Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 10826/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti LUIGI Parte_1
SERINO E MARCO LO GIUDICE
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
, in
Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa MARIA LETIZIA BONURA
- resistente -
All'esito dell'udienza del 26.5.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.10.2022, la parte ricorrente in epigrafe, avendo premesso di aver lavorato, prima dell'assunzione in ruolo, in favore del
[...]
a decorrere dal 01/7/2001 e fino al 31/8/2015 con ripetuti contratti Controparte_1
di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co);
1
Imerese aveva accertato la natura subordinata del rapporto e condannato l'amministrazione al risarcimento del danno ex art. 36 T.U.P.I.; che era stata assunta dal con contratto di lavoro a Controparte_1
tempo indeterminato a decorrere dal 01/09/2018 presso il Liceo Scientifico “B.
Croce” di Palermo nei ruoli dell'assistente amministrativo;
ciò premesso, lamentava che in data 31.03.2022, l'istituto scolastico aveva pubblicato la graduatoria interna di istituto valida ai fini dell'individuazione del personale ATA soprannumerario per l'a.s. 2022/2023 in cui si riconosceva alla parte ricorrente soltanto il punteggio maturato a decorrere dalla data di immissione in ruolo, e non anche il servizio di pre-ruolo prestato come assistente amministrativo accertato con sentenza irrevocabile e deduceva che gli sarebbero spettati 129,33 punti secondo quanto disposto dall'Allegato E (TABELLA A punti B - B1 e nota 3) del CCNI di riferimento per il servizio di preruolo e 88 punti per il servizio di ruolo pari a 3 anni e 8 mesi di servizio, ovvero 44 mesi (dal 01-09- 2018 al 12/04/2022 - data di pubblicazione della graduatoria).
Domandava pertanto di “Ritenere e dichiarare illegittima la condotta tenuta dal per quanto sopra esposto e accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / Controparte_1
inefficacia della graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale ATA soprannumerario relativamente all'A.S. 2022/2023 nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 108 punti in favore del ricorrente per l'anzianità di servizio e non il punteggio dovuto di 217,33 punti a titolo di anzianità di servizio.
Per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale soprannumerario e dunque condannare l'amministrazione convenuta al riconoscimento del corretto punteggio spettante al ricorrente”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo la disintegrità del CP_1
contraddittorio, oltre che la violazione del ne bis in idem e contestando nel merito la fondatezza dello stesso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
2 Va in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione del ne bis in idem, avanzata da parte convenuta, dovendo osservarsi come, sebbene nel giudizio n.r.g. 2470/2015 il ricorrente avesse domandato “la ricostruzione della posizione giuridica, previdenziale ed assistenziale secondo le previsioni del CCNL Scuola e comunque il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata”, come indicato nella sentenza n. 50/2017 in atti, la detta pronuncia nulla ha specificamente statuito in merito.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1828 del 25/01/2018) ha affermato che quando la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa (e non ricorrono – come nella specie - gli estremi di una sua reiezione implicita, né risulta che la stessa sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda da cui dipenda (cfr. Cass., 2/4/2002, n. 4628; Cass.,
10/9/1999, n. 9619), deve riconoscersi alla parte istante la facoltà di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio, considerato che la rinunzia implicita alla domanda stessa di cui all'art. 346 c.p.c., per non avere denunciato quell'omissione in appello, ha valore processuale e non anche sostanziale,.
Condividendosi le argomentazioni già espresse da questo Tribunale in diversa composizione (cfr. sentenza in atti, all. B alle note depositate il 12.5.2025 dalla convenuta), deve osservarsi come nel separato giudizio successivamente proposto non è dunque opponibile (né rilevabile d'ufficio) il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronunzia (v. Cass., 16/5/2006, n. 11356;
Cass., 30/5/2002, n. 7917; Cass., 9/10/1998, n. 10029; Cass., 22/3/1995, n. 3260.
Cfr. altresì, da ultimo Cass., 17/3/2015, n. 5264), giacché trattandosi di diritti eterodeterminati (per l'individuazione dei quali è cioè necessario fare riferimento ai fatti costitutivi della pretesa che identificano diverse causae petendi), non può ritenersi che all'intero rapporto giuridico, ivi comprese le questioni di cui il primo giudice non abbia avuto bisogno (cfr. sentenza di questo Tribunale, emessa nel giudizio portante il n.r.g. 8460/2021) il giudicato si estenda in virtù del principio secondo cui esso copre il dedotto ed il deducibile (v. Cass., 16/5/2006, n. 11356), in
3 quanto il giudicato non si forma (anche) sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto (v. Cass.,
10/10/2007, n. 21266).
Non può invero rilevare, al fine di ritenere che ricorrano gli estremi di una reiezione implicita, la circostanza, dedotta in memoria, secondo cui con la pronuncia n. 50/2017 sarebbe stata accertata una soccombenza parziale. E ciò in quanto, a ben vedere, la detta soccombenza è stata riconnessa alla reiezione della diversa domanda afferente alla stabilizzazione e la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Va, peraltro, osservato come nel primo giudizio fosse stata domandata la valutazione della legittimità del trattamento giuridico e retributivo ricevuto dal ricorrente e la ricostruzione di carriera ma non anche la valutazione, dopo l'immissione in ruolo, e in quella sede, del servizio prestato anteriormente.
Ciò posto, pur ritenendosi ammissibile la domanda di cui al ricorso, la stessa appare infondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22287 del 21/10/2014),
l'atteggiarsi delle collaborazioni coordinate e continuative a rapporto di lavoro subordinato è funzionale esclusivamente all'applicazione dell'art. 2126 c.c., non potendo mai dar luogo al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.
L'art. 2126 c.c., al primo comma, si limita tuttavia a sancire che "La nullità o
l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa". Come ricordato dai giudici di legittimità, si tratta di una norma che tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto nel corso della sua esecuzione, ma non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera, perciò dovendosi escludere che - ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto - dello stesso possa invece tenersi conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum (così, in particolare, Cass. n. 32263/2021, la quale ha confermato la pronuncia del giudice territoriale che aveva escluso la possibilità di dare rilievo, ex
4 art. 2126 c.c., ad un rapporto di lavoro nullo quale rapporto utile a consentire una anzianità di servizio rilevante nelle graduatorie previste dall'art. 554 del d.lgs. n. 297 del 1994).
D'altronde, nella specie, il servizio espletato dal ricorrente aveva assunto i connotati propri di una irregolare somministrazione di manodopera all'Amministrazione scolastica, con prestazioni rese dunque sulla base di presupposti giuridicamente invalidi, da considerarsi perciò nulle e come tali insuscettibili di spiegare rilievo oltre gli stretti confini di cui all'art. 2126 c.c. (così arg. anche da Cass.
n. 6663 del 06/03/2023).
Il ricorso va dunque respinto.
Sussistono giusti motivi, connessi all'esistenza di precedenti difformi, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 9.6.2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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