Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/06/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1062/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1062/2024 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Costa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro, Via Scesa Eroi 1799, n. 23, come da procura in atti,
E
(C.F.: ), nata il [...] a [...]_2 C.F._2
(CZ), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio
Angelo Montoro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, via F. Crispi n.55, come da procura in atti;
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
[...] nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 2013 al n. 27, parte II, Serie A, scegliendo il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione nascevano due figli: in data 13.11.2014, e Per_1
Per_ nata il [...]7.
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1) I coniugi vivranno separati ad ogni effetto di legge, conservando l'obbligo del reciproco rispetto e l'obbligo di garantire ai figli una crescita serena e armoniosa;
2) I figli resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi secondo il regime dell'affido condiviso e abiteranno stabilmente con la madre genitore collocatario;
3) La casa coniugale acquistata dai coniugi in comproprietà al 50% resterà assegnata alla Signora
che continuerà a viverci con i due figli minori;
Pt_2
4) 1 genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di loro a tutela della figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi all'onore e alle reputazioni l'uno contro l'altro in presenza dei figli;
5) con attenzione al diritto/dovere di visita del genitore non collocatario, i ricorrenti concordano che esso venga regolamentato come segue: Per_ a) il padre potrà prelevare e tenere con sé i figli e a fine settimana alternati dalle ore Per_1
20,00 del venerdì fino alle ore 21:00 della domenica:
b) il padre potrà prelevare e tenere con sé i figli il martedì dalle ore 16:00 (o dall'uscita da scuola ove diverso) fino alle ore 21:00, salvo diversi accordi specifici tra le parti;
impegnandosi a garantire ai minori la frequentazione delle attività extrascolastiche ricadenti nella giornata.
c) nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, il padre terrà con sé
i figli il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 (o dall'uscita da scuola ove diverso) alle ore 21.00; impegnandosi a garantire ai minori la frequentazione delle attività extrascolastiche ricadenti nella giornata.
d) FESTIVITÀ NATALIZIE:
Salvo diverso accordo fra i genitori che dovrà intervenire anche via e-mail entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, i genitori concordano che ad anni alterni i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro e così per la vigilia di Capodanno il 1° gennaio e l'Epifania per consentire ai bambini di trascorrere la festività con entrambi i genitori.
e) FESTIVITA' PASQUALI
I genitori, salvo diverso accordo che dovrà intervenire tra loro anche via e-mail entro e non oltre il
20 febbraio di ciascun anno, concordano che i minori ad anni alterni saranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì di Pasquetta con l'altro.
f) VACANZE ESTIVE
Il padre e la madre potranno tenere con sé i figli minori in via esclusiva 15 giorni 7 a luglio e 7 ad agosto da concordare via mail entro il 15 maggio secondo le esigenze lavorative dei genitori.
Resta confermata l'alternanza dei fine settimana e dei pomeriggi come concordata;
Per_ g) Compleanni ed onomastici di e , ad anni alterni bambini trascorreranno il loro Per_1 compleanno dalle ore 10:00 alle ore 16:00, con un genitore e dalle ore 16:00 alle ore 21:00 con l'altro, salvo diverso accordo tra genitori. In caso di festa organizzata fuori casa, le spese, preventivamente concordate, saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% tra loro.
h) Festa del Papà e Festa della Mamma.
I minori trascorreranno inoltre la Festa del Papà e la Festa della Mamma rispettivamente con il padre e la madre, con modalità che saranno concordate tra i genitori;
in ogni caso, in mancanza di accordo, ove la relativa festività cadrà nel fine settimana che i bambini trascorreranno con l'altro genitore, il padre o la madre li potranno prendere alle ore 10:00 fino alle ore 20:00 della relativa festività;
i) Quanto alle altre festività (25 aprile, I maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre e 26 dicembre) i minori le trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
1) I genitori si impegnano a garantire ai figli minori la partecipazione a ricorrenze familiari, compleanni di nonni, zii, cugini, amichetti di scuola.
In caso di malattia dei minori il padre, nei tempi di sua spettanza, potrà fare visita ai figli presso la casa materna, previo accordo telefonico o SMS;
Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con figli ogni giorno, preferibilmente dalle ore 19:00 alle ore 20:00. I genitori si impegnano a comunicare preventivamente e tempestivamente gli indirizzi e i recapiti telefonici dei luoghi nei quali i figli saranno presso ciascuno di loro;
6) essendo i coniugi economicamente autonomi e titolari di redditi pressoché analoghi, nessun assegno di mantenimento è dovuto dall'uno all'altro;
7) quanto al mantenimento ordinario e straordinario dei minori, il padre contribuirà al mantenimento ordinario versando entro il 15 di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario sul seguente IBAN:
[...], un assegno mensile (rivalutato ex lege) di € 700,00 (E350.00 per ciascun figlio) mentre le spese straordinarie per istruzione, ed attività sportive, extrascolastiche ed eventuali spese mediche non comprese fra quelle fornite dal SSN, saranno preventivamente concordate e documentate e sostenute in ragione del 50% dai genitori, e comunque secondo il protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di familiare sottoscritto dal Tribunale Civile di Catanzaro e dall'ordine degli avvocati di Catanzaro in data 16/05/2019 prot. N. 1766 da ritenersi applicabile.
8) i coniugi fin d'ora reciprocamente si autorizzano al rilascio del passaporto;
9) i coniugi fin d'ora reciprocamente si autorizzano a richiedere ed ottenere la carta d'identità dei figli minori valida per l'espatrio;
10) entrambi i coniugi reciprocamente danno atto di aver contribuito all'acquisto e sistemazione della casa sita in Catanzaro alla via Michele Torcia n.18/A con l'esborso, rispettivamente, delle seguenti somme:
€ 189.200,00 Parte_2
€ 157.100,00 Parte_1
Dei diversi importi del contributo economico sostenuto si dovrà tenere conto nel caso di futura vendita, riscatto o divisione dell'immobile stesso.
11) coniugi concordemente dichiarano che rispetteranno i predetti accordi fin dalla data di sottoscrizione”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 5 giugno 2025, all'esito della quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e dell'interesse dei minori.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
CE (CZ), il 31 agosto 2013, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune,
Anno 2013, n. 27, parte II, serie A, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a [...]_1
(CZ), e nata il [...] a [...], autorizzando gli stessi a vivere Pt_2 Parte_2 separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo