qualificato ritardo nell'adempimento qual è la mora, (ex art. 1219 cod. civ.)” e, ai sensi dell'art.1219 n.1 c.c., nelle obbligazioni di valore la mora insorge al momento dell'illecito (mora ex re).
Occorre dare conto che sul danno da ritardo, posta di lucro cessante distinta da quella del danno emergente, che, per quanto già detto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito, parte della giurisprudenza di legittimità si è espressa, anche con recenti pronunce, nel senso di ritenere che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito sia implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento anche degli interessi compensativi, senza necessità di apposita domanda di questi ultimi, che, unitamente al danno da svalutazione monetaria, sono componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, e costituiscono un unicum inscindibile (Cass. 39376/2021;
Cass. 5317/2022; Cass. 1788/2025; Cass. 22585/2025). In quest'ottica è stato altresì affermato che “la perduta possibilità di investire delle somme di denaro in un'attività redditizia costituisce un danno da perdita del lucro finanziario che il denaro avrebbe potuto garantire. Delle due, pertanto, l'una: o la liquidazione avviene in concreto, aumentando il capitale vanamente investito
31 del lucro che avrebbe verosimilmente prodotto se impiegato altrove
(beninteso, secondo quanto allegato e provato); o la liquidazione avviene in abstracto e presuntivamente, attraverso il ricorso agli interessi compensativi”
(Cass.21759/2025).
Ritiene questa Corte che sia condivisibile il primo orientamento (cfr. le citate pronunce Cass. 4938/2023; Cass. 10376/2024; Cass.24417/2025), in quanto si pone in linea maggiormente coerente con i principi espressi dalle Sezioni
Unite del 1995, in forza dei quali è onere dell'interessato allegare e provare, anche in via presuntiva, di aver subito un danno per il mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la sua liquidazione.
Nell'ambito della valutazione equitativa, infatti, la prova del danno da ritardo può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze obbiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio.
In tale prospettiva, chiariscono ancora le Sezioni Unite nella richiamata pronuncia del 1995, non si tratta di danno presunto per legge (art. 1224 comma 1 cod. civ.) ma di danno che deve essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi ai sensi dell'art. 2056 comma 2 cod. civ.
32 Invero, il diritto alla rivalutazione e agli interessi compensativi trova il suo fondamento non nell'operatività di una regola di cumulo automatico tra rivalutazione e interessi (analoga a quella che si rinviene, ad esempio, nei crediti di lavoro: art. 429, ultimo comma, c.p.c.), bensì nelle cospiranti esigenze di tener conto della natura “valoristica” del debito risarcitorio e di risarcire al creditore il danno (c.d. lucro cessante finanziario) che si presume essergli derivato dalla circostanza di non aver potuto disporre tempestivamente della somma dovutagli e di non averla potuta dunque impiegare (v. in tal senso da ultimo Cass. n. 24417 del 02/09/2025 citata).
Nel caso di specie nessuna allegazione, anche solo in via presuntiva, circa il danno da ritardo nei termini precisati è stata svolta dagli odierni appellanti.
Infine, poiché la liquidazione del danno da illecito extracontrattuale trasforma l'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, sugli importi così determinati in favore degli appellanti sono dovuti gli interessi legali al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., dalla data del deposito della presente sentenza al saldo.
Infatti, il maggior saggio previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. – il quale stabilisce che "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", individuando, pertanto, quale tasso di interesse applicabile dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello determinato dalle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002 - si applica alle obbligazioni pecuniarie, ossia a quelle aventi in origine contenuto di somma di denaro, posto che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore (v. Cass. n. 14285 del 29/05/2025 e Cass.
33 22/10/2025, n. 28036, la quale ha precisato che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisce il presupposto per l'operatività dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria).
10. Quanto, infine, al regolamento delle spese processuali, com'è noto il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. n. 9064 del 12/04/2018).
Ora, alla luce del fatto che una parte delle censure formulate da
[...]
sono state disattese e che le somme spettanti a quest'ultimo gli Parte_1
sono state quasi integralmente corrisposte entro pochi giorni dall'inizio della lite (residuando attualmente a suo favore un credito di €11.447,67), mentre le pretese avanzate dai suoi prossimi congiunti hanno trovato accoglimento, sussistono i presupposti per compensare in ragione di due terzi le spese di lite del doppio grado e per porre a carico degli appellati, in solido tra loro, la quota residua, che si liquida come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 e con aumento del
30% ex art. 4, comma 2, tenuto conto del valore effettivo della controversia
(criterio del "decisum"), e non di quello indicato dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum: cfr. Cass. s.u. 11.9.2007 n. 19014), nonché delle fasi effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva, istruttoria
34 e decisionale per il giudizio di primo grado e fase di studio, introduttiva e decisionale per il giudizio di secondo grado).
Secondo il più recente orientamento della Cassazione che il Collegio condivide (Cass. 10206/2021; Cass. 29077/2024; Cass. 7343/2025), la voce di tariffa relativa alla fase istruttoria non può essere riconosciuta allorché, come nel caso in esame, alla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi peraltro in trattazione scritta, senza il compimento di nessuna ulteriore attività,
e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.
Non si ritiene, dunque, di poter liquidare, nella specie, i compensi per la fase istruttoria giacché gli stessi sono dovuti solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del
D.M. 10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale non si riferisce solamente, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle
35 citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
Per la medesima ragione le spese relative alla ctu medico legale vengono poste in via definitiva per due terzi a carico degli appellanti e per la quota residua a carico degli appellati.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) condanna , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, a corrispondere in favore di la
[...] Parte_1
somma di €11.447,67, in favore di la somma di €35.070,08, in Parte_2
favore di la somma di €35.070,08 ed in favore di Parte_3 Parte_4
la somma di €19.280,70, maggiorate degli interessi di cui all'art. 1284,
[...]
comma 1, c.c. dalla data della presente decisione al saldo;
2) compensa in ragione di due terzi le spese del giudizio di primo grado e condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere agli appellanti la quota residua, che si liquida in €9.731,36 per compensi ed in €580,48 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) compensa in ragione di due terzi le spese del giudizio di secondo grado e condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere agli appellanti la quota
36 residua, che si liquida in €6.170,22 per compensi ed in €616,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) pone in via definitiva le spese relative alla ctu medico legale per due terzi a carico degli appellanti e per la quota residua a carico degli appellati.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 05.11.2025.
Il Consigliere estensore
IC ON
Il Presidente
DE IS
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