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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/10/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 19 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
9654/2024 pubblicata il 07/11/2024,
DA
(C.F. ), in persona dell'avv. Simona Serchi (munita dei Parte_1 P.IVA_1 necessari poteri in virtù di procura per atto del Notaio – rep. n. 40214 e racc. Persona_1
n. 15537 – registrata in Milano il 20.06.2022), rappresentata e difesa dall'avv. Margherita
AS NO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Europa n.
10, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Antognoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Corso Vannucci n. 107, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- APPELLATA
pagina 1 di 7 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9654/2024, in materia di
“Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza n. 9654/2024 del Tribunale di Milano:
Nel merito
Accogliere il presente appello per tutti i motivi in atti, e per l'effetto riformare la sentenza n.
9654/2024 del Tribunale di Milano, rigettando tutte le domande promosse dalla società CP_1 nei confronti di , con condanna dell'appellata alla restituzione di quanto
[...] Pt_1
corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla corresponsione fino all'effettiva restituzione.
In via istruttoria
Si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, ed interessi legali dalla corresponsione della somma corrisposta a titolo di rimborso delle spese di lite del primo grado sino al saldo”.
Per CP_1
“Voglia e si compiaccia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza:
- rigettare il proposto gravame avverso la Sentenza n. 9654/2024 del Tribunale di Milano
XI
Sezione Civile e tutte le domande avanzate dall'appellante sia in via principale che in via subordinata e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
pagina 2 di 7 ha riassunto innanzi al Tribunale di Milano, a seguito della dichiarazione di CP_1
incompetenza pronunciata dal Tribunale di Spoleto, il giudizio che aveva ivi originariamente instaurato nei confronti di esponendo: Parte_1
- di essere una società specializzata nella manutenzione di impianti elettrici, attività nell'ambito della quale la reperibilità telefonica è indispensabile per poter ricevere le richieste di assistenza della clientela;
- di avere concluso, in data 2 settembre 2013, un contratto di somministrazione di servizi di telefonia fissa con Parte_1
- di avere riscontrato, dal momento del passaggio della propria utenza da Telecom Italia
S.p.a. a avvenuto contestualmente alla stipulazione del contratto, il Parte_1 mancato funzionamento della linea telefonica;
- di avere più volte sollecitato l'intervento di ma di non avere ottenuto la Parte_1 risoluzione del problema;
- di avere subito un calo significativo dei ricavi aziendali a causa della impossibilità di rispondere alle richieste di intervento della clientela e di avere inoltre riportato ripercussioni negative sulla propria immagine aziendale;
- di avere comunque ricevuto da parte di la richiesta di pagamento della Parte_1 somma di euro 143,83 a titolo di “abbonamenti anticipati”;
- di essersi determinata a stipulare un nuovo contratto di somministrazione con il precedente gestore, Telecom Italia S.p.a., a partire dal 10 gennaio 2014.
In forza dei suddetti rilievi, ha chiesto al Tribunale di condannare CP_1 Parte_1
al risarcimento di tutti i danni cagionati, quantificati complessivamente in euro 179.251,09. si è costituita nel giudizio riassunto, eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'improponibilità della domanda avversaria, poiché non coincidente con quella avanzata in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione, nonché deducendo, nel merito, l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate da e chiedendone il rigetto. In particolare, CP_1 Pt_1 ha evidenziato che la migrazione dell'utenza facente capo a si è perfezionata
[...] CP_1
solo in data 19 settembre 2013, con conseguente assunzione degli obblighi derivanti dal contratto con decorrenza da tale data, e ha comunque negato di avere avuto contezza dei disservizi ex adverso lamentati.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9654/2024 depositata il 7 novembre 2024, ha accolto la domanda di condannando al pagamento “dell'importo di CP_1 Parte_1
€80.000,00 a titolo di risarcimento del danno equitativamente determinato”, oltre interessi pagina 3 di 7 legali dalla data della sentenza al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite, “liquidate in €
14.103,00 per compensi”.
I punti salienti della decisione di primo grado possono essere sintetizzati come segue:
- l'eccezione di improponibilità della domanda formulata da è fondata CP_1 limitatamente all'importo eccedente il petitum della domanda proposta in sede di conciliazione obbligatoria, pari a euro 100.000,00;
- alla luce della irrisorietà degli importi fatturati da per “consumi” nel periodo Parte_1 di vigenza del contratto fra le parti, risulta provato che la linea telefonica 075/9711318 non ha funzionato – se non a brevi tratti - nel periodo tra il settembre 2013 e il gennaio 2014, a causa dell'inadempimento contrattuale di Parte_1
- non è verosimile che non abbia segnalato per oltre tre mesi il disservizio della CP_1 linea telefonica;
in ogni caso, era tenuta a verificare che la procedura di Parte_1 portabilità del numero si fosse conclusa con il pieno ripristino della funzionalità della linea;
- può ritenersi dimostrato, per dato di comune esperienza, che il malfunzionamento della linea telefonica abbia privato della possibilità di essere contattata CP_1 tempestivamente dai propri clienti, con conseguente perdita di guadagno;
- spetta pertanto a la corresponsione da parte di di una somma CP_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, il quale può essere liquidato equitativamente in euro 80.000,00;
- di contro, non è fondata la pretesa di liquidazione di un importo ulteriore, a titolo di danno non patrimoniale, non essendo configurabile un pregiudizio alla sfera relazionale delle persone giuridiche e mancando la prova del dedotto danno all'immagine.
2. Il giudizio di secondo grado ha impugnato la sentenza n. 9654/2024, articolando quattro motivi di Parte_1
appello, con i quali ha lamentato l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui:
1) ha ritenuto provato l'inadempimento contrattuale di Parte_1
2) ha ritenuto provato il danno da perdita di chance lamentato da CP_1
3) ha quantificato in misura eccessiva il mancato guadagno di CP_1
4) ha posto a carico di essa appellante le spese di lite. si è costituita nel giudizio di secondo grado e ha concluso per il rigetto CP_1 dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
Il primo motivo di appello è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, occorre chiarire che, nel contratto di somministrazione di servizi di telefonia, il somministrante al quale sia contestato il malfunzionamento della linea telefonica è tenuto a pagina 4 di 7 provare, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., la conclusione del contratto e la corretta erogazione del servizio;
tale onere, laddove non sia specificamente contestato il cattivo funzionamento del contatore, si esaurisce “con la produzione delle fatture recanti le registrazioni del traffico telefonico (…) corrispondenti al contatore centrale”. Spetta invece all'utente allegare specificamente e dimostrare i disservizi che deduca di avere subito nel periodo di vigenza del contratto (v. Cass. n. 15061/2025, in motivazione, la quale si è pronunciata su un caso del tutto assimilabile a quello in discussione).
Nella fattispecie di causa, non sono in contestazione né la conclusione del contratto (avente ad oggetto la fornitura di servizi telefonici a tariffa fissa per le telefonate locali e nazionali e per la navigazione internet illimitata e a consumo per le chiamate internazionali e verso i numeri verdi), né la corrispondenza del traffico telefonico rilevato da a quello effettivo. Parte_1
ha comunque depositato, oltre alle condizioni generali di contratto, le fatture n. Parte_1
6602275 del 30 settembre 2013 e n. 8643598 del 30 novembre 2013, da cui si evincono, nel dettaglio, tutte le chiamate riferite all'utenza intestata a (sia quelle comprese nella CP_1
tariffa fissa sia quelle escluse) con riguardo al periodo 19 settembre 2013/30 novembre 2013
(docc. 3 e 4 del fascicolo di relativo al giudizio innanzi al Tribunale di Spoleto). Parte_1
Alcune delle fatture emesse da unitamente al contratto dedotto in causa, sono Parte_1
state depositate anche da sebbene non in forma completa, ma mancanti delle CP_1
pagine contenenti l'elenco delle chiamate in entrata e in uscita comprese nella tariffa fissa
(docc. 8,9 e 10 del fascicolo di primo grado di . CP_1
A fronte delle riferite emergenze documentali e in applicazione dei principi sopra richiamati, può affermarsi che ha assolto l'onere probatorio del quale era gravata. Parte_1
Più precisamente, alla luce della fattura n. 6602275, nella quale la decorrenza del contratto viene indicata nel 19 settembre 2013, e in mancanza di controdeduzioni specifiche da parte di risulta provato che il procedimento di migrazione della linea intestata a CP_1 CP_1 si è perfezionato solo a far tempo da tale data, la quale assume rilievo, ai sensi dell'art.
[...]
3.2 delle condizioni generali di contratto, ai fini della assunzione da parte di Parte_1
delle obbligazioni poste a suo carico. Inoltre, dalle due fatture n. 6602275 e n. 8643698, nella versione integrale depositata da emerge un quantitativo consistente di chiamate Parte_1
in entrata e in uscita, tale da non consentire di desumere alcuna anomalia di funzionamento della linea.
Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha invece erroneamente tenuto in considerazione – evidentemente basandosi sulle fatture incomplete del fascicolo di – i soli consumi CP_1
riferiti alle chiamate internazionali o verso i numeri verdi ricavabili dalle suddette fatture (in pagina 5 di 7 effetti molto contenuti) e ha quindi inferito dalla esiguità di tali consumi la sussistenza dei disservizi lamentati da CP_1
Una volta escluso, nei termini evidenziati, che i dati del traffico telefonico offrano riscontro alle allegazioni di in ordine ai malfunzionamenti della linea, deve ritenersi che la CP_1
sussistenza di tali malfunzionamenti sia rimasta indimostrata.
In questa prospettiva, non essendo state formulate istanze tempestive di prova testimoniale, non può essere valorizzata la dichiarazione scritta di depositata da Controparte_3 CP_1
nel fascicolo di primo grado sub doc. 2: si rammenta infatti che “le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge” (v.Cass. n. 24976/2017).
L'accoglimento del primo motivo di appello è assorbente rispetto a ogni ulteriore censura mossa alla sentenza di primo grado da parte di Parte_1
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, le domande proposte da CP_1
devono essere respinte.
Per effetto della statuizione che precede e in accoglimento della corrispondente domanda proposta dall'appellante (che in punto di avvenuto pagamento è rimasta incontestata), CP_1
va condannata a restituire in favore di le somme incassate in esecuzione
[...] Parte_1 della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1384 comma 1 c.c. dalla data del pagamento al saldo effettivo.
In ossequio al criterio della soccombenza, è inoltre tenuta a rifondere in favore di CP_1
le spese di entrambi i gradi di giudizio. Alla relativa liquidazione si provvede Parte_1
avendo riguardo al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 52.000.00 a euro
260.000,00), nonché applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9654/2024, pubblicata il 07 novembre
[...]
2024, così provvede:
1) in riforma della sentenza di primo grado, rigetta le domande risarcitorie proposte da
CP_1
pagina 6 di 7 2) condanna a restituire in favore di le somme incassate in CP_1 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1384 comma 1 c.c. dalla data del pagamento al saldo effettivo.
3) condanna a rifondere in favore di le spese di entrambi i CP_1 Parte_1 gradi di giudizio, liquidate:
- per la fase di primo grado, in euro 11.268,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
- per la fase di secondo grado, in euro 12.154,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Silvia Mancarella, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 19 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
9654/2024 pubblicata il 07/11/2024,
DA
(C.F. ), in persona dell'avv. Simona Serchi (munita dei Parte_1 P.IVA_1 necessari poteri in virtù di procura per atto del Notaio – rep. n. 40214 e racc. Persona_1
n. 15537 – registrata in Milano il 20.06.2022), rappresentata e difesa dall'avv. Margherita
AS NO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Europa n.
10, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Antognoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Corso Vannucci n. 107, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- APPELLATA
pagina 1 di 7 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9654/2024, in materia di
“Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza n. 9654/2024 del Tribunale di Milano:
Nel merito
Accogliere il presente appello per tutti i motivi in atti, e per l'effetto riformare la sentenza n.
9654/2024 del Tribunale di Milano, rigettando tutte le domande promosse dalla società CP_1 nei confronti di , con condanna dell'appellata alla restituzione di quanto
[...] Pt_1
corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla corresponsione fino all'effettiva restituzione.
In via istruttoria
Si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, ed interessi legali dalla corresponsione della somma corrisposta a titolo di rimborso delle spese di lite del primo grado sino al saldo”.
Per CP_1
“Voglia e si compiaccia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza:
- rigettare il proposto gravame avverso la Sentenza n. 9654/2024 del Tribunale di Milano
XI
Sezione Civile e tutte le domande avanzate dall'appellante sia in via principale che in via subordinata e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
pagina 2 di 7 ha riassunto innanzi al Tribunale di Milano, a seguito della dichiarazione di CP_1
incompetenza pronunciata dal Tribunale di Spoleto, il giudizio che aveva ivi originariamente instaurato nei confronti di esponendo: Parte_1
- di essere una società specializzata nella manutenzione di impianti elettrici, attività nell'ambito della quale la reperibilità telefonica è indispensabile per poter ricevere le richieste di assistenza della clientela;
- di avere concluso, in data 2 settembre 2013, un contratto di somministrazione di servizi di telefonia fissa con Parte_1
- di avere riscontrato, dal momento del passaggio della propria utenza da Telecom Italia
S.p.a. a avvenuto contestualmente alla stipulazione del contratto, il Parte_1 mancato funzionamento della linea telefonica;
- di avere più volte sollecitato l'intervento di ma di non avere ottenuto la Parte_1 risoluzione del problema;
- di avere subito un calo significativo dei ricavi aziendali a causa della impossibilità di rispondere alle richieste di intervento della clientela e di avere inoltre riportato ripercussioni negative sulla propria immagine aziendale;
- di avere comunque ricevuto da parte di la richiesta di pagamento della Parte_1 somma di euro 143,83 a titolo di “abbonamenti anticipati”;
- di essersi determinata a stipulare un nuovo contratto di somministrazione con il precedente gestore, Telecom Italia S.p.a., a partire dal 10 gennaio 2014.
In forza dei suddetti rilievi, ha chiesto al Tribunale di condannare CP_1 Parte_1
al risarcimento di tutti i danni cagionati, quantificati complessivamente in euro 179.251,09. si è costituita nel giudizio riassunto, eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'improponibilità della domanda avversaria, poiché non coincidente con quella avanzata in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione, nonché deducendo, nel merito, l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate da e chiedendone il rigetto. In particolare, CP_1 Pt_1 ha evidenziato che la migrazione dell'utenza facente capo a si è perfezionata
[...] CP_1
solo in data 19 settembre 2013, con conseguente assunzione degli obblighi derivanti dal contratto con decorrenza da tale data, e ha comunque negato di avere avuto contezza dei disservizi ex adverso lamentati.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9654/2024 depositata il 7 novembre 2024, ha accolto la domanda di condannando al pagamento “dell'importo di CP_1 Parte_1
€80.000,00 a titolo di risarcimento del danno equitativamente determinato”, oltre interessi pagina 3 di 7 legali dalla data della sentenza al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite, “liquidate in €
14.103,00 per compensi”.
I punti salienti della decisione di primo grado possono essere sintetizzati come segue:
- l'eccezione di improponibilità della domanda formulata da è fondata CP_1 limitatamente all'importo eccedente il petitum della domanda proposta in sede di conciliazione obbligatoria, pari a euro 100.000,00;
- alla luce della irrisorietà degli importi fatturati da per “consumi” nel periodo Parte_1 di vigenza del contratto fra le parti, risulta provato che la linea telefonica 075/9711318 non ha funzionato – se non a brevi tratti - nel periodo tra il settembre 2013 e il gennaio 2014, a causa dell'inadempimento contrattuale di Parte_1
- non è verosimile che non abbia segnalato per oltre tre mesi il disservizio della CP_1 linea telefonica;
in ogni caso, era tenuta a verificare che la procedura di Parte_1 portabilità del numero si fosse conclusa con il pieno ripristino della funzionalità della linea;
- può ritenersi dimostrato, per dato di comune esperienza, che il malfunzionamento della linea telefonica abbia privato della possibilità di essere contattata CP_1 tempestivamente dai propri clienti, con conseguente perdita di guadagno;
- spetta pertanto a la corresponsione da parte di di una somma CP_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, il quale può essere liquidato equitativamente in euro 80.000,00;
- di contro, non è fondata la pretesa di liquidazione di un importo ulteriore, a titolo di danno non patrimoniale, non essendo configurabile un pregiudizio alla sfera relazionale delle persone giuridiche e mancando la prova del dedotto danno all'immagine.
2. Il giudizio di secondo grado ha impugnato la sentenza n. 9654/2024, articolando quattro motivi di Parte_1
appello, con i quali ha lamentato l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui:
1) ha ritenuto provato l'inadempimento contrattuale di Parte_1
2) ha ritenuto provato il danno da perdita di chance lamentato da CP_1
3) ha quantificato in misura eccessiva il mancato guadagno di CP_1
4) ha posto a carico di essa appellante le spese di lite. si è costituita nel giudizio di secondo grado e ha concluso per il rigetto CP_1 dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
Il primo motivo di appello è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, occorre chiarire che, nel contratto di somministrazione di servizi di telefonia, il somministrante al quale sia contestato il malfunzionamento della linea telefonica è tenuto a pagina 4 di 7 provare, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., la conclusione del contratto e la corretta erogazione del servizio;
tale onere, laddove non sia specificamente contestato il cattivo funzionamento del contatore, si esaurisce “con la produzione delle fatture recanti le registrazioni del traffico telefonico (…) corrispondenti al contatore centrale”. Spetta invece all'utente allegare specificamente e dimostrare i disservizi che deduca di avere subito nel periodo di vigenza del contratto (v. Cass. n. 15061/2025, in motivazione, la quale si è pronunciata su un caso del tutto assimilabile a quello in discussione).
Nella fattispecie di causa, non sono in contestazione né la conclusione del contratto (avente ad oggetto la fornitura di servizi telefonici a tariffa fissa per le telefonate locali e nazionali e per la navigazione internet illimitata e a consumo per le chiamate internazionali e verso i numeri verdi), né la corrispondenza del traffico telefonico rilevato da a quello effettivo. Parte_1
ha comunque depositato, oltre alle condizioni generali di contratto, le fatture n. Parte_1
6602275 del 30 settembre 2013 e n. 8643598 del 30 novembre 2013, da cui si evincono, nel dettaglio, tutte le chiamate riferite all'utenza intestata a (sia quelle comprese nella CP_1
tariffa fissa sia quelle escluse) con riguardo al periodo 19 settembre 2013/30 novembre 2013
(docc. 3 e 4 del fascicolo di relativo al giudizio innanzi al Tribunale di Spoleto). Parte_1
Alcune delle fatture emesse da unitamente al contratto dedotto in causa, sono Parte_1
state depositate anche da sebbene non in forma completa, ma mancanti delle CP_1
pagine contenenti l'elenco delle chiamate in entrata e in uscita comprese nella tariffa fissa
(docc. 8,9 e 10 del fascicolo di primo grado di . CP_1
A fronte delle riferite emergenze documentali e in applicazione dei principi sopra richiamati, può affermarsi che ha assolto l'onere probatorio del quale era gravata. Parte_1
Più precisamente, alla luce della fattura n. 6602275, nella quale la decorrenza del contratto viene indicata nel 19 settembre 2013, e in mancanza di controdeduzioni specifiche da parte di risulta provato che il procedimento di migrazione della linea intestata a CP_1 CP_1 si è perfezionato solo a far tempo da tale data, la quale assume rilievo, ai sensi dell'art.
[...]
3.2 delle condizioni generali di contratto, ai fini della assunzione da parte di Parte_1
delle obbligazioni poste a suo carico. Inoltre, dalle due fatture n. 6602275 e n. 8643698, nella versione integrale depositata da emerge un quantitativo consistente di chiamate Parte_1
in entrata e in uscita, tale da non consentire di desumere alcuna anomalia di funzionamento della linea.
Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha invece erroneamente tenuto in considerazione – evidentemente basandosi sulle fatture incomplete del fascicolo di – i soli consumi CP_1
riferiti alle chiamate internazionali o verso i numeri verdi ricavabili dalle suddette fatture (in pagina 5 di 7 effetti molto contenuti) e ha quindi inferito dalla esiguità di tali consumi la sussistenza dei disservizi lamentati da CP_1
Una volta escluso, nei termini evidenziati, che i dati del traffico telefonico offrano riscontro alle allegazioni di in ordine ai malfunzionamenti della linea, deve ritenersi che la CP_1
sussistenza di tali malfunzionamenti sia rimasta indimostrata.
In questa prospettiva, non essendo state formulate istanze tempestive di prova testimoniale, non può essere valorizzata la dichiarazione scritta di depositata da Controparte_3 CP_1
nel fascicolo di primo grado sub doc. 2: si rammenta infatti che “le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge” (v.Cass. n. 24976/2017).
L'accoglimento del primo motivo di appello è assorbente rispetto a ogni ulteriore censura mossa alla sentenza di primo grado da parte di Parte_1
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, le domande proposte da CP_1
devono essere respinte.
Per effetto della statuizione che precede e in accoglimento della corrispondente domanda proposta dall'appellante (che in punto di avvenuto pagamento è rimasta incontestata), CP_1
va condannata a restituire in favore di le somme incassate in esecuzione
[...] Parte_1 della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1384 comma 1 c.c. dalla data del pagamento al saldo effettivo.
In ossequio al criterio della soccombenza, è inoltre tenuta a rifondere in favore di CP_1
le spese di entrambi i gradi di giudizio. Alla relativa liquidazione si provvede Parte_1
avendo riguardo al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 52.000.00 a euro
260.000,00), nonché applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9654/2024, pubblicata il 07 novembre
[...]
2024, così provvede:
1) in riforma della sentenza di primo grado, rigetta le domande risarcitorie proposte da
CP_1
pagina 6 di 7 2) condanna a restituire in favore di le somme incassate in CP_1 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1384 comma 1 c.c. dalla data del pagamento al saldo effettivo.
3) condanna a rifondere in favore di le spese di entrambi i CP_1 Parte_1 gradi di giudizio, liquidate:
- per la fase di primo grado, in euro 11.268,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
- per la fase di secondo grado, in euro 12.154,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Silvia Mancarella, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
pagina 7 di 7