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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1657/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI MAIO GABRIELE, Giudice monocratico per ottemperanza in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6808/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3054/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 5 e pubblicata il 19/03/2025
Atti impositivi:
- OTTEMPERANZA n. 1007620230000063000 SPESE OTTEMP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 7.10.2025 l'Avv. Ricorrente_2 ha agito per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 546/92, “della sentenza N. 3054/05/2025, resa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, sez. nr. 05, pronunciata il 19.03.2025, depositata in cancelleria in data 16.04.2025”.
Il ricorrente ha dedotto, in particolare:
- che con detta sentenza, “notificata in data 18-04-2025 e, poi, rinotificata sempre in copia conforme all'originale in data 30.06.2025, unitamente con l'atto di messa in mora ex art 70, l' Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, veniva condannata al pagamento delle spese di lite che venivano liquidate in € 1600,00 ( € Milleseicento /00), oltre oneri ed accessori, per spese di giudizio, in favore dell'avvocato Ricorrente_2”;
- che “la predetta sentenza con pedissequa attestazione di conformità veniva notificata, a mezzo pec, alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in data 18.04.2025, non opposta e passata in giudicato in data 18.06.2025”;
- che “in data 07-07-2025, il sottoscritto procuratore notificava, a mezzo pec, al dott. Nominativo_1, la documentazione dallo stesso richiesta, in pari data, ovvero pro- forma di fattura e coordinate bancaria”;
- che “nonostante la predetta notifica nessun pagamento veniva effettuato in favore del sottoscritto procuratore”;
- che “in data 30.06.2025, è stato notificato a mezzo pec, all'indirizzo:
Email_2 ai sensi e per gli effetti dell'art 70 comma 2° D.Lgs n. 546/1992, alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Salerno, alla Indirizzo_1, atto di costituzione in mora, invitandolo e diffidandolo a dare esecuzione alla predetta sentenza entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'atto e avvertendo che il presente atto ha valore di messa in mora con tutte le conseguenze di legge”, ma “a tutt'oggi l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno non ha provveduto al pagamento di quanto liquidato in sentenza”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di “invitare e diffidare l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Salerno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Salerno, alla Indirizzo_1, ad ottemperare gli obblighi derivanti dalla citata sentenza, ovvero a provvedere:
1. al pagamento in favore dell'avvocato Ricorrente_2 della somma liquidata in sentenza pari ad
€ 1.600,00, (€ Milleseicento/00), oltre oneri ed accessori di legge;
2. A nominare, eventualmente, a spese dell'Ente un COMMISSARIO AD ACTA, per l'esecuzione del provvedimento medesimo;
3. Con condanna dell'Ente alle spese del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
La controparte ha depositato in data 12.2.2026 memorie con le quali ha dedotto “che è in corso il pagamento come da richiesta del ricorrente”, con richiesta di “un breve rinvio per assicurare il completamento della procedura ai fini della cessazione della materia del contendere”.
All'esito dell'odierna udienza, nel corso della quale le parti hanno dato “atto che è avvenuto il pagamento” con richiesta di cessazione della materia del contendere, la Corte, in composizione monocratica ex art. 70, co. 10bis del D. Lgs. n. 546/92, ha statuito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che “le sentenze che recano la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e
69, comma 5, d.lgs. n. 456 del 1992, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo” e che “il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui all'art. 38, d.lgs. citato”, laddove, “in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede il comma 4, dell'art. 69 in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede - di regola - l'art. 70, d.lgs. n. 456 del 1992” (così, in motivazione, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11286 del 07/04/2022, più di recente richiamata adesivamente anche da Cass. n. 7572/2024).
Nel caso di specie, la sentenza con la quale la parte resistente era stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate “in euro 1600,00, oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario” era stata pacificamente (e comunque con riscontro documentale) notificata in data 18.4.2025 e dunque il pagamento delle suddette spese avrebbe dovuto essere eseguito entro il
17.7.2025, ma a tale data ancora detto adempimento non vi era stato, nonostante che, come è pure pacifico e comunque documentalmente riscontrato, fosse stata altresì inviata in data 7.7.2025 ulteriore diffida con le indicazioni per l'accredito bancario e tutta la documentazione occorrente, sicchè legittimamente il ricorrente ha chiesto in data 7.10.2025 (dopo avere quindi atteso ulteriori 90 giorni da tale data) l'ottemperanza della suddetta sentenza.
La circostanza che, successivamente alla scadenza del termine per adempiere ed alla proposizione del ricorso in esame (e comunque dopo la data del 12.2.2026, nella quale si dava atto del mancato adempimento, con richiesta di rinvio per provvedervi), il pagamento sia stato pacificamente finalmente eseguito determina allo stato la cessazione della materia del contendere sul punto senza pertanto più alcuna necessità di emanare provvedimenti per l'ottemperanza della decisione di cui in epigrafe, come appunto concordemente richiesto dalle parti sul punto.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), con chiusura del procedimento con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, residua comunque l'obbligo per il giudice di provvedere (con sentenza: cfr. Cass. n. 29300/2018) sulle spese del giudizio quando sul punto permanga contrasto tra le parti (v. Cass., sez. II, 27-3-99 n. 2937), come appunto nella specie, laddove il difensore della parte ricorrente ha insistito “per la condanna dell'ufficio alle spese e al pagamento del contributo unificato versato”.
In particolare, la S.C. ha affermato che la tardività nell'adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese (cfr. Cass. n. 11286/2022 cit.), avvertendo, ancora più di recente (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 8495 del 2024), che, nel giudizio di ottemperanza nel quale l'adempimento sia avvenuto solo “in prossimità dell'udienza”, la compensazione delle spese sia consentita solo ove ricorrano ragioni di « gravità ed eccezionalità», laddove, nel caso di specie, tali ragioni non si scorgono e, benvero, non sono state nemmeno specificamente e convincentemente addotte dalla debitrice, la quale come esposto disponeva di tutto quanto occorrente per poter provvedere tempestivamente al pagamento.
Per le suesposte - ed assorbenti - considerazioni, si impone quindi la declaratoria di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere non essendovi più luogo a emanare provvedimenti per l'ottemperanza della decisione di cui in epigrafe, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e ss. mod. (secondo il valore di cui alla voce 24.5. della relativa tabella, tenuto conto della natura del procedimento), con rimborso del CUT ove effettivamente versato per il presente procedimento.
P.Q.M.
a) dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere non essendovi più luogo a emanare provvedimenti per l'ottemperanza della decisione di cui in epigrafe;
b) condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento, liquidate in
€ 142,00 per competenze professionali oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CP se dovute come per legge e rimborso CUT ove effettivamente versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI MAIO GABRIELE, Giudice monocratico per ottemperanza in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6808/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3054/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 5 e pubblicata il 19/03/2025
Atti impositivi:
- OTTEMPERANZA n. 1007620230000063000 SPESE OTTEMP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 7.10.2025 l'Avv. Ricorrente_2 ha agito per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 546/92, “della sentenza N. 3054/05/2025, resa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, sez. nr. 05, pronunciata il 19.03.2025, depositata in cancelleria in data 16.04.2025”.
Il ricorrente ha dedotto, in particolare:
- che con detta sentenza, “notificata in data 18-04-2025 e, poi, rinotificata sempre in copia conforme all'originale in data 30.06.2025, unitamente con l'atto di messa in mora ex art 70, l' Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, veniva condannata al pagamento delle spese di lite che venivano liquidate in € 1600,00 ( € Milleseicento /00), oltre oneri ed accessori, per spese di giudizio, in favore dell'avvocato Ricorrente_2”;
- che “la predetta sentenza con pedissequa attestazione di conformità veniva notificata, a mezzo pec, alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in data 18.04.2025, non opposta e passata in giudicato in data 18.06.2025”;
- che “in data 07-07-2025, il sottoscritto procuratore notificava, a mezzo pec, al dott. Nominativo_1, la documentazione dallo stesso richiesta, in pari data, ovvero pro- forma di fattura e coordinate bancaria”;
- che “nonostante la predetta notifica nessun pagamento veniva effettuato in favore del sottoscritto procuratore”;
- che “in data 30.06.2025, è stato notificato a mezzo pec, all'indirizzo:
Email_2 ai sensi e per gli effetti dell'art 70 comma 2° D.Lgs n. 546/1992, alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Salerno, alla Indirizzo_1, atto di costituzione in mora, invitandolo e diffidandolo a dare esecuzione alla predetta sentenza entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'atto e avvertendo che il presente atto ha valore di messa in mora con tutte le conseguenze di legge”, ma “a tutt'oggi l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno non ha provveduto al pagamento di quanto liquidato in sentenza”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di “invitare e diffidare l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Salerno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Salerno, alla Indirizzo_1, ad ottemperare gli obblighi derivanti dalla citata sentenza, ovvero a provvedere:
1. al pagamento in favore dell'avvocato Ricorrente_2 della somma liquidata in sentenza pari ad
€ 1.600,00, (€ Milleseicento/00), oltre oneri ed accessori di legge;
2. A nominare, eventualmente, a spese dell'Ente un COMMISSARIO AD ACTA, per l'esecuzione del provvedimento medesimo;
3. Con condanna dell'Ente alle spese del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
La controparte ha depositato in data 12.2.2026 memorie con le quali ha dedotto “che è in corso il pagamento come da richiesta del ricorrente”, con richiesta di “un breve rinvio per assicurare il completamento della procedura ai fini della cessazione della materia del contendere”.
All'esito dell'odierna udienza, nel corso della quale le parti hanno dato “atto che è avvenuto il pagamento” con richiesta di cessazione della materia del contendere, la Corte, in composizione monocratica ex art. 70, co. 10bis del D. Lgs. n. 546/92, ha statuito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che “le sentenze che recano la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e
69, comma 5, d.lgs. n. 456 del 1992, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo” e che “il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui all'art. 38, d.lgs. citato”, laddove, “in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede il comma 4, dell'art. 69 in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede - di regola - l'art. 70, d.lgs. n. 456 del 1992” (così, in motivazione, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11286 del 07/04/2022, più di recente richiamata adesivamente anche da Cass. n. 7572/2024).
Nel caso di specie, la sentenza con la quale la parte resistente era stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate “in euro 1600,00, oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario” era stata pacificamente (e comunque con riscontro documentale) notificata in data 18.4.2025 e dunque il pagamento delle suddette spese avrebbe dovuto essere eseguito entro il
17.7.2025, ma a tale data ancora detto adempimento non vi era stato, nonostante che, come è pure pacifico e comunque documentalmente riscontrato, fosse stata altresì inviata in data 7.7.2025 ulteriore diffida con le indicazioni per l'accredito bancario e tutta la documentazione occorrente, sicchè legittimamente il ricorrente ha chiesto in data 7.10.2025 (dopo avere quindi atteso ulteriori 90 giorni da tale data) l'ottemperanza della suddetta sentenza.
La circostanza che, successivamente alla scadenza del termine per adempiere ed alla proposizione del ricorso in esame (e comunque dopo la data del 12.2.2026, nella quale si dava atto del mancato adempimento, con richiesta di rinvio per provvedervi), il pagamento sia stato pacificamente finalmente eseguito determina allo stato la cessazione della materia del contendere sul punto senza pertanto più alcuna necessità di emanare provvedimenti per l'ottemperanza della decisione di cui in epigrafe, come appunto concordemente richiesto dalle parti sul punto.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), con chiusura del procedimento con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, residua comunque l'obbligo per il giudice di provvedere (con sentenza: cfr. Cass. n. 29300/2018) sulle spese del giudizio quando sul punto permanga contrasto tra le parti (v. Cass., sez. II, 27-3-99 n. 2937), come appunto nella specie, laddove il difensore della parte ricorrente ha insistito “per la condanna dell'ufficio alle spese e al pagamento del contributo unificato versato”.
In particolare, la S.C. ha affermato che la tardività nell'adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese (cfr. Cass. n. 11286/2022 cit.), avvertendo, ancora più di recente (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 8495 del 2024), che, nel giudizio di ottemperanza nel quale l'adempimento sia avvenuto solo “in prossimità dell'udienza”, la compensazione delle spese sia consentita solo ove ricorrano ragioni di « gravità ed eccezionalità», laddove, nel caso di specie, tali ragioni non si scorgono e, benvero, non sono state nemmeno specificamente e convincentemente addotte dalla debitrice, la quale come esposto disponeva di tutto quanto occorrente per poter provvedere tempestivamente al pagamento.
Per le suesposte - ed assorbenti - considerazioni, si impone quindi la declaratoria di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere non essendovi più luogo a emanare provvedimenti per l'ottemperanza della decisione di cui in epigrafe, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e ss. mod. (secondo il valore di cui alla voce 24.5. della relativa tabella, tenuto conto della natura del procedimento), con rimborso del CUT ove effettivamente versato per il presente procedimento.
P.Q.M.
a) dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere non essendovi più luogo a emanare provvedimenti per l'ottemperanza della decisione di cui in epigrafe;
b) condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento, liquidate in
€ 142,00 per competenze professionali oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CP se dovute come per legge e rimborso CUT ove effettivamente versato, con attribuzione al procuratore antistatario.