Accoglimento
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/06/2025, n. 5485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5485 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 05485/2025REG.PROV.COLL.
N. 03964/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3964 del 2022, proposto dall’Acquedotto Pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Sabato, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Ginosa, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
nei confronti
Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia in Liquidazione, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce (sezione seconda) n. 676/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ginosa;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 4 giugno 2025 il consigliere Fabio Franconiero e udito per la parte appellante l’avvocato Gabriele Sabato, sull’istanza di passaggio in decisione del Comune di Ginosa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Acquedotto Pugliese s.p.a., gestore del servizio idrico integrato nella Regione Puglia, agisce nel presente giudizio per la condanna del Comune di Ginosa al risarcimento dei danni derivati dall’omesso esercizio da parte dell’amministrazione comunale del proprio potere ex art. 192 del testo unico dell’ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati, in un tratto ricadente nel territorio comunale in cui corre una condotta idrica facente parte dell’acquedotto del Sinni.
2. Più nello specifico, nel corso di un sopralluogo propedeutico ad una procedura di affidamento dei lavori di ripristino della funzionalità della condotta, svolto nel giugno del 2019, il gestore accertava « all’interno dell’impluvio naturale del torrente Gravinella, la presenza di consistenti cumuli di rifiuti abbandonati di varia natura », che « essendo molto vicini alla condotta idrica da ripristinare, possono comportare il rischio di infiltrazione nel suolo di sostanze inquinanti » (così nella nota prot. n. 51891 del 20 giugno 2019). In ragione di ciò richiedeva all’amministrazione comunale di attivare la funzione prevista della citata disposizione del testo unico dell’ambiente, « per individuare i responsabili (…) o, in mancanza per la rimozione d’ufficio, in modo da liberare l’area di interesse, rimuovendo ogni pericolo di contaminazione ». Aggiungeva che l’intervento era urgente non solo per ragioni ambientali, ma anche « per consentire a questa società di consegnare, nei tempi contrattualmente previsti, i lavori che verranno affidati all’impresa appaltatrice (…) – consegna prevista per dicembre 2019 ». Alla segnalazione, cui non veniva dato riscontro, faceva seguito una diffida (nota di prot. n. 15612 del 27 febbraio 2020) con la quale veniva nuovamente sollecitato l’esercizio del potere comunale di rimozione dei rifiuti abbandonati, per le ragioni in precedenza esposte. A questo scopo era assegnato un termine di 30 giorni, scaduto il quale era preannunciato che il gestore avrebbe provveduto « in sostituzione ed in danno di codesta Amministrazione », con espressa riserva « di recuperare giudizialmente ogni spesa ».
3. Stante la perdurante inerzia, il gestore riferisce di avere infine curato in proprio la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e di avere sostenuto a questo titolo un esborso di € 11.589,60. Di questo onere economico è chiesto il ristoro per equivalente monetario all’amministrazione comunale nel presente giudizio.
4. In primo grado la domanda risarcitoria fondata sulla descritta causa petendi veniva respinta dall’adito Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
5. La statuizione di rigetto veniva fondata sul difetto di un nesso di causalità tra l’inerzia comunale e i danni che per effetto di essa il gestore del servizio idrico ricorrente asserisce di avere subito. Era considerato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva e le conseguenze risarcitorie dedotte il mancato esercizio da parte di quest’ultima dell’azione contro il silenzio-rifiuto. Si precisava al riguardo che nell’ambito di questo giudizio il ricorrente avrebbe potuto chiedere « la nomina di un commissario ad acta che provvedesse in merito », e si affermava che « una siffatta azione avrebbe, con ogni probabilità, escluso in radice la produzione del danno per il quale essa agisce in questa sede ». Le ora richiamate statuizioni venivano riferite, in diritto, al principio « della pregiudiziale amministrativa c.d. “attenuata” », enunciato dall’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., nell’interpretazione datane dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza del 23 marzo 2011, n. 3.
6. Contro la sentenza di primo grado il gestore del servizio idrico ha proposto appello, al quale resiste l’amministrazione comunale.
DIRITTO
1. L’appello premette che secondo le convergenti normative nazionale (il citato art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (a quest’ultimo riguardo vengono richiamate le Linee guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti , approvate con delibera di giunta regionale della Puglia del 12 gennaio 2017, n. 6) la competenza in materia di rifiuti è devoluta alle amministrazioni comunali e che essa esorbita per contro dalle competenze del gestore del servizio idrico.
2. Quindi, dalla statuizione di rigetto del ricorso in primo grado e dalla relativa motivazione enuclea tre implicite affermazioni di principio, in base alle quali: innanzitutto era l’amministrazione comunale resistente ad essere per legge tenuta a rimuovere i rifiuti abbandonati, sulla base della segnalazione dapprima e poi della diffida ad essa inviate dal gestore del servizio idrico; l’inerzia serbata dalla prima è inoltre colpevole, posto che la domanda risarcitoria proposta da quest’ultimo è stata respinta in applicazione della regola del concorso di colpa del danneggiato; la medesima inerzia è infine causa dei danni subiti, dati dall’onere economico per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati.
3. Tutto ciò premesso, con un primo ordine di censure si contesta che nella presente vicenda sia configurabile un concorso colposo del medesimo danneggiato per non avere proposto l’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. contro il silenzio-rifiuto. In primo luogo si oppone in via di fatto che il petitum del ricorso di primo grado era diretto in via di principalità ad « ottenere l’accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva del Comune », rispetto al quale la domanda risarcitoria parimenti proposta era posta in rapporto di consequenzialità. Sul punto sarebbe inconferente la circostanza, invece decisiva per la sentenza appellata, che nel medesimo ricorso non sia stata formulata alcuna istanza per la nomina di un commissario ad acta , dal momento che alla data della proposizione del ricorso il gestore idrico ricorrente aveva già curato la rimozione dei rifiuti.
4. Con un distinto ordine di censure si sottolinea che quand’anche si voglia ritenere non proposta alcuna azione contro il silenzio-rifiuto ai sensi dei citati artt. 31 e 117 cod. proc. amm., nel farne derivare da ciò un concorso colposo del danneggiato la pronuncia di primo grado avrebbe comunque violato l’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., dal momento che la disposizione di legge ora richiamata fa testuale riferimento all’impiego « degli strumenti di tutela previsti ». Il riferimento andrebbe interpretato in senso estensivo, tale cioè da includervi anche strumenti di carattere stragiudiziale, nel caso di specie attivati. Non sarebbe inoltre conferente il richiamo ai principi enunciati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato con la citata sentenza del 23 marzo 2011, n. 3, in una fattispecie in cui non era stata proposta la domanda di annullamento, rispetto alla quale si distinguerebbe quella contro il silenzio-rifiuto, perché a differenza della prima quest’ultima « non ha la capacità di rimuovere gli effetti, in concreto, derivanti dall’inerzia dell’amministrazione ».
5. Con un ulteriore ordine di rilievi critici, svolto in via subordinata, si sottolinea che anche a ritenere configurabile un concorso colposo del gestore idrico, malgrado la sua puntuale segnalazione di una situazione riconducibile all’ipotesi prevista dal più volte richiamato art. 192 del codice dell’ambiente, l’onere economico per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sarebbe comunque ricaduto sull’amministrazione comunale, anche se a ciò vi avesse provveduto il commissario ad acta nominato nel giudizio ex art. 31 e 117 cod. proc. amm. che il primo avrebbe in tesi colpevolmente trascurato di proporre. La pronuncia di primo grado avrebbe dunque errato nell’escludere in toto un danno risarcibile, pure astrattamente imputato alla medesima amministrazione, per effetto dell’applicazione del concorso di colpa del danneggiato. Ne deriverebbe che il danno da porre a carico di quest’ultimo sarebbe solo quello differenziale tra l’esborso in concreto sostenuto e quello in ipotesi minore ragionevolmente ottenibile dalla seconda a condizioni di mercato.
7. Le censure così sintetizzate sono fondate nei termini che seguono.
8. Deve premettersi che è pacifica la competenza amministrativa dei comuni in materia di rimozione di rifiuti abbandonati. Essa è sancita del più volte richiamato art. 192 del testo unico dell’ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i cui commi 1 e 2 vietano rispettivamente l’« abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo » e « l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee ; e il cui comma 3, pone a carico dell’autore della violazione di « procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi », con estensione in via solidale della responsabilità nei confronti del « proprietario » e degli altri « titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area », ai quali nondimeno « tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa ». Per quanto di specifico interesse nel presente giudizio, il medesimo comma 3 demanda « agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo » di individuare i responsabili dell’abbandono dei rifiuti e attribuisce al sindaco il potere di regolare « con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ».
9. Non altrettanto incontroverso è quanto ulteriormente affermato in premessa dall’appello, e cioè che la sentenza di primo grado conterrebbe un implicito accertamento di responsabilità del Comune di Ginosa per l’inerzia serbata sulla segnalazione e sulla diffida del gestore del servizio idrico ricorrente per l’abbandono di rifiuti da questa accertato nel menzionato sopralluogo del giugno del 2019, sull’area di sua proprietà su cui corre l’infrastruttura idrica; ed inoltre sul rilievo causale dell’inerzia stessa rispetto agli oneri sostenuti dal gestore ricorrente per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati. La pronuncia di primo grado si è in realtà limitata ad escludere che l’amministrazione comunale resistente possa essere considerata responsabile, in ragione del fatto che il suo potere di ordinanza ex art. 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non è stato reso coercibile in via giurisdizionale, attraverso lo strumento rimediale tipico dato all’azione contro il silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione. Più nello specifico, il mancato esercizio dell’azione è stato considerato sul piano causale quale fattore concorrente del danneggiato, tale da escludere ai sensi degli artt. 30, comma 3, cod. proc. amm. e 1227, comma 2, cod. civ. qualsiasi responsabilità del Comune di Ginosa. Ciò sul rilievo, in diritto, dell’« esistenza di un rapporto di presupposizione tra l’impugnazione del silenzio ed il risarcimento del danno da ritardo », ricostruito in via giurisprudenziale (con richiamo espresso alla sentenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato del 23 marzo 2011, n. 3); e, in fatto, della prognosi postuma in base alla quale l’azione contro il silenzio « avrebbe, con ogni probabilità, escluso in radice la produzione del danno per il quale essa agisce in questa sede ».
10. Queste enunciazioni di principio della sentenza sono tuttavia errate.
11. Lo sono in primo luogo in diritto, una volta superata la c.d. pregiudiziale amministrativa, con il codice del processo amministrativo, e prima ancora in via giurisprudenziale, con le ordinanze della Cassazione, SS.UU. civili, 13 giugno 2006, nn. 13659 e 13660; e con la sentenza 23 dicembre 2008, n. 30254. In particolare l’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. più volte richiamato, si è posto nella prospettiva di un’autonomia “temperata” della domanda risarcitoria da illegittimo comportamento dell’amministrazione afferente ai suoi pubblici poteri, in base al quale nel determinare il risarcimento del danno « il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti ». La disposizione così formulata demanda quindi ad una valutazione comparativa dell’operato complessivo delle parti, informata al parametro dell’« ordinaria diligenza », l’accertamento della responsabilità dell’amministrazione e l’individuazione delle conseguenze risarcibili. Ne risulta conseguentemente escluso qualsiasi rapporto di presupposizione tra rimedio in forma specifica e quello per equivalente monetario, come peraltro sancito dalla stessa sentenza del 23 marzo 2011, n. 3, dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato.
12. Con la pronuncia ora richiamata si è infatti affermato il principio per cui « l’omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti » può costituire dal lato del creditore, e sotto il profilo del diligente esercizio dei suoi diritti, un fattore causale valutabile « ai fini dell’esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l’ordinaria diligenza », secondo la regola civilistica del concorso di colpa ex art. 1227, comma 2, cod. civ., di cui l’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. è sostanzialmente riproduttivo. Nella descritta prospettiva la negligenza del danneggiato si colloca « in una logica che vede l’omessa impugnazione non più come preclusione di rito ma come fatto da considerare in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile »; ed è apprezzabile « come fatto concreto da apprezzare, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, per escludere il risarcimento dei danni evitabili per effetto del ricorso per l’annullamento ».
13. I principi enunciati in sede nomofilattica sono dunque riferiti al rapporto tra azione di annullamento e azione di risarcimento dei danni da illegittimità provvedimentale, contraddistinti dal fatto che il positivo esperimento della prima ha in linea di principio attitudine a rimuovere la fonte del pregiudizio risarcibile e dunque si palesa come rimedio in forma specifica rispetto a quello per equivalente monetario. Tuttavia, come si deduce con il secondo motivo d’appello, non è evidentemente questo il caso di specie, in cui la lesione non deriva da una determinazione amministrativa di carattere provvedimentale, attuativa del pubblico potere, ma dalla sua inerzia. In questo caso, la prognosi secondo cui il danno lamentato sarebbe stato rimosso per effetto del positivo esperimento dell’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è innanzitutto impedita in via di fatto, sulla base della circostanza dedotta dal gestore del servizio idrico ricorrente, e non ex adverso contestata, che al momento della proposizione del ricorso la rimozione era già stata curata in proprio da quest’ultimo, in ragione dell’esigenza di provvedere con urgenza, in considerazione dei rischi di infiltrazione rilevati e dell’imminente procedura di affidamento dei lavori di riparazione della condotta, come peraltro debitamente evidenziato sia nella segnalazione della presenza di rifiuti nei pressi della condotta idrica in data 20 giugno 2019 (nota di prot. n. 51891) sia nella successiva diffida del 27 febbraio 2020 (nota di prot. n. 15612).
14. Peraltro, quand’anche fossero difettati i presupposti di urgenza, non è evidentemente possibile addebitare al gestore del servizio alcun comportamento negligente rilevante sul piano causale, ai sensi del più volte richiamato art. 30, comma 3, cod. proc. amm. per escludere la colpa dell’amministrazione comunale. Il dato pacifico sul punto è quello poc’anzi esposto, e cioè che il gestore ha immediatamente notiziato quest’ultima della situazione di abbandono incontrollato di rifiuti ed ha poi sollecitato l’esercizio del proprio potere di ordinanza, con l’avvertimento che in mancanza avrebbe provveduto in proprio e avrebbe richiesto nella presente sede giurisdizionale il rimborso delle spese sostenute. Del pari è incontroverso che in questo congruo arco temporale di 8 mesi non consta che il Comune di Ginosa abbia fatto alcunché innanzitutto per individuare i responsabili dell’abbandono di rifiuti, e quindi per eliminare la situazione di abbandono e di connesso rischio ambientale portata a sua conoscenza.
15. Come al riguardo si sostiene, la descritta condotta del gestore del servizio idrico ricorrente è conforme al canone della diligenza enunciato dall’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., posto che il riferimento in esso contenuto, in via esemplificativa (« anche »), all’« esperimento degli strumenti di tutela previsti », si presta ad includere anche l’esperimento di rimedi di carattere stragiudiziale. In questo senso può ancora una volta essere richiamata la sentenza del 23 marzo 2011, n. 3, dell’Adunanza plenaria, che in negativo, quale fattore potenzialmente escludente la responsabilità dell’amministrazione per negligenza del danneggiato, ha considerato valutabile ai sensi della disposizione del codice del processo da ultimo richiamata l’« omessa attivazione di altri rimedi potenzialmente idonei ad evitare il danno, quali la via dei ricorsi amministrativi e l’assunzione di atti di iniziativa finalizzati alla stimolazione dell’autotutela amministrativa (cd. invito all’autotutela) » .
16. Ne deriva, all’opposto, che l’attivazione di rimedi stragiudiziali è idonea in positivo a ritenere assolto l’onere di diligenza del danneggiato e a fondare un giudizio di responsabilità dell’amministrazione rimasta nondimeno inerte. Pertanto se l’operato del gestore del servizio idrico può nel caso di specie dirsi conforme al parametro della diligenza, e dunque l’assenza di rilievo causale dell’omesso esercizio dell’azione contro il silenzio-rifiuto, non altrettanto lo è invece quella dell’amministrazione comunale.
17. A questo riguardo, va evidentemente respinta, per contrasto con il medesimo canone generale dell’« ordinaria diligenza », ed inoltre con i principi generali di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa e di collaborazione e della buona fede nei rapporti tra amministrazione e cittadino (artt. 97, comma 2, Cost. e 1, commi 1 e 2- bis , della legge generale sul procedimento amministrativo, 7 agosto 1990, n. 241), la pretesa a che l’esercizio di poteri attribuiti dalla legge debba essere reso coercibile attraverso l’esperimento di rimedi di carattere giurisdizionale. Tanto meno può essere seguita la tesi ora esposta per la paradossale conseguenza finale che essa comporta, consistente nella necessità, perché l’amministrazione titolare per legge della funzione pubblica non esercitata sia considerata responsabile, che questa sia infine esautorata dei propri poteri, attraverso la nomina in sede giurisdizionale ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. di un commissario ad acta che quale ausiliario del giudice amministrativo agisca per rimuovere l’inerzia colpevole che ha dato luogo all’azione del privato danneggiato ai sensi delle disposizioni ora richiamate.
18. In ragione di tutto quanto finora evidenziato può dunque ritenersi palese la colpevole negligenza dell’amministrazione competente, che nemmeno nel presente giudizio ha addotto fattori esimenti rispetto al proprio operato. Altrettanto incontestabile è in relazione al medesimo aspetto l’assenza di rilievo causale del mancato esercizio dell’azione contro il silenzio-rifiuto, quando come nel caso di specie vi sia urgenza di provvedere e non si possano quindi attendere i tempi del giudizio, ed inoltre quando il soggetto danneggiato ha diligentemente segnalato all’autorità competente la situazione da cui deriva il bisogno dell’intervento pubblico.
19. In funzione esimente da responsabilità il Comune di Ginosa sostiene nondimeno che l’unica alternativa all’inerzia sarebbe stato l’esercizio del potere di ordinanza ex art. 192, comma 3, del codice dell’ambiente nei confronti dello stesso Acquedotto Pugliese, quale proprietario dei terreni sui quali è stato accertato l’abbandono di rifiuti, e dunque in ragione del titolo di responsabilità in via solidale sancita dalla disposizione di legge ora richiamata rispetto all’autore della condotta illecita. Sennonché in contrario va ricordato che questa ipotesi di responsabilità postula che « tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo ». Occorre quindi che l’abbandono sia stato quanto meno agevolato dal negligente esercizio delle facoltà dominicali attribuite per legge al proprietario a tutela del proprio diritto.
20. Nell’ora esposta prospettiva sarebbe stato onere dell’amministrazione comunale resistente, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., individuare quali colpevoli omissioni del gestore del servizio idrico avrebbero causalmente favorito la realizzazione dell’illecito ex art. 192 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152. L’unica circostanza allegata sul punto consiste nell’omessa recinzione dell’area su cui passano le condotte al di sotto delle quali sono stati trovati i rifiuti abbandonati, la quale tuttavia, come osservato dal gestore, è oggetto di una facoltà dominicale il cui mancato esercizio non è sufficiente a formulare una addebito di responsabilità ai sensi della disposizione di legge ora richiamata (in questo senso viene richiamata la pertinente giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, tra cui, in particolare: Cons. Stato, IV, 3 dicembre 2020, n. 7657).
21. Ne deriva pertanto che l’alternativa prospettata nel presente giudizio risarcitorio ha una consistenza probabilistica minore a quella ricavabile dalla stessa disposizione del codice dell’ambiente, in base alla quale l’onere di rimozione dei rifiuti abbandonati è posto a carico in ultima istanza, attraverso l’esecuzione in danno e il successivo recupero delle somme a questo titolo anticipate, quando il responsabile non sia stato individuato o non vi ottemperi e quando inoltre non sia possibile formulare un addebito di responsabilità a titolo solidale nei confronti del proprietario. Quest’ultima è appunto l’ipotesi verificatasi nel caso oggetto di controversia.
22. Peraltro, al medesimo riguardo va condiviso l’ulteriore rilievo critico svolto dall’appello nei confronti della statuizione di primo grado che nell’omesso esperimento dell’azione contro il silenzio-rifiuto ha individuato un fattore causale autonomo idoneo ad interrompere ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. il rapporto di causalità tra l’inerzia comunale e i danni che il gestore ricorrente assume di avere subito per effetto di questa. L’errore logico-giuridico commesso sul punto consiste nel non avere considerato che l’onere economico derivante dall’esecuzione in danno, in ipotesi curata dal commissario ad acta nominato nel giudizio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., sarebbe rimasto a carico dell’amministrazione comunale, in assenza di presupposti ai sensi dell’art. 192, comma 3, del testo unico dell’ambiente per imputare la responsabilità dell’abbandono incontrollato di rifiuti al gestore, secondo quanto esposto in precedenza, ed inoltre dell’inerzia da questo tenuta nell’individuare gli autori della condotta illecita.
23. La domanda risarcitoria può dunque essere accolta. Il danno risarcibile è quello corrispondente ai costi sostenuti dall’Acquedotto Pugliese per la rimozione dei rifiuti abbandonati sui propri terreni, per i quali può essere enunciato, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. il criterio in base al quale potranno essere ristorati per equivalente monetario solo quelli inerenti alla rimozione e documentati (con fatture e relative quietanze di pagamento o comunque documentazione comprovante il pagamento stesso). A questo riguardo viene assegnato al Comune di Ginosa il termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione da parte del gestore ricorrente. Alla somma in linea capitale vanno aggiunti gli interessi compensativi, al saggio legale via via vigente, dalla data degli esborsi fino al pagamento effettivo.
24. L’appello deve quindi essere accolto nei termini ora esposti. Le spese del doppio grado di giudizio sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo nei limiti della metà, nella misura determinata in dispositivo, e per il resto compensate ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. in ragione della novità della questione controversa inerente ai rapporti tra azione contro il silenzio-rifiuto e azione risarcitoria.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie la domanda risarcitoria e condanna il Comune di Ginosa al risarcimento dei danni sulla base dei criteri ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm. parimenti indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Ginosa a rifondere all’Acquedotto Pugliese s.p.a. le spese del doppio grado di giudizio nei limiti della metà, liquidata complessivamente in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge; compensata la restante metà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO