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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/10/2025, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott. Massimo Coltro Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1185 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Luciani e Niccolò Zampaolo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Padova, Galleria Eremitani 5,
appellante contro
Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria Campagna e Vera Scola ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Verona, via
Gorizia 8.
appellato
pagina 1 di 16 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1007/2024, depositata in data 22.5.24.
Conclusioni per : Parte_1
Nel merito in via principale:
1)Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Venezia, ritenere fondati i motivi esposti con l'atto di citazione d'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata, per tutte le ragioni e i motivi meglio precisati nella narrativa dell'atto di citazione d'appello, la natura diffamatoria e ingiuriosa, priva di alcuna scriminante e comunque, lesiva dell'onore e della reputazione del sig. , del contenuto delle e-mail inviate dal sig. Parte_1 [...]
in data, rispettivamente 17 settembre 2020, 8 ottobre 2020 e 29 CP_1 aprile 2021, sopra meglio identificate, per l'effetto condannarsi il sig.
[...]
, (C.F. ), residente in [...] CP_1 CodiceFiscale_3 int. 5, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2043, 2059
c.c., 185 c.p. e 595, commi I, III, IV c.p., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, sopra meglio specificati, subiti e subendi, dall'appellante quantificati nella somma complessiva di € 21.000,00, fatta comunque, salva ogni migliore, anche maggiore, quantificazione, che sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi moratori ex art. 1284 comma IV c.c. dalla produzione dell'evento all'effettivo saldo;
In via subordinata:
2)Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di almeno uno dei primi tre motivi di cui al presente atto, Piaccia all'Ecc.ma Corte
D'Appello di Venezia, ritenere fondati il quarto motivo esposto e, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata, per tutte le ragioni e i motivi meglio precisati nella narrativa del presente ricorso, la natura diffamatoria e ingiuriosa, priva di alcuna scriminante e comunque, lesiva dell'onore e della reputazione del sig. , del contenuto delle e-mail inviate dal Parte_1 sig. in data, rispettivamente 17 settembre 2020, 8 ottobre 2020 Controparte_1
pagina 2 di 16 e 29 aprile 2021, sopra meglio identificate, per l'effetto condannarsi il sig.
, (C.F. ), residente in [...] CodiceFiscale_3
Graf n. 16 int. 5, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
2043, 2059 c.c., 185 c.p. e 595, commi I, III, IV c.p., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, sopra meglio specificati, subiti e subendi, dal ricorrente quantificati nella somma complessiva di € 4.000,00, fatta comunque, salva ogni migliore, anche maggiore, quantificazione, che sarà ritenuta di
Giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi moratori ex art. 1284 comma IV c.c. dalla produzione dell'evento all'effettivo saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per : Controparte_1
1) In via principale
- Rigettare, in quanto infondati in fatto e in diritto, tutti i motivi di appello proposti e per
l'effetto e in ogni caso, respingere, con la miglior formula, tutte le domande svolte dall'appellante contro , per tutti i Parte_1 Controparte_1 motivi esposti in narrativa.
- Confermare la sentenza n. 1007/2024 emessa dal Tribunale di Padova,
Giudice dott.ssa
Saturni, pubblicata il 22 maggio 2024, R.G. n. 5494/2023, oggetto di gravame
e tutte le
statuizioni in essa contenute.
2) In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita ritenga di accogliere, anche parzialmente, le domande dell'appellante, ridurre l'importo
pagina 3 di 16 richiesto ad una somma inferiore a quella richiesta da , da Parte_1 liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario, oltre IVA di legge e
CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, il dott. , premettendo: Parte_1
- che dal settembre 2019 al novembre 2021 aveva assunto il ruolo di
Direttore dell'Archivio di Stato di Venezia, presso il quale è istituita la
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, ove si dedicava all'insegnamento dell'informatica giuridica e organizzava corsi sulla redazione e predisposizione di provvedimenti amministrativi,
- che per il biennio 2019/2020 veniva indetto un bando di iscrizione, il quale prevedeva la frequenza obbligatoria dell'iscritto per almeno i 5/6 delle lezioni e vietava il superamento del tetto massimo annuo di assenze di trenta ore, pena la decadenza del corsista e la conseguente preclusione dello stesso all'accesso al secondo anno di corso,
- che il dott. , ammesso al corso, raggiungeva fin dal primo Controparte_1 semestre il tetto massimo di trenta ore di assenza, cosicché con mail contenente la comunicazione a firma del Direttore della Scuola, gli veniva comunicata la decadenza dalla frequenza al corso, che veniva confermata nonostante la contestazione sollevata in proposito dall'interessato e la sua richiesta di essere riammesso alle lezioni,
- che con mail del 17.9.20, il dott. si rivolgeva allora ai servizi CP_1 della Direzione Generale degli Archivi nonché alla Segreteria dell'Archivio
Stato affermando un'asserita e infondata illegittimità del “provvedimento di decadenza”, e con successiva mail dell'8.10.20 inviata alla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto testualmente scriveva “l'Archivio di
Stato di Venezia addirittura organizza un corso su come scrivere un provvedimento amministrativo, avendo dimostrato nel mio caso di non
pagina 4 di 16 essere in grado non solo di scrivere una circolare, ma nemmeno di leggere
(figuriamoci interpretare) un provvedimento scritto dallo stesso…”, così chiaramente rivolgendosi nei suoi confronti con tono denigratorio,
- che con ulteriore mail del 29.4.21, inviata a più soggetti, il dott. CP_1 contestava ancora una volta la propria estromissione e con tono evidentemente beffardo e denigratorio, si proponeva “per una consulenza giuridica al Dipartimento Archivi e alle Scuole di Archivistica”, affermando, “affinché questi episodi – emanazione di provvedimenti illegittimi, espulsioni e mancato ravvedimento – non si ripetano più, specialmente in Scuola che si vanta di avere come Direttore un esperto di informatica giuridica”,
- che l'invio di tali mail a soggetti estranei che non avevano alcun potere o controllo di tipo gerarchico-amministrativo in relazione all'operato dell'Archivio di Stato, manifestava evidentemente l'unica finalità di denigrarlo e diffamarlo,
- che egli aveva quindi presentato denuncia-querela, cui era seguita l'apertura di un procedimento penale, poi peraltro archiviato a seguito di richiesta in tal senso formulata dal P.M., da egli opposta ma confermata dal
Giudice di Pace di Venezia, agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti, quantificati nell'importo di € 21.000,00, in quanto le condotte del resistente dovevano ritenersi oggettivamente e gravemente lesive del proprio onore nonché della sua reputazione personale e professionale, quanto meno sotto il profilo civile.
Costituitosi in giudizio, il dott. contestava integralmente la domanda CP_1 attorea e ne chiedeva l'integrale rigetto, rilevando:
- che il bando in questione non conteneva alcuna ipotesi di decadenza della possibilità di continuare la frequenza dei corsi nel caso di assenze, ma solo l'impossibilità di sostenere l'esame finale e che tale interpretazione era stata rappresentata dapprima alla Segreteria della Scuola e quindi ad altri pagina 5 di 16 Enti, costituenti non già terzi estranei bensì interlocutori istituzionali in vario modo legati o collegati al Ministero coinvolto,
- che nelle mail inviate non era dato rinvenire alcun intento denigratorio,
- che, al più, la propria condotta si sarebbe dovuta annoverare quale espressione di esercizio del diritto di critica a norma dell'art. 51 cp, attraverso il quale viene tutelata la libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta dall'art. 21 Cost,
- che erano del tutto mancanti sia l'allegazione che la prova del danno asseritamente patito.
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione di documenti e formulata all'udienza del 7.2.24 proposta transattiva ex art. 185 bis cpc da parte del
Giudice, prevedente la formulazione di scuse formali da parte del resistente al ricorrente ed il versamento, a saldo e stralcio di ogni pretesa, della somma di euro 4.000,00 da parte del primo in favore del secondo, non accettata da entrambe le parti, la causa era quindi decisa con la sentenza ivi impugnata, in forza della quale il Tribunale di Padova:
- rilevato che gli episodi portati all'attenzione del giudice consistevano in tre diverse mail scritte dal dott. e indirizzate a diversi destinatari, CP_1
- ritenuto che la sussistenza del delitto di diffamazione richieda particolari presupposti quali, nel caso dell'utilizzo di e-mail, l'assenza dell'offeso, la presenza di almeno due persone in grado di percepire le parole diffamatorie, la sussistenza di una offesa alla reputazione,
- osservato che il resistente aveva richiamato l'esimente del diritto di critica, riguardo al quale doveva essere verificato il ricorrere dei canoni della verità, pertinenza e continenza,
- opinato che nel caso di specie tali requisiti sussistessero giacché:
o quanto alla verità non era dubbio ciò di cui il convenuto si doleva
(superamento delle ore di assenza, provvedimento di esclusione, ritenuta illegittimità del provvedimento predetto),
pagina 6 di 16 o quanto alla pertinenza, l'uso della corrispondenza non risultava strumentalizzato per denigrare la figura professionale del dott.
ma semmai adoperato al fine di ottenere spiegazioni e la Pt_1 revisione della decisione di decadenza,
o quanto alla continenza, le espressioni utilizzate, pur se inopportune in alcuni passaggi di forma e a tratti sconvenienti, non potevano considerarsi diffamatorie non traducendosi in attacchi gratuiti o in arbitrarie aggressioni personali ai danni dell'attore, rigettava la domanda risarcitoria esperita dal dott. e lo condannava alla Pt_1 refusione delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto impugnazione l'originario ricorrente, formulando quattro motivi di appello (di cui l'ultimo in via gradata e subordinata) e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto integrale della domanda svolta dal dott. riscontrando l'infondatezza delle Pt_1 singole censure sollevate con il gravame principale.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, dopo lo scambio delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 22 ottobre 2025.
3. I motivi della decisione
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto dal momento che le conclusioni raggiunte dal Tribunale appaiono sostanzialmente immuni da censure, sebbene la parte motiva debba essere parzialmente modificata.
3.1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità, contraddittorietà, illogicità e/o ingiustizia della sentenza per avere ritenuto vere le affermazioni rese dal dott. nell'esercizio del diritto di critica, CP_1 affermando che i fatti di cui si deve valutare la verità e/o veridicità non siano pagina 7 di 16 quelli relativi alla frequenza dell'appellato presso la scuola e alla comunicazione del dott. , bensì quelli attinenti al fatto: Pt_1
- che il sia in grado di scrivere o almeno leggere una circolare o un Pt_1 provvedimento da lui stesso scritto,
- che il abbia adottato un provvedimento illegittimo, senza ravvedersi Pt_1 pur a fronte delle richieste di revisione avanzate dall'interessato,
- se il provvedimento di esclusione dalla scuola fosse o meno legittimo.
La doglianza è infondata.
Il requisito della verità concerne l'oggettiva esistenza del fatto che viene riferito e che è assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse, restando, dunque, fermo che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità. Pertanto, è necessario che si rispetti la veridicità della notizia divulgata, in mancanza della quale la critica sarebbe pura congettura e mera occasione di dileggio e mistificazione.
Inoltre, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
al fine di riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, tuttavia, occorre che i fatti presupposti e indicati ad oggetto della critica corrispondano a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui provengono o per altre circostanze soggettive.
Nessun dubbio che, nel caso di specie, la notizia divulgata sia vera: i fatti trovano la loro genesi, secondo quanto emerge dagli atti di causa, dall'ammissione del dott. alla frequenza delle lezioni e dalla sua CP_1 successiva esclusione dai corsi a causa delle sue numerose assenze;
fatto storico questo che ha innescato l'invio ai vari Enti delle mail di contestazione del provvedimento in oggetto.
Le circostanze che l'appellante pretende di far rientrare nell'ambito del requisito della verità attengono, in realtà, all'espressione critica del pensiero e pagina 8 di 16 alla verifica dei requisiti della pertinenza e della continenza.
3.2 Con il secondo motivo di impugnazione, il dott. deduce l'erroneità, Pt_1 la contraddittorietà, l'illogicità e l'ingiustizia della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto pertinenti le affermazioni rese dall'appellato nell'esercizio del proprio diritto di critica. Sul punto, l'appellante deduce che le critiche debbano essere direttamente collegate all'argomento di interesse pubblico o professionale in discussione e non possano quindi deviare in attacchi personali gratuiti, evidenziando come, nel caso di specie, il dott.
abbia utilizzato a pretesto lo scambio di corrispondenza con la CP_1
Segreteria per strumentalizzarlo, diffonderlo a soggetti terzi estranei e commentarlo in maniera denigratoria nei confronti della sua figura personale e professionale.
La doglianza non è meritevole di accoglimento
Come ha costantemente affermato la giurisprudenza di legittimità, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando attinge la reputazione, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.
Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta ad un interesse meritevole di tutela, che è presupposto dalla stessa, precisandosi dalla più recente giurisprudenza che esso è riscontrabile laddove la critica afferisca direttamente o indirettamente alle rivendicazioni o alle manifestazioni di opinione attinenti alle attività di spettanza del soggetto, mentre sono suscettibili di esondare da tale limite solo le critiche rivolte alle qualità personali dell'altra parte, gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità ed oggettivamente avulse da ogni correlazione con l'oggetto della critica (Cass. 12.2.25 n. 3627).
pagina 9 di 16 Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistere il requisito della pertinenza, valutando l'interesse alla divulgazione del messaggio in rapporto alle necessità informative dei destinatari, osservando che il dott.
ha inoltrato le sue mail di dissenso e di rimostranza a organi ed enti CP_1 che, in qualche modo, erano collegati all'Archivio di Stato di Venezia e che potevano avere interesse alle modalità di svolgimento delle attività dello stesso e ad eventuali loro disfunzioni.
Peraltro, tutte la mail inviate dall'appellato pongono l'attenzione sulla vicenda dell'esclusione dalla scuola, che, a parere dello scrivente, risultava illegittimamente comminata sulla base di vizi formali e sostanziali, debitamente menzionati nelle mail, sicché vi era una diretta correlazione tra l'interesse avuto di mira – concretantesi nella speranza di ottenere una diversa interpretazione del bando e la riammissione al corso – e le affermazioni di censura in esse contenute.
3.3 Con il terzo motivo di appello, il dott. lamenta, infine, l'erroneità e Pt_1
l'illegittimità della decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto continenti le affermazioni dell'appellato.
Il motivo è in parte fondato ma ciò non consente, comunque, di giungere all'accoglimento della pretesa risarcitoria.
In proposito, una volta ricordato:
- che il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo caratterizzato da una forma espositiva sovrabbondante, tale da consentire l'utilizzo di espressioni colorite, iperboli, toni aspri e polemici, linguaggio figurato o gergale, a condizione che tali modalità espressiva siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta,
- che il legittimo esercizio di esso non consente dunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa e presuppone sempre il rispetto del limite della continenza delle espressioni utilizzate, da intendersi superato nel momento in cui le stesse, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, trasmodino in una mera aggressione pagina 10 di 16 verbale del soggetto criticato, la cui persona ne risulti denigrata in quanto tale (Cass. Pen.
5.8.24 n. 31850),
è necessario valutare se, nel caso concreto, le parole utilizzate nelle mail travalichino i limiti del diritto di critica, ovvero se vi sia una correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro della persona.
In proposito – pur dovendosi contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto verificando se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione, proporzionati al fatto narrato e funzionali al concetto da esprimere (Cass. 23.3.18 n. 32027), sicché non integra il reato di diffamazione l'espressione volgare che, pur poco commendevole, non risulti oggettivamente idonea a ledere l'onore e la dignità della persona offesa, qualora sia priva di sproporzione espressiva rispetto al contesto e ai concreti destinatari delle affermazioni (Cass. Pen. 16.10.01 n. 515) – ritiene il
Collegio che nelle mail incriminate sia ravvisabile almeno un contenuto oggettivamente diffamatorio, lì dove il dott. , nella mail dell'8.10.20 CP_1 sostanzialmente accusa la controparte di non saper né leggere né scrivere, espressione questa non proporzionata al tema discusso né adeguata, in quanto tale da attaccare la sfera personale altrui, affermandosi letteralmente la situazione di analfabetismo del soggetto, trattato alla stregua di un illetterato e di un ignorante con il mettere in discussione le sue più basilari capacità cognitive e intellettive.
E se è vero che il tono aspro e polemico è ben consentito in sede di esercizio del diritto di critica, è altrettanto evidente che esso non possa peraltro trasmodare in una deliberata ed inutile aggressione dell'altrui reputazione, poiché in tal caso la finalità della disapprovazione risulta ampiamente superata.
Tanto chiarito e riscontrata, pertanto, la non condivisibilità sul punto della pronuncia di primo grado, osserva il collegio come, ciò nonostante, non pagina 11 di 16 risultino ancora integrati i presupposti per ritenere perfezionata la diffamazione nei confronti del dott. , mancando invero, nella comunicazione Pt_1 contestata, la chiara individuazione di quest'ultimo quale effettivo destinatario dell'invettiva.
Sul punto va, invero, richiamato come l'affermazione incriminata contenuta nella mail dell'8.10.2020: “Non avendo ricevuto alcuna risposta circa la mia interrogazione e vedendo con ironia e tristezza che l'Archivio di Stato di
Venezia addirittura organizza un corso su come scrivere un provvedimento amministrativo, avendo dimostrato nel mio caso di non essere in grado non solo di scrivere una circolare, ma nemmeno di leggere (figuriamoci interpretare) un provvedimento scritto dallo stesso, inoltro ci Vostri uffici le lamentele che ho già portato agli uffici competenti …” non faccia alcun riferimento all'appellante, omettendo di individuare nello specifico il soggetto che ha sottoscritto il provvedimento di esclusione e imputando viceversa l'incapacità denunciata in maniera generica all'Archivio di Stato, ragion per cui non è dato rinvenire alcun tipo di pregiudizio arrecato alla reputazione professionale e alla dignità personale di Parte_1
Di più, nemmeno risulta menzionato dal dott. il provvedimento che CP_1 lo riguarda né, tanto meno, lo stesso è allegato alla mail contestata sicché, nemmeno per relationem, risulta individuabile da parte dei terzi il destinatario dell'invettiva che, per come la missiva risulta redatta, appare essere semmai il plesso organizzativo, inteso quale entità burocratica spersonalizzata, più che un qualsiasi singolo dipendente ad esso appartenente o il suo direttore.
Ciò che trova, d'altro canto, conferma nella circostanza:
- che tutte le precedenti interlocuzioni erano intervenute tra l'appellato e la segreteria dell'Archivio di Stato di Venezia, la quale giungeva a scrivere, sua sponte, nella mail del 16.9.20, senza che risulti una previa interlocuzione con il dott. : “Lei, infine, è allievo soggetto a Pt_1 decadenza. Non serve assumere un provvedimento, essendo atto vincolato dal conteggio orario”,
pagina 12 di 16 - che anche il provvedimento emesso dal dot. si limita ad effettuare un Pt_1 riscontro meramente oggettivo dell'esito del controllo effettuato dalla segreteria sulle ore di frequenza alla Scuola di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica, così venendo rinforzata l'idea che le lamentele del dott. ben potessero CP_1 in realtà, ed assai presumibilmente, rivolgersi anche e soprattutto nei confronti degli addetti alla segreteria che avevano curato i relativi adempimenti.
Quanto innanzi detto è poi altresì confermato dal tenore della richiesta di archiviazione dell'11.4.22, in cui il Pubblico Ministero rileva nella condotta del dott. l'assenza di elementi tali da consentire in maniera diretta o CP_1 indiretta l'individuazione inequivoca del diffamato, “giacché l'indagato si doleva di un provvedimento emesso dalla segreteria della scuola, in cui
l'odierna p.o. è sì direttore, ma non ha mai direttamente accusato lo stesso di alcunché, limitandosi a criticare un provvedimento che riteneva, a suo dire illegittimo” (doc. 14 appellante).
Sicché – anche a volersi tener conto del principio secondo cui, per i giudici di legittimità, in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta
(quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), laddove la situazione di fatto sia tale da consentire ai terzi di riconoscere con ragionevole certezza la persona alla quale l'invettiva è riferita (Cass.
5.5.20 n. 8476) – non può non rilevarsi come, nel caso in esame, ciò nonostante difettino i presupposti per effettuare con ragionevole certezza la predetta individuazione.
Mentre, per quel che attiene alla frase “sebbene con un italiano ridondante”, contenuta nella mail del 17.9.20, non vi è chi non veda l'assenza di un qualsivoglia contenuto denigratorio:
- ben essendo legittimo criticare le modalità di scrittura di un testo quando,
pagina 13 di 16 come nella fattispecie, ci si limiti a porre in dubbio la correttezza formale di esso,
- e dovendosi, al contrario, notare che, laddove dovesse affermarsi un orientamento diverso in proposito, verrebbe addirittura precluso l'esercizio dell'attività di critico letterario!
3.4 In via gradata e subordinata, l'appellante formula, infine, un quarto motivo di gravame volto a rilevare l'erroneità, la contraddittorietà, l'illogicità e l'ingiustizia della sentenza per contrasto coi principi di cui agli artt. 185 bis,
115 e 116 cpc, in relazione alla proposta di conciliazione formulata dal giudice all'udienza del 7.2.24 (“parte convenuta formulerà le sue scuse formali nei confronti dell'attore e verserà a saldo e stralcio di ogni pretesa l'importo onnicomprensivo di € 4.000,00 anche a rate”.).
Rileva, in particolare, il dott. : Pt_1
- che la precitata proposta si sarebbe fondata sull'implicito presupposto del riconoscimento di un fatto illecito attribuibile alla controparte, la quale, presente in udienza, ammetteva le proprie responsabilità e gli porgeva le scuse,
- che il successivo rigetto della propria domanda si appaleserebbe pertanto erroneo, ed insiste pertanto affinché venga accolta la sua domanda risarcitoria quanto meno nella misura di € 4.000,00.
Anche tale motivo di impugnazione è infondato.
Premesso che dagli atti di causa non risulta in alcun modo comprovato che il dott. abbia mai riconosciuto una propria responsabilità, né in udienza, CP_1 né in altre sedi, e rilevato che le parti tutte hanno semmai espressamente dichiarato a verbale di non accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice senza null'altro aggiungere, si deve precisare, anzitutto, che le ordinanze non possono mai pregiudicare la decisione della causa, siccome espressamente sancito dal primo comma dell'art. 177 cpc.
Sicché, al momento della pronuncia della sentenza, ben competeva al pagina 14 di 16 magistrato di determinarsi in maniera eventualmente difforme rispetto a quanto precedentemente opinato.
E ciò tanto più ove si consideri che le valutazioni giuridiche asseritamente poste a base della proposta conciliativa, cui fa riferimento l'appellante, erano state compiute nell'ambito di un'ordinanza contenente una proposta transattiva formulata ai sensi dell'art. 185 bis cpc, e cioè in una sede in cui il giudice, che ha ancora una conoscenza non del tutto esaustiva del materiale probatorio e delle questioni trattate, risulta svincolato dalla necessità di operare una rigorosa applicazione di ogni singola regola di diritto, ben potendo sottoporre alle parti una ipotesi transattiva basata su ragionamenti equitativi, e cioè tenendo certamente conto dei principi generali dell'ordinamento ma altresì adattandoli in maniera precipua al caso di specie, così da venire a creare una regola nuova effettivamente idonea a tenere conto delle circostanze concrete della fattispecie portata alla sua cognizione,
Laddove poi è del tutto indimostrato che il dott. abbia in qualche CP_1 modo accettato la predetta proposta.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari a quello che si ricava dalla domanda introdotta dall'appellante,
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00 e di liquidare i compensi secondo i valori minimi, stante la semplicità della questione trattata,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere poste a carico dell'appellante, in quanto soccombente, ex art. 91 cpc, determinandole in € 1.984,00 sulla base pagina 15 di 16 del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 567,00
Fase introduttiva II grado € 461,00
Fase decisionale II grado € 956,00
Totale € 1.984,00
Stante il rigetto del gravame sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi del disposto dell'art. 13, comma primo quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Padova
n. 1007/2024, pubblicata in data 22.5.24;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellato, quantificandole in € 1.984,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15% nonché dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma primo quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Guido Marzella
pagina 16 di 16