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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 9977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9977 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 15806/23 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15806/2023 R.G.A.C. riservata per la decisione all'udienza del 9/10/2025 tenutasi nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c. con decorrenza dei termini per il deposito della sentenza far data dal 13/10/2025 di comunicazione del provvedimento
TRA
(P. Iva ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., con sede a Napoli in Piazza Matteotti n. 7, elettivamente domiciliata a
Napoli in via F. Giordani n. 23, presso lo studio dell'avv. Stefano Rocco che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
p.t., con sede a Melito di Napoli in Via Roma n. 542, elettivamente domiciliata a San Marcellino (CE) al Corso Europa n. 337, presso lo studio dell'Avv. Mario Caliendo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3747/2023, R.g. 9909/23, emesso dal Tribunale di Napoli il 25/05/2023.
Conclusioni: per l'opponente, come da comparsa conclusionale, rigettare ogni avversa richiesta per essere inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui in atti e per l'effetto, revocare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 3747/2023 emesso dal Tribunale di Napoli;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Per l'opposto, come da comparsa di costituzione, nel merito, respingere l'avversa opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, speciosa, pretestuosa e temeraria, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
3747/2023 con ogni opportuna e migliore declaratoria di legge;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott.ssa F. Vollero, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo),
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ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n.
642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, la società (d'ora in avanti solo “la Parte_1 società opponente”) citava in giudizio la società (d'ora innanzi CP_1 solo “la società opposta”) proponendo opposizione al D.I. n. 3747/23, emesso dal Tribunale di Napoli il 25/05/2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 237.003,09, oltre accessori e spese, a titolo di saldo dei lavori di fornitura e posa in opera di impianti elettrici e speciali presso il presidio ospedaliero di Treviso in virtù di contratto del 1/9/2020 e successiva integrazione dell'8/10/2021.
In particolare, l'opponente eccepiva la mancanza di prova del rapporto sottostante e della sua vigenza, che contestava, della sua esecuzione e/o corretta esecuzione, nonché del rispetto dei termini del presunto contratto
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sottostante e della prova dell'asserita prestazione, nonché dell'accordo sulla sua quantificazione.
Si costituiva in giudizio la società opposta, che eccepiva come le doglianze di parte opponente fossero prive di fondamento in quanto il rapporto intercorso tra le parti era provato dal contratto stipulato il 1/9/2020 e successiva autorizzazione alla integrazione del 24/12/2021; eccepiva che l'esecuzione delle lavorazioni erano provate dai SAL emessi (Agosto 2022-Settembre
2022-Ottobre 2022), senza che vi fosse stata alcuna contestazione, e dai pagamenti in acconto eseguiti dall'opponente; eccepiva, infine, in relazione al pagamento dell'importo di € 79.352,73, dovuto a titolo di ritenute a garanzia, che l'importo a titolo di ritenuta di garanzia pari al 5% era previsto contrattualmente ed era subordinato solo alla esibizione dei documenti descritti al punto 5.4 del contratto.
Rigettata l'istanza volta alla concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, all'esito del deposito delle memorie integrative, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. e riservata in decisione.
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia in particolare delle fatture e delle richieste di pagamento.
Tale documentazione costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi
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effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ.
03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004,
n. 10830).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale
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corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Nel caso di specie, fatta la necessaria premessa, deve rilevarsi che l'opposizione è risultata infondata in mancanza di prova del credito azionato dalla società opposta e va, pertanto, rigettata nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
Risulta provato in via documentale, e non contestato, che la società opponente, quale società capogruppo e mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese in data Controparte_2
1/09/2020 stipulava un contratto di sub appalto con la avente ad CP_1 oggetto la “Posa in Opera Impianti Elettrici e Speciali con fornitura di materiale accessorio, compresa l'assistenza allo scarico, la movimentazione al piano e l'avvicinamento al piano di carico, così come di seguito elencati:- Cont Blindosbarre;
- Cavi - - Illuminazione Controparte_4
Co
- Quadri - ; - Trasformatori;
- CP_5 CP_7 CP_8
Ups;” (doc. 2 allegato alle memorie istruttorie ex art. 171ter, n. 2, c.p.c. di parte opposta).
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Con successiva comunicazione del 24/12/2021 la committente
[...]
autorizzava l'integrazione del contratto di Parte_2 subappalto di cui sopra per l'importo di € 309.600,00 (doc. 4 allegato al fascicolo di parte opposta).
Non risultano, invece, allegati i contratti del 31/1/2022 e del 15/2/2022, nonché l'integrazione del 20/12/2021, riferiti dall'opposta con il ricorso per ingiunzione di pagamento.
Ancora, le comunicazioni dell' di Padova (docc. c e c2 Parte_3 allegati al fascicolo di parte opponente) nulla rilevano ai fini della decisione, atteso che con le stesse si precisava, in sostanza, l'estraneità dell'
[...] rispetto alle problematiche concernenti i pagamenti richiesti dalla Parte_3 società opposta, e ciò in quanto il rapporto contrattuale fondato sul contratto di subappalto tra e Parte_1 CP_1
Ciò detto, deve rilevarsi come, a seguito dell'istruttoria documentale del giudizio, pur provata l'esistenza del rapporto contrattuale di subappalto tra le parti, nonché l'avvenuto pagamento di importi di denaro a titolo di acconto, non sia stata fornita la prova, da parte della società opposta, del credito reclamato con l'ingiunzione di pagamento.
E, invero, per ciò che concerne gli stati di avanzamento lavori allegati dalla società opposta occorre evidenziare che solo per il periodo di agosto 2022 veniva autorizzata la fatturazione;
per il periodo settembre 2022 veniva autorizzata la fatturazione salvo però verifica, mentre per il periodo ottobre
2022 veniva rimandata all'amministrazione la richiesta di fatturazione. Infine, per il periodo di novembre 2022 si rinviene agli atti solo una comunicazione di proposta SAL rivolta dalla società opposta alla società opponente. È in ogni caso da rilevare come non sia stata chiarita la qualifica dei sigg.
[...]
e , sottoscrittori delle comunicazioni e-mail ut CP_9 Persona_1 supra per conto della società opponente, né i poteri decisionali loro attribuiti nell'ambito della società opponente e, in particolare, nell'esecuzione della commessa.
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Analoghe considerazioni devono applicarsi alla presunta ricognizione del debito (doc. 9 allegato al fascicolo di parte opposta) di cui alla comunicazione e-mail del 21/12/2022 proveniente da per conto della CP_9 [...] senza che vi sia, anche in questo caso, alcuna specificazione circa Parte_1
i poteri di rappresentanza (eventuali) in capo alla persona indicata ai fini della proposizione della proposta transattiva.
Riguardo l'importo reclamato dalla società opposta quale ritenuta a garanzia del 5% prevista da contratto deve rilevarsi come nel vigente sistema normativo delle opere pubbliche, la stessa è posta a garanzia della corretta esecuzione delle opere;
infatti, l'ultima rata dell'appalto, ovvero la rata di saldo, viene liquidata solo a seguito del collaudo finale dei lavori, ovvero, a scelta dell'appaltatore, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria.
Nel caso che ci occupa l'art. 5 del contratto stipulato dalle parti il 1/9/2020, espressamente accettato dalle parti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., condiziona lo svincolo di tali ritenute all'emissione del certificato di collaudo da parte della stazione appaltante, ovvero la Controparte_2
Pertanto, lo svincolo delle ritenute operate sui pagamenti eseguiti in favore della società opposta potrà avvenire solo a seguito di collaudo, ovviamente positivo, delle opere realizzate, quando sarà verificata da parte della stazione appaltante, l'assenza di vizi o difformità delle opere, ovvero l'avvenuto adempimento degli oneri previsti in favore dei lavori impiegati nell'appalto.
Ciò detto, in mancanza della prova dell'avvenuto collaudo da parte della stazione appaltante, ne deriva l'inesigibilità del credito azionato a titolo di importo reclamato dalla società opposta quale ritenuta a garanzia.
In conclusione, per le considerazioni superiori, deve accogliersi l'opposizione con la revoca del D.I. opposto ed il rigetto della domanda di pagamento della società opposta, in mancanza della prova del credito azionato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia
(importo medio dello scaglione di valore fino ad € 260.000,00, ridotto del
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30%), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13 agosto 2022 G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3747/2023, R.g. 9909/23, emesso dal
Tribunale di Napoli il 25/05/2023;
- rigetta la domanda di pagamento della società opposta;
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.554,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 3 novembre 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15806/2023 R.G.A.C. riservata per la decisione all'udienza del 9/10/2025 tenutasi nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c. con decorrenza dei termini per il deposito della sentenza far data dal 13/10/2025 di comunicazione del provvedimento
TRA
(P. Iva ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., con sede a Napoli in Piazza Matteotti n. 7, elettivamente domiciliata a
Napoli in via F. Giordani n. 23, presso lo studio dell'avv. Stefano Rocco che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
p.t., con sede a Melito di Napoli in Via Roma n. 542, elettivamente domiciliata a San Marcellino (CE) al Corso Europa n. 337, presso lo studio dell'Avv. Mario Caliendo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3747/2023, R.g. 9909/23, emesso dal Tribunale di Napoli il 25/05/2023.
Conclusioni: per l'opponente, come da comparsa conclusionale, rigettare ogni avversa richiesta per essere inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui in atti e per l'effetto, revocare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 3747/2023 emesso dal Tribunale di Napoli;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Per l'opposto, come da comparsa di costituzione, nel merito, respingere l'avversa opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, speciosa, pretestuosa e temeraria, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
3747/2023 con ogni opportuna e migliore declaratoria di legge;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott.ssa F. Vollero, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo),
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ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n.
642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, la società (d'ora in avanti solo “la Parte_1 società opponente”) citava in giudizio la società (d'ora innanzi CP_1 solo “la società opposta”) proponendo opposizione al D.I. n. 3747/23, emesso dal Tribunale di Napoli il 25/05/2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 237.003,09, oltre accessori e spese, a titolo di saldo dei lavori di fornitura e posa in opera di impianti elettrici e speciali presso il presidio ospedaliero di Treviso in virtù di contratto del 1/9/2020 e successiva integrazione dell'8/10/2021.
In particolare, l'opponente eccepiva la mancanza di prova del rapporto sottostante e della sua vigenza, che contestava, della sua esecuzione e/o corretta esecuzione, nonché del rispetto dei termini del presunto contratto
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sottostante e della prova dell'asserita prestazione, nonché dell'accordo sulla sua quantificazione.
Si costituiva in giudizio la società opposta, che eccepiva come le doglianze di parte opponente fossero prive di fondamento in quanto il rapporto intercorso tra le parti era provato dal contratto stipulato il 1/9/2020 e successiva autorizzazione alla integrazione del 24/12/2021; eccepiva che l'esecuzione delle lavorazioni erano provate dai SAL emessi (Agosto 2022-Settembre
2022-Ottobre 2022), senza che vi fosse stata alcuna contestazione, e dai pagamenti in acconto eseguiti dall'opponente; eccepiva, infine, in relazione al pagamento dell'importo di € 79.352,73, dovuto a titolo di ritenute a garanzia, che l'importo a titolo di ritenuta di garanzia pari al 5% era previsto contrattualmente ed era subordinato solo alla esibizione dei documenti descritti al punto 5.4 del contratto.
Rigettata l'istanza volta alla concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, all'esito del deposito delle memorie integrative, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. e riservata in decisione.
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia in particolare delle fatture e delle richieste di pagamento.
Tale documentazione costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi
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effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ.
03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004,
n. 10830).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale
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corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Nel caso di specie, fatta la necessaria premessa, deve rilevarsi che l'opposizione è risultata infondata in mancanza di prova del credito azionato dalla società opposta e va, pertanto, rigettata nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
Risulta provato in via documentale, e non contestato, che la società opponente, quale società capogruppo e mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese in data Controparte_2
1/09/2020 stipulava un contratto di sub appalto con la avente ad CP_1 oggetto la “Posa in Opera Impianti Elettrici e Speciali con fornitura di materiale accessorio, compresa l'assistenza allo scarico, la movimentazione al piano e l'avvicinamento al piano di carico, così come di seguito elencati:- Cont Blindosbarre;
- Cavi - - Illuminazione Controparte_4
Co
- Quadri - ; - Trasformatori;
- CP_5 CP_7 CP_8
Ups;” (doc. 2 allegato alle memorie istruttorie ex art. 171ter, n. 2, c.p.c. di parte opposta).
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Con successiva comunicazione del 24/12/2021 la committente
[...]
autorizzava l'integrazione del contratto di Parte_2 subappalto di cui sopra per l'importo di € 309.600,00 (doc. 4 allegato al fascicolo di parte opposta).
Non risultano, invece, allegati i contratti del 31/1/2022 e del 15/2/2022, nonché l'integrazione del 20/12/2021, riferiti dall'opposta con il ricorso per ingiunzione di pagamento.
Ancora, le comunicazioni dell' di Padova (docc. c e c2 Parte_3 allegati al fascicolo di parte opponente) nulla rilevano ai fini della decisione, atteso che con le stesse si precisava, in sostanza, l'estraneità dell'
[...] rispetto alle problematiche concernenti i pagamenti richiesti dalla Parte_3 società opposta, e ciò in quanto il rapporto contrattuale fondato sul contratto di subappalto tra e Parte_1 CP_1
Ciò detto, deve rilevarsi come, a seguito dell'istruttoria documentale del giudizio, pur provata l'esistenza del rapporto contrattuale di subappalto tra le parti, nonché l'avvenuto pagamento di importi di denaro a titolo di acconto, non sia stata fornita la prova, da parte della società opposta, del credito reclamato con l'ingiunzione di pagamento.
E, invero, per ciò che concerne gli stati di avanzamento lavori allegati dalla società opposta occorre evidenziare che solo per il periodo di agosto 2022 veniva autorizzata la fatturazione;
per il periodo settembre 2022 veniva autorizzata la fatturazione salvo però verifica, mentre per il periodo ottobre
2022 veniva rimandata all'amministrazione la richiesta di fatturazione. Infine, per il periodo di novembre 2022 si rinviene agli atti solo una comunicazione di proposta SAL rivolta dalla società opposta alla società opponente. È in ogni caso da rilevare come non sia stata chiarita la qualifica dei sigg.
[...]
e , sottoscrittori delle comunicazioni e-mail ut CP_9 Persona_1 supra per conto della società opponente, né i poteri decisionali loro attribuiti nell'ambito della società opponente e, in particolare, nell'esecuzione della commessa.
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Analoghe considerazioni devono applicarsi alla presunta ricognizione del debito (doc. 9 allegato al fascicolo di parte opposta) di cui alla comunicazione e-mail del 21/12/2022 proveniente da per conto della CP_9 [...] senza che vi sia, anche in questo caso, alcuna specificazione circa Parte_1
i poteri di rappresentanza (eventuali) in capo alla persona indicata ai fini della proposizione della proposta transattiva.
Riguardo l'importo reclamato dalla società opposta quale ritenuta a garanzia del 5% prevista da contratto deve rilevarsi come nel vigente sistema normativo delle opere pubbliche, la stessa è posta a garanzia della corretta esecuzione delle opere;
infatti, l'ultima rata dell'appalto, ovvero la rata di saldo, viene liquidata solo a seguito del collaudo finale dei lavori, ovvero, a scelta dell'appaltatore, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria.
Nel caso che ci occupa l'art. 5 del contratto stipulato dalle parti il 1/9/2020, espressamente accettato dalle parti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., condiziona lo svincolo di tali ritenute all'emissione del certificato di collaudo da parte della stazione appaltante, ovvero la Controparte_2
Pertanto, lo svincolo delle ritenute operate sui pagamenti eseguiti in favore della società opposta potrà avvenire solo a seguito di collaudo, ovviamente positivo, delle opere realizzate, quando sarà verificata da parte della stazione appaltante, l'assenza di vizi o difformità delle opere, ovvero l'avvenuto adempimento degli oneri previsti in favore dei lavori impiegati nell'appalto.
Ciò detto, in mancanza della prova dell'avvenuto collaudo da parte della stazione appaltante, ne deriva l'inesigibilità del credito azionato a titolo di importo reclamato dalla società opposta quale ritenuta a garanzia.
In conclusione, per le considerazioni superiori, deve accogliersi l'opposizione con la revoca del D.I. opposto ed il rigetto della domanda di pagamento della società opposta, in mancanza della prova del credito azionato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia
(importo medio dello scaglione di valore fino ad € 260.000,00, ridotto del
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30%), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13 agosto 2022 G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3747/2023, R.g. 9909/23, emesso dal
Tribunale di Napoli il 25/05/2023;
- rigetta la domanda di pagamento della società opposta;
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.554,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 3 novembre 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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