TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/07/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3201 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Teresa Guerrieri Giudice Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3201 /2024 promossa da:
( ), con il patrocinio DEl'Avv. GIANFORTI E_ CodiceFiscale_1
FRANCESCA , elettivamente domiciliata in *, presso lo studio DE difensore. PARTE RICORRENTE
contro
( ), con il patrocinio DEl'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
LAMBERTUCCI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in *, presso lo studio DE difensore.
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione DEl'udienza DE 25.03.2025
OGGETTO: ricorso per la separazione dei coniugi
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 12.11.2024 la sig.ra chiedeva venisse pronunciata, E_ alle condizioni meglio specificate in ricorso, la separazione personale dei coniugi adducendo di aver contratto matrimonio con il sig. in data 22.08.2012 dalla cui unione sono nate Controparte_1
in data 27.06.2015 e il 15.10.2018. Persona_1 Persona_2
Si costituiva parte resistente in data 28.01.2025 dando atto di aver accettato la volontà DEla moglie di separarsi nonché DE raggiungimento medio tempore di un accordo sulle condizioni di separazione. Parte resistente formulava, pertanto, istanza di anticipazione DEla celebrazione DEla prima udienza da tenersi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. Tale istanza veniva accolta e la prima udienza fissata ai sensi DEl'art 127 ter c.p.c. i 25.03.2025. All'esito dei termini assegnati, visto il rituale deposito DEle note con le quali le parti insistevano per l'omologa DEle condizioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto posto, il Collegio prende atto DEl'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse DEla prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali DEla prole, nonché congrue alla luce DEle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento DEle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Anche il PM, notiziato DEla pendenza DE presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Si rileva infine che le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. allegavano dichiarazione, debitamente sottoscritta, di essere a conoscenza dei propri diritti e DEle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione DEl'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento DEl'accordo DEle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e E_
, che hanno contratto matrimonio a TO DE RE (NA) il Controparte_1
22.08.2012, trascritto nei registri DElo Stato civile DE Comune di TO DE greco N. 260 parte 2 serie A - anno 2012
2. DISPONE l'affido condiviso DEle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori. I genitori, pertanto, ne cureranno di comune accordo l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, con collocazione prevalente e residenza abituale DEle stesse presso la madre;
3. ASSEGNA la casa coniugale sita in Santa Croce sull'Arno (PI) via DE Risorgimento n. 2, identificata al NCEU di Santa Croce sull'Arno (PI) al foglio di mappa n. 18, particella n. 927, Sub. 06, Cat A/2, classe 2, vani 5, rendita catastale 413,17 alla IG.ra , che E_ vi continuerà a vivere con le figlie minori, con ogni conseguente provvedimento;
4. DISPONE che il padre potrà stare e vedere le figlie con le seguenti modalità: un fine settimana alternato dal venerdì alle 19:00 fino alla domenica alle 21:30, dopo la cena, quando il padre le riaccompagnerà presso l'abitazione DEla madre. Inoltre, durante la settimana, il padre starà con le figlie: le settimane in cui il week-end le bimbe sono con il padre, una volta a settimana, il giorno in cui le bimbe hanno in comune il giorno di rientro scolastico pomeridiano, quest'anno il martedì, dalle ore 16:00 (all'uscita di scuola) alle ore 21:30, quando il padre le riaccompagnerà a casa dopo cena;
le settimane in cui il week-end le bimbe sono con la madre, per due volte a settimana, e dunque, oltre al giorno in cui le bimbe hanno in comune il rientro pomeridiano scolastico (quest'anno il martedì), anche il giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 21:30, quando il padre le riaccompagnerà a casa dalla madre, dopo la cena. I figli trascorreranno tutte le festività secondo il criterio DEl'alternanza annuale, con precisazione che, ad anni alterni, il 24 dicembre verrà trascorso con un genitore;
il 25 e 26 dicembre con l'altro; il 31 dicembre ed il 01 gennaio con il genitore che ha trascorso il 24.12 con le figlie, ed il 06.01 con chi ha trascorso con le figlie il 25 ed il 26.12, fatto salvo diversi accordi tra i genitori. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello DE lunedì DEl'angelo, e viceversa. I restanti giorni di vacanza scolastica, che ricadano in giorni lavorativi, verranno gestiti secondo la normale regolamentazione come sopra. Durante il periodo estivo non scolastico (10 giugno – 15 settembre) i genitori potranno trascorrere con le figlie tre settimane, di cui massimo 1 consecutiva a volta, ciascuno impegnandosi a comunicarsi ed a concordare detti periodi entro il 20 maggio di ogni anno. Ovviamente, sempre in detto periodo estivo non scolastico, le figlie pernotteranno dal padre anche durante la settimana, nei giorni infrasettimanali in cui le bimbe staranno con il padre, che poi le riaccompagnerà a casa DEla madre il giorno seguente. Per i giorni in cui i figli saranno malati, verrà seguito il calendario consueto. Se non fosse possibile trasferirli da un genitore all'altro, rimarrà col genitore presso cui si trova, con possibilità di visita da parte DEl'altro. Per quanto riguarda il giorno DE compleanno DEle figlie, queste staranno ogni anno a pranzo con la madre ed a cena con il padre, in via alternata di anno in anno, oppure festeggeranno l'evento insieme;
5. PONE a carico DE IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra Controparte_1 E_
mediante bonifico bancario da versarsi sulla carta Posta Pay avente IBAN n.
[...]
[...], intestata alla IG.ra , entro il giorno 15 E_ di ogni mese e dalla mensilità di Dicembre 2024, la somma mensile di € 225,00 per ognuna DEle due figlie, per totali euro 450,00 mensili, a titolo di concorso al mantenimento per le proprie figlie (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT).
6. DISPONE che ciascun genitore dovrà sostenere il 50% DEle spese straordinarie nell'interesse dei figli, così come di seguito disciplinate:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali NON è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, eventuale tassa di iscrizione/assicurazione scolastica per scuole pubbliche obbligatorie, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate e con indicazione DE codice fiscale DEla figlia su ciascun scontrino;
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza DE conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
frequentazione DE conservatorio o scuole di formative, spesa per la preparazione agli esami di abilitazioni o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede);viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca dalla separazione e debba coprire l'orario di lavoro DE genitore che lo utilizza;
corredo di inizio anno scolastico;
scuolabus o altro mezzo di trasporto;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi i studio, corsi per l'apprendimento DEle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, teatro, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, catechismo, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese per l'acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento di patente presso autoscuola private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva DEl'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento DEl'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia (le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione DE codice fiscale DEla figlia su ciascun scontrino);
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro mediante una formale richiesta scritta (anche a mezzo posta elettronica oppure sms) indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso motivato;
in caso di mancata risposta o mancata motivazione al dissenso nel termine di cui sopra, si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata, nel termine di dieci giorni dalla ricezione DEla documentazione attestante il pagamento, oppure contestualmente al versamento DEl'assegno di mantenimento con scadenza immediatamente successiva alla data di ricezione DEla documentazione.
La detrazione DEle spese straordinarie ai fini Irpef, fino a quando la IG.ra E_ non troverà un lavoro, sarà operata da al 100%, il quale provvederà a Controparte_1 restituire alla IG.ra l'importo a lui rimborsato in proporzione alla quota di E_ spesa straordinaria sostenuta dalla IG.ra , entro dieci giorni dall'accredito in busta Pt_1 paga oppure contestualmente al versamento DEl'assegno di mantenimento con scadenza immediatamente successiva alla data di accredito DEla detrazione fiscale. Nel caso in cui la IG.ra trovasse un lavoro le suddette detrazioni saranno operate ed E_ effettuate al 50% tra i genitori, se la spesa è stata sostenuta al 50% tra i medesimi, oppure nella stessa proporzionale quota di riparto DEla spesa. Chi la sosterrà al 100% avrà diritto di operare la detrazione al 100% e trattenersela integralmente.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Sato e/o da qualsiasi Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto DEle spese straordinarie.
- disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura DE 100% dalla sig.ra E_ in quanto genitore collocatario;
[...]
DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
ORDINA all'ufficiale DElo stato civile DE comune competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto DEl'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto. La IG.ra E_ continuerà ad abitare, e pertanto manterrà anche la residenza, in Santa Croce sull'Arno (PI) via DE Risorgimento n. 2, dove vivrà unitamente alle figlie e , mentre Per_1 Persona_2 il IG. ha già trasferito la propria residenza in via Casenuove n. 82, interno Controparte_1
2, Larciano (PT);
- che l'espatrio dei figli minori, in quanto decisione di straordinaria importanza, è subordinato al consenso di entrambi i genitori, da raccogliersi per iscritto almeno un mese prima DEla partenza. Il genitore che si recherà all'estero con il figlio dovrà esibire all'altro il programma DEla vacanza/gita dettagliando data, ora e luogo di partenza e ritorno, luogo, indirizzo e recapito telefonico di permanenza. In mancanza di tali elementi, il rifiuto opposto dall'altro genitore si intenderà motivato;
- entrambi i coniugi rinunciano alla richiesta di un assegno di mantenimento in loro favore posto a carico di uno dei due;
- la IG.ra è proprietaria DEla vettura Lancia Ypsilon targata EA86WE; il E_
IG. è proprietario DEla vettura Fiat Punto Targata EY411VC. Ciascun Controparte_1 coniuge manterrà la proprietà esclusiva DEla vettura ad oggi allo stesso intestata;
- entrambi i coniugi si impegnano a provvedere al versamento DEla propria quota (50% l'uno) DEla rata DE mutuo contratto per l'acquisto DEla casa coniugale sita in Santa Croce sull'Arno (PI) via DE Risorgimento n. 2, in ragione DE quale è previsto il pagamento di una rata mensile fissa di totali euro 497,37 a cui sommarsi la rata DEla polizza assicurativa DE contratto di mutuo pari ad euro 16,33, per totali euro 513,70 mensili;
- il IG. provvederà al pagamento DE finanziamento n. 074733192 acceso Controparte_1 presso la AgosDucato s.p.a. la cui rata mensile ammonta ad oggi ad euro 216,00 circa;
- il conto corrente acceso presso Banca Intesa San Paolo spa n. 50474/1000/00002046, cointestato tra i coniugi, rimarrà aperto per il solo addebito DEla rata DE mutuo, e lì i coniugi verseranno rispettivamente la loro quota per il pagamento DE mutuo. Il canone di conto corrente, commissioni e bolli di tale conto corrente saranno a carico dei coniugi al 50%;
- i coniugi sono inoltre cointestatari di un libretto postale di risparmio n. 35618972 con un saldo attivo di euro 4.790,22, che i coniugi si ripartiranno tra di loro al 50% l'uno, provvedendo poi alla chiusura DE libretto cointestato;
- la IG.ra provvederà a volturare a suo nome le utenze di luce e gas già E_ intestate al marito e si accollerà le spese DEle utenze ad oggi ancora da corrispondere e quelle future che dovessero nel frattempo arrivare, ovviamente con riferimento a quelle relative al periodo decorrente dall'anno 2024 in avanti, ad eccezione DEla bolletta relativa alla Tari DE 2024, come da avviso n. 350/2024 DE 06.06.2024 per euro 383,32 ed intestato alla IG.ra
, che verrà ripartita al 50% tra i coniugi, in quanto calcolata in base anche E_ al numero dei componenti nel nucleo familiare che, fino alla fine di Novembre 2024, risulta essere quattro;
- i coniugi si impegnano a dare corso alle condizioni statuite nel presente atto dalla data di sottoscrizione DE presente accordo, assumendo quindi con effetti anticipatori gli accordi ivi assunti;
- i coniugi dichiarano che null'altro hanno da dividersi e/o richiedersi o pretendere reciprocamente, in relazione anche ai rapporti pregressi, l'uno nei confronti DEl'altro a qualsiasi titolo, e di avere dunque provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica;
Così deciso nella camera di consiglio DE 4.07.2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Teresa Guerrieri Giudice Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3201 /2024 promossa da:
( ), con il patrocinio DEl'Avv. GIANFORTI E_ CodiceFiscale_1
FRANCESCA , elettivamente domiciliata in *, presso lo studio DE difensore. PARTE RICORRENTE
contro
( ), con il patrocinio DEl'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
LAMBERTUCCI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in *, presso lo studio DE difensore.
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione DEl'udienza DE 25.03.2025
OGGETTO: ricorso per la separazione dei coniugi
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 12.11.2024 la sig.ra chiedeva venisse pronunciata, E_ alle condizioni meglio specificate in ricorso, la separazione personale dei coniugi adducendo di aver contratto matrimonio con il sig. in data 22.08.2012 dalla cui unione sono nate Controparte_1
in data 27.06.2015 e il 15.10.2018. Persona_1 Persona_2
Si costituiva parte resistente in data 28.01.2025 dando atto di aver accettato la volontà DEla moglie di separarsi nonché DE raggiungimento medio tempore di un accordo sulle condizioni di separazione. Parte resistente formulava, pertanto, istanza di anticipazione DEla celebrazione DEla prima udienza da tenersi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. Tale istanza veniva accolta e la prima udienza fissata ai sensi DEl'art 127 ter c.p.c. i 25.03.2025. All'esito dei termini assegnati, visto il rituale deposito DEle note con le quali le parti insistevano per l'omologa DEle condizioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto posto, il Collegio prende atto DEl'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse DEla prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali DEla prole, nonché congrue alla luce DEle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento DEle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Anche il PM, notiziato DEla pendenza DE presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Si rileva infine che le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. allegavano dichiarazione, debitamente sottoscritta, di essere a conoscenza dei propri diritti e DEle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione DEl'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento DEl'accordo DEle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e E_
, che hanno contratto matrimonio a TO DE RE (NA) il Controparte_1
22.08.2012, trascritto nei registri DElo Stato civile DE Comune di TO DE greco N. 260 parte 2 serie A - anno 2012
2. DISPONE l'affido condiviso DEle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori. I genitori, pertanto, ne cureranno di comune accordo l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, con collocazione prevalente e residenza abituale DEle stesse presso la madre;
3. ASSEGNA la casa coniugale sita in Santa Croce sull'Arno (PI) via DE Risorgimento n. 2, identificata al NCEU di Santa Croce sull'Arno (PI) al foglio di mappa n. 18, particella n. 927, Sub. 06, Cat A/2, classe 2, vani 5, rendita catastale 413,17 alla IG.ra , che E_ vi continuerà a vivere con le figlie minori, con ogni conseguente provvedimento;
4. DISPONE che il padre potrà stare e vedere le figlie con le seguenti modalità: un fine settimana alternato dal venerdì alle 19:00 fino alla domenica alle 21:30, dopo la cena, quando il padre le riaccompagnerà presso l'abitazione DEla madre. Inoltre, durante la settimana, il padre starà con le figlie: le settimane in cui il week-end le bimbe sono con il padre, una volta a settimana, il giorno in cui le bimbe hanno in comune il giorno di rientro scolastico pomeridiano, quest'anno il martedì, dalle ore 16:00 (all'uscita di scuola) alle ore 21:30, quando il padre le riaccompagnerà a casa dopo cena;
le settimane in cui il week-end le bimbe sono con la madre, per due volte a settimana, e dunque, oltre al giorno in cui le bimbe hanno in comune il rientro pomeridiano scolastico (quest'anno il martedì), anche il giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 21:30, quando il padre le riaccompagnerà a casa dalla madre, dopo la cena. I figli trascorreranno tutte le festività secondo il criterio DEl'alternanza annuale, con precisazione che, ad anni alterni, il 24 dicembre verrà trascorso con un genitore;
il 25 e 26 dicembre con l'altro; il 31 dicembre ed il 01 gennaio con il genitore che ha trascorso il 24.12 con le figlie, ed il 06.01 con chi ha trascorso con le figlie il 25 ed il 26.12, fatto salvo diversi accordi tra i genitori. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello DE lunedì DEl'angelo, e viceversa. I restanti giorni di vacanza scolastica, che ricadano in giorni lavorativi, verranno gestiti secondo la normale regolamentazione come sopra. Durante il periodo estivo non scolastico (10 giugno – 15 settembre) i genitori potranno trascorrere con le figlie tre settimane, di cui massimo 1 consecutiva a volta, ciascuno impegnandosi a comunicarsi ed a concordare detti periodi entro il 20 maggio di ogni anno. Ovviamente, sempre in detto periodo estivo non scolastico, le figlie pernotteranno dal padre anche durante la settimana, nei giorni infrasettimanali in cui le bimbe staranno con il padre, che poi le riaccompagnerà a casa DEla madre il giorno seguente. Per i giorni in cui i figli saranno malati, verrà seguito il calendario consueto. Se non fosse possibile trasferirli da un genitore all'altro, rimarrà col genitore presso cui si trova, con possibilità di visita da parte DEl'altro. Per quanto riguarda il giorno DE compleanno DEle figlie, queste staranno ogni anno a pranzo con la madre ed a cena con il padre, in via alternata di anno in anno, oppure festeggeranno l'evento insieme;
5. PONE a carico DE IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra Controparte_1 E_
mediante bonifico bancario da versarsi sulla carta Posta Pay avente IBAN n.
[...]
[...], intestata alla IG.ra , entro il giorno 15 E_ di ogni mese e dalla mensilità di Dicembre 2024, la somma mensile di € 225,00 per ognuna DEle due figlie, per totali euro 450,00 mensili, a titolo di concorso al mantenimento per le proprie figlie (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT).
6. DISPONE che ciascun genitore dovrà sostenere il 50% DEle spese straordinarie nell'interesse dei figli, così come di seguito disciplinate:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali NON è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, eventuale tassa di iscrizione/assicurazione scolastica per scuole pubbliche obbligatorie, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate e con indicazione DE codice fiscale DEla figlia su ciascun scontrino;
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza DE conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
frequentazione DE conservatorio o scuole di formative, spesa per la preparazione agli esami di abilitazioni o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede);viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca dalla separazione e debba coprire l'orario di lavoro DE genitore che lo utilizza;
corredo di inizio anno scolastico;
scuolabus o altro mezzo di trasporto;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi i studio, corsi per l'apprendimento DEle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, teatro, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, catechismo, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese per l'acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento di patente presso autoscuola private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva DEl'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento DEl'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia (le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione DE codice fiscale DEla figlia su ciascun scontrino);
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro mediante una formale richiesta scritta (anche a mezzo posta elettronica oppure sms) indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso motivato;
in caso di mancata risposta o mancata motivazione al dissenso nel termine di cui sopra, si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata, nel termine di dieci giorni dalla ricezione DEla documentazione attestante il pagamento, oppure contestualmente al versamento DEl'assegno di mantenimento con scadenza immediatamente successiva alla data di ricezione DEla documentazione.
La detrazione DEle spese straordinarie ai fini Irpef, fino a quando la IG.ra E_ non troverà un lavoro, sarà operata da al 100%, il quale provvederà a Controparte_1 restituire alla IG.ra l'importo a lui rimborsato in proporzione alla quota di E_ spesa straordinaria sostenuta dalla IG.ra , entro dieci giorni dall'accredito in busta Pt_1 paga oppure contestualmente al versamento DEl'assegno di mantenimento con scadenza immediatamente successiva alla data di accredito DEla detrazione fiscale. Nel caso in cui la IG.ra trovasse un lavoro le suddette detrazioni saranno operate ed E_ effettuate al 50% tra i genitori, se la spesa è stata sostenuta al 50% tra i medesimi, oppure nella stessa proporzionale quota di riparto DEla spesa. Chi la sosterrà al 100% avrà diritto di operare la detrazione al 100% e trattenersela integralmente.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Sato e/o da qualsiasi Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto DEle spese straordinarie.
- disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura DE 100% dalla sig.ra E_ in quanto genitore collocatario;
[...]
DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
ORDINA all'ufficiale DElo stato civile DE comune competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto DEl'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto. La IG.ra E_ continuerà ad abitare, e pertanto manterrà anche la residenza, in Santa Croce sull'Arno (PI) via DE Risorgimento n. 2, dove vivrà unitamente alle figlie e , mentre Per_1 Persona_2 il IG. ha già trasferito la propria residenza in via Casenuove n. 82, interno Controparte_1
2, Larciano (PT);
- che l'espatrio dei figli minori, in quanto decisione di straordinaria importanza, è subordinato al consenso di entrambi i genitori, da raccogliersi per iscritto almeno un mese prima DEla partenza. Il genitore che si recherà all'estero con il figlio dovrà esibire all'altro il programma DEla vacanza/gita dettagliando data, ora e luogo di partenza e ritorno, luogo, indirizzo e recapito telefonico di permanenza. In mancanza di tali elementi, il rifiuto opposto dall'altro genitore si intenderà motivato;
- entrambi i coniugi rinunciano alla richiesta di un assegno di mantenimento in loro favore posto a carico di uno dei due;
- la IG.ra è proprietaria DEla vettura Lancia Ypsilon targata EA86WE; il E_
IG. è proprietario DEla vettura Fiat Punto Targata EY411VC. Ciascun Controparte_1 coniuge manterrà la proprietà esclusiva DEla vettura ad oggi allo stesso intestata;
- entrambi i coniugi si impegnano a provvedere al versamento DEla propria quota (50% l'uno) DEla rata DE mutuo contratto per l'acquisto DEla casa coniugale sita in Santa Croce sull'Arno (PI) via DE Risorgimento n. 2, in ragione DE quale è previsto il pagamento di una rata mensile fissa di totali euro 497,37 a cui sommarsi la rata DEla polizza assicurativa DE contratto di mutuo pari ad euro 16,33, per totali euro 513,70 mensili;
- il IG. provvederà al pagamento DE finanziamento n. 074733192 acceso Controparte_1 presso la AgosDucato s.p.a. la cui rata mensile ammonta ad oggi ad euro 216,00 circa;
- il conto corrente acceso presso Banca Intesa San Paolo spa n. 50474/1000/00002046, cointestato tra i coniugi, rimarrà aperto per il solo addebito DEla rata DE mutuo, e lì i coniugi verseranno rispettivamente la loro quota per il pagamento DE mutuo. Il canone di conto corrente, commissioni e bolli di tale conto corrente saranno a carico dei coniugi al 50%;
- i coniugi sono inoltre cointestatari di un libretto postale di risparmio n. 35618972 con un saldo attivo di euro 4.790,22, che i coniugi si ripartiranno tra di loro al 50% l'uno, provvedendo poi alla chiusura DE libretto cointestato;
- la IG.ra provvederà a volturare a suo nome le utenze di luce e gas già E_ intestate al marito e si accollerà le spese DEle utenze ad oggi ancora da corrispondere e quelle future che dovessero nel frattempo arrivare, ovviamente con riferimento a quelle relative al periodo decorrente dall'anno 2024 in avanti, ad eccezione DEla bolletta relativa alla Tari DE 2024, come da avviso n. 350/2024 DE 06.06.2024 per euro 383,32 ed intestato alla IG.ra
, che verrà ripartita al 50% tra i coniugi, in quanto calcolata in base anche E_ al numero dei componenti nel nucleo familiare che, fino alla fine di Novembre 2024, risulta essere quattro;
- i coniugi si impegnano a dare corso alle condizioni statuite nel presente atto dalla data di sottoscrizione DE presente accordo, assumendo quindi con effetti anticipatori gli accordi ivi assunti;
- i coniugi dichiarano che null'altro hanno da dividersi e/o richiedersi o pretendere reciprocamente, in relazione anche ai rapporti pregressi, l'uno nei confronti DEl'altro a qualsiasi titolo, e di avere dunque provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica;
Così deciso nella camera di consiglio DE 4.07.2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori