CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 3266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3266 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 797/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avvocato Mirko Nicolin C.F._2 attori in riassunzione contro
(C.F.: ) con gli avv.ti Marco De Controparte_1 CodiceFiscale_3
CR e
AN AG convenuto in riassunzione
e contro
(C.F. ) con l'avv. Rudy Cortese CP_2 CodiceFiscale_4 convenuto in riassunzione
Oggetto: Transazione. Giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. – ordinanza Corte di
Cassazione n.3700/2024 depositata il 9 febbraio 2024 CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza della Corte di Appello di Venezia n.891/2020 resa nel giudizio di rinvio R.G.
1772/2018, in conformità al dettato della ordinanza di Cassazione con rinvio num racc. gen. 3700/2024, R.G.N. 19568/2020 pubblicata il 09.02.2024, e quindi, in accoglimento della domanda degli attori:
-Rigettare le domande ed eccezioni dei sigg.ri e Controparte_1 CP_2 in quanto inammissibili essendo nuove e tardive;
- Rigettare le domande ed eccezioni dei sigg.ri e Controparte_1 CP_2 in quanto inammissibili essendo calato il giudicato in ordine al rigetto delle stesse ed in ordine all'accertamento del grave, definitivo, contrario a buona fede, inadempimento imputabile agli stessi sigg.ri ed in ordine ai fatti ad esso sottesi nonchè ai CP_1 presupposti logico-fattuali e giuridici;
-Dichiarare la risoluzione della transazione intercorsa tra le parti – sigg.ri CP_1
, e i coniugi sigg.ri e in
[...] CP_2 Parte_1 Parte_2 data 21.04.2005; -Conseguentemente condannarsi i sig.ri e Controparte_1
a rifondere ai sig.ri le spese e competenze del presente giudizio CP_2 Pt_1 di riassunzione, del giudizio di Cassazione RGN 19568/2020, nonché del precedente giudizio di riassunzione dinnanzi alla Corte di appello RG 1772/2018, del precedente giudizio di Cassazione R.G.N. 4158/2015 nonché dei due precedenti giudizi di appello -
R.G. 2306/2010- e di primo grado - R.G. 6360/2006, quest'ultimo nella percentuale del
50% compensata;
per Controparte_1
Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, contrariis reiectis,
In via preliminare di rito: accertare la regolarità della costituzione del convenuto, in quanto legittimata – sino all'udienza – dall'art. 171, co. 2, c.p.c.; Sempre in via preliminare di rito: accertare e dichiarare l'assenza di fondamento dell'avversa domanda riconvenzionale di risoluzione della transazione d.d. 21.4.2005, per essere venuto meno il diritto e l'interesse dei Sig.ri ad una siffatta pronuncia, i cui effetti Parte_3 sono stati dagli stessi irreversibilmente rinunciati con condotta in tal senso inequivoca: pag. 2/10 dovendo del resto la condizione dell'interesse ad agire «permanere sino al momento della decisione definitiva» (v. da ult. Cass., 22.7.2025, n. 20773, punto 9.3 della motivazione);
Nel merito, in via subordinata: rigettare l'avversaria domanda riconvenzionale di risoluzione della transazione sottoscritta dalle parti il 21.4.2005, per carenza del requisito dell'importanza dell'inadempimento “rispetto all'interesse dell'altra parte” alla regolare esecuzione dell'intero ed articolato complesso delle pattuizioni contemplate entro quell'accordo: profilo, questo, che non è mai stata oggettivamente affrontato in connessione all'interesse che gli attori in riassunzione continuano a manifestare avvalendosi e beneficiando della ben più comoda servitù “traslata” dal Sig. in CP_1 attuazione degli impegni assunti in sede transattiva. In ogni caso: con vittoria integrale di compensi professionali e spese dei tre gradi d'appello e dei due giudizi di Cassazione. per CP_2 chiede alla Ecc.ma Corte di Appello di Venezia di respingere la domanda di risoluzione della transazione formulata dai signori e con integrale compensazione Pt_1 Pt_2 delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE
Con ordinanza n.3700/2024 la Suprema Corte ha cassato la sentenza n.891/2020 di questa Corte d'Appello, pubblicata il 11 marzo 2020, e ha disposto il rinvio ad altra sezione.
La Corte di Cassazione così riferisce lo svolgimento del processo:
e convennero dinanzi al Tribunale di Vicenza i coniugi CP_1 CP_2
e deducendo che il 21/4/2005 avevano stipulato un Parte_1 Parte_2 contratto di transazione con i convenuti, con il quale intendevano porre fine a varie liti pendenti, aventi ad oggetto rapporti di vicinato e questioni di proprietà fondiaria.
Gli attori assunsero che la transazione poneva a carico dei convenuti vari obblighi che quest'ultimi non avevano adempiuto;
in particolare i) l'obbligo di stipulare una permuta di un proprio fondo con una delle controparti, ii) obbligo di concedere loro una servitù di passaggio sui loro terreni, iii) l'obbligo del di abbassare il livello di un CP_1 fosso e realizzare un bacino sotterraneo drenante, in modo da impedire che le acque piovane defluissero sul terreno di proprietà del . Pt_1
pag. 3/10 Con specifico riferimento all'obbligo di cui al punto (i), gli attori chiesero una pronuncia costitutiva ex articolo 2932 c.c. che tenesse luogo del consenso dei convenuti all'adempimento degli obblighi assunti con la suddetta transazione.
Si costituirono i convenuti, chiedendo rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di transazione per l'inadempimento degli attori.
Con sentenza n.1259/2009 del 27/07/2009, il Tribunale di Vicenza, pur escludendo che la transazione fosse novativa dei precedenti rapporti, rigettò le domande attoree e la domanda riconvenzionale di risoluzione della transazione, ritenendo l'inadempimento non grave, poiché la transazione poteva essere ancora eseguita.
Avverso detta sentenza e proposero appello, chiedendo la CP_1 CP_2 riforma integrale e l'accoglimento delle domande ex articolo 1932 c.c. già formulate in primo grado.
e proposero appello incidentale, chiedendo che, Parte_1 Parte_2 accertato il grave inadempimento della controparte, la Corte dichiarasse la risoluzione della transazione.
Con sentenza n.1486/2014 la Corte di Appello rigettò sia l'appello principale che quello incidentale.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello i coniugi proposero ricorso Parte_3 per cassazione, sulla base di un motivo di impugnazione relativo all'asserita violazione degli art. 1453 e 1455 c.c. in relazione all'articolo 360, n. 3 c.p.c., in riferimento alla mancata pronuncia di risoluzione della transazione, confermata in appello con il rigetto del ricorso incidentale. e si costituirono con separati CP_1 CP_2 controricorsi .
Con sentenza n.4022/2017 la S. C. accolse il ricorso, virgola, cassò la sentenza impugnata e rinviò la causa alla Corte d'Appello di Venezia affinché il giudice del rinvio si attenesse al seguente principio di diritto: “ l'interesse di cui, ai sensi dell'articolo 1455 c.c., va comparata l'importanza dell'inadempimento ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, è rappresentato dell'interesse che la parte inadempiente (rectius, adempiente)aveva o avrebbe potuto avere alla regolare
pag. 4/10 esecuzione del contratto e non dalla convenienza, per essa, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento.”
I coniugi riassunsero la causa dinanzi alla Corte d'appello di Venezia, Parte_3 chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione della transazione. Si costituirono nel giudizio riassunto e sostenendo che la transazione, in quanto CP_1 CP_2 novativa, non poteva essere risolta come aveva statuito il Tribunale di Vicenza in due sentenze (n.755/2009 e n.756/2009) divenute definitive.
Con sentenza n.891/2020 depositata in data 11/03/2020 oggetto di ricorso, la Corte
d'Appello di Venezia ha rigettato la domanda proposta dagli attori in riassunzione e dichiarato inammissibili le domande proposte del convenuto in riassunzione. “. ( cfr. ordinanza di rinvio).
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.891/2020 e Parte_1 proponevano nuovo ricorso per cassazione affidato a due motivi, a Parte_2 cui e resistevano con separati ma pressoché CP_2 Controparte_1 identici controricorsi e proponeva ricorso affidandosi a due motivi. Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo veniva censurata la decisione della corte d'appello ove aveva riesaminato i medesimi fatti processuali che erano stati accertati definitivamente e sui quali si era fondata l'ordinanza di cassazione con rinvio, ponendosi in evidente difformità rispetto alle risultanze dei precedenti gradi di giudizio di merito ed in palese contrasto con la sentenza n.4022/2017 della S. C.
Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale, quale giudice del rinvio, non si era mantenuta nell'alveo tracciato dalla sentenza di annullamento, da un lato rivalutando la gravità dell'inadempimento dei ricorrenti e, dall'altro, qualificando come non gravi gli inadempimenti dei . Inoltre, il giudice di rinvio, affermando un difetto di CP_1 allegazione dei ricorrenti in ordine alla non scarsa rilevanza dell'inadempimento dei controricorrenti, aveva violato il giudicato interno maturato sul punto, nonché il fondamento logico-giuridico della sentenza rescindente della S. C. Infine, la Corte territoriale aveva violato il giudicato interno, avendo posto a fondamento del proprio rigetto della domanda di risoluzione della transazione formulata dai ricorrenti, da un lato, il difetto di prova circa la gravità dell'inadempimento dei e ai sensi Pt_1 Pt_2
pag. 5/10 dell'articolo 1455 c.c., e, dall'altro lato, che l'inadempimento dei e era Pt_1 Pt_2 legittimo ai sensi dell'articolo 1460 c.c.
Con il secondo motivo e denunciavano, in relazione Parte_1 Parte_2 all'articolo 360 primo comma numero 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per violazione e falsa applicazione degli articoli 1453, 1455 c.c. e 1375
c.c., per avere il giudice del rinvio eluso il principio di diritto affermato dalla Suprema
Corte in tema di accertamento della gravità dell'inadempimento imputabile agli odierni resistenti e ai relativi presupposti tanto di fatto quanto logico-giuridici, con conseguente violazione o falsa applicazione di legge.
Con l'ordinanza n.3700/2024 pubblicata il 9.2.2024 la Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da e , ha cassato la Parte_1 Parte_2 gravata sentenza accogliendo tali motivi, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
La Corte ha ritenuto fondate le censure accogliendo ed ha rilevato quanto segue: “Va sottolineato che non risulta dalla Corte di Merito fatta corretta applicazione del principio che ha legittimato il rinvio disposto dalla Cassazione numero 4022 del 2018, avendo a suo tempo questa Corte posto in rilievo che la Corte di Merito, dopo aver già qualificato l'inadempimento come grave ai sensi dell'articolo 1455 c.c., non ne ha tratto il debito corollario costituito dal fare luogo a pronuncia di risoluzione, e ciò in ragione dell'erroneamente operata valutazione circa la convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento. Va pertanto evidenziato che il giudice del rinvio non doveva fare luogo a una nuova valutazione circa la gravità dell'inadempimento, bensì trarre le (all'epoca non tratte) debite conseguenze rispetto alla già operata qualificazione dell'inadempimento come grave.”(cfr. ordinanza di rinvio).
La causa è stata riassunta da e che hanno chiesto in Parte_1 Parte_2 riforma dell'impugnata sentenza della Corte di Appello di Venezia n.891/2020 in accoglimento della domanda degli attori di dichiarare la risoluzione della transazione intercorsa tra le parti in data 21.04.2005 e conseguentemente condannare CP_1
e a rifondere ai medesimi le spese dei giudizi (quanto al
[...] CP_2 primo giudizio di merito nella percentuale del 50% compensata). pag. 6/10 Si è costituito chiedendo di accertare e dichiarare l'assenza di Controparte_1 fondamento dell'avversa domanda riconvenzionale proposta dagli attori in riassunzione di risoluzione della transazione “per essere venuto meno il diritto e l'interesse dei Sig.ri ad una siffatta pronuncia, i cui effetti sono stati dagli stessi Parte_3 irreversibilmente rinunciati con condotta in tal senso inequivoca” e, in via subordinata, di rigettare la domanda “per carenza del requisito dell'importanza dell'inadempimento
“rispetto all'interesse dell'altra parte” alla regolare esecuzione dell'intero ed articolato complesso delle pattuizioni contemplate entro quell'accordo. Con vittoria delle spese.”
(cfr. costituzione).
Si è costituito aderendo a quanto eccepito da e CP_2 Controparte_1 chiedendo di rigettare la domanda di risoluzione della transazione, come proposta dagli attori appellanti, con integrale compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizi.
All'udienza 18 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
Ragioni della decisione
Le domande proposte dagli attori in riassunzione vanno integralmente accolte.
Va premesso che con sentenza n.891/2020 depositata in data 11 marzo 2020 la Corte
d'Appello di Venezia rigettava la domanda di risoluzione della transazione intercorsa tra e e e in data Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
21 aprile 2005, proposta dagli attori in riassunzione e dichiarava inammissibili le domande ex art.2932 c.c. proposte dai convenuti in riassunzione. Sulla base di quanto statuito nell'ordinanza di rinvio tale decisione va integralmente riformata dovendosi ritenere sussistenti gli elementi per l'accoglimento della proposta domanda di risoluzione.
Come chiaramente evidenziato dalla Corte “il giudice del rinvio non doveva fare luogo a una nuova valutazione circa la gravità dell'inadempimento, bensì trarre le (all'epoca non tratte) debite conseguenze rispetto alla già operata qualificazione dell'inadempimento come grave” ( cfr. ordinanza di rinvio).
Ancor più chiaramente, nel precedente giudizio di legittimità, la Corte accoglieva il ricorso presentato da e evidenziando in linea di Parte_1 Parte_2
pag. 7/10 diritto come “l'interesse richiesto dall'art.1455 c.c. non può che consistere nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita : interesse che deve presumersi (con presunzione semplice, ex art. 2727 c.c.) vulnerato tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie (Sez 3, sentenza n.8063 del 14/06/2001)” e indicando espressamente come “in punto di fatto la Corte d'Appello di Venezia ritenne “grave”
l'inadempimento degli odierni controricorrenti ma soggiunse che dichiarare risolto il contratto di transazione avrebbe annullato gli sforzi compiuti dalle parti, ed i risultati raggiunti, per comporre la lite” (cfr. ordinanza n.4022/2018).
Tanto premesso ritiene il Collegio che vada accolta la domanda formulata in questa sede dagli attori in riassunzione sulla base del rilievo che dagli elementi emersi nel corso del giudizio, come peraltro già evidenziato nell'ordinanza di rinvio e già nella sentenza impugnata, risulta già accertato l'inadempimento grave alla transazione da parte di e proprio sotto il profilo dell'interesse di Controparte_1 CP_2 Pt_1
e alle prestazioni di e
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2 rimaste inadempiute.
Come evidenziato nell'ordinanza cit. “ Da un lato, infatti, per quanto già detto la Corte
d'Appello, rilevata la gravità dell'inadempimento, a tanto si sarebbe dovuta arrestare ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione, in virtù del principio secondo cui un inadempimento grave fa presumere leso l'interesse della controparte, salvo che la parte inadempiente fornisca la prova del contrario. Dall'altro lato, la Corte d'appello ha scambiato l'interesse alla prestazione rimasta ineseguita, l'unico che deve essere valutato ai fini dell'art.1455 c.c. con l'interesse alla risoluzione, ovvero con la convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento. Scelta quest'ultima, che è riservata alla valutazione della parte, e sulla quale il giudice non può intervenire (cfr. ordinanza n.4022/2018).
Rileva il Collegio come l'inadempimento da parte dei convenuti in riassunzione rispetto al contratto di transazione oggetto di causa, e la sua qualificazione nei termini di inadempimento grave, non possono essere rimessi in discussione stante il preciso dictum della Suprema Corte sicchè appaiono del tutto irrilevanti le deduzioni svolte dai convenuti in riassunzione rispetto all'asserita assenza di un inadempimento grave, come pag. 8/10 sostenuto dal patrocinio di , ovvero rispetto ad una asserita Controparte_1 parcellizzazione delle prestazioni oggetto della transazione con conseguente frammentazione della valutazione in relazione ad una domanda di risoluzione parziale ( non introdotta nei precedenti gradi di giudizio), come sostenuto dal patrocinio di
CP_2
Quanto alla asserita sopravvenuta carenza di interesse da parte degli attori in riassunzione è sufficiente evidenziare come la condotta asseritamente tenuta da Pt_1
e - secondo il patrocinio di parte convenuta tale da ritenere
[...] Parte_2
l'accettazione “positiva e proattiva” dell'adempimento del debitore tale da concretare la rinuncia alla risoluzione - non risulta né allegata né provata e risulta fermamente contestata dagli attori opponenti.
Conclusioni e spese
La domanda formulata da e va dunque accolta e per Parte_1 Parte_2
l'effetto va accertata e dichiarata la risoluzione della transazione intercorsa tra Pt_1
e e e in data 21 aprile
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
2005.
Spettano agli attori in riassunzione la rifusione delle spese di lite del presente e dei precedenti gradi.
Le spese vengono liquidate, vista la nota spese, come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile- complessità media e della complessità della lite nei valori medi e vanno poste a carico di e in solido tra loro. Controparte_1 CP_2
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo in qualità del giudice del rinvio, a seguito della ordinanza n. 3700/24 della Corte Suprema di Cassazione depositata il 9 febbraio 2024 e pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza
n. 1259/2009 depositata il 27 luglio 2009 in riforma del capo della sentenza della Corte di Appello di Venezia n.891/2020 con cui è stata respinta la domanda riconvenzionale proposta da e , fermi i restanti, così decide: Parte_1 Parte_2
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale proposta da Pt_1
e e per l'effetto accerta e dichiara la risoluzione della
[...] Parte_2
pag. 9/10 transazione stipulata tra , e e Controparte_1 CP_2 Parte_1
in data 21 aprile 2005; Parte_2
2) condanna e in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 CP_2
a e le spese di lite relative al presente e ai precedenti Parte_1 Parte_2 gradi di giudizio, liquidate come segue:
a. quanto al primo grado di giudizio (RG n.6360/2006) in euro 3.544,12 oltre al rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
b. quanto al secondo grado di giudizio (RG n. 2306/10) in euro 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
c. quanto al giudizio di legittimità (RG n.4158/15) in euro 6.585,00 per compensi ed euro 1.036,00 per spese oltre al rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA;
d. quanto al primo giudizio di rinvio (RG n. 1772/18) in euro 8.470,00 per compensi, euro 777,00 per spese oltre al rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
e. quanto al secondo giudizio di legittimità (RG n. 19568/20) in euro
6.585,00 per compensi ed euro 1.036,00 per spese oltre al rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
f. quanto al presente grado di giudizio in euro 8.470,00 per compensi ed euro
804,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Venezia, 19 novembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 797/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avvocato Mirko Nicolin C.F._2 attori in riassunzione contro
(C.F.: ) con gli avv.ti Marco De Controparte_1 CodiceFiscale_3
CR e
AN AG convenuto in riassunzione
e contro
(C.F. ) con l'avv. Rudy Cortese CP_2 CodiceFiscale_4 convenuto in riassunzione
Oggetto: Transazione. Giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. – ordinanza Corte di
Cassazione n.3700/2024 depositata il 9 febbraio 2024 CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza della Corte di Appello di Venezia n.891/2020 resa nel giudizio di rinvio R.G.
1772/2018, in conformità al dettato della ordinanza di Cassazione con rinvio num racc. gen. 3700/2024, R.G.N. 19568/2020 pubblicata il 09.02.2024, e quindi, in accoglimento della domanda degli attori:
-Rigettare le domande ed eccezioni dei sigg.ri e Controparte_1 CP_2 in quanto inammissibili essendo nuove e tardive;
- Rigettare le domande ed eccezioni dei sigg.ri e Controparte_1 CP_2 in quanto inammissibili essendo calato il giudicato in ordine al rigetto delle stesse ed in ordine all'accertamento del grave, definitivo, contrario a buona fede, inadempimento imputabile agli stessi sigg.ri ed in ordine ai fatti ad esso sottesi nonchè ai CP_1 presupposti logico-fattuali e giuridici;
-Dichiarare la risoluzione della transazione intercorsa tra le parti – sigg.ri CP_1
, e i coniugi sigg.ri e in
[...] CP_2 Parte_1 Parte_2 data 21.04.2005; -Conseguentemente condannarsi i sig.ri e Controparte_1
a rifondere ai sig.ri le spese e competenze del presente giudizio CP_2 Pt_1 di riassunzione, del giudizio di Cassazione RGN 19568/2020, nonché del precedente giudizio di riassunzione dinnanzi alla Corte di appello RG 1772/2018, del precedente giudizio di Cassazione R.G.N. 4158/2015 nonché dei due precedenti giudizi di appello -
R.G. 2306/2010- e di primo grado - R.G. 6360/2006, quest'ultimo nella percentuale del
50% compensata;
per Controparte_1
Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, contrariis reiectis,
In via preliminare di rito: accertare la regolarità della costituzione del convenuto, in quanto legittimata – sino all'udienza – dall'art. 171, co. 2, c.p.c.; Sempre in via preliminare di rito: accertare e dichiarare l'assenza di fondamento dell'avversa domanda riconvenzionale di risoluzione della transazione d.d. 21.4.2005, per essere venuto meno il diritto e l'interesse dei Sig.ri ad una siffatta pronuncia, i cui effetti Parte_3 sono stati dagli stessi irreversibilmente rinunciati con condotta in tal senso inequivoca: pag. 2/10 dovendo del resto la condizione dell'interesse ad agire «permanere sino al momento della decisione definitiva» (v. da ult. Cass., 22.7.2025, n. 20773, punto 9.3 della motivazione);
Nel merito, in via subordinata: rigettare l'avversaria domanda riconvenzionale di risoluzione della transazione sottoscritta dalle parti il 21.4.2005, per carenza del requisito dell'importanza dell'inadempimento “rispetto all'interesse dell'altra parte” alla regolare esecuzione dell'intero ed articolato complesso delle pattuizioni contemplate entro quell'accordo: profilo, questo, che non è mai stata oggettivamente affrontato in connessione all'interesse che gli attori in riassunzione continuano a manifestare avvalendosi e beneficiando della ben più comoda servitù “traslata” dal Sig. in CP_1 attuazione degli impegni assunti in sede transattiva. In ogni caso: con vittoria integrale di compensi professionali e spese dei tre gradi d'appello e dei due giudizi di Cassazione. per CP_2 chiede alla Ecc.ma Corte di Appello di Venezia di respingere la domanda di risoluzione della transazione formulata dai signori e con integrale compensazione Pt_1 Pt_2 delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE
Con ordinanza n.3700/2024 la Suprema Corte ha cassato la sentenza n.891/2020 di questa Corte d'Appello, pubblicata il 11 marzo 2020, e ha disposto il rinvio ad altra sezione.
La Corte di Cassazione così riferisce lo svolgimento del processo:
e convennero dinanzi al Tribunale di Vicenza i coniugi CP_1 CP_2
e deducendo che il 21/4/2005 avevano stipulato un Parte_1 Parte_2 contratto di transazione con i convenuti, con il quale intendevano porre fine a varie liti pendenti, aventi ad oggetto rapporti di vicinato e questioni di proprietà fondiaria.
Gli attori assunsero che la transazione poneva a carico dei convenuti vari obblighi che quest'ultimi non avevano adempiuto;
in particolare i) l'obbligo di stipulare una permuta di un proprio fondo con una delle controparti, ii) obbligo di concedere loro una servitù di passaggio sui loro terreni, iii) l'obbligo del di abbassare il livello di un CP_1 fosso e realizzare un bacino sotterraneo drenante, in modo da impedire che le acque piovane defluissero sul terreno di proprietà del . Pt_1
pag. 3/10 Con specifico riferimento all'obbligo di cui al punto (i), gli attori chiesero una pronuncia costitutiva ex articolo 2932 c.c. che tenesse luogo del consenso dei convenuti all'adempimento degli obblighi assunti con la suddetta transazione.
Si costituirono i convenuti, chiedendo rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di transazione per l'inadempimento degli attori.
Con sentenza n.1259/2009 del 27/07/2009, il Tribunale di Vicenza, pur escludendo che la transazione fosse novativa dei precedenti rapporti, rigettò le domande attoree e la domanda riconvenzionale di risoluzione della transazione, ritenendo l'inadempimento non grave, poiché la transazione poteva essere ancora eseguita.
Avverso detta sentenza e proposero appello, chiedendo la CP_1 CP_2 riforma integrale e l'accoglimento delle domande ex articolo 1932 c.c. già formulate in primo grado.
e proposero appello incidentale, chiedendo che, Parte_1 Parte_2 accertato il grave inadempimento della controparte, la Corte dichiarasse la risoluzione della transazione.
Con sentenza n.1486/2014 la Corte di Appello rigettò sia l'appello principale che quello incidentale.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello i coniugi proposero ricorso Parte_3 per cassazione, sulla base di un motivo di impugnazione relativo all'asserita violazione degli art. 1453 e 1455 c.c. in relazione all'articolo 360, n. 3 c.p.c., in riferimento alla mancata pronuncia di risoluzione della transazione, confermata in appello con il rigetto del ricorso incidentale. e si costituirono con separati CP_1 CP_2 controricorsi .
Con sentenza n.4022/2017 la S. C. accolse il ricorso, virgola, cassò la sentenza impugnata e rinviò la causa alla Corte d'Appello di Venezia affinché il giudice del rinvio si attenesse al seguente principio di diritto: “ l'interesse di cui, ai sensi dell'articolo 1455 c.c., va comparata l'importanza dell'inadempimento ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, è rappresentato dell'interesse che la parte inadempiente (rectius, adempiente)aveva o avrebbe potuto avere alla regolare
pag. 4/10 esecuzione del contratto e non dalla convenienza, per essa, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento.”
I coniugi riassunsero la causa dinanzi alla Corte d'appello di Venezia, Parte_3 chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione della transazione. Si costituirono nel giudizio riassunto e sostenendo che la transazione, in quanto CP_1 CP_2 novativa, non poteva essere risolta come aveva statuito il Tribunale di Vicenza in due sentenze (n.755/2009 e n.756/2009) divenute definitive.
Con sentenza n.891/2020 depositata in data 11/03/2020 oggetto di ricorso, la Corte
d'Appello di Venezia ha rigettato la domanda proposta dagli attori in riassunzione e dichiarato inammissibili le domande proposte del convenuto in riassunzione. “. ( cfr. ordinanza di rinvio).
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.891/2020 e Parte_1 proponevano nuovo ricorso per cassazione affidato a due motivi, a Parte_2 cui e resistevano con separati ma pressoché CP_2 Controparte_1 identici controricorsi e proponeva ricorso affidandosi a due motivi. Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo veniva censurata la decisione della corte d'appello ove aveva riesaminato i medesimi fatti processuali che erano stati accertati definitivamente e sui quali si era fondata l'ordinanza di cassazione con rinvio, ponendosi in evidente difformità rispetto alle risultanze dei precedenti gradi di giudizio di merito ed in palese contrasto con la sentenza n.4022/2017 della S. C.
Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale, quale giudice del rinvio, non si era mantenuta nell'alveo tracciato dalla sentenza di annullamento, da un lato rivalutando la gravità dell'inadempimento dei ricorrenti e, dall'altro, qualificando come non gravi gli inadempimenti dei . Inoltre, il giudice di rinvio, affermando un difetto di CP_1 allegazione dei ricorrenti in ordine alla non scarsa rilevanza dell'inadempimento dei controricorrenti, aveva violato il giudicato interno maturato sul punto, nonché il fondamento logico-giuridico della sentenza rescindente della S. C. Infine, la Corte territoriale aveva violato il giudicato interno, avendo posto a fondamento del proprio rigetto della domanda di risoluzione della transazione formulata dai ricorrenti, da un lato, il difetto di prova circa la gravità dell'inadempimento dei e ai sensi Pt_1 Pt_2
pag. 5/10 dell'articolo 1455 c.c., e, dall'altro lato, che l'inadempimento dei e era Pt_1 Pt_2 legittimo ai sensi dell'articolo 1460 c.c.
Con il secondo motivo e denunciavano, in relazione Parte_1 Parte_2 all'articolo 360 primo comma numero 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per violazione e falsa applicazione degli articoli 1453, 1455 c.c. e 1375
c.c., per avere il giudice del rinvio eluso il principio di diritto affermato dalla Suprema
Corte in tema di accertamento della gravità dell'inadempimento imputabile agli odierni resistenti e ai relativi presupposti tanto di fatto quanto logico-giuridici, con conseguente violazione o falsa applicazione di legge.
Con l'ordinanza n.3700/2024 pubblicata il 9.2.2024 la Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da e , ha cassato la Parte_1 Parte_2 gravata sentenza accogliendo tali motivi, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
La Corte ha ritenuto fondate le censure accogliendo ed ha rilevato quanto segue: “Va sottolineato che non risulta dalla Corte di Merito fatta corretta applicazione del principio che ha legittimato il rinvio disposto dalla Cassazione numero 4022 del 2018, avendo a suo tempo questa Corte posto in rilievo che la Corte di Merito, dopo aver già qualificato l'inadempimento come grave ai sensi dell'articolo 1455 c.c., non ne ha tratto il debito corollario costituito dal fare luogo a pronuncia di risoluzione, e ciò in ragione dell'erroneamente operata valutazione circa la convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento. Va pertanto evidenziato che il giudice del rinvio non doveva fare luogo a una nuova valutazione circa la gravità dell'inadempimento, bensì trarre le (all'epoca non tratte) debite conseguenze rispetto alla già operata qualificazione dell'inadempimento come grave.”(cfr. ordinanza di rinvio).
La causa è stata riassunta da e che hanno chiesto in Parte_1 Parte_2 riforma dell'impugnata sentenza della Corte di Appello di Venezia n.891/2020 in accoglimento della domanda degli attori di dichiarare la risoluzione della transazione intercorsa tra le parti in data 21.04.2005 e conseguentemente condannare CP_1
e a rifondere ai medesimi le spese dei giudizi (quanto al
[...] CP_2 primo giudizio di merito nella percentuale del 50% compensata). pag. 6/10 Si è costituito chiedendo di accertare e dichiarare l'assenza di Controparte_1 fondamento dell'avversa domanda riconvenzionale proposta dagli attori in riassunzione di risoluzione della transazione “per essere venuto meno il diritto e l'interesse dei Sig.ri ad una siffatta pronuncia, i cui effetti sono stati dagli stessi Parte_3 irreversibilmente rinunciati con condotta in tal senso inequivoca” e, in via subordinata, di rigettare la domanda “per carenza del requisito dell'importanza dell'inadempimento
“rispetto all'interesse dell'altra parte” alla regolare esecuzione dell'intero ed articolato complesso delle pattuizioni contemplate entro quell'accordo. Con vittoria delle spese.”
(cfr. costituzione).
Si è costituito aderendo a quanto eccepito da e CP_2 Controparte_1 chiedendo di rigettare la domanda di risoluzione della transazione, come proposta dagli attori appellanti, con integrale compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizi.
All'udienza 18 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
Ragioni della decisione
Le domande proposte dagli attori in riassunzione vanno integralmente accolte.
Va premesso che con sentenza n.891/2020 depositata in data 11 marzo 2020 la Corte
d'Appello di Venezia rigettava la domanda di risoluzione della transazione intercorsa tra e e e in data Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
21 aprile 2005, proposta dagli attori in riassunzione e dichiarava inammissibili le domande ex art.2932 c.c. proposte dai convenuti in riassunzione. Sulla base di quanto statuito nell'ordinanza di rinvio tale decisione va integralmente riformata dovendosi ritenere sussistenti gli elementi per l'accoglimento della proposta domanda di risoluzione.
Come chiaramente evidenziato dalla Corte “il giudice del rinvio non doveva fare luogo a una nuova valutazione circa la gravità dell'inadempimento, bensì trarre le (all'epoca non tratte) debite conseguenze rispetto alla già operata qualificazione dell'inadempimento come grave” ( cfr. ordinanza di rinvio).
Ancor più chiaramente, nel precedente giudizio di legittimità, la Corte accoglieva il ricorso presentato da e evidenziando in linea di Parte_1 Parte_2
pag. 7/10 diritto come “l'interesse richiesto dall'art.1455 c.c. non può che consistere nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita : interesse che deve presumersi (con presunzione semplice, ex art. 2727 c.c.) vulnerato tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie (Sez 3, sentenza n.8063 del 14/06/2001)” e indicando espressamente come “in punto di fatto la Corte d'Appello di Venezia ritenne “grave”
l'inadempimento degli odierni controricorrenti ma soggiunse che dichiarare risolto il contratto di transazione avrebbe annullato gli sforzi compiuti dalle parti, ed i risultati raggiunti, per comporre la lite” (cfr. ordinanza n.4022/2018).
Tanto premesso ritiene il Collegio che vada accolta la domanda formulata in questa sede dagli attori in riassunzione sulla base del rilievo che dagli elementi emersi nel corso del giudizio, come peraltro già evidenziato nell'ordinanza di rinvio e già nella sentenza impugnata, risulta già accertato l'inadempimento grave alla transazione da parte di e proprio sotto il profilo dell'interesse di Controparte_1 CP_2 Pt_1
e alle prestazioni di e
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2 rimaste inadempiute.
Come evidenziato nell'ordinanza cit. “ Da un lato, infatti, per quanto già detto la Corte
d'Appello, rilevata la gravità dell'inadempimento, a tanto si sarebbe dovuta arrestare ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione, in virtù del principio secondo cui un inadempimento grave fa presumere leso l'interesse della controparte, salvo che la parte inadempiente fornisca la prova del contrario. Dall'altro lato, la Corte d'appello ha scambiato l'interesse alla prestazione rimasta ineseguita, l'unico che deve essere valutato ai fini dell'art.1455 c.c. con l'interesse alla risoluzione, ovvero con la convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento. Scelta quest'ultima, che è riservata alla valutazione della parte, e sulla quale il giudice non può intervenire (cfr. ordinanza n.4022/2018).
Rileva il Collegio come l'inadempimento da parte dei convenuti in riassunzione rispetto al contratto di transazione oggetto di causa, e la sua qualificazione nei termini di inadempimento grave, non possono essere rimessi in discussione stante il preciso dictum della Suprema Corte sicchè appaiono del tutto irrilevanti le deduzioni svolte dai convenuti in riassunzione rispetto all'asserita assenza di un inadempimento grave, come pag. 8/10 sostenuto dal patrocinio di , ovvero rispetto ad una asserita Controparte_1 parcellizzazione delle prestazioni oggetto della transazione con conseguente frammentazione della valutazione in relazione ad una domanda di risoluzione parziale ( non introdotta nei precedenti gradi di giudizio), come sostenuto dal patrocinio di
CP_2
Quanto alla asserita sopravvenuta carenza di interesse da parte degli attori in riassunzione è sufficiente evidenziare come la condotta asseritamente tenuta da Pt_1
e - secondo il patrocinio di parte convenuta tale da ritenere
[...] Parte_2
l'accettazione “positiva e proattiva” dell'adempimento del debitore tale da concretare la rinuncia alla risoluzione - non risulta né allegata né provata e risulta fermamente contestata dagli attori opponenti.
Conclusioni e spese
La domanda formulata da e va dunque accolta e per Parte_1 Parte_2
l'effetto va accertata e dichiarata la risoluzione della transazione intercorsa tra Pt_1
e e e in data 21 aprile
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
2005.
Spettano agli attori in riassunzione la rifusione delle spese di lite del presente e dei precedenti gradi.
Le spese vengono liquidate, vista la nota spese, come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile- complessità media e della complessità della lite nei valori medi e vanno poste a carico di e in solido tra loro. Controparte_1 CP_2
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo in qualità del giudice del rinvio, a seguito della ordinanza n. 3700/24 della Corte Suprema di Cassazione depositata il 9 febbraio 2024 e pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza
n. 1259/2009 depositata il 27 luglio 2009 in riforma del capo della sentenza della Corte di Appello di Venezia n.891/2020 con cui è stata respinta la domanda riconvenzionale proposta da e , fermi i restanti, così decide: Parte_1 Parte_2
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale proposta da Pt_1
e e per l'effetto accerta e dichiara la risoluzione della
[...] Parte_2
pag. 9/10 transazione stipulata tra , e e Controparte_1 CP_2 Parte_1
in data 21 aprile 2005; Parte_2
2) condanna e in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 CP_2
a e le spese di lite relative al presente e ai precedenti Parte_1 Parte_2 gradi di giudizio, liquidate come segue:
a. quanto al primo grado di giudizio (RG n.6360/2006) in euro 3.544,12 oltre al rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
b. quanto al secondo grado di giudizio (RG n. 2306/10) in euro 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
c. quanto al giudizio di legittimità (RG n.4158/15) in euro 6.585,00 per compensi ed euro 1.036,00 per spese oltre al rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA;
d. quanto al primo giudizio di rinvio (RG n. 1772/18) in euro 8.470,00 per compensi, euro 777,00 per spese oltre al rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
e. quanto al secondo giudizio di legittimità (RG n. 19568/20) in euro
6.585,00 per compensi ed euro 1.036,00 per spese oltre al rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
f. quanto al presente grado di giudizio in euro 8.470,00 per compensi ed euro
804,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Venezia, 19 novembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
pag. 10/10